Trib. Lanusei, sentenza 27/12/2025, n. 305
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità per mancato assolvimento condizione di procedibilità

    La mediazione è stata ritenuta valida poiché ha riguardato la medesima pretesa sostanziale azionata nel decreto ingiuntivo, includendo capitale, interessi e spese.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva del cessionario

    La cessione del credito è stata provata attraverso la produzione dei contratti e degli atti pertinenti, dimostrando la titolarità del credito in capo alla convenuta. La notifica al debitore non è condizione di efficacia della cessione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi richiesti

    La contestazione è stata ritenuta generica e astratta, non essendo stati specificati i motivi di illegittimità.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La prescrizione è stata ritenuta fondata poiché l'ultimo atto interruttivo certo della prescrizione è la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lanusei, sentenza 27/12/2025, n. 305
    Giurisdizione : Trib. Lanusei
    Numero : 305
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo