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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1903/2024 ruolo generale volontaria giurisdizione e congiuntamente presentato da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, con l'avv. Carmela Gentile
- RICORRENTE -
C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: , con l'avv. CP_1 C.F._2
Carmela Gentile
- RICORRENTE -
CON L' INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO - INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso (legge n. 898/1970 e succ. mod. ‒ artt. 473 bis e ss CPC ‒ nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia”)
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso congiunto presentato in data 28.10.2024, e Parte_1
hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio concordatario da loro contratto in Pietrapaola in data 25.07.1990; che i coniugi hanno rinunciato all'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale e hanno chiesto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte;
che il P.M. ad oggi non ha fatto pervenire le sue conclusioni;
CONSIDERATO che i coniugi ricorrenti si sono separati in forza di accordo omologato da questo
Tribunale con sentenza del 19.01.2024, depositata il 20.01.2024; che lo stato di separazione si è protratto per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
1 che essi ‒ genitori di (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...], il [...]), che hanno formato un Controparte_2 proprio nucleo familiare, e di (nata a [...], Germania, il Persona_2
02.04.2004), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ‒ hanno proposto di divorziare alle medesime condizioni dell' accordo di separazione omologato;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che ricorre la causa di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970, come successivamente modificata;
che le condizioni convenute con riguardo alla figlia sono confacenti alle Per_2 esigenze di tutela della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale:
− DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Pietrapaola in data 25.07.1990 da e , alle Parte_1 CP_1 condizioni analiticamente indicate in ricorso;
− ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pietrapaola di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio del detto
Comune, anno 1990, serie A, parte II^, atto n. 1);
NULLA per le spese.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'
Ufficio per il processo
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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