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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 66/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 66/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc. , rappresentati e difesi anche disgiuntamente CodiceFiscale_2
dagli Avv.ti Francesco Antonino Corrias e Maurizio Corda;
- attori/opponenti -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Traversa, P.IVA_1
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: mutuo – opposizione a decreto ingiuntivo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – e hanno interposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 82/2022 del 6 dicembre 2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di «di € 8.697,22 Controparte_1
oltre agli interessi convenzionali di mora, nei limiti del tasso soglia, sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dalla data del 23 giugno 2009 al saldo, nei limiti dell'importo complessivamente richiesto» e delle spese legali.
A sostegno dell'opposizione, hanno addotto: (a) l'inesistenza o l'invalidità della cessione del credito e la mancata notifica del contratto concluso tra cessionaria e cedente, con conseguente difetto di legittimazione attiva;
(b) la prescrizione del credito;
(c) l'illegittimità degli interessi richiesti.
Successivamente all'esperimento del tentativo di mediazione da parte della creditrice opposta, hanno altresì eccepito il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.
La causa è stata trattata nella resistenza di per Controparte_1
essere decisa come segue.
2. – L'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la domanda giudiziale è improcedibile se non è stato esperito il procedimento di mediazione, ma la condizione si considera soddisfatta quando le parti partecipano all'incontro innanzi al mediatore avente ad oggetto la controversia dedotta in giudizio. A tal fine, al di là di aspetti formali e formalistici, è necessario e sufficiente che il procedimento abbia riguardato la medesima pretesa sostanziale.
Nel caso di specie la mediazione ha avuto ad oggetto il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, parte creditrice ha chiarito che l'eventuale accordo avrebbe dovuto riguardare non solo la somma di € 8.697,22 indicata a titolo di capitale, ma anche gli interessi moratori richiesti nel ricorso monitorio. Tale circostanza emerge dal contenuto del verbale dell'incontro del 8 settembre 2023, ove si legge che «gli istanti hanno precisato che il valore su cui mediare è quello indicato nel decreto ingiuntivo, circa 25.000,00 eur[o], tenendo conto degli interessi e spese maturati».
La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi soddisfatta, essendo stato esperito il procedimento di mediazione con riferimento all'intera pretesa azionata in giudizio. Ogni considerazione in ordine all'irrilevanza di eventuali
(e non riscontrate) imprecisioni formali eventualmente contenute all'atto della presentazione dell'istanza è assorbita.
3. – L'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione), o più correttamente la tesi del difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria, non è fondata.
NPL Managment S.p.A. ha prodotto il contratto stipulato dagli opponenti con Neos Finance S.p.A. il 6 giugno 2007 (allegato 1 del ricorso monitorio).
Ha dato prova della cessione del credito da Neos Finance S.p.A. a Intesa San
Paolo Personal Finance S.p.A. per effetto della scissione della prima mediante assegnazione alla seconda del ramo d'azienda concernente, tra gli altri, il credito al consumo (allegato 2 del ricorso monitorio). Ha dato prova della proposta di cessione formalizzata da Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.
e della sua accettazione da parte della convenuta (allegato 3 del ricorso monitorio). Ha dato prova, per effetto della genericità e dell'aspecificità della contestazione, dell'efficacia di tale accordo e dell'inclusione nel medesimo del diritto di credito fatto valere in giudizio (comunque ricavabile dal raffronto del numero di contrassegno 1785651 evincibile dalla intestazione del contratto di finanziamento con lo stralcio dell'elenco dei crediti ceduti contenuto a pagina
11 dell'allegato 3). La notifica della cessione al debitore, inoltre, non è condizione di efficacia dell'accordo tra cessionario e cedente, ma solo di opponibilità al debitore che fino ad allora avrebbe potuto liberarsi pagamento nelle mani di quest'ultimo.
4. – La contestazione in ordine alla legittimità degli interessi è assolutamente generica e astratta, non essendo stato precisato, nel termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per quale motivo quelli richiesti fossero «palesemente non conformi alle pattuizioni originariamente intercorse con
Neos Finance». Non è pertanto necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per verificare quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice.
5. – L'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione è fondata.
Il contratto è stato stipulato nel 2007 ed è noto che «Nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 10/02/2023, n.
4232).
Ma anche assumendo come dies a quo quello della scadenza dell'ultima rata, ossia il 15 giugno 2012, la creditrice avrebbe dovuto interromperne il decorso entro il 15 giugno 2022 e, invece, non lo ha fatto.
Non vi è prova del ricevimento della diffida datata 15 maggio 2015 da parte dei debitori (cfr. allegato 4 del ricorso monitorio).
Tale atto è stato spedito tramite un servizio postale privato e il relativo avviso di consegna non contiene la firma del destinatario. Le uniche sottoscrizioni sono quelle dell'incaricato al recapito, che tuttavia è un privato privo di poteri certificativi (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 22 dicembre 2016, n.
26778; Cass. Civ., sez. VI-1, ord. 5 ottobre 2017, n. 23281; Cass. Civ., sez. V, ord. 3 dicembre 2024, n. 30901), e di tale di cui non è stato Persona_1
specificato il rapporto (sempre se esistente) con il debitore destinatario.
Di conseguenza, avendo gli opponenti espressamente e incontrovertibilmente contestato, a pagina 3 dell'atto di citazione, di aver materialmente ricevuto negli anni alcuna richiesta di pagamento del dovuto (e, dunque, anche quello richiamato dall'opposta), il primo atto interruttivo di cui
è certa la ricezione è costituito dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto agli opponenti, perfezionatasi nei confronti di in data 27 dicembre 2022. Parte_2
A nulla rileva la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., tra molte, Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 23 settembre 2022, n. 27944).
6. – Considerato che gli attori hanno sollevato molteplici eccezioni chiaramente infondate, se non addirittura pretestuose, e che al contempo la convenuta opposta potrebbe aver rifiutato la soluzione conciliativa formulata dal precedente titolare facendo affidamento sul buon esito del giudizio in ragione di talune considerazioni contenute nella proposta medesima, si ritiene di compensare per intero le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
66/2023 R.G.A.C., revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2022 del 6 dicembre
2022 e compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Lanusei, il 27/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 66/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc. , rappresentati e difesi anche disgiuntamente CodiceFiscale_2
dagli Avv.ti Francesco Antonino Corrias e Maurizio Corda;
- attori/opponenti -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Traversa, P.IVA_1
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: mutuo – opposizione a decreto ingiuntivo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – e hanno interposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 82/2022 del 6 dicembre 2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di «di € 8.697,22 Controparte_1
oltre agli interessi convenzionali di mora, nei limiti del tasso soglia, sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dalla data del 23 giugno 2009 al saldo, nei limiti dell'importo complessivamente richiesto» e delle spese legali.
A sostegno dell'opposizione, hanno addotto: (a) l'inesistenza o l'invalidità della cessione del credito e la mancata notifica del contratto concluso tra cessionaria e cedente, con conseguente difetto di legittimazione attiva;
(b) la prescrizione del credito;
(c) l'illegittimità degli interessi richiesti.
Successivamente all'esperimento del tentativo di mediazione da parte della creditrice opposta, hanno altresì eccepito il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.
La causa è stata trattata nella resistenza di per Controparte_1
essere decisa come segue.
2. – L'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la domanda giudiziale è improcedibile se non è stato esperito il procedimento di mediazione, ma la condizione si considera soddisfatta quando le parti partecipano all'incontro innanzi al mediatore avente ad oggetto la controversia dedotta in giudizio. A tal fine, al di là di aspetti formali e formalistici, è necessario e sufficiente che il procedimento abbia riguardato la medesima pretesa sostanziale.
Nel caso di specie la mediazione ha avuto ad oggetto il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, parte creditrice ha chiarito che l'eventuale accordo avrebbe dovuto riguardare non solo la somma di € 8.697,22 indicata a titolo di capitale, ma anche gli interessi moratori richiesti nel ricorso monitorio. Tale circostanza emerge dal contenuto del verbale dell'incontro del 8 settembre 2023, ove si legge che «gli istanti hanno precisato che il valore su cui mediare è quello indicato nel decreto ingiuntivo, circa 25.000,00 eur[o], tenendo conto degli interessi e spese maturati».
La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi soddisfatta, essendo stato esperito il procedimento di mediazione con riferimento all'intera pretesa azionata in giudizio. Ogni considerazione in ordine all'irrilevanza di eventuali
(e non riscontrate) imprecisioni formali eventualmente contenute all'atto della presentazione dell'istanza è assorbita.
3. – L'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione), o più correttamente la tesi del difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria, non è fondata.
NPL Managment S.p.A. ha prodotto il contratto stipulato dagli opponenti con Neos Finance S.p.A. il 6 giugno 2007 (allegato 1 del ricorso monitorio).
Ha dato prova della cessione del credito da Neos Finance S.p.A. a Intesa San
Paolo Personal Finance S.p.A. per effetto della scissione della prima mediante assegnazione alla seconda del ramo d'azienda concernente, tra gli altri, il credito al consumo (allegato 2 del ricorso monitorio). Ha dato prova della proposta di cessione formalizzata da Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.
e della sua accettazione da parte della convenuta (allegato 3 del ricorso monitorio). Ha dato prova, per effetto della genericità e dell'aspecificità della contestazione, dell'efficacia di tale accordo e dell'inclusione nel medesimo del diritto di credito fatto valere in giudizio (comunque ricavabile dal raffronto del numero di contrassegno 1785651 evincibile dalla intestazione del contratto di finanziamento con lo stralcio dell'elenco dei crediti ceduti contenuto a pagina
11 dell'allegato 3). La notifica della cessione al debitore, inoltre, non è condizione di efficacia dell'accordo tra cessionario e cedente, ma solo di opponibilità al debitore che fino ad allora avrebbe potuto liberarsi pagamento nelle mani di quest'ultimo.
4. – La contestazione in ordine alla legittimità degli interessi è assolutamente generica e astratta, non essendo stato precisato, nel termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per quale motivo quelli richiesti fossero «palesemente non conformi alle pattuizioni originariamente intercorse con
Neos Finance». Non è pertanto necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per verificare quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice.
5. – L'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione è fondata.
Il contratto è stato stipulato nel 2007 ed è noto che «Nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 10/02/2023, n.
4232).
Ma anche assumendo come dies a quo quello della scadenza dell'ultima rata, ossia il 15 giugno 2012, la creditrice avrebbe dovuto interromperne il decorso entro il 15 giugno 2022 e, invece, non lo ha fatto.
Non vi è prova del ricevimento della diffida datata 15 maggio 2015 da parte dei debitori (cfr. allegato 4 del ricorso monitorio).
Tale atto è stato spedito tramite un servizio postale privato e il relativo avviso di consegna non contiene la firma del destinatario. Le uniche sottoscrizioni sono quelle dell'incaricato al recapito, che tuttavia è un privato privo di poteri certificativi (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 22 dicembre 2016, n.
26778; Cass. Civ., sez. VI-1, ord. 5 ottobre 2017, n. 23281; Cass. Civ., sez. V, ord. 3 dicembre 2024, n. 30901), e di tale di cui non è stato Persona_1
specificato il rapporto (sempre se esistente) con il debitore destinatario.
Di conseguenza, avendo gli opponenti espressamente e incontrovertibilmente contestato, a pagina 3 dell'atto di citazione, di aver materialmente ricevuto negli anni alcuna richiesta di pagamento del dovuto (e, dunque, anche quello richiamato dall'opposta), il primo atto interruttivo di cui
è certa la ricezione è costituito dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto agli opponenti, perfezionatasi nei confronti di in data 27 dicembre 2022. Parte_2
A nulla rileva la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., tra molte, Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 23 settembre 2022, n. 27944).
6. – Considerato che gli attori hanno sollevato molteplici eccezioni chiaramente infondate, se non addirittura pretestuose, e che al contempo la convenuta opposta potrebbe aver rifiutato la soluzione conciliativa formulata dal precedente titolare facendo affidamento sul buon esito del giudizio in ragione di talune considerazioni contenute nella proposta medesima, si ritiene di compensare per intero le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
66/2023 R.G.A.C., revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2022 del 6 dicembre
2022 e compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Lanusei, il 27/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti