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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169/2023 promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. Pt_1
APPELLANTE Contro quale genitore esercente la potestà sul figlio minore CP_1 Persona_1 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanci.
APPELLATA
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/4/2022 , agendo quale genitore esercente CP_1 la responsabilità sul minore conveniva in giudizio l' innanzi al Persona_1 Pt_1
Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, al fine di opporsi alla richiesta di ripetizione della somma di € 889,74 sulla indennità di frequenza relativa al periodo 1/11/2020 - 31/01/2021 ,ricevuta dall'Istituto in data 21/6/2021. Deduceva che l' aveva risposto la revoca della prestazione a seguito di mancata CP_2 presentazione a visita quantunque la ricorrente non avesse mai ricevuto alcuna convocazione per la suddetta visita né alcuna successiva comunicazione di sospensione del beneficio e contestuale richiesta di giustificazione della presunta assenza. Di tal che, stante la sussistenza di un incolpevole affidamento, chiedeva dichiararsi l'irripetibilità dell'accampato indebito. Si costituiva in giudizio l' deducendo la legittimità della ripetizione di indebito stante Pt_1
l'operatività nella fattispecie del disposto di cui all'art. 37 Legge n. 448/1998.
Il G.L. adito accoglieva il ricorso, osservando che, alla stregua della disciplina applicabile alla materia dell'indebito assistenziale, l'importo indebito era ripetibile solo dal momento della revoca della prestazione fatta salva la ricorrenza di ipotesi che a priori escludessero un qualsivoglia affidamento. Per la riforma della sentenza de qua agisce l' il quale ripropone sotto forma di Pt_1 doglianza quanto dedotto ed eccepito in seno al giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Resiste la che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata decisa come da dispositivo, in atti L'appello è infondato. Trova applicazione nella fattispecie l'art. 37 della L. n. 448/1998 ai sensi del quale Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione” . Dalla sua esposta disposizione l' trae argomento per ritenere che, una volta andata Pt_1 deserta la convocazione per la visita di revisione, legittimamente l'Istituto si era attivato per ripetere l'indebito maturato successivamente alla sospensione della prestazione. Ed oppone altresì suggestivamente l'argomento per cui in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. n.34013 del 19/12/2019; negli stessi termini Cass. n. 12139 del 09/06/2005 e Cass. n.16260 del 29/10/2003). Tale regola tuttavia deve oggi confrontarsi con il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità alla pensione di invalidità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti.
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
(Cass. Ordinanza n. 24180/2022). Dovendosi conformare la disciplina sopra richiamata al principio di tutela dell'affidamento, deve convenirsi che laddove l'interessato non sia presentato alla visita di revisione l'Istituto è legittimato a sospendere la prestazione ma deve darne comunicazione all'assistito invitandolo a fornire le proprie giustificazioni. In carenza di tale adempimento l'assistito rimane all'oscuro dell'onere di attivarsi e può legittimamente confidare nel mantenimento della prestazione fino alla data del provvedimento di revoca. Nella vicenda che ci occupa , allora, se pure è vero che l' abbia fornito la prova della Pt_1 notificazione della lettera di convocazione a visita – andata deserta per la mancata presentazione dell'interessato - di contro l'Istituto non ha dimostrato di avere provveduto a comunicare il provvedimento di sospensione ovvero ad invitare l'interessata a fornire le giustificazioni della mancata presentazione. Trattasi di omissioni le quali integrano il requisito della buona fede dell'assistita fino alla notifica della revoca della prestazione (intervenuta soltanto in data 28/1/2021) con il corollario che non risultando provato che la abbia ricevuto alcuna comunicazione CP_1 in merito alle iniziative conseguenti alla mancata presentazione alla visita di revisione e dovendosi privilegiare il principio della tutela del legittimo affidamento, deve convenirsi in ordine alla irripetibilità delle somme richieste.
Alla luce di tutto quanto sopra questa Corte conferma la sentenza di primo grado. Stante l'intervenuta ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato, l' Pt_1 andrà condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'erario. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 45/2023 emessa dal Tribunale di Trapani in data 4 febbraio 2023. Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore Pt_1 dell'erario e le liquida in complessivi € 800,00 , oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 13 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco