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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2136 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2136 dell'anno 2024 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, in ordine al ricorso depositato in data 16.7.2024
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Mafalda Manuela Carino, presso il cui studio, in Castrolibero, via Giacomo Puccini n. 58. è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carmelinda De Marco con studio in Cosenza alla Piazza Europa n. 9 e dall'avv. Giuliana Ricioppo con studio in Cosenza alla Via Roberta Lanzino n. 33, elettivamente doiciliata presso l'indirizzo digitale di quest'ultima rispondente alla pec Email_1
- RESISTENTE –
OGGETTO: richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n.
1536/2023 di questo Tribunale
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 7.7.2025 le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note di precisazione ex art. 473 bis.28 cpc): “Si insiste pertanto nel merito nelle conclusioni già rassegnate, nel rigetto della domanda riconvenzionale poiché non fondata in fatto e diritto, oltre alla ferma condanna di controparte oltre che per le ragioni già espresse ab initio, anche per l'infondatezza della suddetta domanda riconvenzionale e per
l'ingiustificato atteggiamento offensivo e denigratorio tenuto nei confronti della ricorrente”;
Per il resistente (conclusioni rassegnate nelle note di precisazione ex art. 473 bis.28 cpc): “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile, per carenza dei requisiti di legge, la domanda proposta da parte ricorrente;
2. - RIGETTARE integralmente, per tutte le motivazioni addotte nei propri atti difensivi, l'istanza con cui parte ricorrente chiede di confermare a carico del sig. un assegno divorzile da Controparte_1 corrispondere in favore della signora nella misura di € 500,00 Parte_1 mensili, con effetto dal giorno della domanda;
3. IN VIA RICONVENZIONALE -
REVOCARE l'assegno divorzile di € 200,00 mensili disposto a carico del
[...]
in favore della signora con la sentenza n. 1536/2023 CP_1 Parte_1
Trib. Cosenza, atteso il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 898/70, avendo la signora l'oggettiva e concreta possibilità di potersi procurare Pt_1 autonomamente i mezzi idonei al proprio sostentamento.
4 - Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Il Pm, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda della ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. premesso che con sentenza n. 1536/2023 di questo Tribunale – Parte_1 che faceva seguito a sentenza parziale n. 564/2021 con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con – era stato Controparte_1 riconosciuto il suo diritto alla percezione di un assegno divorzile quantificato nella misura di euro 200,00 mensili (oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT), chiedeva, con il ricorso introduttivo l'aumento ad euro 500,00 mensili del predetto assegno, sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca del giudizio di divorzio (essendo ella, a 3
quel tempo, percettrice di reddito di cittadinanza nella misura di euro 461,00 mensili, erroneamente indicati in euro 581,00 mensili in sentenza), quale introito poi divenuto pari a euro 350,00 mensili da febbraio 2024, sub specie di supporto di formazione e lavoro erogato dall' , infine venuto meno da ottobre 2024, nonché CP_2 del miglioramento delle condizioni economiche complessive del che dal CP_1 mese di marzo 2023 finiva di pagare le rate del mutuo a lui intestato e di un finanziamento contratto in favore del figlio.
Resisteva , deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendo, Controparte_1 in via riconvenzionale, la revoca dell'obbligo a suo carico, avendo la Pt_1
l'oggettiva e concreta possibilità di poter procurarsi autonomamente i mezzi idonei al proprio sostentamento e avendo anche rifiutato occasioni di lavoro favorevoli solo per rancore nei confronti dell'ex coniuge.
Sentite le parti ed espletata la prova per testi ed interpello (sulle circostanze ammesse con ordinanza del 12.2.2025) la causa era rimessa in decisione in data
7.7.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2. La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono (con conseguente necessità di rigettare la domanda riconvenzionale del resistente).
2.1 Va premesso che ai sensi dell'art. 473 bis.29 le parti dei procedimenti in materia di famiglia possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici in presenza di “giustificati motivi”, da identificarsi
(attingendo alla giurisprudenza formatasi sui previgenti artt. 710 cpc e 9 l.
898/1970) nella sopravvenienza di circostanze di fatto tali da alterare l'assetto economico esistente al momento della pronuncia del provvedimento di cui si domanda la modifica.
Nella vicenda di specie, si evince dalla lettura della sentenza n. 1536/2023 di questo
Tribunale (emessa all'esito di sentenza parziale che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ) che all'epoca Parte_1 Controparte_1 del predetto procedimento la era percettrice di reddito di cittadinanza Pt_1
(indicato come pari ad euro 580,00 mensili, ma in realtà pari a euro 460,00 mensili secondo le allegazioni della ricorrente nel presente giudizio), mentre il CP_1 percepiva redditi lordi per circa 26.000,00 euro, a fronte di esborsi fissi pari a circa
740,00 euro mensili, consistenti nel canone di locazione mensile per la casa di abitazione e nelle rate dei finanziamenti personali contratti, anche nell'interesse del 4
figlio (già all'epoca del divorzio era, invece, venuto meno l'obbligo di pagamento della rata relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, per come evincibile dalla sentenza). L'assegno divorzile era, quindi, riconosciuto in favore della uantomeno in via preponderante per la sua componente assistenziale, Pt_1 data la rilevante sproporzione di reddito esistente tra gli ex coniugi.
Documentato e incontestato è il fatto che la all'attualità non percepisca più Pt_1 alcun tipo di sussidio assistenziale e previdenziale, avendo ricevuto erogazioni solo fino ad ottobre 2024. La stessa, inoltre, è formalmente disoccupata (essendo iscritta nell'elenco negli elenchi del personale volontario del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, ma senza introiti negli ultimi anni, come da attestazione del
Ministero dell'Interno prodotta in allegato alla prima memoria ex art. 473 bis.17 cpc) e con scarse, se non nulle, possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro, data l'età prossima ai sessanta anni. Non piò dirsi che tale stato sia frutto di un atteggiamento “colpevole” della ricorrente (o, peggio ancora, conseguenza di
“vendetta” o “rancore” nei confronti dell'ex coniuge, per come dedotto da parte resistente), posto che l'istruttoria svolta ha dimostrato come la nel 2024 Pt_1 abbia prestato attività lavorativa presso un'agenzia privata per due mesi senza ricevere alcuna retribuzione (lasciando, pertanto, il lavoro per tale motivo) e non abbia rifiutato alcuna concreta offerta di lavoro da parte del dr. Controparte_3
avendogli quest'ultimo unicamente offerto la disponibilità di una
[...] stanza all'interno del proprio studio professionale (evidentemente inutile in mancanza di una propria clientela pregressa, non avendo la ricorrente mai svolto la libera professione di commercialista).
Sostanzialmente immutata e anzi lievemente migliorata, a livello di retribuzione, è la posizione economica del (il quale da ultimo modello CUD prodotto CP_1 produceva redditi da lavoro lordi per euro 30.000,00 annui e nel gennaio 2025 percepiva una retribuzione sempre lorda di 2.541,00 euro, pari a oltre 1800,00 euro al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, in cui non può includersi la trattenuta legata al nuovo prestito contratto, di cui si dirà a breve). Anche gli esborsi mensili di cui si dava atto nella sentenza di divorzio sono rimasti sostanzialmente invariati, avendo il resistente contratto nuovo finanziamento a fronte dell'estinzione di uno di quelli preesistenti (per come ricavabile anche dalla busta paga prodotta) ed essendosi già nella sentenza di divorzio preso in esame il venir meno dell'esborso mensile legato al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare. 5
Se così è, non c'è dubbio che la sproporzione di reddito tra i coniugi (posta a base del riconoscimento di assegno divorzile nella sentenza n. 1536/2023 di questo
Tribunale) si sia accentuata negli ultimi anni, in misura tale da giustificare l'aumento dell'assegno divorzile già riconosciuto in favore di Parte_1 sempre in ragione della sua componente assistenziale, che, come stabilitosi nella sentenza di divorzio tra le parti e come chiarito dalla Suprema Corte (Cass.
14179/2024) può assumere rilevanza preponderante ove uno dei coniugi sia del tutto privo di mezzi adeguati ai fini di un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli, neppure con il ricorso a diversi strumenti, per ragioni obiettive.
Tenuto conto, pertanto, delle condizioni economiche attuali delle parti, la misura dell'assegno divorzile a favore della ricorrente può essere fissata nella misura di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, con effetto dalla data della domanda (per come richiesto dalla parte, in coerenza con l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza dei provvedimenti di modifica: Cass. 5170/2024; Cass. 16173/2015).
Non sussiste interesse della parte ad avere una pronuncia giurisdizionale di pagamento diretto del relativo importo da parte del datore di lavoro, potendo essa ottenere autonomamente il medesimo effetto utile attraverso la procedura di cui all'art. 473 bis.37 cpc.
3. La natura della controversia e gli interessi ad essa sottesi legittimano la compensazione tra le parti delle spese di lite in misura di metà. La restante metà
(quantificata come da dispositivo, sulla base dei medi tabellari dei procedimenti contenziosi per tutte le fasi, nello scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, considerandosi il valore indeterminabile della controversia e gli interessi ad essa sottesi) è posta a carico della parte soccombente, che dovrà versare il relativo importo in favore dell'erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe ed ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso di e per l'effetto, a modifica di quanto Parte_1 stabilito nella sentenza n. 1536/2023 di questo Tribunale, ridetermina in euro 400,00 mensili (oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge) la misura dell'assegno divorzile a carico di;
Controparte_1 6
2. Rigetta conseguentemente la domanda riconvenzionale del resistente;
3. Pone a carico di l'obbligo di rifondere alla controparte la Controparte_1 metà delle spese e competenze di lite, che si quantificano in euro 2.538,50
(su euro 5.077,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da corrispondersi in favore dello Stato, ex art. 133 dpr
115/2002;
4. Dichiara le spese compensate tra le parti in misura di metà;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma