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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Sanasi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Controparte_1 C.F._2
Spedicato, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 24/09/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/02/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 30/08/1996, in Copertino (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
1 si è costituita, con comparsa depositata in data 20/05/2024, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestando, tuttavia, le deduzioni avverse e chiedendo che la separazione sia dichiarata alle diverse condizioni riportate nella memoria di costituzione, con addebito al marito.
I difensori delle parti, per l'udienza di comparizione, hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. specificando le rispettive posizioni e formulando le relative richieste istruttorie.
Per l'udienza del 24/06/2024, atteso l'esito negativo del tentativo di giungere ad una soluzione consensuale della controversia, le parti hanno dichiarato di insistere ciascuna nei rispettivi atti e istanze istruttorie ivi formulate.
Con ordinanza del 2/05/2025 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, ha ammesso le prove orali articolate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 24/09/2025 le parti hanno tuttavia dichiarato di aver raggiunto medio tempore un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente;
b) le parti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa economica, finanziaria e patrimoniale di qualunque natura e genere rinveniente dal rapporto di coniugio.
Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito, nonché ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti, sicché non vi è ragione per discostarsene.
2 La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 02/02/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Copertino (LE), il 30/08/1986 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 91, parte II, serie A, anno 1986), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Sanasi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Controparte_1 C.F._2
Spedicato, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 24/09/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/02/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 30/08/1996, in Copertino (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
1 si è costituita, con comparsa depositata in data 20/05/2024, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestando, tuttavia, le deduzioni avverse e chiedendo che la separazione sia dichiarata alle diverse condizioni riportate nella memoria di costituzione, con addebito al marito.
I difensori delle parti, per l'udienza di comparizione, hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. specificando le rispettive posizioni e formulando le relative richieste istruttorie.
Per l'udienza del 24/06/2024, atteso l'esito negativo del tentativo di giungere ad una soluzione consensuale della controversia, le parti hanno dichiarato di insistere ciascuna nei rispettivi atti e istanze istruttorie ivi formulate.
Con ordinanza del 2/05/2025 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, ha ammesso le prove orali articolate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 24/09/2025 le parti hanno tuttavia dichiarato di aver raggiunto medio tempore un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente;
b) le parti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa economica, finanziaria e patrimoniale di qualunque natura e genere rinveniente dal rapporto di coniugio.
Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito, nonché ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti, sicché non vi è ragione per discostarsene.
2 La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 02/02/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Copertino (LE), il 30/08/1986 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 91, parte II, serie A, anno 1986), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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