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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 354 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Palombarese n. 461, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, C.F._1 Circonvallazione Clodia n. 5, presso lo studio dell'Avv. Angela Leonardi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Ricorrente Contro
nata a [...] il [...] ma residente in Anguillara Sabazia (RM) Controparte_1 alla via Via dei Castagni 32 Resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6.11.2025 parte ricorrente discuteva oralmente il procedimento e precisava le conclusioni come da verbale di causa rinunciando ai termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza il sig. adì va il Parte_1 Tribunale affinchè, in parziale modifica delle condizioni assunte col provvedimento di Divorzio e della successiva modifica, fosse revocato l'assegno dovuto per il mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso, avendo la stessa raggiunto Per_1 l'indipendenza economica. Premetteva il ricorrente che con sentenza n. 1070/2014 il Tribunale di Civitavecchia il
27.10.2014 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, conseguenti alla trascrizione del matrimonio, contratto in Castel sant'Elia (VT) in data
28.04.2002 con la Sig.ra che con la citata sentenza era stato disposto Controparte_1 l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre e posto a carico dell'odierno ricorrente un contributo al mantenimento per ed pari ad € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., sportive, scolastiche ed extrascolastiche;
che successivamente la sig.ra Controparte_1 aveva chiesto la modifica delle condizione del divorzio e con Decreto n. 5085/2029 del
29.03.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva posto a carico del sig. l'importo totale Pt_1 di € 300,00 mensili per entrambe le minori, lasciando invariate le statuizioni in punto di affidamento. Deduceva il ricorrente che sia che avevano raggiunto la maggiore età: Per_1 Per_2
frequentava il liceo mentre (n. luglio 2004) si era resa autonoma Per_2 Per_1 economicamente e si era trasferita a vivere in Irlanda, specificatamente a Dublino;
che ad oggi risultava lavorare presso un supermercato e percepire un salario tale da potersi Per_1 mantenere sostenendo le spese per il pagamento del vitto ed alloggio oltre che pagarsi le spese per un corso di fotografia. All'udienza del 6.11.25 compariva la resistente di persona che rendeva le seguenti dichiarazioni. “ Preciso che il sig. già da dicembre scorso non versa più il Pt_1 mantenimento per mi spiegò che si era informato che poteva fare il versamento Per_1 diretto alla figlia;
gli ho dato il suo iban ma in effetti poi lui non ha versato nulla: a fine gennaio ho presentato un querela in caserma ad Anguillara;
quando il ricorso è arrivato mia figlia lavorava e non voleva continuare a litigare e ha, quindi, mandato la mail del 18.7.20125; poi la situazione è cambiata, infatti, mia figlia ha affittato una stanza in una casa privata pagando un affitto totale di euro 680,00 euro e una rata mensile di circa euro 240,00 per frequentare l'accademia di fotografia;
è successo tuttavia che la famiglia ospitante si è trasferita distante dal posto di lavoro (a settembre 2025) ; per questo ha dovuto dare le dimissioni e non ha ancora trovato un nuovo lavoro;
le rate dell'Accademia finiscono a gennaio 2026; quando lavorava guadagnava circa euro 450,00 euro a settimana con un contratto a tempo e retribuzione settimanale;
esibisco la lettera della società che accetta le sue dimissioni”. Il ricorrente rinunciava ai termini e chiedeva la decisione. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di
2 un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018). Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo. Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo. Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011). Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020).
3 In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord. 27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020). La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib. Milano, ord. 29 marzo 2016). Nel caso di specie, ha dimostrato di essere in grado di mantenersi da CP_2 sola essendosi trasferita all'estero dove si è pagata vitto, alloggio e un corso di apprendimento professionale. Tanto più che lo stipendio mensile dalla stessa percepito – sia pure con un contratto che allo stato appare cessato- era ben maggiore di quello del ricorrente. La predetta deve, quindi, considerarsi autonoma e va disposta la cessazione dell'obbligo contributivo posto a carico del ricorrente. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alale spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 354/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere a l'assegno di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1 figlia (n.2004). CP_2 nulla per le spese. Civitavecchia, 09/11/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
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