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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4618 /2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIOLFO GRAZIELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA E. RICOTTI,
50 27058 VOGHERA
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CARRARA SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA S.
ALESSANDRO N. 46 24121 BERGAMO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca Susella, in data 27/04/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rocca
Susella alla Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2014; separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal
Sostituto Procuratore della Repubblica in data 25.08.2021
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) la loro figlia, viene affidata ad entrambi con collocazione Persona_1
privilegiata presso la madre e con iscrizione sullo stato di famiglia della madre.
Prevedendo che la figlia trascorra con il padre, a weekend alternati, i fine settimana precisamente dal venerdì sera ( al termine dell'orario di lavoro ) al lunedi mattina .
Nelle settimane nelle quali la bimba non trascorrerà il fine settimana con il padre, questi tratterrà con sé la figlia il mercoledì sera ( al termine dell'orario di lavoro ) riaccompagnandola ( a scuola o alla casa materna ) al mattino del giovedi ( prima dell'inizio dell'orario di lavoro), e così il giovedi sera con le stesse modalità ( rientro alla casa materna al mattino del venerdì ) e , quindi, trascorso il week end con la madre pernotterà dal padre il lunedì ( e poi trascorsa la settimana feriale con la madre trascorrerà con il padre il weekend e così via ) .
E' salva la facoltà del padre di incontrare e trattenere con sé la figlia ulteriormente a quanto previsto o in tempi diversi, previo accordo tra i genitori e avuto riguardo alle esigenze e desideri della figlia minore.
Durante le vacanze invernali trascorrerà una settimana con il padre, Per_1
comprendendo in tale lasso di tempo la festività di Natale e Capodanno ad anni alterni.
Parimenti una settimana durante le vacanze pasquali. Durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni durante le ferie estive (di cui almeno 10 consecutivi), comunicando questi alla madre collocataria il periodo prescelto entro il
30 aprile. Parimenti la madre.
b)Viene stabilito l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, quantificato nella misura di euro 350 euro mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , da corrispondersi alla sig.ra entro il cinque di ogni Pt_1
mese, per il mantenimento ordinario;
c) in merito alle spese mediche e cd straordinarie , precisato che il sig. gode , Pt_2 quale benefit del contratto di lavoro, di un'assicurazione che copre le spese mediche e pertanto qualora siano da affrontare costi per cure mediche per la figlia che Per_1
rientrino nella garanzia assicurativa, degli stessi si farà carico il sig. , di Pt_2
conseguenza la sig.ra si impegna a consegnare allo stesso tutta la Parte_3
documentazione richiesta ai fini del rimborso . Il padre assume altresì l'obbligazione di sostenere e/o rifondere nella misura del settanta per cento le spese di carattere medico
Pag. 2 di 4 da affrontare nell'interesse della figlia che non risultino coperte dalla garanzia assicurativa.
Il sig. si impegna altresì a rifondere nella misura del 50% il costo della mensa Pt_2
scolastica . Il sig. esprime il consenso che la sig.ra Parte_2 [...]
, quale genitore collocatario, fruisca integralmente del cd Assegno Unico, Pt_1 erogato dall' per i figli sino ai 21 anni, o comunque altra misura di sostegno per i CP_1 figli che eventualmente si sostituirà all'odierno cd assegno unico.
Per la regolamentazione delle ulteriori e diverse spese i coniugi si atterrano a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Pavia.
d) si autorizzano reciprocamente all'espatrio, anche con la figlia minore con Per_1
onere degli stessi a compiere tutte le necessarie procedure amministrative per il rilascio dei relativi documenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dal rilascio dell'autorizzazione del Sostituto Procuratore della Repubblica, avvenuto in data
Pag. 3 di 4 25.08.2021. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Rocca Susella il giorno Pt_1 Parte_2
27/04/2014 (atto n. 7 parte II, serie A, anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4618 /2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIOLFO GRAZIELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA E. RICOTTI,
50 27058 VOGHERA
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CARRARA SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA S.
ALESSANDRO N. 46 24121 BERGAMO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca Susella, in data 27/04/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rocca
Susella alla Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2014; separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal
Sostituto Procuratore della Repubblica in data 25.08.2021
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) la loro figlia, viene affidata ad entrambi con collocazione Persona_1
privilegiata presso la madre e con iscrizione sullo stato di famiglia della madre.
Prevedendo che la figlia trascorra con il padre, a weekend alternati, i fine settimana precisamente dal venerdì sera ( al termine dell'orario di lavoro ) al lunedi mattina .
Nelle settimane nelle quali la bimba non trascorrerà il fine settimana con il padre, questi tratterrà con sé la figlia il mercoledì sera ( al termine dell'orario di lavoro ) riaccompagnandola ( a scuola o alla casa materna ) al mattino del giovedi ( prima dell'inizio dell'orario di lavoro), e così il giovedi sera con le stesse modalità ( rientro alla casa materna al mattino del venerdì ) e , quindi, trascorso il week end con la madre pernotterà dal padre il lunedì ( e poi trascorsa la settimana feriale con la madre trascorrerà con il padre il weekend e così via ) .
E' salva la facoltà del padre di incontrare e trattenere con sé la figlia ulteriormente a quanto previsto o in tempi diversi, previo accordo tra i genitori e avuto riguardo alle esigenze e desideri della figlia minore.
Durante le vacanze invernali trascorrerà una settimana con il padre, Per_1
comprendendo in tale lasso di tempo la festività di Natale e Capodanno ad anni alterni.
Parimenti una settimana durante le vacanze pasquali. Durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni durante le ferie estive (di cui almeno 10 consecutivi), comunicando questi alla madre collocataria il periodo prescelto entro il
30 aprile. Parimenti la madre.
b)Viene stabilito l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, quantificato nella misura di euro 350 euro mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , da corrispondersi alla sig.ra entro il cinque di ogni Pt_1
mese, per il mantenimento ordinario;
c) in merito alle spese mediche e cd straordinarie , precisato che il sig. gode , Pt_2 quale benefit del contratto di lavoro, di un'assicurazione che copre le spese mediche e pertanto qualora siano da affrontare costi per cure mediche per la figlia che Per_1
rientrino nella garanzia assicurativa, degli stessi si farà carico il sig. , di Pt_2
conseguenza la sig.ra si impegna a consegnare allo stesso tutta la Parte_3
documentazione richiesta ai fini del rimborso . Il padre assume altresì l'obbligazione di sostenere e/o rifondere nella misura del settanta per cento le spese di carattere medico
Pag. 2 di 4 da affrontare nell'interesse della figlia che non risultino coperte dalla garanzia assicurativa.
Il sig. si impegna altresì a rifondere nella misura del 50% il costo della mensa Pt_2
scolastica . Il sig. esprime il consenso che la sig.ra Parte_2 [...]
, quale genitore collocatario, fruisca integralmente del cd Assegno Unico, Pt_1 erogato dall' per i figli sino ai 21 anni, o comunque altra misura di sostegno per i CP_1 figli che eventualmente si sostituirà all'odierno cd assegno unico.
Per la regolamentazione delle ulteriori e diverse spese i coniugi si atterrano a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Pavia.
d) si autorizzano reciprocamente all'espatrio, anche con la figlia minore con Per_1
onere degli stessi a compiere tutte le necessarie procedure amministrative per il rilascio dei relativi documenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dal rilascio dell'autorizzazione del Sostituto Procuratore della Repubblica, avvenuto in data
Pag. 3 di 4 25.08.2021. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Rocca Susella il giorno Pt_1 Parte_2
27/04/2014 (atto n. 7 parte II, serie A, anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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