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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2024, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 849 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14/A, presso lo studio dell'avv. Barbara Mistretta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14/A, presso lo studio dell'avv. Barbara Mistretta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio su ricorso congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale del 17.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
a) può ritenersi che la separazione tra i coniugi si sia protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale considerando che la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto di omologa n. 23605/2022 del 21/12/2022 depositato in atti;
b) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Altresì, le condizioni per la regolamentazione dei rapporti successivi al divorzio in materia di affido, collocazione, diritto di visita e di mantenimento del minore, così come pattuite dalle parti in ricorso, non sono contrarie all'ordine pubblico, né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate. Il Tribunale si limita, invece, a prendere atto di quanto stabilito dalle parti in tema di consenso al rilascio del passaporto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- dichiara, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (PA) il giorno 28.12.1988 da e , secondo quanto indicato in Parte_1 Controparte_1
parte motiva;
matrimonio trascritto nei registri del Comune di CI (PA) al n. 55, parte
II, serie A;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 849 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14/A, presso lo studio dell'avv. Barbara Mistretta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14/A, presso lo studio dell'avv. Barbara Mistretta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio su ricorso congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale del 17.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
a) può ritenersi che la separazione tra i coniugi si sia protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale considerando che la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto di omologa n. 23605/2022 del 21/12/2022 depositato in atti;
b) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Altresì, le condizioni per la regolamentazione dei rapporti successivi al divorzio in materia di affido, collocazione, diritto di visita e di mantenimento del minore, così come pattuite dalle parti in ricorso, non sono contrarie all'ordine pubblico, né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate. Il Tribunale si limita, invece, a prendere atto di quanto stabilito dalle parti in tema di consenso al rilascio del passaporto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- dichiara, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (PA) il giorno 28.12.1988 da e , secondo quanto indicato in Parte_1 Controparte_1
parte motiva;
matrimonio trascritto nei registri del Comune di CI (PA) al n. 55, parte
II, serie A;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini