Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11163 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Pietro Garancini, Jacopo Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
IO AN OC CA - F.I.G.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
per l'annullamento
della decisione n. -OMISSIS-, comunicata il 10 settembre 2021, del Collegio di Garanzia dello Sport, nonché, ove occorrer possa, delle presupposte decisioni n. -OMISSIS- del Registro delle decisioni CFA emessa dalla Corte d'Appello Federale in funzione di Giudice di seconda istanza nn. -OMISSIS- REG. reclami emessa dalla Corte Federale di Appello della FI in data 24 luglio 2020 su reclamo proposto dall'odierno ricorrente contro la decisione n. -OMISSIS-, emessa in data 24 giugno 2020 del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, in relazione al deferimento n. -OMISSIS-della Procura Federale, nonché condanna dell'Ente intimato al pagamento di tutte le spese, compensi professionali, e accessori, relativi al presente giudizio, come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni e di IO AN OC CA - F.I.G.C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. GI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso -OMISSIS- contesta la legittimità, anche a fini risarcitori, della pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, la quale, dichiarando la inammissibilità del ricorso per difetto di apposita procura ad litem , ha reso irrevocabile la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente dalla Corte Federale di Appello c/o FI con la decisione -OMISSIS- del 24 luglio 2020 per avere, nella stagione sportiva 2015-2016, “ svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio in Piemonte ed in Lombardia, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. – MI -, ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. – MI -, trattenendo per sé la provvigione pattuita ”.
Il ricorrente presenta i seguenti motivi di doglianza:
I) Violazione o falsa o erronea applicazione del Codice della Giustizia Sportiva, artt. 2, 58, 59; nonché degli artt. 24 e 113, Cost. ;
II) Violazione e/o mancata applicazione della norma generale dell’art. 182, secondo comma, cod. civ. ;
III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti presupposti .
2. Si costituivano il ON e la IO AN OC CA i quali contestavano nel merito le contestazioni avversarie. Con ultima memoria dell’08.04.2026, la FI contestava l’inammissibilità dell’odierno ricorso per difetto di specialità della procura alle liti per mancata indicazione dell’Autorità adita, dell’azione intrapresa, dell’oggetto del ricorso.
3. All’udienza del 24.04.2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale.
5. - Osserva in linea generale il Collegio che l’art. 40, comma 1, lett. g), Cod. Proc. Amm. richiede che i ricorsi presentati con l’assistenza di un difensore siano corredati da “procura speciale”.
Orbene, Secondo pacifica giurisprudenza la procura, per poter essere qualificata “speciale”, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018 n. 5723) (Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346).
Nel processo amministrativo è inammissibile il ricorso corredato da una procura alle liti, rilasciata su foglio separato, priva degli elementi di specialità richiesti dall’art. 40 del decreto legislativo n. 104/2010 e formulata in termini generici, senza alcun riferimento all’oggetto del ricorso, alle parti ed all’autorità davanti alla quale deve essere incardinato il giudizio (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 marzo 2020, n. 221).
5.1 – Né può reputarsi rilevante il fatto che l’art. 8 comma 3 del d.P.C.S. del 22 maggio 2020 disponga “3. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”.
La disposizione in questione opera una fictio iuris per parificare nell’ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso; tuttavia, tale disposizione non può valere a sanare i vizi della procura. In altre parole, non può essere invocata a favore dell’appellante la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di procura al difensore apposta in calce o a margine del ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima.
Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l’indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche come “apposta in calce” al ricorso (Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346).
Analoghi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all’omologo art. 8, comma 3, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ( Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico ), secondo cui “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce” .
Infatti, “ il rispetto di tale formalità, se determina che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l’esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello jus postulandi nella specifica controversia interessata (v. TAR Calabria, Reggio Calabria, 15 giugno 2018 n. 366; TAR Molise 10 dicembre 2019 n. 437)” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 346) (T.A.R. Lombardia, Milano, sezione seconda, 13 maggio 2020, n. 805).
Invero , l’assunto dell’adeguatezza della procura speciale “in calce”, pur se generica nelle espressioni utilizzate, risulta il frutto di una elaborazione della giurisprudenza fondata sul contesto documentale unitario e quindi sulla relazione fisica tra la delega ed il ricorso, ovvero sul fatto che il mandato formi materialmente corpo con il ricorso (v. Cassazione civile, Sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670), e non è, invece, compatibile con il caso in cui uno dei due documenti sia di tipo informatico e l’incorporazione materiale difetti, pur se la procura speciale “in calce” – in forme diverse – conservi valore, per evidenti esigenze di continuità, allo scopo di riconoscere al difensore il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione del delegante. In simile fattispecie, resta frustrata l’esigenza che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito, non ricavabile neppure in via presuntiva dalla congiunzione fisica dei due documenti, impossibile quando almeno uno dei due sia informatico (T.A.R. Lombardia, Milano, sezione seconda, 13 maggio 2020, n. 805).
5.2 - È stata anche affermata la mancanza di specialità della procura, pur apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, qualora contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005) (Cassazione civile, sezione lavoro, 5 novembre 2018, n. 28146).
5.3 - Inoltre, costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso (art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.), che, pertanto, deve sussistere al momento di proposizione dello stesso, con conseguente non configurabilità del potere di rinnovazione che concerne, in generale, la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922).
La vigente disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l’idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo; il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424, e Cassazione civile, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965) (Consiglio di Stato, sezione settima, 7 febbraio 2023, n. 1346; in termini, Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 dicembre 2020, n. 8343).
6. - Orbene, nel caso di specie:
- la procura alle liti del 4 novembre 2021, utilizzata per il ricorso introduttivo (notificato il 9.11.2021 e depositato il 10.11.2021), è stata rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica;
- tale procura non reca alcun elemento utile all’individuazione della controversia: si fa generico (e indefinito) riferimento a “ assistermi, rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento conseguente alla comunicazione in data 10 settembre 2021 della decisione n. -OMISSIS- del Collegio di garanzia dello Sport e con riferimento ad ogni stato e grado ed in ogni relativo procedimento, conferendo loro ogni e più ampia facoltà, ivi compresi i poteri di presentare motivi aggiunti, conciliare, transigere, rinunciare, accettare rinunce, farsi sostituire…… ”
Per quanto innanzi esposto, il Collegio ritiene che la procura alle liti del 17 marzo 2023 sia priva dei requisiti di specialità prescritti dalla disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., con la conseguente inammissibilità del ricorso.
7. Né sussistono i presupposti per l’errore scusabile, ex art. 37 Cod. Proc. Amm . : quest’ultima disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2166) (Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1346).
7.1. La parte ricorrente non ha controdedotto nulla all’eccezione di inammissibilità della resistente per difetto di procura speciale.
8. Il ricorso è comunque infondato nel merito.
8.1. Posto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda caducatoria della sanzione disciplinare inflitta, in ossequio ai principi dell’ordinamento sportivo (d.l. n. 220 del 2003) (cfr. Tar Lazio n. 16676/2024; CdS n. 8743/2022), la domanda risarcitoria, per la quale il giudice adito può conoscere in via indiretta la legittimità della sanzione applicata ai soli fini di verificare l’integrazione dei requisiti richiesti dall’art. 2043 c.c., risulta infondata. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di “apposita procura” ad litem “ Il ricorso non è corredato… né dalla procura che il signor -OMISSIS- avrebbe conferito all’avv. Zanzi, né dalla mera indicazione degli estremi della stessa ”, in violazione degli artt. 58 e 59 del codice di giustizia sportiva, i quali, per l’appunto, richiedono che la procura per coltivare il ricorso davanti il massimo grado della giustizia sportiva sia “apposita” e cioè conferita ad hoc , dopo la pronuncia che si impugna e allo specifico fine di contestare una pronuncia della quale già si ha contezza. In merito alla dedotta illegittimità della sanzione sportiva inflitta, poi, il ricorrente non deduceva alcunché.
9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso proposto è inammissibile.
10. - L’esito in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di AR, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
GI AP, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GI AP | TO Di AR |
IL SEGRETARIO