Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1132/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Marco CAMPAGNOLO Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , (C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Brigato A_ contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
- appellata contumace- nonché contro
(C.F. , con l'avv. Roberto Finocchiaro e Stefano Costan CP_2 C.F._5
Davara
- appellato-
e contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con l'Avv. Carlo Gagliardi
-appellata-
In punto: appello avverso la sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il
04.05.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello
e, quindi, in riforma della sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Padova, Dott. Roberto Beghini, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 04.05.2023 a conclusione del giudizio n. R.G. 741/2022,
1
14.03.1984, o nella accertata quota di responsabilità che verrà individuata all'esito dell'espletanda istruttoria, e/o comunque ai sensi dell'art. 2054 e, per l'effetto, condannare
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Padova, via del Pescarotto n. 25/27 e (P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in AN ET (TV), via
Marocchesa n. 14, in soli-do con il sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
OZ TI (PD), via Delle Rose nr. 14 int.6, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore degli odierni attori-appellanti, in qualità di prossimi congiunti del sig. , A_
oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero delle somme che emergeranno dall'istruttoria o che saranno ritenute di Giustizia all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. In via istruttoria, disporsi la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio, volta a fornire chiarimenti sulle circostanze dedotte in narrativa e non vagliate dal CTU nominato dal Tribunale di Padova;
in particolare il
CTU dovrà verificare (1) la traiettoria assunta dall'autobus negli istanti immediatamente antecedenti all'impatto, (2) se e in che misura questi abbia invaso la semicarreggiata di contromano, (3) se tale “invasione” fosse percepibile dal conducente del motociclo nell'istante in cui ha perso il controllo del mezzo e, quindi, (4) se sia stata causa dello sbandamento del sig.
. Contestualmente, il nominando CTU dovrà verificare quale velocità avrebbe dovuto T_
tenere il conducente della moto per evitare l'urto e se tale andatura possa essere qualificata come “prudenziale” a fronte di un limite di velocità vigente sul-la SP 89 di 90 km/h. Si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di 1° grado e dirette a corroborare l'assunto dello strettissimo legame familiare e della necessaria quantificazione verso i valori massimi previsti dalla Tabella Milanese per i genitori e i fratelli e, quindi, nello specifico, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che era solito trascorre-re il proprio tempo libero con la propria famiglia A_
(madre, padre e sorelle), ivi comprese tutte le Festività e gli eventi familiari e religiosi come da documentazione fotografica che mi viene rammostrata e nella quale riconosco i genitori e le sorelle del ragazzo (vedasi doc. 11 del fascicolo di 1° grado); 2) Vero che A_ partecipava attiva-mente alle iniziative organizzate dalla Pro Loco del Comune di Veggiano e in questo era supportato dalla sua famiglia di origine, come da documenta-zione fotografica che mi viene rammostrata (doc. 12 del fascicolo di 1° grado);
3) Vero che aveva lavorato anche presso l'azienda la cui titolare era la zia A_ [...]
, sorella della madre. Si indicano come testimoni il sig. di Veggiano, la Per_2 Testimone_1
2 sig.ra di Veggiano, il Sig. di Veggiano. In ogni caso, condannare la Persona_2 Testimone_2
controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
Per CP_2
a) Nel merito: Respingersi l'appello proposto da controparte confermandosi integralmente la sentenza appellata;
b) Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre spese generali 15%,
IVA e CPA. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU avente ad oggetto circostanze già chiarite dal CTU di primo grado ovvero irrilevanti. Ci si oppone altresì alle ulteriori istanze istruttorie formulate dall'appellante per essere i capitoli di prova in tutta evidenza generici prima ancora che irrilevanti.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte Adita, disatteso ogni contrario assunto:
In via preliminare, gradatamente:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'appello proposto dai Sig.ri T_
, , e è infondato in fatto e in diritto per i motivi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere l'impugnazione proposta e confermare la sentenza di I grado n. 871/2023 emessa dal Tribunale di Padova;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In via istruttoria:
- non ammettere la CTU richiesta dagli appellanti in quanto inammissibile poiché non tempestiva e, in ogni caso, superflua, eccessivamente gravosa e meramente esplorativa;
- non ammettere le prove testimoniali richieste per tutte le ragioni chiarite;
In via istruttoria in subordine:
- nella denegata e non temuta ipotesti di ammissione della prova testimoniale articolata da controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi degli appellanti, sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte e sui seguenti capitoli di prova:
a) “Dica il teste se il giorno 30 giugno 2018 verso le ore 10:30, in Teolo, SP 89, chilometrica
27+700, assisteva ad un sinistro tra l'autobus modello Iribus, targato BN844PJ, di proprietà della
e il motociclo Kawasaki Ninja, targato DV93716, ad una distanza di 5 Controparte_4
metri”. b) “Dica il teste se è intervenuto sui luoghi, dopo il verificarsi del sinistro”. c) “Dica il
3 teste se intrattiene rapporti di parentela, amicizia o conoscenza con i Sig.ri , Parte_1
, e ”. Parte_2 Parte_3 Parte_4
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ammettesse la CTU dinamico- ricostruttiva richiesta, si chiede che la stessa accerti, con obiettività e nel contradditorio delle parti, la dinamica degli spostamenti e della velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo e la dinamica del sinistro stesso, specificando l'apporto causale all'incidente di ciascun veicolo. Il tutto secondo miglior formulando quesito e con addebito dei costi della CTU a carico di parte appellante che ne ha fatto espressa richiesta. Con espressa riserva di nominare il proprio consulente di parte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e in qualità di prossimi congiunti ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi legittimi del Sig. , citavano in giudizio A_ Controparte_3 CP_1
e il Sig. al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in
[...] CP_2
occasione del sinistro occorso in data 30.06.2018, in Teolo, in conseguenza del quale il Sig.
perdeva la vita. A_
La causa veniva iscritta a ruolo con n. RG. 741/2021 ed assegnata alla Giudice Dott. Guido
Marzella.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree, Controparte_3
essendo stata già accertata dalla Dott.ssa in sede di procedimento penale n. Persona_3
5797/2018 la responsabilità esclusiva del motociclista Sig. nella causazione A_
del sinistro, nonché la pretesa economica asseritamente vantata dagli attori poiché generica e non provata.
Si costituiva altresì il Sig. , il quale eccepiva l'infondatezza delle domande avverse. CP_2
Alla prima udienza del 26.05.2023, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
Il Giudice disponeva quindi lo svolgimento di una CTU dinamico ricostruttiva, all'uopo conferendo incarico al P.I. , e rinviava la causa per il giuramento del Persona_4
consulente all'11.11.2022.
Respinte le ulteriori istanze istruttorie il Giudice rinviava la causa al 04.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Al termine della suddetta udienza, il Giudice emetteva la sentenza n. 871/2023, pubblicata poi il
04.05.2023 con la quale così disponeva:
Con atto di citazione in appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano appello avverso tale sentenza al fine di ottenerne la riforma formulando motivi di censura nel merito della valutazione di responsabilità a carico della vittima nella causazione del
4 sinistro, sulla interpretazione della condotta del medesimo, e quanto ad errori di valutazione compiuti dal consulente tecnico.
Resistevano e , che eccepivano l'inammissibilità dell'opposto Controparte_3 CP_2 gravame e chiedevano la conferma della decisione appellata.
All'esito della prima udienza del 13.12.2023, il Giudice fissava davanti a sé l'udienza del giorno
4.12.2024 per la rimessione della causa al collegio, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia d'assicurazione sotto il profilo dell'art. 348 bis C.p.c., da considerarsi superata all'esito della trattazione della presente fase di impugnativa.
I congiunti di , deceduto nel sinistro stradale avvenuto nei pressi di Teolo (PD) A_
in data 30.6.2018, hanno formulato un unico motivo di censura in cui sono distinguibili sei motivi di critica avverso la sentenza del tribunale patavino.
Con il primo, lamentano errore di valutazione degli elementi di carattere istruttorio, il quanto il giudicante di primo grado avrebbe attribuito esclusivamente al motociclista A_
la colpa dell'incidente stradale, senza sviluppare alcuna indagine critica sulle risultanze della perizia del CTU, nonostante le contestazioni di parte attrice.
Resistono nel merito delle doglianze la compagnia garante per la RC ed il conducente dell'autobus di proprietà della Controparte_1
La doglianza, però, non ha fondamento giuridico: secondo l'orientamento di legittimità il giudice del merito può formulare una motivazione recependo senza che ciò comporti violazione di legge: secondo Cass. Ord 17-04-2019, n. 10747, in particolare il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perchè incompatibili con le argomentazioni accolte.
Con il secondo motivo, gli appellanti evidenziano uno errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico che avrebbe indicato in 70 km/h il limite massimo di Per_4
velocità vigente nel tratto di strada interessato dal sinistro, protestando che tale circostanza non corrisponde al vero perché, all'epoca dell'incidente, il limite di velocità sulla SP 89 era di 90 km/h. Inoltre, in bese ad una più accurata disamina della cinematica, la velocità che il motociclista avrebbe dovuto mantenere per non sbandare, era di circa 57 km/h, non di 40 km/h come indicato dal CTU.
5 Obietta a tale riguardo la compagnia d'assicurazione che gli appellanti non avevano mosso contestazioni tempestive alle risultanze della consulenza tecnica nel corso del giudizio di primo grado, e che tali contestazioni, confluite poi nella richiesta di rinnovazione della CTU (sesto motivo di gravame) viene avanzata solo nella presente fase di appello, e deve per ciò stesso considerarsi inammissibile.
Il motivo non ha pregio giuridico e risulta infondato nel merito: sebbene le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione abbiano chiarito che le censure di merito alla consulenza d'ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi (sentenza n. 5624/2022), la contestazione non può considerarsi rilevante a fini di giudizio, posto che se anche il limite di velocità vigente in loco fosse stato accertato in 90 km/h, e non in quello di 70 km/h indicati dal
CTU, in entrambi i casi la velocità tenuta dal motociclista va considerata come non prudenziale, posto che la velocità prudenziale calcolata dal CTU veniva fissata in 40 km/h, comunque al di sotto dei 47 km/h tenuti dal motociclista.
Con il terzo motivo, i congiunti di criticano le valutazioni espresse dal A_
tribunale a proposito del comportamento colposo addebitato al motociclista, che a detta degli appellanti sarebbe stata stato invece corretto e conforme alle regole di comportamento impartite dal C.d.S., evidenziando che la motocicletta procedeva a una velocità inferiore rispetto a quella di sbandamento come calcolata dal consulente tecnico e che, in ogni caso, andava considerato che la vittima teneva regolarmente il margine destro della semicarreggiata di pertinenza. contesta che responsabilità del sinistro sia comunque da attribuire Controparte_3
esclusivamente al motociclista, per imprudenza e imperizia nella guida come accertato da due consulenze tecniche acquisite agli atti di causa.
Il motivo non può essere accolto: riesaminate le risultanze di entrambe le perizie cinematiche, il
Collegio ritiene che la causa più probabile della caduta del motociclista, fatale per lo stesso in quanto veniva poi travolto dall'autobus di condotto dal convenuto , sia Controparte_1 CP_2
stata la perdita di controllo della motocicletta da parte del suo conducente nella fase immediatamente precedente l'impatto con lo spigolo dell'automezzo, e che a determinare la stessa non possa aver influito la né posizione dei veicoli sulla carreggiata, né la velocità inferiore a quella di sbandamento, quanto piuttosto una reazione istintiva della vittima, che stava percorrendo la curva in posizione inclinata, nel tentativo, putroppo non coronato da successo, di raddrizzare la motocicletta, movimento che ha verosimilmente innescato la perdita del controllo del mezzo di cui era alla guida.
Tale circostanza, oltre al mantenimento di una velocità non prudenziale evidenziata in sede peritale, a ben vedere ha alla sua base un comportamento da ritenersi contrario al dovere di
6 condurre gli automezzi in modo da evitare collisioni con altri veicoli circolanti mentre, per altro verso, non risultano imputabili al conducente dell'autobus violazioni di norme specifiche di comportamento.
Al quarto motivo di censura gli appellanti la motivazione addotta dal giudicante a proposito dell'elemento, delineato dal CTU, di una invasione della carreggiata che è stata identificata dal consulente di 60 centimetri rispetto alla mezzeria ideale (da considerare, infatti, che la strada era priva di linea di separazione delle semicarreggiate) e ritenuta ininfluente nella dinamica del sinistro.
Si difende a tale riguardo la compagnia appellata, analogamente al conducente , CP_2
evidenziando che la modesta invasione della carreggiata opposta da parte dell'autobus era inevitabile, date le dimensioni del veicolo, il quale procedeva a bassissima velocità e che la stessa, in ogni caso, non era stata determinata, da imprudenza o negligenza del conducente dell'autobus, ma dall'ingombro del pesante automezzo e dalle caratteristiche della strada nel luogo del sinistro.
Anche detta critica non può essere tenuta in considerazione ai fini della richiesta riforma della decisione gravata.
Con il quinto motivo gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado non avrebbe debitamente censurato molteplici violazioni commesse da parte dell'autista dell'autobus e attribuito la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro a . CP_2
Evidenziano nello specifico che quest'ultimo autista di professione, avrebbe CP_2
dovuto conoscere le caratteristiche e le criticità della SP 89 e che a suo carico può essere imputata la violazione all'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata, fermarsi e accostare a destra in caso di incrocio malagevole, e quella di usare il dispositivo di segnalazione acustica per evitare incidenti.
Il Collegio non è dello stesso avviso: lo spunto di critica volto ad enfatizzare le conoscenze operative dell'autista dell'autobus sulla pericolosità della SP 89 sono palesemente generiche, né può ritenersi che la minima sporgenza dello spigolo dell'automezzo oltre la mezzeria ideale costituisse un reale ostacolo od interferenza alla traiettoria del motociclista, mentre non rappresenta comportamento censurabile quello di non aver utilizzato il clacson, trovandosi i mezzi in un punto in cui la visibilità era discreta in tutte le direzioni.
Richiamate le considerazioni sin qui espresse, il Collegio non ritiene utile né necessario rinnovare la CTU (sesto motivo di appello e relative istanze) nè di riconsiderare l'ammissione delle prove testimoniali richieste dalla parte appellante, peraltro incentrate sulla qualità del rapporto parentale, dovendosi ritenere le relative domande assorbite dal rigetto dell'appello nel merito.
7 Le spese seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti di entrambi i convenuti costituiti e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 04.05.2023, così decide:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
-condanna , , e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
e le spese legali del presente grado di giudizio che liquida, per
[...] Controparte_3
ciascuna parte appellata, in € 6.946,00 per compensi , oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 26.2.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Marco Campagnolo
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