Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 28
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di integrazione dei motivi dell'atto impugnato e del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che il Comune abbia esteso inammissibilmente i motivi originari dell'atto impugnato in sede giudiziale, introducendo una pretesa basata sulla decadenza dal beneficio dell'esenzione per omessa presentazione della dichiarazione IMU, senza che tale decisione fosse stata prima notificata o portata a conoscenza del contribuente, violando così il principio motivazionale dell'atto impositivo. La Corte ha altresì affermato che, in questo caso specifico, il Comune non era obbligato ad instaurare il contraddittorio preventivo in quanto si trattava di atti sostanzialmente automatizzati.

  • Accolto
    Violazione normativa sulle esenzioni COVID-19 e obblighi dichiarativi

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse nullo per difetto di specifica motivazione sul diniego dell'esenzione e che, in tema di esenzione per strutture ricettive nel periodo COVID, non fosse necessaria apposita dichiarazione in quanto beneficio previsto ex lege. Inoltre, ha citato un orientamento della Suprema Corte che esclude l'obbligo dichiarativo in caso di trasformazione di terreno agricolo in area edificabile.

  • Accolto
    Annullamento parziale per immobili Cat. D/2

    La Corte ha accolto l'appello della società, annullando l'avviso di accertamento e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 28
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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