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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 87/2025
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO:
nella causa civile n. 87/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.2025, divorzio –
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 05.02.2025 scioglimento d a matrimonio
C.F , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Jacopo Bonomo, c.f. , presso lo studio del quale, in C.F._2
Bergamo via san Lazzaro 14 ha eletto domicilio (pec:
, giusta procura in atti Email_1
Appellante
co n t r o
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Controparte_1 C.F._3
Belloli (c.f. ), presso lo studio del quale, in Bergamo, Viale Vittorio C.F._4
Emanuele II n. 23, ha eletto domicilio (pec: , giusta Email_2
procura in atti
Appellato
pagina 1 di 6 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1523/2024, pubbl. il
08/07/2024, nel giudizio RG n. 1937/2024, per lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti
CONCLUSIONI
dell'appellante
In via preliminare e principale in riforma della sentenza n 1523/24 del 8 luglio 2024 emessa in data 13 giugno 2024 disponga la nullità della stessa per aver mancato l'appellato nella notifica della sentenza non permettendo una giusta difesa dall'appellante nel primo grado di giudizio o
In via subordinata.
Voglia il giudice adito rimettere in termini la signora nella difesa della procedura di Pt_1
divorzio, o diversamente entrare nel merito non avendo la stessa avuto contezza della notifica del ricorso introduttivo per sua non colpa, stante la sua presenza all'estero come già
conosciuto dal ricorrente, che in tal senso aveva agito in malafede.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi del giudizio.
dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
In via principale: rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, l'appello proposto dalla sig.ra e tutte le domande Parte_1
dalla medesima formulate, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n.
1523/2024 del Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, emessa il 13.6.2024,
pubblicata in data 8.7.2024.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con sentenza n. 1523/2024, il Tribunale di Bergamo ha disposto lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti.
La Sig.ra ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1
riportate.
Il Sig. , si è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 01.07.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, contumace in primo grado, afferma di non aver ricevuto la notifica del ricorso di divorzio, presentato dal in data 28 marzo 2024, né della sentenza. CP_1
Afferma che il soffre di una malattia cronica ematologica e ritiene che il suo stato di CP_1
debolezza, per le cure a cui è sottoposto, abbia influito sulla sua decisione di volersi separare,
speranzoso, forse, di ritrovare una qualche energia nel rapporto con una giovane donna, al tempo da poco conosciuta e con la quale ha poi celebrato uno sfarzoso matrimonio, non valido, perché anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
L'appellante afferma di essersi opposta alla separazione, che, però, è stata pronunciata con sentenza parziale n. 289/2024 del 21.12.2023.
Ora si oppone al divorzio, pronunciato in sua contumacia, perché il , in malafede, CP_1
notificava il ricorso in un periodo nel quale sapeva che lei era assente dalla sua residenza.
Chiede che la Corte dichiari la nullità della sentenza n. 1523/24 o la rimetta in termini per difendersi nel procedimento.
L'appellato afferma che la sentenza parziale di separazione n. 289/2024, notificata e non appellata, è passata in giudicato, mentre il giudizio continua per le pronunce sull'addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi, e le statuizioni di carattere economico.
Precisa che la non si è affatto opposta alla separazione, ma l'ha chiesta lei stessa, con Pt_1
addebito a lui.
pagina 3 di 6 Afferma che il ricorso per lo scioglimento del matrimonio veniva ritualmente notificato alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22.4.2024/13.5.2024, unitamente al decreto di Pt_1
fissazione dell'udienza del 6.6.2024 (doc. 41), come verificato dal giudice di primo grado.
Sottolinea che, se l'odierna appellante non ha provveduto a ritirare il plico che, stante la sua temporanea assenza, era stato depositato presso l'ufficio postale, subisce le conseguenze della sua condotta, ma la notifica è valida.
Precisa che la stessa controparte non deduce alcun vizio specifico della notificazione,
limitandosi a dire che lui sapeva della sua temporanea assenza, senza neppure provarlo.
Per amor di verità e senza inversione dell'onere della prova, sottolinea che non sapeva nulla dell'asserita assenza della dalla residenza, perché sono separati dal 2021 e pende Pt_1
persino un procedimento penale per stalking nei confronti della (cfr. doc. 11, 12, 39) a Pt_1
seguito di querela da lui sporta nel 2020, inoltre nega che il matrimonio sia naufragato a causa di un'altra donna, essendo la rottura del rapporto dovuta esclusivamente alle gravi condotte della Pt_1
Comunque, sottolinea che controparte non ha minimamente provato di non avere avuto conoscenza del procedimento di primo grado per nullità della notificazione o di non essersi potuta costituire per causa ad essa non imputabile, come richiede l'art. 294 c.p.c., dunque chiede che l'appello sia rigettato.
Con memoria di replica l'appellante ha chiesto il rinvio dell'udienza, facendo presente che nel giudizio di separazione era fissato per l'8 luglio un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, avrebbe portato all'abbandono di questa causa, ma l'appellato ha asserito che il provvedimento di fissazione di detta udienza è stato revocato, avendo lui fatto presente che tra le parti pende anche un procedimento penale e non c'è alcuna possibilità di conciliazione.
La Corte osserva che l'atto di appello fa riferimento a due norme abrogate: art. 709-bis c.p.c.
(relativo al procedimento di separazione) e art. 4 L. 898/1970 (domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e si fonda su argomentazioni del tutto generiche e sfornite di prova. pagina 4 di 6 Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato ritualmente notificato alla ai Pt_1
sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22.4.2024/13.5.2024, all'indirizzo in Bergamo via Tito Legrenzi
n. 16, che l'appellante non nega essere la sua residenza, anzi, la indica come tale anche nell'atto di appello.
La sua eventuale assenza nel periodo è del tutto irrilevante, ai fini della validità della notifica,
disponendo l'art. 140 c.p.c. proprio la procedura da seguire in caso di irreperibilità del destinatario.
L'appellante neppure ha provato che la costituzione in primo grado è stata impedita da causa a lei non imputabile, dunque la sentenza di primo grado è valida e mancano i presupposti per la rimessione in termini ex art 294 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014 e succ. modif. e la manifesta infondatezza dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art 96 co. 3 c.p.c., al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in € 500, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 500.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1523/2024.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, che si liquidano in € 3.397, di cui € 919 per la fase di studio, € 77 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie, nonché CPA ed IVA, se dovuta.
Visto l'art. 96 co. 3 c.p.c., condanna l'appellante al pagamento dell'importo di € 500, a favore dell'appellato, nonché di € 500, in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012 pagina 5 di 6 Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 87/2025
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO:
nella causa civile n. 87/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.2025, divorzio –
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 05.02.2025 scioglimento d a matrimonio
C.F , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Jacopo Bonomo, c.f. , presso lo studio del quale, in C.F._2
Bergamo via san Lazzaro 14 ha eletto domicilio (pec:
, giusta procura in atti Email_1
Appellante
co n t r o
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Controparte_1 C.F._3
Belloli (c.f. ), presso lo studio del quale, in Bergamo, Viale Vittorio C.F._4
Emanuele II n. 23, ha eletto domicilio (pec: , giusta Email_2
procura in atti
Appellato
pagina 1 di 6 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1523/2024, pubbl. il
08/07/2024, nel giudizio RG n. 1937/2024, per lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti
CONCLUSIONI
dell'appellante
In via preliminare e principale in riforma della sentenza n 1523/24 del 8 luglio 2024 emessa in data 13 giugno 2024 disponga la nullità della stessa per aver mancato l'appellato nella notifica della sentenza non permettendo una giusta difesa dall'appellante nel primo grado di giudizio o
In via subordinata.
Voglia il giudice adito rimettere in termini la signora nella difesa della procedura di Pt_1
divorzio, o diversamente entrare nel merito non avendo la stessa avuto contezza della notifica del ricorso introduttivo per sua non colpa, stante la sua presenza all'estero come già
conosciuto dal ricorrente, che in tal senso aveva agito in malafede.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi del giudizio.
dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
In via principale: rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, l'appello proposto dalla sig.ra e tutte le domande Parte_1
dalla medesima formulate, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n.
1523/2024 del Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, emessa il 13.6.2024,
pubblicata in data 8.7.2024.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con sentenza n. 1523/2024, il Tribunale di Bergamo ha disposto lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti.
La Sig.ra ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1
riportate.
Il Sig. , si è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 01.07.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, contumace in primo grado, afferma di non aver ricevuto la notifica del ricorso di divorzio, presentato dal in data 28 marzo 2024, né della sentenza. CP_1
Afferma che il soffre di una malattia cronica ematologica e ritiene che il suo stato di CP_1
debolezza, per le cure a cui è sottoposto, abbia influito sulla sua decisione di volersi separare,
speranzoso, forse, di ritrovare una qualche energia nel rapporto con una giovane donna, al tempo da poco conosciuta e con la quale ha poi celebrato uno sfarzoso matrimonio, non valido, perché anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
L'appellante afferma di essersi opposta alla separazione, che, però, è stata pronunciata con sentenza parziale n. 289/2024 del 21.12.2023.
Ora si oppone al divorzio, pronunciato in sua contumacia, perché il , in malafede, CP_1
notificava il ricorso in un periodo nel quale sapeva che lei era assente dalla sua residenza.
Chiede che la Corte dichiari la nullità della sentenza n. 1523/24 o la rimetta in termini per difendersi nel procedimento.
L'appellato afferma che la sentenza parziale di separazione n. 289/2024, notificata e non appellata, è passata in giudicato, mentre il giudizio continua per le pronunce sull'addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi, e le statuizioni di carattere economico.
Precisa che la non si è affatto opposta alla separazione, ma l'ha chiesta lei stessa, con Pt_1
addebito a lui.
pagina 3 di 6 Afferma che il ricorso per lo scioglimento del matrimonio veniva ritualmente notificato alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22.4.2024/13.5.2024, unitamente al decreto di Pt_1
fissazione dell'udienza del 6.6.2024 (doc. 41), come verificato dal giudice di primo grado.
Sottolinea che, se l'odierna appellante non ha provveduto a ritirare il plico che, stante la sua temporanea assenza, era stato depositato presso l'ufficio postale, subisce le conseguenze della sua condotta, ma la notifica è valida.
Precisa che la stessa controparte non deduce alcun vizio specifico della notificazione,
limitandosi a dire che lui sapeva della sua temporanea assenza, senza neppure provarlo.
Per amor di verità e senza inversione dell'onere della prova, sottolinea che non sapeva nulla dell'asserita assenza della dalla residenza, perché sono separati dal 2021 e pende Pt_1
persino un procedimento penale per stalking nei confronti della (cfr. doc. 11, 12, 39) a Pt_1
seguito di querela da lui sporta nel 2020, inoltre nega che il matrimonio sia naufragato a causa di un'altra donna, essendo la rottura del rapporto dovuta esclusivamente alle gravi condotte della Pt_1
Comunque, sottolinea che controparte non ha minimamente provato di non avere avuto conoscenza del procedimento di primo grado per nullità della notificazione o di non essersi potuta costituire per causa ad essa non imputabile, come richiede l'art. 294 c.p.c., dunque chiede che l'appello sia rigettato.
Con memoria di replica l'appellante ha chiesto il rinvio dell'udienza, facendo presente che nel giudizio di separazione era fissato per l'8 luglio un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, avrebbe portato all'abbandono di questa causa, ma l'appellato ha asserito che il provvedimento di fissazione di detta udienza è stato revocato, avendo lui fatto presente che tra le parti pende anche un procedimento penale e non c'è alcuna possibilità di conciliazione.
La Corte osserva che l'atto di appello fa riferimento a due norme abrogate: art. 709-bis c.p.c.
(relativo al procedimento di separazione) e art. 4 L. 898/1970 (domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e si fonda su argomentazioni del tutto generiche e sfornite di prova. pagina 4 di 6 Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato ritualmente notificato alla ai Pt_1
sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22.4.2024/13.5.2024, all'indirizzo in Bergamo via Tito Legrenzi
n. 16, che l'appellante non nega essere la sua residenza, anzi, la indica come tale anche nell'atto di appello.
La sua eventuale assenza nel periodo è del tutto irrilevante, ai fini della validità della notifica,
disponendo l'art. 140 c.p.c. proprio la procedura da seguire in caso di irreperibilità del destinatario.
L'appellante neppure ha provato che la costituzione in primo grado è stata impedita da causa a lei non imputabile, dunque la sentenza di primo grado è valida e mancano i presupposti per la rimessione in termini ex art 294 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014 e succ. modif. e la manifesta infondatezza dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art 96 co. 3 c.p.c., al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in € 500, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 500.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1523/2024.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, che si liquidano in € 3.397, di cui € 919 per la fase di studio, € 77 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie, nonché CPA ed IVA, se dovuta.
Visto l'art. 96 co. 3 c.p.c., condanna l'appellante al pagamento dell'importo di € 500, a favore dell'appellato, nonché di € 500, in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012 pagina 5 di 6 Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 6 di 6