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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8015 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 13549 /2025 all'udienza dell'08/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
in persona del Procuratore Dott. con sede Parte_1 Parte_2 legale in Roma alla Piazza Augusto Imperatore n. 3, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma, P.E.C. , giusta delega a margine del Email_1 ricorso.
- Ricorrente E
Controparte_1
- Resistente non costituito
Oggetto: Recesso per giusta causa;
improcedibilità;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 10.04.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, adiva il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare: - la propria competenza territoriale a decidere;
- l'interesse ad agire della Società ricorrente. Per l'effetto; In via principale: accertare e dichiarare la legittimità e proporzionalità del recesso per giusta causa intimato al Signor con lettera 21 Controparte_1 febbraio 2025; in via subordinata: procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Signor la sola indennità sostitutiva del CP_1 preavviso;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.” La prima udienza veniva fissata in data 08.07.2025. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui : “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 08/07/2025
Il giudice
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 13549 /2025 all'udienza dell'08/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
in persona del Procuratore Dott. con sede Parte_1 Parte_2 legale in Roma alla Piazza Augusto Imperatore n. 3, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma, P.E.C. , giusta delega a margine del Email_1 ricorso.
- Ricorrente E
Controparte_1
- Resistente non costituito
Oggetto: Recesso per giusta causa;
improcedibilità;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 10.04.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, adiva il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare: - la propria competenza territoriale a decidere;
- l'interesse ad agire della Società ricorrente. Per l'effetto; In via principale: accertare e dichiarare la legittimità e proporzionalità del recesso per giusta causa intimato al Signor con lettera 21 Controparte_1 febbraio 2025; in via subordinata: procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Signor la sola indennità sostitutiva del CP_1 preavviso;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.” La prima udienza veniva fissata in data 08.07.2025. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui : “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 08/07/2025
Il giudice
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta