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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Arrighi ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto della Questura di Brescia emesso il 21.10.2024 e notificato il 13.11.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata il 28.2.2023 dal ricorrente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (convivenza con il fratello , cittadino italiano, nato in [...] il Persona_1
15.3.1981, residente in [...]) sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: annullare il provvedimento impugnato e condannare al rilascio del permesso di soggiorno
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso il seguente decreto
Il provvedimento impugnato è fondato sulle seguenti ragioni:
− i Carabinieri di Rudiano in diverse occasioni non hanno rintracciato il ricorrente all'abitazione del fratello sita in Urago d'Oglio dove il ricorrente aveva dichiarato la sua residenza;
− il fratello aveva riferito il ricorrente si trovava in Kosovo e non sapeva quando sarebbe rientrato in Italia;
− non era stata rinvenuta presso il Comune di residenza la dichiarazione di ospitalità.
1 A sostegno della domanda il ricorrente:
− ha affermato di convivere con il fratello;
− ha prodotto buste paga emesse da Ecoedile Srl da marzo del 2023 a ottobre del 2024, alcune delle quali riportano la voce di indennità “Trasferte Italia” (doc. 3), la dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione del fratello (doc. 5) e il passaporto (doc. 4);
− ha sostenuto che le buste paga documentano il soggiorno in Italia, la dichiarazione di ospitalità la convivenza con il fratello e il passaporto il numero esiguo dei periodi vissuti in Kosovo (“nel lasso di tempo in esame (marzo 2023 – ottobre 2024) lo stesso risulta essersi recato in Kosovo solamente ad agosto e nei periodi natalizi, per periodi di ferie non più lunghi di due settimane, con l'eccezione di un singolo viaggio tra il giorno 8 ed il giorno 14 aprile del 2024”).
La presenza in Italia del ricorrente è documentata dalle buste paga.
Le assenze dal territorio dello Stato, ridotte per numero e frequenza, sono provate dal passaporto.
La residenza del ricorrente presso l'abitazione del fratello emerge dalla dichiarazione di disponibilità.
A questi profili, già evidenziati nel decreto del 13.12.2024, vanno aggiunte le dichiarazioni del ricorrente rese nel procedimento r.g. n. 15732/2024 definito con decreto del Tribunale di Brescia dell'11.12.2024 di rigetto della richiesta di convalida dell'espulsione del ricorrente (pagina 2 - doc. 9 fasc. res.).
Come affermato in tale provvedimento, emergono, dunque, i fatti costitutivi del diritto previsto dall'articolo 19 comma 2 lettera c) decreto legislativo 286/1998: la domanda è fondata.
Le dichiarazioni del fratello potrebbero aver tratto in errore l'amministrazione resistente;
oltre a ciò, va valorizzata l'importanza ai fini della decisione dei documenti prodotti nel presente processo. Si tratta di profili che meritano di essere valorizzati per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno indicato in motivazione.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 27.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Arrighi ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto della Questura di Brescia emesso il 21.10.2024 e notificato il 13.11.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata il 28.2.2023 dal ricorrente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (convivenza con il fratello , cittadino italiano, nato in [...] il Persona_1
15.3.1981, residente in [...]) sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: annullare il provvedimento impugnato e condannare al rilascio del permesso di soggiorno
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso il seguente decreto
Il provvedimento impugnato è fondato sulle seguenti ragioni:
− i Carabinieri di Rudiano in diverse occasioni non hanno rintracciato il ricorrente all'abitazione del fratello sita in Urago d'Oglio dove il ricorrente aveva dichiarato la sua residenza;
− il fratello aveva riferito il ricorrente si trovava in Kosovo e non sapeva quando sarebbe rientrato in Italia;
− non era stata rinvenuta presso il Comune di residenza la dichiarazione di ospitalità.
1 A sostegno della domanda il ricorrente:
− ha affermato di convivere con il fratello;
− ha prodotto buste paga emesse da Ecoedile Srl da marzo del 2023 a ottobre del 2024, alcune delle quali riportano la voce di indennità “Trasferte Italia” (doc. 3), la dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione del fratello (doc. 5) e il passaporto (doc. 4);
− ha sostenuto che le buste paga documentano il soggiorno in Italia, la dichiarazione di ospitalità la convivenza con il fratello e il passaporto il numero esiguo dei periodi vissuti in Kosovo (“nel lasso di tempo in esame (marzo 2023 – ottobre 2024) lo stesso risulta essersi recato in Kosovo solamente ad agosto e nei periodi natalizi, per periodi di ferie non più lunghi di due settimane, con l'eccezione di un singolo viaggio tra il giorno 8 ed il giorno 14 aprile del 2024”).
La presenza in Italia del ricorrente è documentata dalle buste paga.
Le assenze dal territorio dello Stato, ridotte per numero e frequenza, sono provate dal passaporto.
La residenza del ricorrente presso l'abitazione del fratello emerge dalla dichiarazione di disponibilità.
A questi profili, già evidenziati nel decreto del 13.12.2024, vanno aggiunte le dichiarazioni del ricorrente rese nel procedimento r.g. n. 15732/2024 definito con decreto del Tribunale di Brescia dell'11.12.2024 di rigetto della richiesta di convalida dell'espulsione del ricorrente (pagina 2 - doc. 9 fasc. res.).
Come affermato in tale provvedimento, emergono, dunque, i fatti costitutivi del diritto previsto dall'articolo 19 comma 2 lettera c) decreto legislativo 286/1998: la domanda è fondata.
Le dichiarazioni del fratello potrebbero aver tratto in errore l'amministrazione resistente;
oltre a ciò, va valorizzata l'importanza ai fini della decisione dei documenti prodotti nel presente processo. Si tratta di profili che meritano di essere valorizzati per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno indicato in motivazione.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 27.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
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