Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1520 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Avv. rapp.to e difeso da sè stesso, domiciliato in Parte_1 Napoli, via G. Merliani n.20
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Donatella Rapuano, presso la quale elettivamente domicilia in Cautano (BN) Via Trieste n.29
NONCHE'
in persona del procuratore Controparte_2 speciale rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Di Controparte_3
Palma, presso il quale è elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via Giacinto Gigante n.36
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4/6/24, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7303/23, pubblicata il 4/12/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente avverso la cartella esattoriale notificatagli dall' avente ad oggetto il Controparte_2 pagamento di somme a titolo di sanzione per irregolare dichiarazione
L'appellante censurava la decisione dolendosi che il Tribunale avesse considerato tardiva la proposta opposizione sotto il profilo della violazione del termine previsto dall'art. 24 d.lgs 46/99, non avendo considerato il periodo di sospensione feriale applicabile alla fattispecie concreta, in cui l'oggetto della cartella non erano contributi previdenziali ma sanzioni.
Censurava altresì la decisione anche nella parte in cui, ad abundantiam, il primo giudice aveva ritenuto inapplicabili gli art. 13 e 14 della l. 689/81.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare ammissibile la proposta opposizione e l'annullamento della cartella per i motivi dedotti nel ricorso di prime cure.
Ricostituito il contraddittorio, la chiedeva il rigetto del CP_1 gravame in quanto infondato per i vari motivi di cui alla memoria difensiva.
L' si costituiva in giudizio Controparte_2 sostenendo l'infondatezza del gravame.
All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Il Tribunale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità della opposizione del avverso la cartella esattoriale in oggetto, Pt_1 in quanto proposta oltre il termine perentorio di giorni 40 dalla sua notifica pacificamente risalente al 7/7/22.
Il primo giudice ha altrettanto correttamente escluso che alla fattispecie in esame si possa applicare il termine di sospensione feriale previsto per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, regolate per legge dal rito del lavoro, aventi ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni e di previdenza ed assistenza obbligatorie, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale dei contributi o da cui derivi una omissione contributiva, alle quali soltanto si riferisce la sentenza delle sez. unite della Cassazione n. 2021/2145 richiamata da parte appellante.
La Cassazione ha, infatti, rilevato che, qualora l'opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardi altre materie, diverse da quelle giuslavoristiche o previdenziali, la semplice scelta formale del rito non implica di per sé la mancata applicazione della sospensione feriale dei termini, non potendo la scelta formale del rito incidere sul piano sostanziale dell'oggetto del giudizio.
La questione, come è evidente, non ha alcuna attinenza con il presente giudizio, che non riguarda un'opposizione ad ordinanza ingiunzione ma un'opposizione a cartella esattoriale, rientrante a pieno titolo nelle controversie dagli artt. 409 e 442 c.p.c., in quanto avente ad oggetto la materia previdenziale e la disciplina dei contributi previdenziali applicabili al professionista.
L'obbligatorietà della trasmissione del modello 5 (a cui in caso di inottemperanza segue la sanzione) è strettamente collegata al corretto pagamento dei contributi stessi da parte del professionista, in quanto, in mancanza di detta dichiarazione, non è possibile calcolare l'esatto importo dei contributi dovuti – sicchè l'oggetto del presente giudizio (opposizione a cartella esattoriale e non ad ordinanza ingiunzione) attiene alla materia strettamente previdenziale, motivo per cui il professionista ha dovuto ricorrere al Giudice del lavoro.
La circostanza che oggetto della cartella esattoriale opposta siano le sanzioni previste per la mancata trasmissione del modello 5 relativamente alle annualità 2015 e 2018 e non i contributi è quindi del tutto irrilevante.
In ogni caso, come ben rilevato dalla Cassa Forense, l'opposizione proposta sarebbe comunque tardiva ed inammissibile in relazione a tutte le eccezioni inerenti la formazione del titolo esecutivo e, quindi, soggette al termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.), in particolare quanto alla riproposta eccezione di violazione dell'art. 14 l. 689/81.
La sentenza di primo grado, quindi, è corretta e pertanto va confermata.
La particolarità della causa e le ragioni della presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 16/5/25
Il Presidente est.