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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19214/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA FABIO FILZI, 2 NICHELINO presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in SCALENGHE il 25/04/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SCALENGHE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nata il [...].
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCALENGHE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'abitazione coniugale, sita in Nichelino via Juvarra 44 alla sig.ra con il relativo Parte_1 Part arredo, dando atto che il sig. ichiara di essersene allontanato dal 17 luglio 2022;
DISPONE che i figli manterranno la residenza presso l'abitazione coniugale e restano affidati ad entrambi i genitori che esercitano disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che salvo diversi accordi tra i genitori, i minori durante la settimana:
- trascorreranno con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 16 sino alle ore 22,15 riportandoli a casa della madre;
- a week end alterni dal venerdì dalle ore 16 alla domenica sino alle ore 22,15 riportandoli a casa della madre;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze natalizie: un anno il 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre;
il 26 dicembre ad anni alterni;
un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il primo gennaio;
ad anni alterni il 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- nelle vacanze estive: quindici giorni da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Part DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli in misura di € 550,00 (per tutti e tre i figli) mensili da versare alla moglie entro il 5 di ogni mese, con aumento ISTAT annuale.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie dei figli, necessarie o concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i genitori dichiarano di conoscere e che intendono applicare, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%.
DA' ATTO che la rata mensile pari ad euro 475,00 del finanziamento contratto con l'istituto bancario verrà corrisposta in ragione del 50% da ciascun coniuge. Pt_3
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19214/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA FABIO FILZI, 2 NICHELINO presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in SCALENGHE il 25/04/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SCALENGHE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nata il [...].
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCALENGHE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'abitazione coniugale, sita in Nichelino via Juvarra 44 alla sig.ra con il relativo Parte_1 Part arredo, dando atto che il sig. ichiara di essersene allontanato dal 17 luglio 2022;
DISPONE che i figli manterranno la residenza presso l'abitazione coniugale e restano affidati ad entrambi i genitori che esercitano disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che salvo diversi accordi tra i genitori, i minori durante la settimana:
- trascorreranno con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 16 sino alle ore 22,15 riportandoli a casa della madre;
- a week end alterni dal venerdì dalle ore 16 alla domenica sino alle ore 22,15 riportandoli a casa della madre;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze natalizie: un anno il 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre;
il 26 dicembre ad anni alterni;
un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il primo gennaio;
ad anni alterni il 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- nelle vacanze estive: quindici giorni da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Part DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli in misura di € 550,00 (per tutti e tre i figli) mensili da versare alla moglie entro il 5 di ogni mese, con aumento ISTAT annuale.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie dei figli, necessarie o concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i genitori dichiarano di conoscere e che intendono applicare, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%.
DA' ATTO che la rata mensile pari ad euro 475,00 del finanziamento contratto con l'istituto bancario verrà corrisposta in ragione del 50% da ciascun coniuge. Pt_3
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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