Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2210/2024 R.G., promossa
DA
sia in proprio che in qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante della con gli avv.ti Guido Rimini e Roberto Sanna CP_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Causa in punto di opposizione di ordinanza di ingiunzione n. 10/2024 del Comando della Regione Carabinieri Forestale , decisa con emissione del dispositivo sulle CP_2
seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: si chiede che il Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà, voglia annullare il provvedimento impugnato. Con i provvedimenti consequenziali in ordine alle spese del giudizio.
Con ricorso depositato il 26.9.2024 sia in proprio che in qualità di Parte_1
legale rappresentante della (esercente anche l'attività di importazione, CP_1
distribuzione e vendita di sacchetti di carta) proponeva opposizione avverso l'ordinanza con cui era stato ingiunto il pagamento di € 4.554,35 per la violazione dell'art. 6 del Reg. UE n. 995/2010, sanzionato dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n.
178/2014 in quanto “l'operatore, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostrava, anche attraverso la documentazione presentata, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure di dovuta diligenza prevista dall'art. 6 del Reg. UE n. 995/2010 per operatori che commercializzano legno e derivati”. Più precisamente, deduceva come nell'ordinanza gli fosse stato contestato di aver immesso, quale amministratore unico della , operatore ai sensi dell'art. 2 comma CP_1
1 lett. C) del Regolamento UE n. 995/2010, legna da ardere senza dimostrare di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure di diligenza imposte dall'art. 6 co
1 lett. A e B del Regolamento UE n. 995/2010 e tanto in relazione al complessivo quantitativo di kg. 91.087,00 di materiale. Osservava anzitutto come la condotta contestata fosse riferibile all'importazione di una fornitura di sacchetti in carta riciclata che era stata prodotta dalla AT - Hayat d.o.o. (società con sede in Bosnia-
Herzegovina, controllata dalla Hayat NG, uno dei maggiori produttori mondiali di carta), poi trasformata nel prodotto finito dalla Controparte_3
società con sede in Turchia, ed infine importata in Italia dalla
[...] [...]
Respingeva ogni sua responsabilità, evidenziando come tutte le valutazioni di CP_1
dovuta diligenza fossero già state effettuate a monte dagli enti terzi certificatori che avevano controllato tutta la catena produttiva delle merci dal taglio del legname alla sua trasformazione e distribuzione, così come attestato dai certificati del produttore, del trasformatore e della stessa sua società, di cui offriva produzione. Evidenziava, così, il significativo valore della certificazione rilasciata da un ente terzo riconosciuto a livello internazionale e frutto di capillari indagini, certamente non nella disponibilità del mero importatore. In particolare, evidenziava come la certificazione FSC garantisse la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste ben gestite e da fonti controllate, facilitasse il flusso trasparente lungo la filiera e fosse indispensabile per poter applicare le etichette FSC sui prodotti. Previo deposito di note sostitutive della discussione orale, la causa approdava alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve chiarirsi come l'accertamento condotto dal Comando Carabinieri della Forestale
Regione sia stato diretto a verificare la corretta applicazione dell'art. 6 del CP_2
Regolamento Ue n. 995/2010 e dell'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 178/2014. Dal combinato disposto di dette norme emerge come gli operatori e i commercianti che immettono nel mercato interno legno e prodotti da esso derivati siano tenuti al rispetto di determinate regole di diligenza. Più precisamente, tali soggetti hanno l'obbligo di adottare misure e procedure che consentano l'accesso ad informazioni relative all'approvvigionamento dell'operatore (ad esempio al tipo di prodotto, alla sua provenienza, alla denominazione scientifica, alla valutazione del rischio della provenienza illegale della merce) e il diritto interno commina una sanzione amministrativa all'operatore che non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'art. 5 del regolamento di esecuzione UE n. 607/2012 di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'art. 6 del regolamento UE n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea.
Nel caso di specie dal verbale del 18.1.2024 risulta essere stato effettuato un controllo documentale diretto proprio alla verifica della corretta applicazione della normativa citata ed è emersa con riferimento alle importazioni indicate nel verbale sopra richiamato l'assenza della prevista valutazione Due Diligence. Quanto, insomma, fornito agli accertatori è stato un corredo documentale insufficiente a tracciare adeguatamente non solo le modalità di approvvigionamento del materiale legnoso, la specie legnosa utilizzata per produrre la cellulosa e la regione di provenienza, ma anche i tagli boschivi, necessari per verificare la legale importazione della merce. Essendo chiaro secondo la citata disciplina che è l'operatore che importa la merce nel mercato interno (soggetto a cui espressamente viene attribuito il dovere imposto dalla norma e a cui si riferisce il IV co. dell'art. 6 del D.lgs. 178 del 2014) a dover dimostrare con la documentazione richiesta il rispetto delle disposizioni sopra menzionate e che non può essere sufficiente il riferimento agli enti terzi certificatori intervenuti nella verifica della catena produttiva, il ricorso non può trovare accoglimento, vieppiù considerando che i certificati prodotti in questo giudizio non sono anche stati esibiti in sede di accertamento e comunque restano privi di informazioni essenziali, come quelle relative alla catena di approvvigionamento.
L'esito del giudizio impone di far gravare le spese di lite anticipate dal ricorrente definitivamente a suo carico.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso presentato da sia in proprio che in qualità di Parte_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Controparte_4
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 10/2024 del Comando della Regione Carabinieri
Forestale ; CP_2
- pone le spese di lite anticipate da parte ricorrente definitivamente a suo carico.
Sassari, 27.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella