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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
Composto da
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. GABRIELE RENDINA Giudice
Nella proc.n.1309/2023 vg avente per oggetto: ricorso per modifica condizioni separazione;
vertente tra n. Pollena Trocchia 21..2.1983 rapp.tata e difesa da avv. M.C. De Parte_1
Vivo ………………………………………………….…………..ricorrente
E
n. San Gennaro V.no 20.10.1978 ..…...............resistente Controparte_1
Nonché
PM in sede ……………………………………………interventore ex lege
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 chiedeva che a modifica Parte_1
delle condizioni di separazione consensuale giusto decreto 14.6.2022 venisse disposto il regime di affido esclusivo alla madre dei figli minori n. 23.5.2007 e Per_1 Per_2
n. 26.3.2012 con diritto di visita protetto da parte del padre . Parte resistente benchè ritualmente citato non si costituiva
Esaurita la fase istruttoria sommaria il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per le decisione.
DIRITTO Il Tribunale prende atto che la ricorrente sentita personalmente , come evidenziato in ricorso , lamenta un atteggiamento violento , aggressivo e persecutorio da parte del resistente tale da ridurre la ricorrente, spesso oggetto di percosse e minacce in una grave condizione di prostrazione psicologica che inevitabilmente ha coinvolto emotivamente anche la prole in particolare la primogenita
Per tali situazioni la ricorrente sporgeva formale denuncia in data 27.10.2021
Il veniva quindi interessato da un ordine di non avvicinamento alla Parte_2
ricorrente emesso dal Giudice Penale . Successivamente con sentenza del 20.5.2024 il
Tribunale di Nola condannava il per i reati ex art. 572 e 582 cp : la pronuncia CP_1
accertava a carico del reiterate condotte di violenza e minaccia all'indirizzo CP_1
della sig. , per atteggiamento di stolkeraggio , per minacce Controparte_2
contro la ex coniuge rivolte alla figlia minore , generando un perdurante e grave stato di ansia , di timore nella piccola, incidendo anche sulle abitudini di vita sia della madre che delle minori.
Dalla risultanze in atti in particolare dalle relazioni SS e psicologa che hanno seguito i minori nel setting protetto degli incontri padre/ figli come disposto dal Giudice è emerso che i minori, in età di consapevolezza e , soprattutto la primogenita , Per_1
anche di capacità di discernimento , avvertono la figura paterna come pericolosa e minacciosa , con grave incidenza quindi sulla serenità psicofisica degli stessi visto che i figli hanno assistito ali ripetuti violenti attacchi da parte del padre nei confronti della madre .
E' stato constatato dal Servizio che il contatto con la figura paterna desta tensione in tutti i membri del nucleo , in particolare madre e figlia.
Il padre non riesce a sintonizzarsi con i figli in modo normativo ( pretende di vederli quando gli è comodo , non rispetta i tempi ed impegni dei ragazzi , preleva il figlio da scuola durante le lezioni) e stabile sotto il profilo della cura materiale ed affettiva e figlie . La figlia si è rifiutata di incontrare il padre durante gli incontri protetti, Per_1
risultando molto provata e ferita in ragione del contegno paterno;
invece con il figlio
, che ha incontrato in detto setting, il sembra aver stabilito una Per_2 CP_1 modalità di diade più partecipata e complice tanto che ha chiesto di Per_2
incontrare il padre fuori dal setting protetto.
Ebbene a parere del Tribunale in ragione delle emergenze istruttorie acquisite si palesa la necessità di revocare la statuizione vigente di regime di affido condiviso attesa anche la delicatissima situazione che attiene alla opportunità di garantire e tutelare al incolumità psicofisica non solo della madre ma anche dei minori vista la indole del come stigmatizzata dalle risultanze del processo penale . CP_1
In particolare il Tribunale ritiene che in ragione della mancanza assoluta di contribuzione economica da parte del , in ragione della di lui indole violenta , CP_1
prevaricatrice e persecutoria vada disposto il regime di affido esclusivo rafforzato.
Invero il contegno del resistente, stigmatizzato anche nella pronuncia penale che non risulta appellata , denota un significativo grado di inaffidabilità dello stesso nel compito di cura e protezione della prole , non risultando provvedere alla stessa a tutt'oggi , di incostanza , di immaturità e quindi di non precisa consapevolezza del ruolo genitoriale , nonché di labilità, il che è prospettabile come potenziale situazione contraria agli interessi della prole in particolare
Quindi il Tribunale preso atto della assoluta disamoratezza da parte del nella CP_1
cura della prole ritiene opportuno nell'interesse della stessa statuire il regime di affido esclusivo rafforzato conferendo alla madre facoltà di decisione sia per l'ordinaria che per la straordinaria amm.ne
Invero a riguardo si osserva che dall'art. 337 quater comma III cc è agevole desumere un particolare modello di affidamento, definito “affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo” ( cfr Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 cpc resa dalla IX
Sezione civile il 20.3.2014,; Trib. Torino ord. 22.1.2015) secondo il quale il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti.
Quindi la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” ( cfr cit Trib.Milano).
In tal senso almeno fino a quando la situazione di tendenziale propensione all'aggressività e alla persecutorietà attuale non regredisce in modo concreto e stabile
, soprattutto attraverso sia percorsi psicoterapeutici individuali che di sostegno alla genitorialità per il resistente , il diritto di visita paterno rispetto alla minore Per_1
va sospeso . Invece rispetto al minore tenuto conto delle risultanze Per_2
dell'analisi dello psicologo del setting degli incontri , tenuto conto che in ogni caso padre e figlio in punto di fatto si sentono e si incontrano anche fuori dal setting , dispone che il padre incontri due gg a settimana prelevandolo dai SS , ove lo Per_2
accompagna la madre . riaccompagnandolo ivi in esito all'incontro; il Servizio calendarizzerà i gg e la durata degli incontri .
Quanto alle statuizioni di natura patrimoniale il Tribunale dà atto che non sono satte oggetto di richiesta modificativa da parte della ricorrente che quindi chiede la conferma della statuizione vigente secondo la quale il deve versare contributo di euro Pt_3
550,00: il tribunale dato atto che dalle risultanze in atti emerge che la ricorrente svolge lavori occasionali come collaboratrice domestica, non è chiaro che attività lavorativa svolga il resistente e che introiti percepisce ritiene opportuno confermare la statuizione vigente
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle risultanze processuali
PQM
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale giusto decreto di omologa del
14.6.2022 Trib. Nola così provvede:
1) Dispone regime di affido esclusivo rafforzato alla madre Parte_1
dei minori e;
Per_1 Per_2
2) Dispone la sospensione del diritto di vista paterno nei confronti della minore e che il resistente incontri il minore come previsto e statuito Per_1 Per_2
in parte motiva;
3) Conferma nel resto.
4) Spese compensate in ragione della natura delle questioni trattate e delle risultanze in atti .
5) Dispone che il resistente segua un percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità .
6) Dispone che copia del presente provv.to sia trasmesso al GT in sede per la vigilanza ex art . 337 cc
Nola 24.10.2024 Il Presidente est. Dott. Vincenza Barbalucca