TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 8002
TAR
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di procura speciale

    Il Collegio ritiene che la procura alle liti non sia specifica e non contenga elementi utili all'individuazione della controversia, violando l'art. 40, comma 1, lett. g) del Codice del Processo Amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione o falsa o erronea applicazione del Codice della Giustizia Sportiva

    La domanda è assorbita dall'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. Inoltre, il Collegio di Garanzia dello Sport ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di 'apposita procura ad litem'.

  • Inammissibile
    Violazione e/o mancata applicazione della norma generale dell’art. 182, secondo comma, cod. civ.

    La domanda è assorbita dall'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti presupposti

    La domanda è assorbita dall'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria, per la quale il giudice adito può conoscere in via indiretta la legittimità della sanzione applicata ai soli fini di verificare l’integrazione dei requisiti richiesti dall’art. 2043 c.c., risulta infondata. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di “apposita procura ad litem”.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 8002
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8002
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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