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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1989 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 40/3 presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._3
D'ARCO (NA) il 08/02/1980, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX
Settembre 2/31, presso e nello studio degli Avv.ti LIAMBO LOVATO LUIGI
(C.F. e CHICCO ALESSANDRO (CF C.F._4
, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in C.F._5
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza dell'11/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
CP_1
Rilevato che all'udienza dell'11/11/2024 i coniugi hanno concordato le condizioni della separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10/04/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) Il figlio minore, ES nato il [...] è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e anagrafica presso la madre, in Genova via Bercilli 1/1
3) Il padre frequenterà e vedrà e terrà con sé il figlio secondo il seguente schema:
Numero
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica settimana
1 Mattina Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
2 Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre Per_1
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
3 Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre Per_1
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
4 Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre Per_1
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) Durante i periodi di sospensione didattica o di vacanza del figlio dalle rispettive attività la frequentazione genitoriale sarà paritetica e suddivisa secondo principi di alternanza:
a. nelle vacanze pasquali vigerà il criterio dell'alternanza; metà dei giorni durante le vacanze pasquali (sabato e domenica con l'uno, lunedì e martedì con l'altro), comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, prima con l'uno e poi con l'altro genitore – o rete di rapporti genitoriali di riferimento - con l'inversione del periodo l'anno seguente.
b. Vacanze natalizie: dal primo giorno di sospensione didattica al 30 dicembre mattina ovvero dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio alle
19,30 il figlio li passerà prima con l'uno, poi con l'altro genitore, con alternanza di periodi l'anno successivo.
c. Nelle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio (in caso di sovrapposizione dei periodi si attua l'alternanza nella decisione).
d. Le festività civili e religiose infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono di Genova 24 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) saranno suddivise secondo il criterio dell'alternanza ed inversione delle festività nell'anno successivo. Il 15 agosto verrà trascorso con il genitore con cui il minore è in vacanza, diversamente vigerà il criterio dell'alternanza.
5) La casa coniugale sita in Genova via Bercilli 1/1 è assegnata alla madre, proprietaria della stessa unitamente a quanto l'arreda e al locale pertinenziale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 6) Il sig. trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro CP_1
trenta giorni dalla firma del presente accordo.
7) Il sig. verserà un assegno di mantenimento per la moglie di CP_1
€ 100,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere da Parte_1
dicembre 2024 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice
Istat a partire dal dicembre 2025.
8) Il sig. verserà un assegno per contributo al mantenimento CP_1 del figlio minorenne ES di € 600,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere da dicembre 2024 e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2025.
9) Le spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole saranno suddivise al 50% tra i genitori.
a. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
b. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
c. Le spese per la retta di iscrizione alla scuola privata Divina
Provvidenza per la quinta elementare saranno totalmente a carico del padre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 10) L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito integralmente, al
100% dalla madre sig.ra . A tale fine il padre si impegna a ritirare Parte_1
la propria domanda presso l'INPS in favore della madre ed in ogni caso la madre potrà proporre domanda all'INPS, producendo il presente verbale o la sentenza di omologa, per ottenere il versamento del 100% dell'assegno unico universale ricalcolato sui propri redditi.
11) I genitori esprimono il proprio consenso al rilascio della carta di identità, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio al figlio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 147, Parte 1 , Serie , Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 22/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1989 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 40/3 presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._3
D'ARCO (NA) il 08/02/1980, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX
Settembre 2/31, presso e nello studio degli Avv.ti LIAMBO LOVATO LUIGI
(C.F. e CHICCO ALESSANDRO (CF C.F._4
, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in C.F._5
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza dell'11/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
CP_1
Rilevato che all'udienza dell'11/11/2024 i coniugi hanno concordato le condizioni della separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10/04/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) Il figlio minore, ES nato il [...] è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e anagrafica presso la madre, in Genova via Bercilli 1/1
3) Il padre frequenterà e vedrà e terrà con sé il figlio secondo il seguente schema:
Numero
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica settimana
1 Mattina Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
2 Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre Per_1
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
3 Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre Per_1
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
4 Madre Madre Madre Madre Madre Padre Padre Per_1
Doposcuola/pernottamento Madre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) Durante i periodi di sospensione didattica o di vacanza del figlio dalle rispettive attività la frequentazione genitoriale sarà paritetica e suddivisa secondo principi di alternanza:
a. nelle vacanze pasquali vigerà il criterio dell'alternanza; metà dei giorni durante le vacanze pasquali (sabato e domenica con l'uno, lunedì e martedì con l'altro), comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, prima con l'uno e poi con l'altro genitore – o rete di rapporti genitoriali di riferimento - con l'inversione del periodo l'anno seguente.
b. Vacanze natalizie: dal primo giorno di sospensione didattica al 30 dicembre mattina ovvero dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio alle
19,30 il figlio li passerà prima con l'uno, poi con l'altro genitore, con alternanza di periodi l'anno successivo.
c. Nelle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio (in caso di sovrapposizione dei periodi si attua l'alternanza nella decisione).
d. Le festività civili e religiose infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono di Genova 24 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) saranno suddivise secondo il criterio dell'alternanza ed inversione delle festività nell'anno successivo. Il 15 agosto verrà trascorso con il genitore con cui il minore è in vacanza, diversamente vigerà il criterio dell'alternanza.
5) La casa coniugale sita in Genova via Bercilli 1/1 è assegnata alla madre, proprietaria della stessa unitamente a quanto l'arreda e al locale pertinenziale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 6) Il sig. trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro CP_1
trenta giorni dalla firma del presente accordo.
7) Il sig. verserà un assegno di mantenimento per la moglie di CP_1
€ 100,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere da Parte_1
dicembre 2024 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice
Istat a partire dal dicembre 2025.
8) Il sig. verserà un assegno per contributo al mantenimento CP_1 del figlio minorenne ES di € 600,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere da dicembre 2024 e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2025.
9) Le spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole saranno suddivise al 50% tra i genitori.
a. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
b. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
c. Le spese per la retta di iscrizione alla scuola privata Divina
Provvidenza per la quinta elementare saranno totalmente a carico del padre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 10) L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito integralmente, al
100% dalla madre sig.ra . A tale fine il padre si impegna a ritirare Parte_1
la propria domanda presso l'INPS in favore della madre ed in ogni caso la madre potrà proporre domanda all'INPS, producendo il presente verbale o la sentenza di omologa, per ottenere il versamento del 100% dell'assegno unico universale ricalcolato sui propri redditi.
11) I genitori esprimono il proprio consenso al rilascio della carta di identità, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio al figlio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 147, Parte 1 , Serie , Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 22/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6