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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n. 4979/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Francofonte (SR), Via Caltanissetta (SR) N. 45, elettivamente domiciliata in Francofonte, Via
Trapani n.30, presso lo studio dell'avv. Antonella Schepis, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Francofonte
(SR), Via Trapani n.30, presso lo studio dell'avv. Antonella Schepis, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 12/12/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 09/09/2003 in
Francofonte (SR) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2003).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Francofonte (SR) il giorno 09/09/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli, (a Lentini, il 5/11/2003), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a Lentini, il 22/02/2008), ad oggi minorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 228/2015, depositato in data
21/04/2015 e divenuto efficace in data 27/05/2015;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 17/03/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“assegnazione della casa coniugale alla moglie, ove la stessa ha sempre convissuto ininterrottamente con entrambi i figli;
affido condiviso del figlio minore Per_2
diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti, compatibilmente con le esigenze del figlio minore Per_2
liberi accordi tra le parti in ordine allo svolgimento di tutte le festività, nonché al periodo di vacanze estive, che i figli trascorreranno con il genitore non collocatario;
obbligo a carico del padre di corrispondere in favore della moglie il contributo di mantenimento esclusivamente per la prole nella misura pari ad € 180,00”.
pagina2 di 3 Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, il giorno 09/09/2003 in Francofonte (SR) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2003), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FRANCOFONTE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n. 4979/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Francofonte (SR), Via Caltanissetta (SR) N. 45, elettivamente domiciliata in Francofonte, Via
Trapani n.30, presso lo studio dell'avv. Antonella Schepis, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Francofonte
(SR), Via Trapani n.30, presso lo studio dell'avv. Antonella Schepis, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 12/12/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 09/09/2003 in
Francofonte (SR) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2003).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Francofonte (SR) il giorno 09/09/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli, (a Lentini, il 5/11/2003), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a Lentini, il 22/02/2008), ad oggi minorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 228/2015, depositato in data
21/04/2015 e divenuto efficace in data 27/05/2015;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 17/03/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“assegnazione della casa coniugale alla moglie, ove la stessa ha sempre convissuto ininterrottamente con entrambi i figli;
affido condiviso del figlio minore Per_2
diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti, compatibilmente con le esigenze del figlio minore Per_2
liberi accordi tra le parti in ordine allo svolgimento di tutte le festività, nonché al periodo di vacanze estive, che i figli trascorreranno con il genitore non collocatario;
obbligo a carico del padre di corrispondere in favore della moglie il contributo di mantenimento esclusivamente per la prole nella misura pari ad € 180,00”.
pagina2 di 3 Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, il giorno 09/09/2003 in Francofonte (SR) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2003), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FRANCOFONTE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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