Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/04/2022, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2022
N. 00537/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2021, proposto da
Eurosecurity S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Folgore 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Blu Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Emma;
per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare:
- della nota prot. 12979 del 23.02.2021, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con la quale il M.I.S.E. ha comunicato alla Eurosecurity S.r.l. il diniego alla concessione delle frequenze radio-elettriche Tx (MHz) 157,725 e Rx (MHz) 162,325, richieste con istanza del 06.02.2019 “ perché assegnate ad altro utente ”;
- del provvedimento datato 2.12.2019 (di contenuto sconosciuto), reso noto dal M.I.S.E. solo a mezzo comunicazione del 26.02.2021, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale le frequenze richieste risultano volturate in favore della Società Blu Vigilanza S.r.l.;
- della nota del 26.02.2021 del M.I.S.E., trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per l’accertamento
del diritto di Eurosecurity S.r.l. alla concessione d’uso delle frequenze radio oggetto di istanza del 06.02.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Blu Vigilanza S.r.l.:
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente - titolare di un Istituto di vigilanza privata, autorizzato dall'U.T.G. di Brindisi ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, con estensione territoriale alle provincie di Bari, Lecce e Taranto - con ricorso notificato il 26/04/2021, e depositato in giudizio il 05/05/2021, impugna la nota prot. 12979 del 23.02.2021, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con la quale il M.I.S.E. le ha comunicato il diniego alla concessione delle frequenze radio-elettriche Tx (MHz) 157,725 e Rx (MHz) 162,325, richieste con istanza del 06.02.2019, “ perché assegnate ad altro utente ”, nonché il provvedimento datato 2.12.201, reso noto dal M.I.S.E. solo a mezzo comunicazione del 26.02.2021, trasmessa via p.e.c. in pari data, di voltura delle predette frequenze in favore della Società Blu Vigilanza S.r.l., la predetta nota del 26.02.2021 del M.I.S.E. e ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. Chiede, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla concessione d’uso delle frequenze radio oggetto di istanza del 06.02.2019.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
-I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRTTO. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE ARTT 104 e 107 D. Lgs n. 259/2003. VIOLAZIONE ART. 134 TULPS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
-II. ECCESSO DI POTERE PER EERONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO. CARENZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE di GIUDICATO.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, ha concluso come sopra riportato.
Il 06/05/2021, si è costituito in giudizio il Ministero resistente, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso, depositando un atto di costituzione formale.
Il 16/05/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio, un’istanza di discussione da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020 e art. 4 D.L. n. 28/2020, in vista dell’udienza di camera di consiglio fissata per il 25.05.2021.
Il 22/05/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la relazione informativa dell’Amministrazione resistente.
Ad esito della Camera di Consiglio del 25.05.2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 293 del 26/05/2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/02/2022, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, stante la intervenuta soluzione di continuità - da un punto di vista giuridico - nella titolarità delle frequenze per cui è causa in capo alla Società controinteressata Folgore 2 S.r.l., in ragione dell’intervenuta revoca, con decreto prefettizio dell’11/11/2015, della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata svolta dal suddetto Istituto in carenza dei requisiti prescritti dal D.M. n. 269/2010, come definitivamente accertato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, nella sentenza del 27/02/2018 n. 1203, con conseguente illegittimità, sotto i principali profili denunciati nel ricorso, da un lato, del provvedimento di diniego alla concessione delle frequenze richieste da parte ricorrente con istanza del 06.02.2019 (“in quanto non erano disponibili al momento della domanda”) e , dall’altro lato, del provvedimento di voltura delle predette frequenze in capo alla controinteressata Blu Vigilanza S.r.l. datato 02.12.2019, a valere dal 01.02.2019, adottato dal Ministero resistente a seguito della comunicazione del contratto di affitto di ramo d’azienda (di dubbia validità) relativo alla attività di vigilanza intercorso il 13/02/2019 tra la concedente Folgore 2 S.r.l. (al tempo già decaduta dalle frequenze in questione per effetto della predetta revoca della licenza di pubblica sicurezza) e la affittuaria Blu Vigilanza S.r.l..e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/02/2022 ”.
Il 22/06/2021, si è costituita in giudizio la controinteressata Blu Vigilanza S.r.l., depositando una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha eccepito l’incompetenza funzionale del T.A.R. Puglia Lecce - violazione degli artt. 14 e 135 c.p.a. e, comunque, l’infondatezza del ricorso, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare la incompetenza funzionale di questo T.A.R. in favore della competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma e, secondariamente, di dichiarare infondato il ricorso.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza cautelare n. 7113 del 22/10/2021, ha accolto l’appello proposto dalla Società controinteressata avverso la predetta ordinanza cautelare n. 293 del 26/05/2021 di questo Tribunale e, per l’effetto, ha dichiarato “ che la competenza territoriale a conoscere degli atti impugnati nel giudizio pendente avanti al TAR Puglia-Lecce, n. 701/2021 R.G., spetta inderogabilmente al TAR del Lazio, Roma ”, con la seguente motivazione: “ Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR Puglia-Lecce n. 293/2021, che ha sospeso il provvedimento del MISE 2.12.2019, recante volturazione, in favore della Società Blu Vigilanza S.r.l., di frequenze radio;
Considerato che Blu Vigilanza s.r.l. ha impugnato la predetta ordinanza deducendo, inter alia, il difetto di competenza territoriale del primo giudice, venendo in considerazione un provvedimento la cui cognizione spetterebbe alla competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. d), c.p.a.;
Considerato che l’art. 135, comma 1, lett. d) c.p.a., devolve alla competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio “le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75”;
Considerato che l’appellata ha resistito all’eccezione deducendo che sarebbero soggetti alla competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio solo i provvedimenti di assegnazione delle frequenze che abbiano ad oggetto diritti affidati a seguito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, o delle procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34;
Ritenuto che, secondo il significato che emerge dal tenore letterale della norma, il riferimento alle procedure di cui all’art. 1, comma 8-13 della L. 220/2012 e all’art. 4 del D.L. n. 34/2011 non è utile a circoscrivere l’ambito della competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio relativamente ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, essendo tali ultimi provvedimenti menzionati, dalla norma, nell’ambito di un inciso autonomo;
Considerato, inoltre, che le stesse controversie di cui all’art. 135, comma 1, lett. d), c.p.a., costituiscono anche ipotesi di giurisdizione esclusiva, ex art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a., ragione per cui si impone una lettura coordinata e sistematica delle due norme;
Considera, sotto tale profilo, che la lettura dell’art. 135, comma 1, lett. d) proposta dalla appellata finirebbe per influire anche sulla interpretazione dell’art. 133, comma 1, lett. m), circoscrivendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo ai provvedimenti di assegnazione delle frequenze correlati alle procedure ex art. 1, comma 8-13 della L. 220/2012 e/o procedure ex art. 4 del D.L. n. 34/2011, conseguendo da ciò che ogni altro tipo di provvedimento di analoga natura rimarrebbe soggetto al sindacato generale di legittimità;
Considerato che non si apprezza la ragione per la quale il legislatore avrebbe dovuto introdurre un regime differenziato, quanto a tipologia del sindacato, relativamente a provvedimenti che sono espressione del medesimo potere, e ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 133, comma 1, lett. m) c.p.a. conduce a ritenere che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende a qualsiasi tipo di provvedimento di assegnazione di frequenze (e non solo a parte di essi);
Ritenuto, pertanto, che anche ai fini di individuare la competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio, ex art. 135, comma 1, lett. d), l’inciso “provvedimenti di assegnazione delle frequenze” deve essere riferito a qualsiasi provvedimento adottato in tale materia, fermo restando che la medesima competenza inderogabile, così come la giurisdizione esclusiva, sussiste anche relativamente alle procedure di affidamento disciplinate dall’art. 1, comma 8-13 della L. 220/2012 e dall’art. 4 del D.L. n. 34/2011;
Considerato, conclusivamente, che la competenza territoriale a conoscere degli atti impugnati spetta al TAR del Lazio, in Roma, e non al TAR Puglia-Lecce;
Visti gli artt. 62, comma 4 e 16, comma 3, c.p.a.;
Considerato che può disporsi la compensazione delle spese della presente fase, in relazione alla novità della questione trattata ”.
Il 19/02/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di estinzione del giudizio in cui ha rappresentato che “ Con atto del 23.10.2021 Eurosecurity Srl, in aderenza al provvedimento cautelare emesso in appello, ha riassunto il giudizio innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, dove risulta contrassegnato al n. 10451/2021 R.G. ” e ha chiesto di dichiarare l’intervenuta estinzione del giudizio indicato in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 22/02/2002, il difensore della Società controinteressata ha insistito per le spese del giudizio, mentre il difensore di parte ricorrente si è opposto, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Premesso che, con ordinanza n. 7113 del 22/10/2021, adottata ai sensi degli artt. 62, comma 4 e 16, comma 3, c.p.a., il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto l’appello cautelare proposto dalla Società controinteressata avverso l’ordinanza cautelare n. 293 del 26/05/2021 di questo Tribunale e, per l’effetto, ha dichiarato, “ che la competenza territoriale a conoscere degli atti impugnati nel giudizio pendente avanti al TAR Puglia-Lecce, n. 701/2021 R.G., spetta inderogabilmente al TAR del Lazio, Roma ” e richiamato l’art. 62 (“ Appello cautelare ”), comma 4, c.p.a, secondo il quale “ Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 8 ” e l’art. 16 (“ Regime di competenza ”), comma 3, c.p.a., secondo il quale “ La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ”, non resta al Collegio che prendere atto della pronuncia - vincolante ex art. 16, comma 3, c.p.a. - resa dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare ai sensi dell’articolo 62, comma 4, in ordine alla incompetenza territoriale di questo Tribunale, e della riassunzione ai fini della prosecuzione del giudizio operata dalla parte ricorrente innanzi al competente T.A.R. Lazio, sede di Roma.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della peculiarità della questione trattata) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative alla fase del giudizio svoltasi dinanzi a questo T.A.R..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della dichiarazione di incompetenza territoriale del T.A.R. Puglia - Lecce (operata dal Consiglio di Stato) a decidere il ricorso in epigrafe e della prosecuzione del giudizio, a seguito di riassunzione, davanti al T.A.R. del Lazio, Roma, ex art. 135, comma 1, lett. d), c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO