Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 32132/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia Delmonte Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 30/08/2022, rimessa al
Collegio con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024 e discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti RICCI BARBINI CARLO e STUPPA CATERINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti CARSANIGA SARA e POLIZZI PAOLOALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
, nata il [...], in [...] curatore speciale avv. FRANCESCO BELLMAN CP_2 in proprio ex art 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 21
Conclusioni rassegnate con note del 13.11.2024
Per : Parte_1
1) Disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
2) Disporre che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori pur continuando a vivere CP_2 stabilmente con la madre;
3) Disporre che con riferimento alle festività, la piccola le trascorrerà, alternativamente per CP_2 anno, con ciascun genitore, a iniziare dalla madre.
4) Disporre che con riferimento alle vacanze estive la minore possa trascorrere con il padre un periodo di almeno 15 giorni.
5) Disporre che il sig. versi a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro Parte_1
(450,00) mensili oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi entro il 5 di ogni mese (tenuto altresì conto che lo stesso ogni qualvolta viene in Italia deve farsi carico, oltre alle spese di viaggio, anche le spese di vitto e alloggio).
6) Disporre che il sig. provveda, altresì, a contribuire in misura pari al 50% alle spese Parte_1 straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, da concordarsi preventivamente tra le parti.
7) Prevedere fin d'ora che al compimento del quarto anno di età sia introdotta la possibilità per la minore di recarsi con il padre in Israele in periodi compatibili con gli impegni scolastici.
8) Prevedere che durante il periodo in cui la minore sarà lontana dalla figura paterna, siano garantite due video chiamate giornaliere di almeno 20 minuti (da portarsi a tre chiamate i giorni in cui la minore non si reca a scuola) per consentire una continuità di rapporto “padre-figlia” anche e soprattutto a tutela dell'apprendimento della lingua ebraica da parte della minore.
9) Si chiede inoltre che l'Ill.mo Signor Giudice, preso atto che la minore ha ormai compiuto CP_2
2 anni e mezzo, disponga conformemente all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte– [ Cfr. I sez. civ, ordinanza n. 16125/2020 nella quale si legge “nel rispetto del principio della bigenitorialità e in mancanza di prova di pregiudizio il bambino di due anni può dormire dal padre”], che sia fin d'ora previsto il pernotto con il padre almeno due notti durante la permanenza del padre in
Italia (che si chiede di aumentare ad almeno 10 giorni al mese) con possibilità di ampliamento graduale nel rispetto delle esigenze della minore.
Conclusioni rassegnate con note del 14.11.2024
Per : Controparte_1
Confermata la separazione personale dei coniugi e , pronunciarsi Parte_1 Controparte_1
l'addebito a carico del sig. , autorizzando i coniugi a vivere separati, e accertando che Parte_1 sono separati di fatto da febbraio 2022;
pagina 2 di 21 1. Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, NO , facoltà di potersi trasferire anche in altra città italiana (Roma), Controparte_1 qualora la madre reperisse un lavoro, per le ragioni di cui in narrativa;
2. Confermare il divieto di espatrio per salvo espressa autorizzazione e Parte_2 presenza della madre , ed in ogni caso, disporre la regolamentazione dei Controparte_1 diritti/doveri di visita del padre, , con la figlia minore , da Parte_1 Parte_2 svolgersi in Italia, a MI, al massimo una settimana al mese, senza pernotto almeno fino all'età di anni 4 , e con visite diurne dalle ore 15 fino alle ore 19, tenendo conto dell'impegno della scuola materna, e dieci giorni nel periodo estivo;
3. Porre a carico di , a titolo di contributo assegno di mantenimento per la figlia minore Parte_1
la somma non inferiore ad Euro 2.000.- da rivalutarsi annualmente, Parte_2 secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
4. Porre a carico di , la somma di Euro 1.500.- a titolo di mantenimento della moglie, Parte_1 sig.ra , salvo la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia in esito Controparte_1 all'espletanda istruttoria, e comunque almeno fino al raggiungimento degli anni 6 della minore e/o al raggiungimento di una capacità reddituale e lavorativa della ricorrente, somma da considerarsi assoggettata a rivalutazione Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di MI.
5. Rigettarsi ogni altra domanda di controparte.
6. Con condanna alle spese, onorari ed accessori di legge sia del giudizio di merito sia del giudizio di reclamo.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate con memoria integrativa, e nelle memorie ex art. 183 cpc.
Conclusioni rassegnate con note del 24.10.2024
Per IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. FRANCESCO BELLMAN: CP_2
I. disporre ex artt. 333 c.c. e 5 bis della L. n. 184/83, l'affidamento della minore al Parte_2
Servizio Sociale del Comune di MI per la durata di 12 mesi (a far data dalla pubblicazione del provvedimento definitivo), con ripristino automatico della responsabilità genitoriale trascorso detto periodo, salvo segnalazione da parte dei Servizi Sociali;
II. limitare la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. quanto alle decisioni di maggior interesse per e relative alla salute, istruzione ed educazione nonché residenza abituale, con conferma del CP_2 provvedimento in data 07.02.2024 quanto alle modalità di attuazione ed esecuzione ivi previste compatibili con il provvedimento definitivo della presente causa;
III. mantenere l'incarico ai Servizi Sociali circa la determinazione e individuazione dei tempi di cura padre/figlia in forma libera nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici di , tenuto CP_2 anche conto degli impegni lavorativi dei genitori, delle festività italiane ed ebraiche nonché delle difficoltà di trasferta del padre stante lo scenario di guerra attuale, prevedendo una settimana al mese pagina 3 di 21 e dieci giorni durante il mese di agosto, con possibilità, quando ritenuto opportuno dai Servizi Sociali, di inserire il pernottamento della minore presso il padre;
IV. confermare il divieto di espatrio per la minore;
CP_2
V. porre a carico del padre un contributo al mantenimento per la minore di Euro 800,00 da CP_2 versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi in base all'ISTAT, con decorrenza dalla domanda svolta dalla resistente;
VI. porre a carico del padre la misura del 70% delle spese extra assegno per la minore previste e disciplinate dal Protocollo Spese del Tribunale di MI (Ed. Novembre 2017), in ragione della sperequazione reddituale tra i genitori.
B. In via istruttoria si insiste nella richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Sig.
[...] del contratto di apertura del conto corrente di deposito aperto presso Bank Leumi Agenzia 816 Pt_1
Piazza Rabin a nome della minorenne di cui al punto n. 3 dell'accordo in data Parte_2
12.01.2023, raggiunto innanzi al Tribunale delle questioni familiari di Tel Aviv-Yafi, caso n. 37826-07-
22, nonché del relativo estratto conto degli ultimi due anni.
C. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Israele il 22/08/2017, Parte_1 Controparte_1 la cui validità in Italia, nella contestazione tra le parti – la moglie aveva depositato ricorso ex art 316
c.c. - è stata confermata con nota depositata il 17 novembre 2022 dal Ministero della Giustizia
Email_1
Dall'unione è nata il [...] . CP_2
con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 28.8.2022 ha chiesto di dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie;
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la mamma e frequentazioni padre/figlia come dettagliate in ricorso. Parte attrice ha, inoltre, domandato di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre della somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 7.11.2022. e ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocamento della stessa presso di sé e frequentazioni padre/figlia come dettagliate in memoria. Parte convenuta ha, altresì, domandato di disporre il divieto di espatrio della minore, nonché la determinazione dell'obbligo paterno al contributo della figlia nella misura di euro 2.000,00, CP_2 oltre all'80% delle spese straordinarie e la determinazione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al proprio mantenimento mediante versamento della somma mensile di euro 1.500,00.
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente FF il 31 gennaio 2023, quando sono stati autorizzati a vivere separati.
pagina 4 di 21 Con provvedimento del 22 maggio 2023 è stato nominato in favore della minore un curatore speciale e con ordinanza del 14 luglio 2023, a seguito di rinvio di udienza presidenziale ex art 127 ter c.p.c., sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
Letti gli atti ed i documenti di causa viste le note ex art 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2023 osserva
I genitori non hanno individuato l'educatore privato alla cui ricerca si erano impegnati -con la condivisione del curatore speciale e dell'Ufficio- ed il Tribunale non può che prenderne atto.
A tutela della minore, nella conflittualità dei genitori – estesa anche alle difese- vista la censurabile condotta materna (che dopo avere richiesto l'affido condiviso ed essersi detta disponibile alla nomina di un educatore per garantire più ampi tempi di frequentazioni padre/ minore si è allontanata per due mesi estivi da MI senza comunicarlo al padre o al curatore) fermo l'affido condiviso con riferimento agli altri aspetti, entrambi i genitori devono esser limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai seguenti aspetti che devono essere delegati ai SS del
Comune di MI (la minore è residente in [...]) in collaborazione con le competenti Asst e di concerto con il curatore speciale:
- mantenere attivo uno stretto monitoraggio sul nucleo famigliare;
- mantenere, allo stato, collocata presso la mamma;
Per_1
- organizzare e gestire gli incontri tra la bambina e il papà in modo che siano accorpati una settimana al mese (tenuto conto della distanza geografica tre le residenze) con le tempistiche più ampie possibile.
In un primo momento gli incontri dovranno essere in spazio neutro con espressa delega a prevedere, se conforme all'interesse della bambina ed in assenza di pregiudizio, la graduale e progressiva liberalizzazione anche con educativa territoriale con le più ampie tempistiche possibili nella settimana in cui il padre si trova a MI. Con riferimento alle mensilità luglio /agosto 2023 il SS, compatibilmente con il proprio carico di lavoro, dovrà organizzare almeno tre giornate di incontro tra la bambina ed il papà e la mamma è tenuta ad accompagnarla;
- verificare che nelle settimane in cui la bambina non incontra il papà siano garantite video chiamate quotidiane della durata massima di dieci minuti con il nucleo paterno;
- attivare nell'interesse dei genitori, anche con l'ausilio di un mediatore culturale, un supporto alla genitorialità;
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2023 o immediatamente in casi di pregiudizio o mancato rispetto delle prescrizioni
Quanto al mantenimento della minore.
Allo stato vive con la mamma che si fa carico in via diretta di ogni sua necessità economica Per_1 ed il padre, per vedere la figlia, deve sostenere importanti spese di viaggio e costi di permanenza a
MI (vitto e alloggio).
La capacità economico/ reddituale paterna non è chiara: l'uomo gestisce un salone di parrucchiere, ed ha disponibilità economiche - in termini di viaggi e spese fisse- non compatibili con i redditi dichiarati, come non chiara è la gestione e l'ammontare dei risparmi pagina 5 di 21 Se è pacifico che in data 12.01.2023 il Sig. tacitazione di contrasti con riferimento ai alla Parte_3 divisione di risparmi famigliari pari circa a 120.000,00 euro ed all'autovettura- si è impegnato a corrispondere circa 30.000,00 euro alla moglie e ad accreditare circa Euro 12.500,00 su un conto deposito intestato alla minore (che avrebbe dovuto essere aperto a cura del padre entro il 12.04.2023) altrettanto pacifico è che non si ha evidenza né dell'effettiva esecuzione di quanto pattuito nell'interesse della bambina, né dell'utilizzo e della disponibilità dei circa 70.000,00 euro spettanti al padre.
Tanto premesso, vista anche la richiesta del curatore della minore, il padre deve contribuire nel mantenimento della bambina e della sua età versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di
800,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione luglio 2024.
I genitori dovranno concorrere il padre nella misura del 70% e la madre, allo stato priva di occupazione, nella misura del 30% nelle spese extra assegno per la bambina come da Linee guida riportate in dispositivo.
L'assegno unico universale per le famiglie potrà essere richiesto in via integrale dalla mamma con cui la bambina vive
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie.
è una giovane donna di 30 anni che ha piena capacità lavorativa ed allo stato Controparte_1 vive con i propri genitori. Salvi diversi e futuri approfondimenti istruttori e vista la domanda di addebito formulata, la richiesta ex art 156 c.c. deve essere provvisoriamente respinta.
P.Q.M.
1) Da atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto il 31 gennaio 2023;
2) Affida ad entrambi i genitori limitando la responsabilità di entrambi con riferimento agli Per_1 interventi di seguito delegati ai SS del Comune di MI;
3) Dispone che i SS del Comune di MI (la minore è residente in [...]) in collaborazione con le competenti Asst e di concerto con il curatore speciale provvedano a:
- mantenere attivo uno stretto monitoraggio sul nucleo famigliare;
- mantenere, allo stato, collocata presso la mamma;
Per_1
- organizzare e gestire gli incontri tra la bambina e il papà in modo che siano accorpati una settimana al mese (tenuto conto della distanza geografica tra le residenze) con le tempistiche più ampie possibile.
In un primo momento gli incontri dovranno essere in spazio neutro con espressa delega a prevedere, se conforme all'interesse della bambina ed in assenza di pregiudizio, la graduale e progressiva liberalizzazione con le più ampie tempistiche possibili, anche con educativa territoriale, nella settimana in cui il padre si trova a MI. Con riferimento alle mensilità luglio /agosto 2023 il SS, compatibilmente con il proprio carico di lavoro, dovrà organizzare almeno tre giornate di incontro tra la bambina ed il papà e la mamma è tenuta ad accompagnarla;
- verificare che nelle settimane in cui la bambina non incontra il papà siano garantite video chiamate quotidiane della durata massima di dieci minuti con il nucleo paterno;
pagina 6 di 21 - attivare nell'interesse dei genitori, anche con l'ausilio di un mediatore culturale, un supporto alla genitorialità;
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2023 o immediatamente in casi di pregiudizio o mancato rispetto delle prescrizioni
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 800,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione luglio 2024;
5) Pone a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30% le spese e Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte (…); 6) Dispone che possa percepire per intero l'assegno unico universale per le Controparte_1 famiglie;
7) Respinge, allo stato, la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 24.01.2024 parte convenuta ha chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore e concessione dei termini ex articolo 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2 e 3 con riferimento alle altre domande articolate (addebito, esercizio della responsabilità genitoriale, mantenimento della bambina, assegno di mantenimento per la moglie).
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
In data 7.2.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 2365/2024 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale ha così provveduto: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio di separazione tra e Parte_1
con la nomina dell'avv. Francesco Bellman, curatore speciale della Controparte_1 minore Per_1 dato atto che le parti hanno chiesto concedersi i termini ex art. 183, VI c.p.c. con riferimento alle ulteriori domande articolate (addebito, esercizio della responsabilità genitoriale, mantenimento della prole, assegno di mantenimento per la moglie); ritenuto, nel merito, che la accesa ed esasperata conflittualità tra i genitori evincibile dalla lettura degli atti e dimostrata dal naufragio di tutte le proattive proposte semplificatorie patrocinate anche dal curatore speciale (su tutte la individuazione di un educatore privato per ampliare i tempi di permanenza della minore con il papà quando questi si trova in Italia) gli stalli decisionali conseguenti alla conflittualità dei giovani genitori (cfr iscrizioni asilo) in danno della minore e le diverse e contrapposte letture che le parti offrono degli unici momenti di condivisione (cfr le videochiamate) impongono di attivarsi d'ufficio a tutela delle minore e di attribuire al SS del Comune di residenza compiti di intervento e decisori ancora più significativi rispetto a quelli delegati dal Presidente FF;
pagina 7 di 21 ritenuto necessario, pertanto, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 14 luglio 2023, limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con simmetrica attribuzione di poteri decisori e di intervento ai SS affidatari come meglio dettagliato in dispositivo;
ritenuto, inoltre, disporre che siano i SS, sentito il curatore speciale, a stabilire la scansione ed organizzazione degli incontri della bambina con il padre prevedendo che, nei periodi in cui il sig
è in Italia -da comunicarsi con anticipo-, continui ad incontrare la bambina con l'educatore Pt_1 come già avviene e che vengano introdotti ulteriori momenti di frequentazione libera, compatibili con i tempi della bambina, senza introduzione del pernottamento, organizzati in modo tale da consentire all'educatore di verificare l'impatto che dette frequentazioni hanno su ed ai SS di modulare Per_1 di conseguenza gli incontri successivi nell'ottica di una graduale e progressiva liberalizzazione;
ritenuto che
è, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore e concedere i termini istruttori richiesti e richiedere una relazione di aggiornamento ai SS affidatari
P.Q.M.
A parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 14 luglio 2023, respinte le ulteriori richieste di modifica,
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore al Servizio Per_1
Sociale del Comune di MI
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente fermo il divieto di espatrio;
3. Incarica i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, sentito il curatore speciale, di stabilire la scansione ed organizzazione degli incontri della bambina con il padre prevedendo che, nei periodi in cui il sig.
è in Italia -da comunicarsi con anticipo-, continui ad incontrare la bambina con l'educatore Pt_1 come già avviene e che vengano introdotti ulteriori momenti di frequentazione libera, compatibili con i tempi della bambina, senza introduzione del pernottamento, organizzati in modo tale da consentire all'educatore di verificare l'impatto che dette frequentazioni hanno su ed ai SS di modulare Per_1 di conseguenza gli incontri successivi nell'ottica di una graduale e progressiva liberalizzazione
4. I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria della minore;
5. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
• salute
• a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
• b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
• c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
• istruzione ed educazione
• a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
• b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
pagina 8 di 21 • c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
• d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
• e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
• g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• pratiche amministrative
• a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che il Curatore Speciale, cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale, anche di firma, provveda al compimento degli atti relativi alle decisioni di cui al capo che precede assunte dall'Ente;
8. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il Curatore Speciale convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:
• salute
• a. vaccinazioni facoltative;
• b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
• istruzione ed educazione
• a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
• b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
• c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
• pratiche amministrative
• a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
• residenza abituale
• trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
pagina 9 di 21 10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
11. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto socio educativo anche domiciliari ritenuto necessari per Per_1
12. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto per entrambi i genitori
13. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento sugli interventi disposti e sugli interventi ancora necessari entro il;
14. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse di e in quanto funzionale Per_1 ad un sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della
ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la bambina, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte
15. Assegna alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2,3 e rinvia per valutare nel contraddittorio tra le parti le richieste istruttorie formulata e la relazione di aggiornamento dell'ente affidatario all'udienza del 3 luglio 2024 ore 9.30 autorizzando parte attrice alla citazione di un interprete di lingua ebraica nella accertata non disponibilità di interpreti iscritti all'albo per l'udienza.
Con decreto del 20.6.2024 il Giudice relatore, letta la relazione dei SS e considerati gli incombenti dell'udienza, ha disposto la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito fino al 2.7.2024.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice relatore, lette le note di udienza depositate in data 2 luglio 2024 e le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha così provveduto: ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note conclusive di entrambe le parti devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito;
che le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili, fatta salva in ogni caso la valutazione delle stesse da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
ritenuto che
le istanze di prova costituenda articolate da ambo le parti non sono necessarie ai fini della decisione (quanto alla domanda di addebito sono di formulazione estremamente generica e richiedono di esprimere valutazioni incompatibili con l'ufficio di testimone;
quanto ai profili economici, sono pagina 10 di 21 superflue in quanto i dati acquisiti al giudizio e le omissioni rilevate consentono la decisione del
Tribunale e quanto alla genitorialità sono superflue visto l'intervento dei SS) ritenuto inoltre che i genitori hanno formalmente manifestato la loro adesione al percorso di mediazione indicato dai
SS come assolutamente necessario per il recupero/costruzione di una comunicazione dei genitori imprescindibile per il benessere della bambina e che, pertanto, deve essere dato mandato ai SS affidatari di attivare l'intervento nel loro interesse che il procedimento è maturo per la decisione e deve essere rinviato per la precisazione delle conclusioni
P.Q.M.
1) Respinge le richieste di prova articolate da ambo le parti;
2) Dispone che i SS del Comune di MI, Ente affidatario, attivino quanto prima un percorso di mediazione famigliare/supporto alle genitorialità nell'interesse di Per_1
3) Rinvia il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2024 ore 11.00.
A tale udienza i procuratori delle parti (nella obiettiva difficoltà da parte dei SS a garantire un interprete di lingua ebraica) hanno chiesto concordemente di rinviare il procedimento di una settimana per la precisazione delle conclusioni a fronte della proposta di una mediatrice privata avanzata dalla madre, auspicando di precisare conclusioni congiunte, quantomeno, sull'esercizio della responsabilità genitoriale su , sui tempi di permanenza e sui percorsi di supporto. CP_2
Il Giudice ha, quindi, rinviato il procedimento sostituendo l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da depositarsi entro il 14.11.2024.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 dicembre 2024 il Giudice, dato atto che le parti avevano depositato note di udienza con cui avevano precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i suddetti termini e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*****
Il compendio probatorio in atti.
Il Collegio ritiene, facendo proprie le valutazioni del Giudice Istruttore, che il materiale probatorio in atti sia sufficiente per fondare la decisione senza alcuna necessità di acquisire altri elementi conoscitivi.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Il marito nelle conclusioni sopra trascritte non ha reiterato la richiesta di addebito della separazione alla moglie: detta domanda deve, pertanto, ritenersi rinunciata.
La moglie, a fondamento della domanda di addebito formulata nei confronti del marito, ha allegato
- che in data 30 gennaio 2022 il marito aveva ricevuto una telefonata da una giornalista che aveva anticipato di un'inchiesta a suo danno per molestie sessuali in seguito alle denunce presentate da alcune clienti del salone di parrucchiere dove lavorava;
pagina 11 di 21 - che su istanza del marito, qualche giorno dopo, i risparmi giacenti sul conto corrente che la coppia aveva in comune– pari a 120.000,00 euro – erano stati accreditati sul conto del fratello del al fine di preservarli da eventuali azioni di terzi;
Pt_1
- che il marito il 6febbraio 2022 è stato arrestato con le accuse di molestie sessuali in danno di alcune sue clienti e che, dopo l'arresto, aveva appreso dalla stampa che il marito, al fine di smentire le accuse che gli erano state mosse, aveva dichiarato di avere intrattenuto rapporti intimi con alcune delle sue clienti con il loro consenso;
- che, nonostante tutto, incinta al settimo mese di gravidanza, era rimasta vicina al marito, in attesa di comprendere meglio la situazione in cui era coinvolto;
- che il subito dopo che gli era stata revocata la misura cautelare del carcere in data Pt_1
17.2.2022, aveva deciso di scontare gli arresti domiciliari a casa dei di lui genitori senza avvisare la moglie;
- che, appresa la notizia dai giornali, aveva deciso di andare a chiedere spiegazioni a casa dei genitori del marito, ma una volta lì quest'ultimo la avrebbe ignorata e i di lui genitori la avrebbero aggredita verbalmente;
- che in data 20.2.2022, abbandonata sia moralmente che materialmente dal aveva Pt_1 quindi deciso di tornare in Italia dai suoi genitori e che, da allora, il marito, pur invitato più volte a recarsi in Italia per il parto e a vedere la figlia una volta nata, si era sempre rifiutato.
– che non ha depositato memoria integrativa- non ha contestato quanto riferito dalla Parte_1 moglie limitandosi ad affermare genericamente che, dal momento che con riferimento al reato di molestie sessuali di cui era stato accusato era subentrato un provvedimento di archiviazione1, sarebbe venuto meno il motivo posto a fondamento della domanda di addebito formulata da parte convenuta.
Il sig. non ha però negato né di non aver dato più notizie di sé alla moglie dopo l'arresto né di Pt_1 averle fatto mancare ogni assistenza né di avere avuto rapporti intimi consenzienti con alcune delle clienti del suo negozio (come riferito ai giornali) e non ha fornito una plausibile spiegazione del repentino allontanamento della moglie da Tel Aviv per fare rientro in Italia alternativa rispetto a quella fornita da Controparte_1
Quanto sopra e, in particolare, la successione cronologica degli eventi che hanno portato la moglie a fare rientro in Italia ed a porre fine alla relazione in un momento in cui non vi era alcuna una crisi della coppia (invero neppure allegata), porta a ritenere che la causa della frattura coniugale siano state la pagina 12 di 21 scoperta della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito (non contestato dallo stesso a prescindere o meno dalla rilevanza penale della condotta) ed il fatto che ha Parte_1 violato il dovere di assistenza coniugale nei confronti della moglie.
La separazione deve, pertanto, essere addebitata al marito.
Sulla responsabilità genitoriale.
All'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che, in adesione alle conclusioni del curatore speciale della minore , deve essere confermato l'affido della minore, nata il [...], al Servizio sociale CP_2 del Comune di MI (luogo dell'attuale residenza anagrafica della minore). La conflittualità tra i genitori della bambina (emersa anche dalla lettura degli scritti ex art 190 c.p.c. del curatore) porta stabilire nella durata di 18 mesi (in luogo dei 12 richiesti dal curatore) detta limitazione della responabilità genitoriale, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, ritenendo sia necessario un pregnante e significativo intervento dei SS sulla coppia genitoriale.
È, infatti, pacifico che i genitori non siano ancora in grado di mettere in campo strumenti di comunicazione e comportamentali tutelanti per la bambina e, pertanto, risulterebbe ad oggi prematuro stabilire una gestione condivisa dalla genitorialità, necessitando ancora le parti di un supporto attivo da parte dell'Ente nelle more dello svolgimento dei percorsi di sostegno già attivati o che saranno attivati in favore delle parti, che auspicabilmente condurranno i genitori verso la condivisione della genitorialità.
Dalla lettura delle relazioni depositate dai Servizi sociali del Comune di MI e, in particolare, dalla relazione dell' depositata in data 18.1.2024 è emerso che “entrambi i genitori Controparte_3 manifestano un investimento affettivo profondo per la loro bambina a cui sono incredibilmente legati ed entrambi possiedono buone risorse culturali, cognitive ed affettive che possono utilmente alimentare le loro competenze genitoriali”, che “entrambi paiono in grado di rilevare e potenzialmente di rispondere ai bisogni materiali, di cura ed educativa della loro figlia e paiono significativamente interessati al suo benessere emotivo” e che, nonostante ancora oggi i genitori facciano fatica a separare le vicende individuali e di coppia dalla genitorialità, entrambi valutano l'altro genitore come una potenziale risorsa fondamentale e positiva per ed entrambi danno valore alla doppia CP_2 appartenenza anche culturale della figlia ai suoi due paesi di origine, Italia e Israele.
Nella relazione da ultimo depositata dai Servizi sociali del Comune di MI in data 20.6.2024 viene, inoltre, evidenziato che “la coppia sembra mantenere inizialmente una forte volontà di collaborazione e cooperazione, tuttavia concretamente in diverse occasioni è stata riscontrata una forte incapacità di gestire imprevisti anche minimi a cui segue una comunicazione disfunzionale volta ad attribuirsi reciprocamente inadeguatezze genitoriali e che ancora oggi persistono problematiche legate agli eventi accaduti in passato e sembra che queste non consentano di condividere scelte se non alla presenza di soggetti terzi” che impediscono una relazione di fiducia tra i genitori, essenziale per stabilire degli equilibri funzionali al benessere della minore.
Se è vero che attualmente la comunicazione tra i genitori è insufficiente e inadeguata per poter esercitare una genitorialità condivisa, altrettanto vero è che gli stessi sono entrambi profondamente pagina 13 di 21 legati a e possiedono singolarmente ottime capacità genitoriali, oltre che una volontà di CP_2 cooperazione che, tuttavia, anche tenuto conto delle maggiori difficoltà legate alla distanza geografica, faticano a mettere in pratica. Questi elementi valutati in uno con la disponbilità di mettersi in discussione nell'interesse della figlia, portano a ritenere che una volta chiuso l'agone processuale la prosecuzione dell'intervento da parte dei Servizi sociali e la attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità e/o di mediazione famigliare porteranno ad un pieno reintegro di entrambi nell'esercizio della responsabilità genitoriale
Da luglio 2024 vede il padre in maniera libera senza la presenza dell'educatore2; ad essere CP_2 controverso tra i genitori è la possibilità per la minore di pernottare con il padre ( richiesta dal papà ed opposta dalla madre che vorrebbe introdurre il pernottamento al compimento di 4 anni della bambina)
In continuità con quanto già disposto viene confermata la delega ai Servizi sociali dell'Ente affidatario, di stabilire la scansione ed organizzazione degli incontri della bambina con il padre prevedendo che, nei periodi in cui è in Italia, continui ad incontrare la bambina con modalità di Parte_1 frequentazione libera, come già avviene, per una settimana al mese, eventualmente da ampliare a dieci giorni al mese, ove ritenuto in linea con i bisogni della minore, con introduzione del pernottamento, in assenza di alcuna ragione ostativa, inizialmente per almeno due notti al mese da estendere successivamente all'intera permanenza mensile presso il papà, tenuto conto dei tempi e dell'interesse di
. Inoltre, i SS dovranno garantire che durante le vacanze estive veda il papà per due CP_2 CP_2 settimane non consecutive e possa trascorrere con il genitore ampi periodi anche durante le altre festività sia italiane sia ebraiche.
I SS, in caso di persistente contrasto, dovranno regolamentare le videochiamate tra i genitori e la bambina sulla falsariga di quanto già avviene come specificato in dispositivo.
Il Servizio sociale dell'Ente affidatario Comune di MI deve, altresì, essere incaricato di garantire l'attivazione degli interventi individuali di supporto e a sostegno della genitorialità, prevedendo anche la prosecuzione del percorso di mediazione famigliare nell'interesse di entrambi i genitori mirati a supportarli nella ripresa di una comunicazione efficace e a evitare che il conflitto delle parti ricada nel ruolo genitoriale generando possibili situazioni di pregiudizio per la minore.
Deve, infine, essere confermato il divieto di espatrio della minore come richiesto dalla madre e dal curatore speciale.
Sul contributo nel mantenimento di . CP_2
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento della somma mensile di CP_2 euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dal momento che il suo stipendio netto pagina 14 di 21 mensile è di circa euro 3.200,00 cui devono sottrarsi le spese di viaggio per l'Italia che deve sostenere ogni mese per incontrare la figlia pari a circa euro 1.000,00 e il costo dell'affitto della casa di Tel Aviv pari a euro 1.650,00 mensili e le spese per le utenze domestiche pari a circa euro 100,00 mensili. Il ha, inoltre, rappresentato che il suo negozio di parrucchiere nei periodi di permanenza in Italia Pt_1 deve rimane chiuso con conseguente suo mancato guadagno e che la guerra che coinvolge lo Stato di
Israele da ottobre 2023 ha avuto un impatto negativo sulla sua attività e, quindi, sui suoi guadagni.
Parte convenuta, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento CP_2 dell'importo mensile di euro 2.000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, dal momento che il ha una capacità reddituale di molto superiore rispetto a quella da lui indicata posto che i costi Pt_1 che lo stesso sostiene mensilmente sono incompatibili con il reddito da lui dichiarato e che a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti in Israele in data 12.1.2023 per la divisione dei risparmi famigliari erano residuati nella disponibilità di euro 70.000,00. Parte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che parte ricorrente gestisce un salone di parrucchiere a Tel Aviv e vive in un appartamento in affitto con un canone di locazione pari a euro
1.650,00 mensili.
La posizione economica del signor anche dopo l'espletamento dell'istruttoria, è rimasta poco Pt_1 chiara: invero, lo stesso ha dichiarato di gestire un salone di parrucchiere e di avere disponibilità economiche, provenienti esclusivamente da tale attività, pari a circa 3.200,00 euro mensili che non paiono compatibili con le spese fisse dallo stesso sostenute mensilmente (spese di viaggio da e per l'Italia pari a euro 1.000,00 mensili e canone di locazione pari a euro 1.650,00 mensili).
Inoltre, è pacifico che in data 12.1.2023 le parti hanno raggiunto un accordo in Israele in forza del quale, dei 120.000,00 euro di risparmi comuni della coppia accreditati sul conto corrente del fratello di
70.000,00 euro sono rimasti nella disponibilità del tuttavia dalla Parte_1 Pt_1 documentazione depositata non emerge in che modo tale somma sia stata utilizzata dal momento che parte attrice ha depositato soltanto un estratto conto relativo al solo periodo aprile 2024, peraltro per gran parte in lingua ebraica e, quindi, di difficile comprensione. Rimane, altresì, oscuro il reddito prodotto dal padre nel 2023 dal momento che lo stesso ha depositato una dichiarazione a firma del suo commercialista in lingua ebraica dalla cui lettura si comprende solo una cifra pari 184,578.
Venendo a trattare della situazione economico/reddituale di parte convenuta, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la NO a Tel Aviv lavorava in qualità di CP_1 cameriera nel ristorante dello zio e poco prima di rientrare in Italia aveva avviato una propria attività lavorativa nell'ambito della moda, tuttavia dopo il rientro in Italia, a febbraio, 2022, non ha più lavorato, è attualmente disoccupata e a novembre 2023 ha cominciato a frequentare un corso di
“Business Administration”. Inoltre, la stessa vive con la figlia minore a MI a casa dei CP_2 suoi genitori. È, infine, pacifico che in data 12.1.2023 il – a tacitazione dei contrasti con Pt_1 riferimento alla divisione dei risparmi famigliari pari a circa 120.000,00 euro – si è impegnato a corrispondere circa 30.000,00 euro alla moglie e ad accreditare 12.500,00 euro su un conto deposito intestato alla minore (che avrebbe dovuto essere aperto a cura del padre entro il 12.4.2023), tuttavia pagina 15 di 21 non si ha evidenza né dell'effettiva esecuzione di quanto pattuito nell'interesse della minore né è possibile risalire al modo in cui la somma di 30.000,00 sia stata corrisposta alla moglie dal momento che la stessa non ha depositato gli estratti dei suoi conti correnti.
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto del fatto che entrambe le parti hanno omesso di depositare documentazione idonea a comprovare la loro attuale situazione economico/reddituale con conseguente valutazione ex art 116 c.p.c.; del fatto che vive stabilmente con la mamma e vede il papà CP_2 all'incirca una settimana al mese;
del fatto che deve sostenere importanti spese di viaggio Parte_1
e costi di permanenza a MI per vedere la figlia;
tenute in conto le concrete esigenze della minore rapportate all'età della medesima (2 anni e mezzo), il Collegio ritiene congruo ed equo confermare, come richiesto anche dal curatore, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante versamento – in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese in favore della CP_2 moglie della somma di euro 800,00, soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2024), oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di
MI.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla mensilità di agosto 2022 – data in cui il padre in sede di deposito del ricorso ha offerto di contribuire nel mantenimento della bambina seppure in un importo inferiore- posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento della proposizione della domanda.
L'assegno unico universale per le famiglie potrà essere richiesto in via integrale dalla mamma con cui la minore vive.
Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La moglie ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento da porsi a carico del ricorrente quantificato in euro 1.500,00, rappresentando la disparità economico/reddituale tra le parti e l'alto tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, richiesta contestata dal marito. Osserva il Collegio che come noto, a mente dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione che sia sprovvisto di adeguati redditi propri può chiedere ed ottenere di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento, nel limite quantitativo determinato dal Tribunale avuto riguardo ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze rilevanti – tra cui non rileva il fatto che la separazione sia addebitabile ad Parte_4
Il Collegio, richiamate le valutazioni sulle capacità economiche delle parti sopra riportate, tenuto conto:
- che il matrimonio è durato 4 anni;
pagina 16 di 21 - che la NO a seguito di un accordo raggiunto con il marito in Israele in data 12.1.2023 CP_1 per la divisione dei risparmi famigliari ha incassato una somma pari a 30.000,00 euro che rappresenta una risorsa patrimoniale concreta, idonea ad incidere in maniera favorevole sulla sua capacità economica;
- che parte convenuta vive con i suoi genitori, dai quali riceve un supporto economico stabile;
- che la NO è una giovane donna di 31 anni, laureata nel settore della moda, che ha piena CP_1 capacità lavorativa, che a Tel Aviv nel 2021 aveva già iniziato a lavorare come stilista e che a novembre 2023 ha cominciato a frequentare un corso di “Business Administration” e, pertanto, ha una professionalità spendibile sul mercato del lavoro. ritiene che la richiesta ex art. 156 c.c. debba essere respinta.
Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza delle parti (in particolare, parte attrice è soccombente con riferimento alla domanda di addebito, parte convenuta è soccombente con riferimento alla domanda di mantenimento in suo favore ed entrambe le parti sono soccombenti con riferimento alla domanda di affido e alla domanda di mantenimento della minore ) le spese di lite devono dichiararsi interamente CP_2 compensate tra le stesse.
