Articolo 22 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 21Articolo 23
Versione
10 febbraio 1970
Art. 22.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entra-
te accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1959-60 (artico-
lo 18).................................... L. 183.229.325 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 20)... " 1.300.335 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)............... " -
--------------------- Residui attivi al 30 giugno 1960... L. 184.529.660
---------------------
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970