Decreto cautelare 15 novembre 2025
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza breve 24 febbraio 2026
Decreto collegiale 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4320 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gardone, 8;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di irricevibilità della domanda di rilascio permesso di soggiorno per motivi di studio emesso dalla Questura della Provincia di Milano il 30/10/2025 e notificato il 10/11/2025, nonché di ogni atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SI EO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto del 30.10.2025 di irricevibilità domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio;
il provvedimento è stato annullato dal Tar Lazio con sentenza n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2026, in accoglimento del ricorso rg -OMISSIS- proposto dalla stessa sig.ra -OMISSIS-;
come eccepito nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., poiché è venuto meno l’oggetto del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
SI EO, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI EO | RI AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.