Il Collegio, inoltre, ritiene, che entrambi i genitori debbano esser condannati a rifondere misura del
50% ciascuna, il compenso professionale del curatore speciale liquidati in euro 5.200,00 oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.32132 /2022 R.G.. richiamata la sentenza non definitiva di separazione n.
2365/2024 resa il 7.2.2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione addebitabile a;
Parte_1
2) Conferma ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore , nata il CP_2
17.4.2022, al Servizio sociale del Comune di MI per un periodo di 18 mesi;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con i genitori;
4) Conferma il divieto di espatrio della minore senza il consenso scritto di entrambi i CP_2 genitori;
5) Dispone che genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria della minore;
pagina 17 di 21 6) Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
• salute
• a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
• b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
• c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
• istruzione ed educazione
• a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
• b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
• c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
• d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
• e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
• g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• pratiche amministrative
• a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:
• salute
• a. vaccinazioni facoltative;
• b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
• istruzione ed educazione
• a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
• b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
• c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
• pratiche amministrative pagina 18 di 21 • a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
• residenza abituale
• trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
11) Dispone che i Servizi sociali dell'Ente affidatario Comune di MI, in collaborazione con le competenti ASST, provvedano a:
• mantenere collocata presso la mamma;
CP_2
• garantire l'attivazione degli interventi di supporto e a sostegno della genitorialità, prevedendo anche incontri congiunti, e la prosecuzione del percorso di mediazione famigliare mirato a supportarli nella ripresa di una comunicazione efficace e a evitare che il conflitto delle parti ricada nel ruolo genitoriale generando possibili situazioni di pregiudizio per la minore;
• stabilire la scansione ed organizzazione degli incontri della bambina con il padre prevedendo che, nei periodi in cui il padre è in Italia, continui ad incontrare la bambina con modalità di frequentazione libera, come già avviene, per una settimana al mese, eventualmente da ampliare a dieci giorni al mese, ove ritenuto in linea con i bisogni della minore, con introduzione del pernottamento inizialmente per almeno due notti al mese da estendere successivamente all'intera permanenza mensile presso il papà, tenuto conto dei tempi e dell'interesse di CP_2
;
[...]
• garantire che durante le vacanze estive veda il papà per due settimane non consecutive CP_2
e possa trascorrere con il genitore ampi periodi anche durante le altre festività sia italiane sia ebraiche.
• Regolamentare le videochiamate della bambina con i genitori avendo cura di
- garantire nelle settimane in cui la bambina non incontra il papà videochiamate con il nucleo paterno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in un orario compreso tra le 18:30 e le
19:30 della durata massima di dieci minuti, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
- garantire che nei giorni in cui la bambina starà con il papà anche per il pernottamento siano garantite videochiamate con il nucleo materno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in un orario compreso tra le 18:30 e le 19:30 della durata massima di dieci minuti, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
12) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse di e in quanto funzionale CP_2 ad un sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima pagina 19 di 21 collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della
ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la bambina, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
13) Conferma a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza da agosto 2022, al Parte_1 mantenimento della figlia mediante versamento – in via anticipata entro il giorno 20 di ogni CP_2 mese – in favore di della somma di euro 800,00, soggetta a rivalutazione Controparte_1 secondo gli indici Istat (prima rivalutazione agosto 2023);
14) Conferma l'obbligo dei genitori di contribuire nelle spese extra assegno per la figlia nella misura del 30% la madre e del 70% il padre come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, pagina 20 di 21 teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15) Dispone che percepisca per intero l'AUU; Controparte_1
16) Respinge la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da;
Controparte_1
17) Compensa tra le parti le spese di lite;
18) Condanna i genitori al pagamento nella misura del 50% ciascuno, dei compensi dovuti per l'attività svolta dal Curatore speciale quantificati in euro 5.200,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge;
Si comunichi anche al Servizio sociale dell'Ente affidatario Comune di MI
Così deciso, in MI il 26 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr doc. parte attrice depositato in data 6 febbraio 2023, all. 3 in cui si legge: 2 Non sono stati, infatti, rilevati, nel corso della osservazione, elementi di pregiudizio per , anzi è stato riscontrato CP_2 un legame emotivo positivo tra padre e figlia ed una relazione stimolante per la bambina, che il padre durante gli incontri si
è sempre relazionato in maniera adeguata ed empatica con e si è mostrato in grado di rispondere ai bisogni della CP_2 figlia, proponendo anche attività differenti in relazione all'età della minore, la quale, a sua volta, ha sempre manifestato la propria felicità all'inizio degli incontri, andando subito incontro al padre con sorrisi gioiosi ed abbracciandolo. 3 Si legge a pag. 6 della memoria di replica di parte convenuta: (…) trattasi di assegno la cui natura è diversa dall'assegno divorzile, e che la “giovane età della richiedente” e né la durata del matrimonio possono e devono essere elementi impeditivi al suo riconoscimento, fermo peraltro che la domanda svolta ha anche una duplice natura, essendo svolta domanda anche di assegno a titolo di addebito, e non vi è chi non veda, come è pacifico che la causa della fine del matrimonio è riconducibile esclusivamente al sig. . Parte_1