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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2750/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MARCELLO MARIA STELLA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), ultima residenza Controparte_1 C.F._2
nota in ST RS, Via Ippolito Nievo 26,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO e dell'avv. Carla Quaglia nella CP_2
qualità di Curatore speciale dei minori Persona_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e C.F._3 [...]
(C.F. ) nata a [...] Controparte_3 C.F._4
RS (VA) il 11.09.2016, entrambi residenti in [...], ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal C.O.A. di ST RS in data 06.09.2024.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 13.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso: Per la ricorrente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra
nata in [...], il 15 aprile Parte_1
1985, C.F.: e SI. , nato a [...]F._1 Controparte_1
Guayaquil (Ecuador), il 07 marzo 1978, C.F.: , entrambi residenti in C.F._2
ST RS, Viale Ippolito Nievo, 26, alle seguenti CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. disporre, in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c. la decadenza del SI.
[...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, per tutte le motivazioni Controparte_1
esposte in narrativa ed in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. dei figli minori
[...]
e Persona_1 Controparte_3
alla madre, presso la cui residenza saranno collocati;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ST RS, Viale Ippolito Nievo, 26, unitamente agli arredi, alla SI.ra , in Parte_1
qualità di genitore affidatario e collocatario dei figli minori;
4. disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
minori e Persona_1 Controparte_3
mediante la corresponsione di un assegno mensile di [€ 400,001]
[...]
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, ovvero la diversa maggiore somma che dovesse essere accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al 50% delle spese extra secondo il Protocollo della
Corte di Appello e del Tribunale di Milano a decorrere dalla domanda;
5. disporre che l'assegno unico e ogni altra forma di sostegno al reddito familiare venga integralmente erogato nella misura del 100% in favore della SI.ra Parte_1
, quale genitore collocatario prevalente dei figli minori;
[...]
6. disporre che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli Controparte_1
minori Persona_2
e , solo previo assenso della madre ed in Controparte_3
presenza della stessa o di altra figura adulta di fiducia, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli minori e sempre che parte resistente dimostri serio e concreto interesse nei confronti dei figli minori.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e accessori di legge”.
Per il CS dei minori:
“si associa chiedendo il mantenimento del monitoraggio e supporto dei SS alla madre per le scelte relative
a salute, istruzione ed educazione e per la regolamentazione dell'eventuale relazione con il padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 20.07.2024 la ricorrente ha allegato di avere conosciuto il resistente nell'anno 2011 con il quale, dopo pochi mesi, avviava una convivenza more uxorio presso l'abitazione della madre, Persona_3
all'epoca residente in [...], che in data 23.05.2013 le parti contraevano matrimonio, che in data 20.11.2013 è nato il figlio minorenne
[...]
, che, a seguito di un provvedimento di espulsione Persona_1
del resistente, si è vista costretta ad abbandonare l'Italia insieme al figlio e al marito, pur di mantenere unito il nucleo familiare e preservare gli interessi del minore, che nell'anno
2016, in stato di gravidanza, rientrava in Italia in prossimità del parto, unitamente al figlio minore, senza il marito, che in data 11.09.2016 è nata la figlia minorenne
[...]
, regolarmente riconosciuta dal padre, che veniva Controparte_3
ospitata insieme ai figli dalla madre, grazie alla quale è riuscita a provvedere all'accudimento e al mantenimento della prole, che nell'anno 2019, grazie alla domanda di ricongiungimento familiare formulata da sé medesima, il resistente rientrava in Italia, che nell'anno 2021 i coniugi acquistavano, mediante l'accensione di un mutuo ipotecario,
l'unità immobiliare sita in ST RS, Via Ippolito Nievo 26, dove trasferivano il centro dei loro affetti e interessi, che nel mese di settembre 2023 il resistente ha improvvisamente abbandonato il tetto coniugale, senza comunicare alla moglie né le proprie motivazioni né i nuovi recapiti anagrafici, che, a distanza di qualche giorno, scopriva che l'allontanamento del marito dalla casa familiare era stato determinato dalla relazione extraconiugale dal medesimo intrattenuta con la nuova compagna, che il resistente manteneva con la moglie ed i figli minori sporadici contatti telefonici,
Pag. 3 di 13 provvedendo in ogni caso a contribuire al mantenimento della prole, essendo il proprio emolumento mensile ancora accreditato sul conto corrente bancario cointestato a entrambi i coniugi, che nel mese di gennaio 2024 il marito le chiedeva di rientrare nell'abitazione coniugale, riconoscendo le proprie responsabilità, che per tentare di ricostruire l'unione familiare, decideva di accoglierlo, che, a distanza di pochi giorni, in data 05.02.2024, il resistente si é nuovamente allontanato dall'abitazione coniugale, senza più farvi ritorno, asportando i propri effetti personali e rendendosi completamente irreperibile sia ai figli che alla moglie, mostrando il più completo disinteresse nei confronti della moglie e dei figli minori, con i quali non ha più nessun contatto, che tale irreperibilità rende inevitabilmente difficoltosa la gestione dei minori che frequentano la scuola primaria che richiede ai genitori il rilascio di consensi e autorizzazioni per lo svolgimento di attività didattiche ed extrascolastiche, che, tra l'altro, i minori necessitano intraprendere dei percorsi di supporto all'apprendimento, all'esito delle segnalazioni effettuate dal corpo insegnante delle rispettive classi di appartenenza e che in data
22.04.2024 ha presentato denuncia ai Carabinieri, nei confronti del marito, per abbandono del tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei familiari.
Il CS dei minori si è costituito in giudizio in data 22.10.2024 evidenziando che “Dalla relazione agli atti emerge che , oltre che da un “disturbo misto del linguaggio”, sia Persona_1
interessato anche da un “funzionamento intellettivo limite”; viene, infatti, evidenziato come il minore alterni momenti di buona collaborazione ed impegno, ad altri di opposizione, caratterizzati da rinuncia al compito e atteggiamenti infantili, e significative difficoltà nelle conoscenze lessicali nonchè nella formazione dei concetti base, con necessità di aiuto e facilitazioni nell'esecuzione della attività scolastiche.
Le valutazioni espresse nella relazione stilata dal Dipartimento di Salute Mentale-Neuropsichiatria
Infantile dell' hanno trovato sostanziale conferma rispetto a quanto riferito alla Controparte_4
scrivente dal SInor insegnante di sostegno che ha seguito per tutta Parte_2 Persona_1
la durata della scuola primaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di ST
RS, a proposito della persistenza (almeno sino allo scorso giugno) di difficoltà linguistico-fonologiche che, a parere dell'insegnante, non sarebbero state adeguatamente compensate a causa dell'interruzione del percorso logopedico intrapreso presso la Neuropsichiatria Infantile. Inoltre, l'insegnante ha segnalato
Pag. 4 di 13 come , sino allo scorso anno scolastico (2023/2024), non fosse autonomo nello studio e Persona_1
necessitasse del costante supporto one to one da parte dell'insegnante di sostegno il quale, oltre ad aiutarlo in classe, provvedeva anche all'avvio dello studio a casa consentendo all'alunno di iniziare già a scuola i compiti, così da facilitarne il prosieguo presso il domicilio. Ciò nonostante, sottolinea l'insegnante,
non ha quasi mai completato il lavoro a casa né si è dedicato allo studio come avrebbe Persona_1
dovuto, presentandosi alle lezioni mattutine molto spesso impreparato. La scrivente si è interfacciata anche con il Prof. coordinatore della classe 1 C della scuola primaria di secondo grado Testimone_1
dell'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di ST RS, attualmente frequentata da Per_1
il quale ha confermato che il minore è seguito da un insegnante di sostegno, per sei ore alla
[...]
settimana, a cui è stata aggiunta un'educatrice per ulteriori tre ore e, grazie a questi aiuti, il ragazzo riesce a seguire le lezioni rispetto alle quali, invece, nelle ore in cui non è presente l'educatrice o
l'insegnante di sostegno, fatica a mantenere un adeguato livello di attenzione, tendendo a distrarsi con facilità. Il docente riferisce difficoltà nell'esecuzione dei compiti a casa, in assenza di aiuti, e incostanza nella cura del materiale scolastico. Il Prof. ha dato atto di come sia un Tes_1 Persona_4
ragazzino molto tranquillo e certamente collaborativo anche se ancora un po' infantile nella relazione con
i compagni. L'esponente ha avuto modo di conoscere durante l'incontro avvenuto il Persona_1
20.09.2024 presso il proprio studio, dove il minore è stato accompagnato dalla madre che, dopo i primi minuti durante i quali è stato spiegato il ruolo del Curatore Speciale, ha lasciato lo studio per consentire al figlio di raccontare la sua storia liberamente. , dopo un'iniziale e comprensibile Persona_1
diffidenza, si è sciolto raccontando della scuola e della propria famiglia, fornendo una descrizione molto positiva della madre e della sorella, a cui è sinceramente affezionato. Quanto alla figura paterna, il minore sottolinea – ritornando spontaneamente più volte sull'argomento - che il padre da molto tempo non lo cerca e non si interessa a lui e alla sorella e ciò gli provoca forte rabbia perchè “ci ha traditi … è scomparso dalle nostre vite”. E' lampante il disagio emotivo che prova a causa Persona_1
dell'assenza paterna. Il minore racconta che, quando la madre è al lavoro (la IGa Parte_1
presta attività lavorativa nella fascia oraria serale dalle ore 17,30 alle ore 22,30), insieme alla
[...]
sorella vengono accuditi dalla nonna materna , che descrive come una donna molto dolce e gentile. Per_5
Sono percepibili le difficoltà linguistiche del minore tant'è che alcune parole risultano poco intelligibili.
ha mostrato, senza alcun apparente imbarazzo, la propria dentatura e ha raccontato Persona_1
della caduta in seguito alla quale si è spezzato il dente incisivo superiore, riferendo il proprio desiderio di
Pag. 5 di 13 ripararlo – evidentemente il difetto gli crea disagio - e l'impossibilità di intervento perché “ci vogliono molti soldi”. E' altrettanto evidente la problematica attentiva tant'è che , durante Persona_1
l'incontro, ha assicurato la propria attenzione solo per una decina di minuti oltre ai quali ha faticato a non distrarsi, sino a manifestare segni di insofferenza, tant'è che la scrivente decideva di fare tornare in studio la madre, alla presenza della quale il minore ha assunto un comportamento singolarmente puerile
(risolini, faccine, movimenti scomposti …). Per quanto concerne che frequenta la 3 C Controparte_3
della scuola primaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo, la scrivente si è interfacciata con l'insegnante di Italiano e con l'insegnante di Matematica Testimone_2 [...]
le quali hanno riferito di una bimba molto dolce e affettuosa, bisognosa di continue Parte_3
attenzioni e conferme. Dal punto di vista didattico, è stato riferito che beneficia di un Controparte_3
PDP a causa della dislessia;
l'insegnante di italiano ha segnalato la persistenza di difficoltà fonetico- fonologiche e di carattere attentivo, tant'è che è stata effettuata la segnalazione per l'attivazione di un percorso di supporto all'apprendimento, e che la piccola non sembrerebbe essere seguita adeguatamente nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa. Al netto di qualche difficoltà nella memorizzazione delle tabelline, l'insegnante di matematica ha riferito come la minore abbia buone capacità nella propria materia. La bimba risulterebbe altresì ben integrata nella classe e molto affettuosa con le insegnanti. La scrivente ha avuto modo di conoscere durante l'incontro avvenuto il 20.09.2024 presso Controparte_3
il proprio studio. è apparsa abbastanza rilassata ma poco loquace, limitandosi per lo Controparte_3
più a sorridere in segno di assenso rispetto alla narrazione del fratello. La minore, come il fratello, ha riferito che il padre li avrebbe “traditi” - termine ricorrente nell'eloquio di entrambi i bambini - e di stare bene anche soltanto con la mamma, e la nonna. E' evidente, come per , che Per_1 Persona_1
anche la piccola accusi un forte disagio per l'abbandono paterno. Sembra che entrambi Controparte_3
i minori non rifiutino il padre ma ne patiscano la volontaria assenza;
questa circostanza fa supporre che il IG , fintanto che è stato presente nella vita dei propri figli, non fosse un Controparte_1
cattivo genitore. Ciò non toglie che l'irreperibilità del IG sia l'evidente Controparte_1
espressione di forti carenze sul piano affettivo. A completamento dell'indagine la scrivente ha contattato telefonicamente la dr.ssa pediatra dei piccoli, la quale ha riferito che, quanto a A_
, l'ultima visita di salute risale allo scorso mese di aprile e di averlo trovato in buone Persona_1
condizioni generali, al netto dell'incisivo spezzato, mentre non rammenta esattamente l'ultima volta che ha visitato forse in occasione della richiesta di un certificato ad uso sportivo. Controparte_3
Pag. 6 di 13 La pediatra rammenta che nel 2022 ha prescritto per una visita foniatrica a seguito Persona_1
della quale è stato avviato un percorso di logopedia. Entrambi i minori hanno riferito il loro desiderio di frequentare un corso di nuoto insieme al cugino”.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 27.11.2024, la ricorrente ha dichiarato che il marito lavorava alle dipendenze della società Parte_4
“fino al 05.02.2024 quando è sparito facendosi licenziare”, di non avere notizie del marito dal
05 febbraio, di non essere mai stata contattata telefonicamente dal resistente che non ha mai più chiesto notizie dei figli, di non avere mai ricevuto nulla dal marito sul c/c cointestato, di percepire l'importo di € 460,00 dall'INPS a titolo di AU, di essere supportata nella cura dalla madre che vive in ST RS e dai due fratelli che vivono uno a ST RS e l'altro a Castellanza, di essere regolare nel pagamento del mutuo post sospensione, di riuscire a pagare i debiti con l'aiuto della propria madre, che i figli praticavano il nuoto presso la piscina Manara fino alla sua chiusura, di non avere la patente di guida che desidera conseguire, che è stato rivalutato dalla di Per_1
ST RS nel mese di ottobre, di avere appuntamento presso la di ST
RS per i primi di dicembre per la minore che frequenta la classe terza della CP_3
scuola primaria Tommaseo e ha un insegnante di sostegno da quest'anno, che i minori non vogliono più vedere il papà da cu si sono sentiti abbandonati per un'altra donna che era un'amica di famiglia, che la madre e il fratello del marito vivono a Gallarate e non le hanno dato informazioni sul resistente e hanno negato di sapere dove si trovi e di avere mantenuto buone relazioni con la nonna paterna che ha partecipato alle feste di compleanno dei nipoti e si è impegnata a chiedere se l'istituto frequentato dai minori possa offrire loro un sostegno psicologico. Il CS ha ribadito che i minori si sentono traditi dal padre che dichiarano di non volere vedere più e necessitano di aiuto nell'espletamento dei compiti a casa e si è associata alla richiesta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. La ricorrente ha dichiarato di essere favorevole all'inserimento dei minori in un centro diurno per favorire l'adempimento dei doveri scolastici e la socializzazione.
Il Giudice Istruttore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido super esclusivo dei figli minorenni delle parti alla madre “che
Pag. 7 di 13 potrà assumere essa sola anche le decisioni più importanti rispetto alla salute, educazione e istruzione e ottenere il rilascio e/o il rinnovo della c. i. valida per l'espatrio e/o il passaporto dei minori sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria”, ha disposto il collocamento dei minori presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni versando alla madre l'importo mensile complessivo di € 450,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
ha autorizzato la madre a percepire il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole essendone il genitore affidatario in via super esclusiva;
ha invitato la madre a verificare se sia possibile offrire ai figli un sostegno psicologico presso la scuola dai medesimi frequentati e a depositare le ultime relazioni rilasciate dalla NPI di ST
RS all'esito della rivalutazione dei due figli minorenni e ha disposto che i SS del
Comune di ST RS, interfacciandosi con il CS dei minori, i referenti della NPI di
ST RS e gli insegnanti dei minori, supportino il nucleo familiare anche garantendo l'inserimento dei figli minorenni in un centro diurno per favorire l'adempimento dei doveri scolastici e la socializzazione con i pari e gli adulti, regolamentino l'eventuale frequentazione padre/figli nel caso in cui il padre dovesse manifestare la seria e ferma volontà di recuperare la relazione con gli stessi (previo idoneo percorso di sostegno individuale alla genitorialità) e ha fissato per le verifiche l'udienza del 13.03.2025.
In data 20.02.2025 la ricorrente ha depositato copia della relazione NPI del minore del 25.07.2024; copia relazione NPI della minore Persona_1
copia verbale sanitario accertamento handicap del Controparte_3
minore copia verbale sanitario riconoscimento invalidità Persona_1
civile del minore del 20.11.2024 e copia comunicazione Persona_1
conclusione procedimento di trasmissione cittadinanza ai figli minori in data 01.11.2024.
In data 25.02.2025 i SS del Comune di ST RS hanno riferito quanto segue:
Pag. 8 di 13 Alla predetta udienza la ricorrente ha dichiarato di avere appreso che il padre è rientrato dall'estero, è passato da casa senza incontrare i minori che hanno ribadito di non volerlo incontrare perché lo hanno visto sui social con la nuova compagna, di non avere ancora percepito l'indennità di frequenza per , di non conoscerne l'ammontare, che il Per_1
resistente non ha versato nulla per i figli e deve per forza trovare lavoro perché il permesso di soggiorno scade a fine mese, di avere chiesto supporto ai SS per iscrivere i figli al dopo scuola in attesa dell'inserimento al centro diurno, che il primogenito si è rivolto allo sportello psicologico della scuola una volta ma non vuole avviare un percorso e di avere firmato le autorizzazioni richieste. Ha chiesto rimettere la causa in decisione dichiarando di essere disponibile ad accettare il minore importo di € 400,00 per il mantenimento ordinario indiretto dei figli da parte del padre.
Il CS dei minori si è associato alle superiori richieste e ha chiesto il mantenimento del supporto e del monitoraggio dei SS alla madre per le scelte relative a salute, istruzione ed educazione e per la regolamentazione dell'eventuale relazione con il padre.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Pag. 9 di 13 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già definitivamente cessata, di fatto, in data 05.02.2024).
***
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale (costituendo l'extrema ratio) impone al giudice, in primis,
l'accertamento degli effetti lesivi che il comportamento illegittimo del genitore ha prodotto e può ulteriormente produrre in danno del figlio e, a seguire, una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione, da parte del genitore “malevolo”, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Per tale ragione, “ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024).
Ora, nella fattispecie che qui ci occupa, il resistente, padre di due minori, entrambi bisognosi e meritevoli di importanti forme di sostegno, assistenza e cura (come da valutazioni NPI in atti), si è reso responsabile di averli bruscamente e definitivamente
Pag. 10 di 13 abbandonati (da oltre un anno) e di avere lacerato ogni precedente consuetudine di vita, suscitando in loro un senso di “tradimento” (per un'altra donna) e il rifiuto della sua persona.
Allo stato, non vi sono elementi da cui ricavare che il trauma cagionato ai minori possa essere lenito/riparato (non essendosi il padre presentato ai SS per l'avvio dei percorsi indicati sin dal 27.11.2024).
Va, per l'effetto, adottata la misura estrema richiesta dovendosi esprimere una valutazione di non affidabilità del resistente a curare gli interessi dei figli, cui ha già arrecato pregiudizi gravi (e, pressocché, irreparabili).
Il presente provvedimento ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale e può essere modificato e revocato soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto.
***
Viste le certificazioni/valutazioni in atti versate dalla ricorrente (che, comunque, ha saputo garantire ai minori, con il supporto della famiglia d'origine, il soddisfacimento dei loro bisogni primari e, persino, il conseguimento della cittadinanza italiana e il mantenimento delle relazioni con gli ascendenti del ramo paterno), è doveroso confermare l'incarico già conferito in data 27.11.2024 ai SS di supportare la madre nelle scelte relative alla salute, istruzione ed educazione dei figli minori soprattutto al fine di favorire/garantire il celere accesso dei minori ai servizi/interventi/percorsi di sostegno scolastico, psicologico e alla socializzazione (ivi compreso lo sport) disponibili sul territorio. In particolare, in attesa dell'inserimento dei minori presso il Centro diurno “La chiave d'oro” o presso altro centro diurno, i SS garantiranno l'iscrizione dei minori al servizio dopo scuola offerto dall'istituto scolastico dai medesimi frequentato.
Ancora, deve essere confermato l'incarico già conferito ai SS di regolamentare la relazione padre/minori nel caso in cui il resistente decida di riallacciarla in modo serio e continuativo (frequentando, con “successo”, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità).
Pag. 11 di 13 Deve pertanto essere aperto un procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al
GT di questo tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro il 30.09.2025).
***
Da un punto di vista economico, devono essere confermati i provvedimenti provvisori vigenti, sia pure riducendo all'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole, dando atto che, a oggi, il resistente non ha provato di avere in alcun modo contribuito al soddisfacimento delle molteplici esigenze dei figli (da oltre un anno).
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese da parte della ricorrente e della nota spese depositata dall'avv. Carla Quaglia, sono poste a carico del resistente (riconoscendo alla ricorrente i valori tabellari medi per le prime due fasi e i minimi per la quarta fase e al CS dei minori l'importo esposto). Le spese di lite sostenute dal CS dei minori (la cui nomina era dovuta ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c.) devono essere rifuse dal resistente all'Erario stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DICHIARA il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale;
4) CONFERMA il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale sita in ST RS, Via Ippolito Nievo 26, alla ricorrente;
5) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni versando alla ricorrente l'importo mensile complessivo di €
Pag. 12 di 13 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) CONFERMA il diritto della madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
7) DISPONE CHE i SS del Comune di ST RS adempiano agli incarichi loro conferiti in parte motiva e depositino relazioni periodiche semestrali al GT di questo
Tribunale (la prima entro e non oltre il 30.09.2025);
8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori
[...]
, nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...], dinanzi Controparte_3
al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
9) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) CONDANNA il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv.
Carla Quaglia, nella qualità di curatore speciale dei minori, che liquida in complessivi €
2.353,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in ST RS, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. quanto dichiarato al verbale dell'udienza celebrata in data 13.03.2025
Pag. 2 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2750/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MARCELLO MARIA STELLA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), ultima residenza Controparte_1 C.F._2
nota in ST RS, Via Ippolito Nievo 26,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO e dell'avv. Carla Quaglia nella CP_2
qualità di Curatore speciale dei minori Persona_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e C.F._3 [...]
(C.F. ) nata a [...] Controparte_3 C.F._4
RS (VA) il 11.09.2016, entrambi residenti in [...], ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal C.O.A. di ST RS in data 06.09.2024.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 13.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso: Per la ricorrente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra
nata in [...], il 15 aprile Parte_1
1985, C.F.: e SI. , nato a [...]F._1 Controparte_1
Guayaquil (Ecuador), il 07 marzo 1978, C.F.: , entrambi residenti in C.F._2
ST RS, Viale Ippolito Nievo, 26, alle seguenti CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. disporre, in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c. la decadenza del SI.
[...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, per tutte le motivazioni Controparte_1
esposte in narrativa ed in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. dei figli minori
[...]
e Persona_1 Controparte_3
alla madre, presso la cui residenza saranno collocati;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ST RS, Viale Ippolito Nievo, 26, unitamente agli arredi, alla SI.ra , in Parte_1
qualità di genitore affidatario e collocatario dei figli minori;
4. disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
minori e Persona_1 Controparte_3
mediante la corresponsione di un assegno mensile di [€ 400,001]
[...]
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, ovvero la diversa maggiore somma che dovesse essere accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al 50% delle spese extra secondo il Protocollo della
Corte di Appello e del Tribunale di Milano a decorrere dalla domanda;
5. disporre che l'assegno unico e ogni altra forma di sostegno al reddito familiare venga integralmente erogato nella misura del 100% in favore della SI.ra Parte_1
, quale genitore collocatario prevalente dei figli minori;
[...]
6. disporre che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli Controparte_1
minori Persona_2
e , solo previo assenso della madre ed in Controparte_3
presenza della stessa o di altra figura adulta di fiducia, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli minori e sempre che parte resistente dimostri serio e concreto interesse nei confronti dei figli minori.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e accessori di legge”.
Per il CS dei minori:
“si associa chiedendo il mantenimento del monitoraggio e supporto dei SS alla madre per le scelte relative
a salute, istruzione ed educazione e per la regolamentazione dell'eventuale relazione con il padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 20.07.2024 la ricorrente ha allegato di avere conosciuto il resistente nell'anno 2011 con il quale, dopo pochi mesi, avviava una convivenza more uxorio presso l'abitazione della madre, Persona_3
all'epoca residente in [...], che in data 23.05.2013 le parti contraevano matrimonio, che in data 20.11.2013 è nato il figlio minorenne
[...]
, che, a seguito di un provvedimento di espulsione Persona_1
del resistente, si è vista costretta ad abbandonare l'Italia insieme al figlio e al marito, pur di mantenere unito il nucleo familiare e preservare gli interessi del minore, che nell'anno
2016, in stato di gravidanza, rientrava in Italia in prossimità del parto, unitamente al figlio minore, senza il marito, che in data 11.09.2016 è nata la figlia minorenne
[...]
, regolarmente riconosciuta dal padre, che veniva Controparte_3
ospitata insieme ai figli dalla madre, grazie alla quale è riuscita a provvedere all'accudimento e al mantenimento della prole, che nell'anno 2019, grazie alla domanda di ricongiungimento familiare formulata da sé medesima, il resistente rientrava in Italia, che nell'anno 2021 i coniugi acquistavano, mediante l'accensione di un mutuo ipotecario,
l'unità immobiliare sita in ST RS, Via Ippolito Nievo 26, dove trasferivano il centro dei loro affetti e interessi, che nel mese di settembre 2023 il resistente ha improvvisamente abbandonato il tetto coniugale, senza comunicare alla moglie né le proprie motivazioni né i nuovi recapiti anagrafici, che, a distanza di qualche giorno, scopriva che l'allontanamento del marito dalla casa familiare era stato determinato dalla relazione extraconiugale dal medesimo intrattenuta con la nuova compagna, che il resistente manteneva con la moglie ed i figli minori sporadici contatti telefonici,
Pag. 3 di 13 provvedendo in ogni caso a contribuire al mantenimento della prole, essendo il proprio emolumento mensile ancora accreditato sul conto corrente bancario cointestato a entrambi i coniugi, che nel mese di gennaio 2024 il marito le chiedeva di rientrare nell'abitazione coniugale, riconoscendo le proprie responsabilità, che per tentare di ricostruire l'unione familiare, decideva di accoglierlo, che, a distanza di pochi giorni, in data 05.02.2024, il resistente si é nuovamente allontanato dall'abitazione coniugale, senza più farvi ritorno, asportando i propri effetti personali e rendendosi completamente irreperibile sia ai figli che alla moglie, mostrando il più completo disinteresse nei confronti della moglie e dei figli minori, con i quali non ha più nessun contatto, che tale irreperibilità rende inevitabilmente difficoltosa la gestione dei minori che frequentano la scuola primaria che richiede ai genitori il rilascio di consensi e autorizzazioni per lo svolgimento di attività didattiche ed extrascolastiche, che, tra l'altro, i minori necessitano intraprendere dei percorsi di supporto all'apprendimento, all'esito delle segnalazioni effettuate dal corpo insegnante delle rispettive classi di appartenenza e che in data
22.04.2024 ha presentato denuncia ai Carabinieri, nei confronti del marito, per abbandono del tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei familiari.
Il CS dei minori si è costituito in giudizio in data 22.10.2024 evidenziando che “Dalla relazione agli atti emerge che , oltre che da un “disturbo misto del linguaggio”, sia Persona_1
interessato anche da un “funzionamento intellettivo limite”; viene, infatti, evidenziato come il minore alterni momenti di buona collaborazione ed impegno, ad altri di opposizione, caratterizzati da rinuncia al compito e atteggiamenti infantili, e significative difficoltà nelle conoscenze lessicali nonchè nella formazione dei concetti base, con necessità di aiuto e facilitazioni nell'esecuzione della attività scolastiche.
Le valutazioni espresse nella relazione stilata dal Dipartimento di Salute Mentale-Neuropsichiatria
Infantile dell' hanno trovato sostanziale conferma rispetto a quanto riferito alla Controparte_4
scrivente dal SInor insegnante di sostegno che ha seguito per tutta Parte_2 Persona_1
la durata della scuola primaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di ST
RS, a proposito della persistenza (almeno sino allo scorso giugno) di difficoltà linguistico-fonologiche che, a parere dell'insegnante, non sarebbero state adeguatamente compensate a causa dell'interruzione del percorso logopedico intrapreso presso la Neuropsichiatria Infantile. Inoltre, l'insegnante ha segnalato
Pag. 4 di 13 come , sino allo scorso anno scolastico (2023/2024), non fosse autonomo nello studio e Persona_1
necessitasse del costante supporto one to one da parte dell'insegnante di sostegno il quale, oltre ad aiutarlo in classe, provvedeva anche all'avvio dello studio a casa consentendo all'alunno di iniziare già a scuola i compiti, così da facilitarne il prosieguo presso il domicilio. Ciò nonostante, sottolinea l'insegnante,
non ha quasi mai completato il lavoro a casa né si è dedicato allo studio come avrebbe Persona_1
dovuto, presentandosi alle lezioni mattutine molto spesso impreparato. La scrivente si è interfacciata anche con il Prof. coordinatore della classe 1 C della scuola primaria di secondo grado Testimone_1
dell'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di ST RS, attualmente frequentata da Per_1
il quale ha confermato che il minore è seguito da un insegnante di sostegno, per sei ore alla
[...]
settimana, a cui è stata aggiunta un'educatrice per ulteriori tre ore e, grazie a questi aiuti, il ragazzo riesce a seguire le lezioni rispetto alle quali, invece, nelle ore in cui non è presente l'educatrice o
l'insegnante di sostegno, fatica a mantenere un adeguato livello di attenzione, tendendo a distrarsi con facilità. Il docente riferisce difficoltà nell'esecuzione dei compiti a casa, in assenza di aiuti, e incostanza nella cura del materiale scolastico. Il Prof. ha dato atto di come sia un Tes_1 Persona_4
ragazzino molto tranquillo e certamente collaborativo anche se ancora un po' infantile nella relazione con
i compagni. L'esponente ha avuto modo di conoscere durante l'incontro avvenuto il Persona_1
20.09.2024 presso il proprio studio, dove il minore è stato accompagnato dalla madre che, dopo i primi minuti durante i quali è stato spiegato il ruolo del Curatore Speciale, ha lasciato lo studio per consentire al figlio di raccontare la sua storia liberamente. , dopo un'iniziale e comprensibile Persona_1
diffidenza, si è sciolto raccontando della scuola e della propria famiglia, fornendo una descrizione molto positiva della madre e della sorella, a cui è sinceramente affezionato. Quanto alla figura paterna, il minore sottolinea – ritornando spontaneamente più volte sull'argomento - che il padre da molto tempo non lo cerca e non si interessa a lui e alla sorella e ciò gli provoca forte rabbia perchè “ci ha traditi … è scomparso dalle nostre vite”. E' lampante il disagio emotivo che prova a causa Persona_1
dell'assenza paterna. Il minore racconta che, quando la madre è al lavoro (la IGa Parte_1
presta attività lavorativa nella fascia oraria serale dalle ore 17,30 alle ore 22,30), insieme alla
[...]
sorella vengono accuditi dalla nonna materna , che descrive come una donna molto dolce e gentile. Per_5
Sono percepibili le difficoltà linguistiche del minore tant'è che alcune parole risultano poco intelligibili.
ha mostrato, senza alcun apparente imbarazzo, la propria dentatura e ha raccontato Persona_1
della caduta in seguito alla quale si è spezzato il dente incisivo superiore, riferendo il proprio desiderio di
Pag. 5 di 13 ripararlo – evidentemente il difetto gli crea disagio - e l'impossibilità di intervento perché “ci vogliono molti soldi”. E' altrettanto evidente la problematica attentiva tant'è che , durante Persona_1
l'incontro, ha assicurato la propria attenzione solo per una decina di minuti oltre ai quali ha faticato a non distrarsi, sino a manifestare segni di insofferenza, tant'è che la scrivente decideva di fare tornare in studio la madre, alla presenza della quale il minore ha assunto un comportamento singolarmente puerile
(risolini, faccine, movimenti scomposti …). Per quanto concerne che frequenta la 3 C Controparte_3
della scuola primaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo, la scrivente si è interfacciata con l'insegnante di Italiano e con l'insegnante di Matematica Testimone_2 [...]
le quali hanno riferito di una bimba molto dolce e affettuosa, bisognosa di continue Parte_3
attenzioni e conferme. Dal punto di vista didattico, è stato riferito che beneficia di un Controparte_3
PDP a causa della dislessia;
l'insegnante di italiano ha segnalato la persistenza di difficoltà fonetico- fonologiche e di carattere attentivo, tant'è che è stata effettuata la segnalazione per l'attivazione di un percorso di supporto all'apprendimento, e che la piccola non sembrerebbe essere seguita adeguatamente nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa. Al netto di qualche difficoltà nella memorizzazione delle tabelline, l'insegnante di matematica ha riferito come la minore abbia buone capacità nella propria materia. La bimba risulterebbe altresì ben integrata nella classe e molto affettuosa con le insegnanti. La scrivente ha avuto modo di conoscere durante l'incontro avvenuto il 20.09.2024 presso Controparte_3
il proprio studio. è apparsa abbastanza rilassata ma poco loquace, limitandosi per lo Controparte_3
più a sorridere in segno di assenso rispetto alla narrazione del fratello. La minore, come il fratello, ha riferito che il padre li avrebbe “traditi” - termine ricorrente nell'eloquio di entrambi i bambini - e di stare bene anche soltanto con la mamma, e la nonna. E' evidente, come per , che Per_1 Persona_1
anche la piccola accusi un forte disagio per l'abbandono paterno. Sembra che entrambi Controparte_3
i minori non rifiutino il padre ma ne patiscano la volontaria assenza;
questa circostanza fa supporre che il IG , fintanto che è stato presente nella vita dei propri figli, non fosse un Controparte_1
cattivo genitore. Ciò non toglie che l'irreperibilità del IG sia l'evidente Controparte_1
espressione di forti carenze sul piano affettivo. A completamento dell'indagine la scrivente ha contattato telefonicamente la dr.ssa pediatra dei piccoli, la quale ha riferito che, quanto a A_
, l'ultima visita di salute risale allo scorso mese di aprile e di averlo trovato in buone Persona_1
condizioni generali, al netto dell'incisivo spezzato, mentre non rammenta esattamente l'ultima volta che ha visitato forse in occasione della richiesta di un certificato ad uso sportivo. Controparte_3
Pag. 6 di 13 La pediatra rammenta che nel 2022 ha prescritto per una visita foniatrica a seguito Persona_1
della quale è stato avviato un percorso di logopedia. Entrambi i minori hanno riferito il loro desiderio di frequentare un corso di nuoto insieme al cugino”.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 27.11.2024, la ricorrente ha dichiarato che il marito lavorava alle dipendenze della società Parte_4
“fino al 05.02.2024 quando è sparito facendosi licenziare”, di non avere notizie del marito dal
05 febbraio, di non essere mai stata contattata telefonicamente dal resistente che non ha mai più chiesto notizie dei figli, di non avere mai ricevuto nulla dal marito sul c/c cointestato, di percepire l'importo di € 460,00 dall'INPS a titolo di AU, di essere supportata nella cura dalla madre che vive in ST RS e dai due fratelli che vivono uno a ST RS e l'altro a Castellanza, di essere regolare nel pagamento del mutuo post sospensione, di riuscire a pagare i debiti con l'aiuto della propria madre, che i figli praticavano il nuoto presso la piscina Manara fino alla sua chiusura, di non avere la patente di guida che desidera conseguire, che è stato rivalutato dalla di Per_1
ST RS nel mese di ottobre, di avere appuntamento presso la di ST
RS per i primi di dicembre per la minore che frequenta la classe terza della CP_3
scuola primaria Tommaseo e ha un insegnante di sostegno da quest'anno, che i minori non vogliono più vedere il papà da cu si sono sentiti abbandonati per un'altra donna che era un'amica di famiglia, che la madre e il fratello del marito vivono a Gallarate e non le hanno dato informazioni sul resistente e hanno negato di sapere dove si trovi e di avere mantenuto buone relazioni con la nonna paterna che ha partecipato alle feste di compleanno dei nipoti e si è impegnata a chiedere se l'istituto frequentato dai minori possa offrire loro un sostegno psicologico. Il CS ha ribadito che i minori si sentono traditi dal padre che dichiarano di non volere vedere più e necessitano di aiuto nell'espletamento dei compiti a casa e si è associata alla richiesta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. La ricorrente ha dichiarato di essere favorevole all'inserimento dei minori in un centro diurno per favorire l'adempimento dei doveri scolastici e la socializzazione.
Il Giudice Istruttore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido super esclusivo dei figli minorenni delle parti alla madre “che
Pag. 7 di 13 potrà assumere essa sola anche le decisioni più importanti rispetto alla salute, educazione e istruzione e ottenere il rilascio e/o il rinnovo della c. i. valida per l'espatrio e/o il passaporto dei minori sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria”, ha disposto il collocamento dei minori presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni versando alla madre l'importo mensile complessivo di € 450,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
ha autorizzato la madre a percepire il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole essendone il genitore affidatario in via super esclusiva;
ha invitato la madre a verificare se sia possibile offrire ai figli un sostegno psicologico presso la scuola dai medesimi frequentati e a depositare le ultime relazioni rilasciate dalla NPI di ST
RS all'esito della rivalutazione dei due figli minorenni e ha disposto che i SS del
Comune di ST RS, interfacciandosi con il CS dei minori, i referenti della NPI di
ST RS e gli insegnanti dei minori, supportino il nucleo familiare anche garantendo l'inserimento dei figli minorenni in un centro diurno per favorire l'adempimento dei doveri scolastici e la socializzazione con i pari e gli adulti, regolamentino l'eventuale frequentazione padre/figli nel caso in cui il padre dovesse manifestare la seria e ferma volontà di recuperare la relazione con gli stessi (previo idoneo percorso di sostegno individuale alla genitorialità) e ha fissato per le verifiche l'udienza del 13.03.2025.
In data 20.02.2025 la ricorrente ha depositato copia della relazione NPI del minore del 25.07.2024; copia relazione NPI della minore Persona_1
copia verbale sanitario accertamento handicap del Controparte_3
minore copia verbale sanitario riconoscimento invalidità Persona_1
civile del minore del 20.11.2024 e copia comunicazione Persona_1
conclusione procedimento di trasmissione cittadinanza ai figli minori in data 01.11.2024.
In data 25.02.2025 i SS del Comune di ST RS hanno riferito quanto segue:
Pag. 8 di 13 Alla predetta udienza la ricorrente ha dichiarato di avere appreso che il padre è rientrato dall'estero, è passato da casa senza incontrare i minori che hanno ribadito di non volerlo incontrare perché lo hanno visto sui social con la nuova compagna, di non avere ancora percepito l'indennità di frequenza per , di non conoscerne l'ammontare, che il Per_1
resistente non ha versato nulla per i figli e deve per forza trovare lavoro perché il permesso di soggiorno scade a fine mese, di avere chiesto supporto ai SS per iscrivere i figli al dopo scuola in attesa dell'inserimento al centro diurno, che il primogenito si è rivolto allo sportello psicologico della scuola una volta ma non vuole avviare un percorso e di avere firmato le autorizzazioni richieste. Ha chiesto rimettere la causa in decisione dichiarando di essere disponibile ad accettare il minore importo di € 400,00 per il mantenimento ordinario indiretto dei figli da parte del padre.
Il CS dei minori si è associato alle superiori richieste e ha chiesto il mantenimento del supporto e del monitoraggio dei SS alla madre per le scelte relative a salute, istruzione ed educazione e per la regolamentazione dell'eventuale relazione con il padre.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Pag. 9 di 13 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già definitivamente cessata, di fatto, in data 05.02.2024).
***
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale (costituendo l'extrema ratio) impone al giudice, in primis,
l'accertamento degli effetti lesivi che il comportamento illegittimo del genitore ha prodotto e può ulteriormente produrre in danno del figlio e, a seguire, una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione, da parte del genitore “malevolo”, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Per tale ragione, “ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024).
Ora, nella fattispecie che qui ci occupa, il resistente, padre di due minori, entrambi bisognosi e meritevoli di importanti forme di sostegno, assistenza e cura (come da valutazioni NPI in atti), si è reso responsabile di averli bruscamente e definitivamente
Pag. 10 di 13 abbandonati (da oltre un anno) e di avere lacerato ogni precedente consuetudine di vita, suscitando in loro un senso di “tradimento” (per un'altra donna) e il rifiuto della sua persona.
Allo stato, non vi sono elementi da cui ricavare che il trauma cagionato ai minori possa essere lenito/riparato (non essendosi il padre presentato ai SS per l'avvio dei percorsi indicati sin dal 27.11.2024).
Va, per l'effetto, adottata la misura estrema richiesta dovendosi esprimere una valutazione di non affidabilità del resistente a curare gli interessi dei figli, cui ha già arrecato pregiudizi gravi (e, pressocché, irreparabili).
Il presente provvedimento ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale e può essere modificato e revocato soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto.
***
Viste le certificazioni/valutazioni in atti versate dalla ricorrente (che, comunque, ha saputo garantire ai minori, con il supporto della famiglia d'origine, il soddisfacimento dei loro bisogni primari e, persino, il conseguimento della cittadinanza italiana e il mantenimento delle relazioni con gli ascendenti del ramo paterno), è doveroso confermare l'incarico già conferito in data 27.11.2024 ai SS di supportare la madre nelle scelte relative alla salute, istruzione ed educazione dei figli minori soprattutto al fine di favorire/garantire il celere accesso dei minori ai servizi/interventi/percorsi di sostegno scolastico, psicologico e alla socializzazione (ivi compreso lo sport) disponibili sul territorio. In particolare, in attesa dell'inserimento dei minori presso il Centro diurno “La chiave d'oro” o presso altro centro diurno, i SS garantiranno l'iscrizione dei minori al servizio dopo scuola offerto dall'istituto scolastico dai medesimi frequentato.
Ancora, deve essere confermato l'incarico già conferito ai SS di regolamentare la relazione padre/minori nel caso in cui il resistente decida di riallacciarla in modo serio e continuativo (frequentando, con “successo”, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità).
Pag. 11 di 13 Deve pertanto essere aperto un procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al
GT di questo tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro il 30.09.2025).
***
Da un punto di vista economico, devono essere confermati i provvedimenti provvisori vigenti, sia pure riducendo all'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole, dando atto che, a oggi, il resistente non ha provato di avere in alcun modo contribuito al soddisfacimento delle molteplici esigenze dei figli (da oltre un anno).
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese da parte della ricorrente e della nota spese depositata dall'avv. Carla Quaglia, sono poste a carico del resistente (riconoscendo alla ricorrente i valori tabellari medi per le prime due fasi e i minimi per la quarta fase e al CS dei minori l'importo esposto). Le spese di lite sostenute dal CS dei minori (la cui nomina era dovuta ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c.) devono essere rifuse dal resistente all'Erario stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DICHIARA il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale;
4) CONFERMA il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale sita in ST RS, Via Ippolito Nievo 26, alla ricorrente;
5) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni versando alla ricorrente l'importo mensile complessivo di €
Pag. 12 di 13 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) CONFERMA il diritto della madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
7) DISPONE CHE i SS del Comune di ST RS adempiano agli incarichi loro conferiti in parte motiva e depositino relazioni periodiche semestrali al GT di questo
Tribunale (la prima entro e non oltre il 30.09.2025);
8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori
[...]
, nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...], dinanzi Controparte_3
al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
9) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) CONDANNA il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv.
Carla Quaglia, nella qualità di curatore speciale dei minori, che liquida in complessivi €
2.353,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in ST RS, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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