Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1010/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1010/2025, promossa con ricorso depositato il 12/03/2025 da:
1) Parte_1 nata ad [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Luisa Romeo
e
2) Parte_2
Nato ad Avola (SR) il 17.04.1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Luisa Romeo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Avola (SR), in data 31 ottobre 2012
(Anno 2012 atto n. 32 Parte I) separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita a firma dell'Avv. Morale
Giuseppe del Foro di Siracusa, concluso in data 07.01.2015 e trascritto in data 15.01.2015
( n.
2 - P II – Serie C) nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Avola (SR).
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina1 di 3
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
31.10.2012 tra i Signori nata in [...] il [...] e il Parte_1
Sig. nato in [...] il [...] così come Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avola - Anno
2012, Parte I, n. 32 – Serie Ufficio 1 - ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Avola (SR) di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Dichiarare che i coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti dal
punto di vista economico e che non hanno nulla a che pretendere l'uno
dall'altro, per nessun titolo o ragione, avendo regolato ogni questione
patrimoniale e non riferibile al rapporto coniugale.
I ricorrenti concordemente confermano di aver rinunciato al deposito
della documentazione reddituale patrimoniale di entrambi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 31.10.2012 in Avola (SR), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avola (SR) (Anno
2012 atto n. 32 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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