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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12756/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BARTOLOMEIS Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA V. RUSSO 295 NOCERA SUPERIORE presso il difensore avv. DE BARTOLOMEIS ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO CP_1 C.F._2
MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.11.2022 (Villaricca – NA - 6.12.1981) chiedeva la Parte_1 separazione dal marito (Barletta, 19.2.1980), con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 concordatario il 12.5.2005 a Napoli, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.23 Parte 2, s. A, sez. C dell'anno 2005. Dalla loro unione erano nati due figli: (9.3.2006 – _1 oggi 18 anni,) e (28.5.2012 – oggi 12 anni). R_2
In particolare, chiedeva di accertarsi l'addebito della separazione per la trasgressione dei doveri di assistenza morale e materiale e per aver posto la consorte in una costante condizione di sudditanza e pericolo. La ricorrente allegava che il Sig. usava violenza fisica nei suoi confronti anche CP_1 alla presenza dei figli minori, percuotendola con calci, schiaffi, spintoni e procurando alla stessa lesioni fisiche, nonché obbligandola a non sporgere querela ed a non fare menzione con nessuno di quello che accadeva all'interno delle mura domestiche. pagina 1 di 6 Allegava, inoltre, l'episodio ultimo da cui era scaturita la crisi, risalente al luglio 2022, in cui il resistente aveva aggredito la figlia tentando di strangolarla. Il 30 settembre 2022 il marito _1 lasciava la casa coniugale, acquistata in comproprietà, senza avvisare preventivamente la ricorrente.
Chiedeva: lo scioglimento del vincolo con addebito al marito, affido condiviso, collocazione con la mamma, cui assegnare la casa familiare, per incontri liberi col padre, per la figlia R_2 _1 incontri protetti (ha paura del padre), €.800 complessive per i 2 figli, oltre al 50% delle straordinarie,
€.300 per la moglie, risarcimento danni €.50.000,00 (per le violenze ed offese).
Si costituiva il resistente, negando l'ipotesi di addebito, dichiarando di essere lui vittima di violenze e descrivendosi quale padre premuroso e accogliente. Dichiarava che l'episodio di luglio, di cui negava la violenza, era stato strumentalizzato per creare un'alleanza tra madre e figlia contro lui e che, a causa della tensione familiare, si era trovato costretto a lasciare la casa coniugale e ad andare a vivere in caserma. Allegava che, da quel momento, non aveva avuto più contatti con la figlia, la quale rifiutava di incontrarlo, laddove invece frequentata abitualmente l'altro figlio R_2
Chiedeva: lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, regole di visita padre-figli, un assegno di mantenimento di €.400 complessivi per i figli (a proprio carico), nulla per la moglie;
provvedimenti ex art.333 c.c. a carico della moglie, risarcimento del danno per marito e figli: €.10.000 per ciascun figlio, €.
5.000 per il marito
Nel decreto di fissazione della prima udienza veniva assegnato l'incarico ai Servizi Sociali di far pervenire una relazione prima della celebrazione della stessa, nella quale si accertava che “ R_2 R_ vede regolarmente il padre, mentre ha cessato di relazionarsi con il padre a seguito dell'episodio di luglio 2022. R_
ha una posizione di intransigenza verso il padre: non vuole avere contatti con lui e non desidera intraprendere un percorso di riavvicinamento e incontri in presenza degli operatori”.
Nella prima udienza le parti ribadivano le reciproche posizioni, concordavano nell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e la loro collocazione presso la madre ricorrente, cui assegnare la casa familiare. Si dicevano disponibili a farsi seguire dai Servizi Sociali. Il dichiarava di essere CP_1 disposto a pagare interamente la rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare (circa €.470 mensili, a tasso variabile). Inoltre, le parti trovavano un accordo sui tempi di visita per il quale R_2 teneva conto dell'attività lavorativa svolta dal padre (appuntato scelto dei Carabinieri), così articolato:
- uno o due fine settimana al mese con il padre, previo accordo dei genitori, da concordarsi con congruo anticipo, almeno 48 ore prima. Il fine settimana inizia il sabato mattina fino alla domenica pomeriggio.
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi con preavviso di almeno 24 ore prima, dall'uscita di scuola fino a dopo cena.
- Tre settimane anche non consecutive per le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio.
L'ordinanza presidenziale recepiva il piano di visite individuato dalle parti, ritenuto congruo dal giudice, il quale dettava i seguenti provvedimenti urgenti: affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare;
assegno di mantenimento per la prole di 550 euro (300 euro per 250 euro per a carico del padre;
suddivisione del 50% _1 R_2 delle spese straordinarie;
affidamento ai Servizi Sociali, con relazioni di aggiornamento con cadenza trimestrale. Nell'udienza successiva, il giudice, ascoltate nuovamente le parti presenti, si riservava.
Il Collegio dichiarava, con sentenza parziale, la separazione personale tra coniugi e il giudice istruttore, con separata ordinanza, assegnava termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. alle parti.
Ritenute superflue le prove richieste in tema d'addebito, in quanto generiche, il Giudice nominava una
C.t.u. affinché verificasse le capacità genitoriali dei coniugi nonché la situazione familiare. All'esisto pagina 2 di 6 della stessa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, così assegnando termini per le comparse conclusionali. In corso di causa, la figlia diveniva maggiorenne. _1
Infine, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni della ricorrente: dichiarazione d'addebito della separazione al marito;
affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del piano di visite prospettato dalla Consulente nella relazione peritale;
assegnazione della casa familiare;
assegno di mantenimento per la prole di 800 euro;
spese straordinarie al 50%; assegno di mantenimento coniugale di 300 euro;
risarcimento dei danni patiti in corso di matrimonio di 50.000 euro;
condanna alle spese del giudizio nonché al pagamento delle consulenze peritali di parte e d'ufficio. Concludeva così il resistente: affidamento condiviso del figlio come da piano specificato in R_2
p.c.; assegnazione della casa familiare alla moglie;
assegno di mantenimento dei figli di 550 euro (300 euro per 250 euro per;
50% spese straordinarie;
condanna della ricorrente al _1 R_2 risarcimento del danno di 10.000 euro per ciascun figlio nonché di 5.000 euro al resistente;
condanna alle spese.
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente Deve rigettarsi la domanda d'addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, in quanto non è stata data idonea prova a sostegno.
In particolare, le prove articolate dalla parte sono state rigettate in quanto generiche e valutative.
Sull'affidamento della prole Pare opportuno evidenziare come la primogenita abbia, in corso di causa, raggiunto la maggiore _1 età, sicché qualsiasi decisione inerente al rapporto col padre è rimessa alla sua esclusiva valutazione.
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, a mezzo del dott.ssa Persona_3 L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo giudice.
Ciò con riguardo particolare agli aspetti propriamente medico-scientifici, mentre le conseguenti decisioni – soprattutto relative all'esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore/figlio (ad es. affido e collocazione della prole minore) – sono prese dal giudice nel rispetto dei principi giuridici in materia, senza comunque prescindere dal prezioso apporto fornito dal perito d'ufficio.
In particolare, è stato raccomandato di disporre l'affido condiviso di ed è stato predisposto R_2 specifico calendario, il quale ha trovato il consenso dei consulenti tecnici di parte. Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica e di accogliere la concorde richiesta delle parti di disporre l'affidamento condiviso di R_2
Sull'assegnazione della casa familiare Va accolta la richiesta, avanzata da entrambe le parti, di assegnare la casa familiare alla ricorrente, ove la stessa vive con i figli ormai stabilmente da tempo.
Sul contributo al mantenimento del resistente alla prole
Dai documenti presentati in atti risultano i seguenti redditi:
Ricorrente, (insegnante) Parte_1 I mod.730 prodotti per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 sono incompleti e pertanto inutili allo scopo. Si può ovviare grazie alle dichiarazioni depositate dal marito (da cui si ricavano anche i redditi della moglie)
pagina 3 di 6 Mod.730/2020 = €.1400 circa al mese netti
Mod.730/2021 = €.1400 circa al mese netti PF 2022 = €.1500 circa al mese netti Mod. 730/2023= €.1600 circa al mese netti
Mod. 730/2024= €.1700 circa al mese netti
Resistente, (appuntato scelto dei Carabinieri) CP_1
Mod.730/2020 = € 2000 circa al mese netti
Mod.730/2021 = € 2100 circa al mese netti
PF 2022 = € 2370 circa al mese netti
Mod. 730/2023 = € 2500 circa al mese netti
Mod. 730/2024 = € 2500 circa al mese netti
La casa familiare è stata acquistata dai coniugi in regime di comunione legale e risulta non contestato che sia il resistente a pagarne il relativo mutuo (circa €.470 mensili, a tasso variabile). Egli si è dichiarato disposto a continuare a farlo, sicché nessuna spesa abitativa incomberà sulla ricorrente. Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Per l'esattezza: 1) le attuali esigenze dei figli, 2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, deve darsi atto che oggi ha raggiunto la maggiore età ma non gode di _1 indipendenza economica e, inoltre, rifiuta di vedere il padre. Per tali ragioni pare opportuno porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile complessiva di euro 550,00 (cinquecentocinquanta) – così suddivisa: €.250 per ed €.300 per - annualmente R_2 _1 rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Sono poste a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Si tenga conto che il pagamento del mutuo a carico del resistente è considerato quale contributo al mantenimento. Sull'assegno di mantenimento a favore della ricorrente L'art. 156 c.c. prevede la possibilità che, il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, ove non abbia adeguati redditi propri volti a mantenere un tenore di vita analogo a quello sussistente in costanza di matrimonio, si veda attribuito un assegno di mantenimento. Stante i documenti economici in atti e rilevato che il pagamento del mutuo relativo all'acquisto della casa familiare è a esclusivo carico del resistente, la situazione economica dei coniugi appare paritaria, sicché la richiesta avanzata dalla ricorrente dev'essere rigettata.
Sulle rispettive richieste di risarcimento dei danni
In merito alla richiesta della ricorrente di risarcimento per i danni subiti in costanza di matrimonio, essa appare totalmente sfornita di prova, sia in merito all'an che al quantum debeatur, sicché non può che essere rigettata.
Per le stesse ragioni, alla medesima conclusione deve giungersi in merito alla richiesta del resistente.
pagina 4 di 6 Sulle spese peritali e di lite
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano parzialmente (1/3) compensate tra le parti, dovendo porsi i restanti 2/3 a carico della ricorrente. Quest'ultima difatti risulta soccombente in merito alle richieste: di addebito, di assegno coniugale nonché rispetto al quantum preteso a titolo di mantenimento per i figli.
Le spese c.t.u. (già liquidate con separato decreto) andranno in via definitiva a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'interesse dei minori.
P.Q.M
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: rigetta la richiesta d'addebito a carico del resistente;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di R_2 maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze del figlio, in considerazione anche della sua età) e in assenza:
- weekend alternati dalle 10,30 del sabato alle 20,30 della domenica;
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle 20,30;
- in occasione delle vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle vacanze estive: 3 settimane (anche non consecutive) concordate con la madre entro il 31 maggio. con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.550,00 (300 euro per _1
250 euro per annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il R_2 giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta pagina 5 di 6 concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. rigetta la domanda di assegno di mantenimento coniugale di parte ricorrente;
rigetta le reciproche domande di risarcimento dei danni;
pone in via definitiva le spese della c.t.u. (liquidate con separato decreto) a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
compensa e spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna la ricorrente al pagamento delle residue spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.078,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12756/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BARTOLOMEIS Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA V. RUSSO 295 NOCERA SUPERIORE presso il difensore avv. DE BARTOLOMEIS ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO CP_1 C.F._2
MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.11.2022 (Villaricca – NA - 6.12.1981) chiedeva la Parte_1 separazione dal marito (Barletta, 19.2.1980), con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 concordatario il 12.5.2005 a Napoli, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.23 Parte 2, s. A, sez. C dell'anno 2005. Dalla loro unione erano nati due figli: (9.3.2006 – _1 oggi 18 anni,) e (28.5.2012 – oggi 12 anni). R_2
In particolare, chiedeva di accertarsi l'addebito della separazione per la trasgressione dei doveri di assistenza morale e materiale e per aver posto la consorte in una costante condizione di sudditanza e pericolo. La ricorrente allegava che il Sig. usava violenza fisica nei suoi confronti anche CP_1 alla presenza dei figli minori, percuotendola con calci, schiaffi, spintoni e procurando alla stessa lesioni fisiche, nonché obbligandola a non sporgere querela ed a non fare menzione con nessuno di quello che accadeva all'interno delle mura domestiche. pagina 1 di 6 Allegava, inoltre, l'episodio ultimo da cui era scaturita la crisi, risalente al luglio 2022, in cui il resistente aveva aggredito la figlia tentando di strangolarla. Il 30 settembre 2022 il marito _1 lasciava la casa coniugale, acquistata in comproprietà, senza avvisare preventivamente la ricorrente.
Chiedeva: lo scioglimento del vincolo con addebito al marito, affido condiviso, collocazione con la mamma, cui assegnare la casa familiare, per incontri liberi col padre, per la figlia R_2 _1 incontri protetti (ha paura del padre), €.800 complessive per i 2 figli, oltre al 50% delle straordinarie,
€.300 per la moglie, risarcimento danni €.50.000,00 (per le violenze ed offese).
Si costituiva il resistente, negando l'ipotesi di addebito, dichiarando di essere lui vittima di violenze e descrivendosi quale padre premuroso e accogliente. Dichiarava che l'episodio di luglio, di cui negava la violenza, era stato strumentalizzato per creare un'alleanza tra madre e figlia contro lui e che, a causa della tensione familiare, si era trovato costretto a lasciare la casa coniugale e ad andare a vivere in caserma. Allegava che, da quel momento, non aveva avuto più contatti con la figlia, la quale rifiutava di incontrarlo, laddove invece frequentata abitualmente l'altro figlio R_2
Chiedeva: lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, regole di visita padre-figli, un assegno di mantenimento di €.400 complessivi per i figli (a proprio carico), nulla per la moglie;
provvedimenti ex art.333 c.c. a carico della moglie, risarcimento del danno per marito e figli: €.10.000 per ciascun figlio, €.
5.000 per il marito
Nel decreto di fissazione della prima udienza veniva assegnato l'incarico ai Servizi Sociali di far pervenire una relazione prima della celebrazione della stessa, nella quale si accertava che “ R_2 R_ vede regolarmente il padre, mentre ha cessato di relazionarsi con il padre a seguito dell'episodio di luglio 2022. R_
ha una posizione di intransigenza verso il padre: non vuole avere contatti con lui e non desidera intraprendere un percorso di riavvicinamento e incontri in presenza degli operatori”.
Nella prima udienza le parti ribadivano le reciproche posizioni, concordavano nell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e la loro collocazione presso la madre ricorrente, cui assegnare la casa familiare. Si dicevano disponibili a farsi seguire dai Servizi Sociali. Il dichiarava di essere CP_1 disposto a pagare interamente la rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare (circa €.470 mensili, a tasso variabile). Inoltre, le parti trovavano un accordo sui tempi di visita per il quale R_2 teneva conto dell'attività lavorativa svolta dal padre (appuntato scelto dei Carabinieri), così articolato:
- uno o due fine settimana al mese con il padre, previo accordo dei genitori, da concordarsi con congruo anticipo, almeno 48 ore prima. Il fine settimana inizia il sabato mattina fino alla domenica pomeriggio.
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi con preavviso di almeno 24 ore prima, dall'uscita di scuola fino a dopo cena.
- Tre settimane anche non consecutive per le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio.
L'ordinanza presidenziale recepiva il piano di visite individuato dalle parti, ritenuto congruo dal giudice, il quale dettava i seguenti provvedimenti urgenti: affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare;
assegno di mantenimento per la prole di 550 euro (300 euro per 250 euro per a carico del padre;
suddivisione del 50% _1 R_2 delle spese straordinarie;
affidamento ai Servizi Sociali, con relazioni di aggiornamento con cadenza trimestrale. Nell'udienza successiva, il giudice, ascoltate nuovamente le parti presenti, si riservava.
Il Collegio dichiarava, con sentenza parziale, la separazione personale tra coniugi e il giudice istruttore, con separata ordinanza, assegnava termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. alle parti.
Ritenute superflue le prove richieste in tema d'addebito, in quanto generiche, il Giudice nominava una
C.t.u. affinché verificasse le capacità genitoriali dei coniugi nonché la situazione familiare. All'esisto pagina 2 di 6 della stessa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, così assegnando termini per le comparse conclusionali. In corso di causa, la figlia diveniva maggiorenne. _1
Infine, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni della ricorrente: dichiarazione d'addebito della separazione al marito;
affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del piano di visite prospettato dalla Consulente nella relazione peritale;
assegnazione della casa familiare;
assegno di mantenimento per la prole di 800 euro;
spese straordinarie al 50%; assegno di mantenimento coniugale di 300 euro;
risarcimento dei danni patiti in corso di matrimonio di 50.000 euro;
condanna alle spese del giudizio nonché al pagamento delle consulenze peritali di parte e d'ufficio. Concludeva così il resistente: affidamento condiviso del figlio come da piano specificato in R_2
p.c.; assegnazione della casa familiare alla moglie;
assegno di mantenimento dei figli di 550 euro (300 euro per 250 euro per;
50% spese straordinarie;
condanna della ricorrente al _1 R_2 risarcimento del danno di 10.000 euro per ciascun figlio nonché di 5.000 euro al resistente;
condanna alle spese.
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente Deve rigettarsi la domanda d'addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, in quanto non è stata data idonea prova a sostegno.
In particolare, le prove articolate dalla parte sono state rigettate in quanto generiche e valutative.
Sull'affidamento della prole Pare opportuno evidenziare come la primogenita abbia, in corso di causa, raggiunto la maggiore _1 età, sicché qualsiasi decisione inerente al rapporto col padre è rimessa alla sua esclusiva valutazione.
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, a mezzo del dott.ssa Persona_3 L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo giudice.
Ciò con riguardo particolare agli aspetti propriamente medico-scientifici, mentre le conseguenti decisioni – soprattutto relative all'esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore/figlio (ad es. affido e collocazione della prole minore) – sono prese dal giudice nel rispetto dei principi giuridici in materia, senza comunque prescindere dal prezioso apporto fornito dal perito d'ufficio.
In particolare, è stato raccomandato di disporre l'affido condiviso di ed è stato predisposto R_2 specifico calendario, il quale ha trovato il consenso dei consulenti tecnici di parte. Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica e di accogliere la concorde richiesta delle parti di disporre l'affidamento condiviso di R_2
Sull'assegnazione della casa familiare Va accolta la richiesta, avanzata da entrambe le parti, di assegnare la casa familiare alla ricorrente, ove la stessa vive con i figli ormai stabilmente da tempo.
Sul contributo al mantenimento del resistente alla prole
Dai documenti presentati in atti risultano i seguenti redditi:
Ricorrente, (insegnante) Parte_1 I mod.730 prodotti per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 sono incompleti e pertanto inutili allo scopo. Si può ovviare grazie alle dichiarazioni depositate dal marito (da cui si ricavano anche i redditi della moglie)
pagina 3 di 6 Mod.730/2020 = €.1400 circa al mese netti
Mod.730/2021 = €.1400 circa al mese netti PF 2022 = €.1500 circa al mese netti Mod. 730/2023= €.1600 circa al mese netti
Mod. 730/2024= €.1700 circa al mese netti
Resistente, (appuntato scelto dei Carabinieri) CP_1
Mod.730/2020 = € 2000 circa al mese netti
Mod.730/2021 = € 2100 circa al mese netti
PF 2022 = € 2370 circa al mese netti
Mod. 730/2023 = € 2500 circa al mese netti
Mod. 730/2024 = € 2500 circa al mese netti
La casa familiare è stata acquistata dai coniugi in regime di comunione legale e risulta non contestato che sia il resistente a pagarne il relativo mutuo (circa €.470 mensili, a tasso variabile). Egli si è dichiarato disposto a continuare a farlo, sicché nessuna spesa abitativa incomberà sulla ricorrente. Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Per l'esattezza: 1) le attuali esigenze dei figli, 2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, deve darsi atto che oggi ha raggiunto la maggiore età ma non gode di _1 indipendenza economica e, inoltre, rifiuta di vedere il padre. Per tali ragioni pare opportuno porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile complessiva di euro 550,00 (cinquecentocinquanta) – così suddivisa: €.250 per ed €.300 per - annualmente R_2 _1 rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Sono poste a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Si tenga conto che il pagamento del mutuo a carico del resistente è considerato quale contributo al mantenimento. Sull'assegno di mantenimento a favore della ricorrente L'art. 156 c.c. prevede la possibilità che, il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, ove non abbia adeguati redditi propri volti a mantenere un tenore di vita analogo a quello sussistente in costanza di matrimonio, si veda attribuito un assegno di mantenimento. Stante i documenti economici in atti e rilevato che il pagamento del mutuo relativo all'acquisto della casa familiare è a esclusivo carico del resistente, la situazione economica dei coniugi appare paritaria, sicché la richiesta avanzata dalla ricorrente dev'essere rigettata.
Sulle rispettive richieste di risarcimento dei danni
In merito alla richiesta della ricorrente di risarcimento per i danni subiti in costanza di matrimonio, essa appare totalmente sfornita di prova, sia in merito all'an che al quantum debeatur, sicché non può che essere rigettata.
Per le stesse ragioni, alla medesima conclusione deve giungersi in merito alla richiesta del resistente.
pagina 4 di 6 Sulle spese peritali e di lite
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano parzialmente (1/3) compensate tra le parti, dovendo porsi i restanti 2/3 a carico della ricorrente. Quest'ultima difatti risulta soccombente in merito alle richieste: di addebito, di assegno coniugale nonché rispetto al quantum preteso a titolo di mantenimento per i figli.
Le spese c.t.u. (già liquidate con separato decreto) andranno in via definitiva a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'interesse dei minori.
P.Q.M
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: rigetta la richiesta d'addebito a carico del resistente;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di R_2 maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze del figlio, in considerazione anche della sua età) e in assenza:
- weekend alternati dalle 10,30 del sabato alle 20,30 della domenica;
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle 20,30;
- in occasione delle vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle vacanze estive: 3 settimane (anche non consecutive) concordate con la madre entro il 31 maggio. con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.550,00 (300 euro per _1
250 euro per annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il R_2 giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta pagina 5 di 6 concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. rigetta la domanda di assegno di mantenimento coniugale di parte ricorrente;
rigetta le reciproche domande di risarcimento dei danni;
pone in via definitiva le spese della c.t.u. (liquidate con separato decreto) a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
compensa e spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna la ricorrente al pagamento delle residue spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.078,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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