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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO AR US, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silvi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Silvi Comune 64028 Silvi TE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 904/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la contribuente società Ricorrente_1 SRL impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, Sezione II^,che respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa del Comune liquidate in Euro 1.388,00.
Il gravame è incentrato nell'eccepire in particolare: Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 T.U. della
Giustizia Tributaria (già art. 24 D.Lgs. 546 del 1992)
Evidenzia la Società che in sentenza, i primi Giudici in ordine alle eccezioni preliminari (di violazione, ex art. 7, co.1, Statuto del Contribuente, del divieto di integrazione dei motivi dell'atto impugnato e di violazione dell'art.
6-bis, Statuto del Contribuente, sotto il duplice profilo della mancata attivazione in via preventiva del contraddittorio obbligatorio, da cui non era esente l'atto di accertamento impugnato, e della inammissibile estensione in sede giudiziale delle motivazioni dell'atto impositivo addotte, per la prima volta, solo in quella sede, con conseguente inesorabile nullità dell'atto impugnato) formulate dalla Ricorrente_1 con le note integrative ex art. 32 c.p.t. siano, innanzitutto, inammissibili sotto il profilo procedurale, dal momento che tali doglianze avrebbero dovuto esser formulate con i motivi aggiunti di cui all'art. 70 T.U. della Giustizia Tributaria (già art. 24 D.Lgs. 546/1992) ed, in ogni caso, infondate, costituendo le argomentazioni svolte dal Comune in sede di costituzione in giudizio, delle semplici integrazioni delle motivazioni addotte nell'atto impugnato, come tali strettamente collegate al thema decidendum. L'assunto, tuttavia è erroneo.
Osserva l'appellante che i motivi aggiunti di cui all'art. 70 cit. (in vigore dal 29/11/2024, con effetto dall'1/1/2026), che riprende la formulazione dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992, sono ammissibili solo a fronte della produzione di nuovi documenti non conosciuti ad opera delle altre parti (o per ordine del Giudice), quando ciò renda necessario integrare i motivi originari del ricorso.
Nel caso di specie, il Comune di Silvi non ha prodotto ulteriori documenti sconosciuti al ricorrente, bensì ha esteso in sede giudiziale, in maniera che si ritiene ancora assolutamente inammissibile, i motivi originari dell'atto impugnato, facendo valere non più il semplice omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2020, come indicato nell'avviso di accertamento, ove viene applicata anche la sanzione di €. 7.014,00 ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97 (pari al 30% dell'imposta per parziale/omesso/tardivo versamento), bensì la asserita decadenza dal beneficio dell'esenzione disposta dalla specifica normativa emergenziale da Covid-19, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione IMU al 30/6/2021.
Un motivo, pertanto, del tutto nuovo e diverso da quello indicato nell'atto impugnato che, a differenza da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non costituisce una semplice integrazione difensiva.
Nei fatti, a fronte della pretesa del Comune di Silvi di vedersi corrisposta l'IMU per l'annualità 2020, con l'indicazione nell'avviso di accertamento degli immobili per i quali era stato omesso il pagamento e vi era, pertanto, la pretesa tributaria, il contribuente è stato effettivamente messo in grado di difendersi facendo valere, come era suo onere, l'esistenza della già citata esenzione, quantomeno per la parte più rilevante della pretesa, peraltro non contestata dal Comune, se non per uno solo degli immobili, quello di Cat. A/2.
Tuttavia, il contribuente ha appreso solo in sede di giudizio (a seguito delle controdeduzioni depositate dall'Ente) che il motivo della pretesa non era costituito dalla semplice omissione del pagamento dell'imposta, bensì dalla circostanza che il Comune aveva ritenuto la intervenuta decadenza dal beneficio dell'esenzione a causa della mancata presentazione, entro il termine di legge, della dichiarazione IMU, in ciò evidentemente declarando tale decadenza solo in quella sede, senza che mai tale decisione fosse stata prima notificata, o altrimenti portata a conoscenza, al contribuente.
Ciò, evidentemente, costituisce una palese violazione del principio motivazionale dell'atto impositivo rispetto al dettato di cui all'art. 7, Statuto dei diritti del contribuente, dal momento che la Ricorrente_1 non è stata messa in grado, sin dall'inizio, di percepire l'iter logico-giuridico posto a fondamento dell'atto impositivo, che in questo modo a finito anche per non assolvere più quella necessaria funzione di provocatio ad opponendum, che delimita l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa.
Sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza è gravemente erronea, perché non ha considerato l'inesistenza dei presupposti processuali che regolano la produzione di motivi aggiunti ed ha finito per dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, piuttosto che verificarne la effettiva fondatezza.
Ciò, anche sotto l'ulteriore aspetto della violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, dal momento che l'Ente, ove avesse effettivamente e sin dall'inizio palesato il reale motivo dell'azione di accertamento, cioè la sua decisione di considerare decaduta l'esenzione a causa della asserita necessaria presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, avrebbe dovuto, obbligatoriamente, attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente. Omissione, questa, che si appalesa gravissima.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 d.l. n. 34/2020, 78 d.l. n. 104/2020, 9-ter d.l. n. 137/2020 e 1, comma 599, l. n. 178/2020 in relazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 769, della L. 160 del 2019.
Nel merito, la sentenza impugnata, muovendo dal presupposto secondo cui esisterebbe un principio generale dell'ordinamento ex art. 53 Cost., per il quale “ogni manifestazione di capacità contributiva, come la proprietà
e/o il possesso di immobili, costituisce presupposto per l'imposizione tributaria, rispetto alla quale l'esenzione costituisce caso eccezionale e non estendibile in via ermeneutica (contrastando altresì con i principi di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost.)”, ha affermato che “tutte le esenzioni devono essere fatte constare all'ente impositore, il quale non è a conoscenza del diritto del contribuente a tale esenzione e in assenza procede alla tassazione secondo i principi generali” e che, pertanto, il ricorso doveva essere rigettato non avendo la ricorrente “adempiuto agli obblighi dichiarativi richiesti dalla legge per poter fruire delle esenzioni di cui si tratta”. Ciò, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del
2019, “secondo cui la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da
Covid-19”, e di quanto recentemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine” (Cass. Civ., sez. V, 9.9.2024 n. 24200).
L'assunto è erroneo sotto vari profili.
Sul punto, per sgombrare immediatamente il campo da qualsivoglia equivoco, non è certamente di soccorso la citata sentenza della Suprema Corte, la quale si riferisce alla diversa ipotesi, contemplata in tema di IMU, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per gli immobili di proprietà di enti di culto o religiosi utilizzati senza finalità commerciali, per il cui riconoscimento è necessario assolvere l'obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale.
Né, parimenti, lo sono le altre citate dalla resistente e pure richiamate dalla decisione impugnata, nella parte motivazionale in cui si ritiene, sulla scorta di quelle, l'esistenza di un principio generale secondo cui tutte le esenzioni devono essere fatte constatare all'ente
Un'ultima annotazione merita la questione relativa all'esenzione dell'imposta dell'IMU per l'immobile di Cat.
A/2. Effettivamente, la normativa emergenziale non prevedeva l'esenzione per questa categoria di immobili.
Tuttavia, a fronte di una pretesa complessiva, così come desumibile dall'avviso impugnato, di euro 23.380,00,
l'imposta dovuta per questo immobile ammonta ad appena euro 733,45. Conclude l'appellante società chiedendo, in via principale, in riforma della sentenza n. n. 6/2025 resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Teramo, Sez. n. 2, depositata in data 7/1/2025, (R.G.R.
n.205/2024) accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni ed intimazione ad adempiere del Comune di Silvi n. 31 del 18/12/2023 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020, notificato a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data
15/2/2024;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. n. 6/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Teramo, Sez. n. 2, depositata in data 7/1/2025, (R.G.R. n.205/2024), accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare, nella parte che ha ad oggetto gli immobili di Cat. D/2, per una imposta pretesa di euro 22.646,55, l'avviso di accertamento d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni ed intimazione ad adempiere del Comune di Silvi n. 31 del 18/12/2023 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020, notificato a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data 15/2/2024. Con vittoria delle spese di lite per entrambe i gradi di giudizio.
Con controdeduzioni il Comune di Silvi osserva in particolare:
SULLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Preliminarmente è doveroso ricordare che con il decreto Mef del 24 aprile 2024 sono stati individuati gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge 212/2000. Il nuovo articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente, al comma 1, come introdotto dal Dlgs 219/2023, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da contraddittorio informato ed effettivo.
La stessa disposizione, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni da individuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nell'ambito di queste eccezioni, con il predetto D.M. il Mef ha finalmente fornito un elenco di avvisi, recuperi e accertamenti sottratti all'obbligo di contraddittorio preventivo tra cui gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni.
Gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, chiarisce il Ministero, sono quelli relativi a violazioni emerse esclusivamente dall'incrocio di informazioni presenti nelle banche dati dell'amministrazione.
Per quanto riguarda gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati vengono intesi quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. Parimenti si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comportamento omissivo è pertanto scaturito l'accertamento oggetto di contenzioso che, come peraltro confermato nella nota di approfondimento IFEL del 03/05/2024, non rientra tra gli atti per i quali l'ente deve instaurare con il contribuente il contraddittorio preventivo.
Alla luce di tutte le considerazioni testè esposte, è fuor di dubbio che il Comune di Silvi NON era obbligato ad instaurare con la contribuente società il contraddittorio preventivo in esame prima di emettere l'atto impositivo, ovvero prima di notificare l'accertamento IMU 2020.
SULL'INTRODUZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
Controparte, anche in questa sede, eccepisce l'introduzione di “motivi aggiunti” giacchè il Comune di Silvi in 1° ha esposto, tra le ragioni di emissione dell'accertamento IMU per cui è causa, la mancata presentazione della dichiarazione IMU. Sul punto l'Ente rimanda a quanto confermato dalla Corte di Giustizia di 1°, ovvero che le "difese comunali" (o difese dell'amministrazione resistente) sono le memorie difensive che l'Ente presenta per contrastare il ricorso, ma non costituiscono "motivi aggiunti" (strumento per ampliare le ragioni del ricorso) quando la parte resistente presenta elementi a difesa del proprio atto impugnato, anziché introdurre censure o domande nuove non legate al petitum originario.
In pratica, le difese comunali servono a rispondere al ricorso, mentre i motivi aggiunti sono un modo per integrare la domanda iniziale del ricorrente. A ragione di ciò, si ricorda che l'IMU è un'imposta in autoliquidazione, per cui è onere del contribuente medesimo provvedere, autonomamente o per il tramite di professionisti quali commercialisti o CAF, a calcolare e versare all'Ente l'imposta dovuta in relazione al perdurare del periodo di possesso/titolarità dell'immobile. Parimenti il contribuente è tenuto a comunicare al Comune gli immobili posseduti e le eventuali condizioni di riduzione/esenzione tramite la c.d. “Dichiarazione
IMU” ogni qualvolta ci siano delle variazioni che riguardino la base imponibile.
SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 177 DEL DECRETO RILANCIO E DELL'ART.78
DEL D.L. 104/2020 CONVERTITO IN L. 126/2020
Al riguardo l'appellato Comune ricorda che, per l'anno d'imposta 2020, il legislatore, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, ha emanato numerosi provvedimenti agevolativi (esenzioni) introdotti in favore del settore turistico e dello spettacolo dall'articolo 177 del Dl 34/2020 e dall'articolo 78 del Dl 104/2020 e delle attività rientranti in determinati codici AT (articolo 9 e 9-bis del Dl 137/2020) stabilendo che i contribuenti che beneficiavano delle predette agevolazioni erano obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU.
Il Ministero, infatti, ha precisato che, in base all'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi erano obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU, allorquando si verificavano delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui conseguiva un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Inoltre, lo stesso comma rimanda il compito di stabilire i casi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo al decreto ministeriale previsto dallo stesso comma 769. Il D.M. 29/07/2022 ha quindi specificato la sussistenza dell'obbligo dichiarativo entro il 30/06/2021, come previsto dal comma 679 sopra citato, quando il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
In questa fattispecie rientra, per l'appunto, l'ipotesi in cui l'immobile abbia acquistato o perduto nel corso dell'esercizio il diritto all'esenzioneù dall'IMU, nonche' avesse usufruito per il predetto anno delle agevolazioni
Covid-19.
Conclude il Comune di Silvi chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, considerata la natura della questione, esaminati gli atti di causa, valutata la normativa da applicare, ritiene di accogliere l'appello della società e compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Collegio in ordine al primo motivo di appello osserva che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto impositivo, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre, nel ricorso introduttivo di primo grado, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità così come dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, i quali, però, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” cfr.Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5082.
Nel caso di specie, il Comune di Silvi non ha prodotto ulteriori documenti sconosciuti al ricorrente, bensì ha esteso in sede giudiziale, in maniera che si ritiene ancora assolutamente inammissibile, i motivi originari dell'atto impugnato, facendo valere non più il semplice omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2020, come indicato nell'avviso di accertamento, ove viene applicata anche la sanzione di €. 7.014,00 ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97 (pari al 30% dell'imposta per parziale/omesso/tardivo versamento), bensì la asserita decadenza dal beneficio dell'esenzione disposta dalla specifica normativa emergenziale da Covid-19, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione IMU al 30/6/2021.Il contribuente ha appreso solo in sede di giudizio (a seguito delle controdeduzioni depositate dall'Ente) che il motivo della pretesa non era costituito dalla semplice omissione del pagamento dell'imposta, bensì dalla circostanza che il Comune aveva ritenuto la intervenuta decadenza dal beneficio dell'esenzione a causa della mancata presentazione, entro il termine di legge, della dichiarazione IMU, in ciò evidentemente declarando tale decadenza solo in quella sede, senza che mai tale decisione fosse stata prima notificata, o altrimenti portata a conoscenza, alla contribuente. Con palese violazione del principio motivazionale dell'atto impositivo rispetto al dettato di cui all'art. 7, Statuto dei diritti del contribuente.
Cosa altro avrebbe potuto quindi fare il contribuente, se non eccepire tali violazioni nell'unica sede possibile e concessagli dalle memorie ex art. 32 c.p.t.
Con riferimento alla eccepita Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 d.l. n. 34/2020, 78 d.l. n. 104/2020,
9-ter d.l. n. 137/2020 e 1, comma 599, l. n. 178/2020 in relazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 769, della L. 160 del 2019, la Corte osserva che in tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio
2000 n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali dall'art. 13, comma 2, lett. b), del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, non rilevando che la dichiarazione del contribuente per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il DM 30 ottobre 2012).
Peraltro,il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo
COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta. Sentenza del 24/04/2025, n. 1/256 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
Vi è di più, laddove la Suprema Corte sentenza n. 26921 del 7 ottobre 2025, ha modificato il proprio orientamento in tema di obbligo dichiarativo ICI/IMU nei casi di trasformazione del terreno da agricolo a edificabile. Infatti, l'obbligo dichiarativo relativo alla variazione degli elementi rilevanti ai fini dell'imposizione – previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 504/1992 (ICI) e, per l'IMU, dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l.
201/2011, nonché dall'art. 1, comma 769, della l. 160/2019 – non sussiste quando la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile mediante lo strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore».
Quanto invece all'obbligatorietà del preventivo contraddittorio la corte osserva che è fuor di dubbio che il
Comune di Silvi non era obbligato ad instaurare con la contribuente società il contraddittorio preventivo in esame prima di emettere l'atto impositivo, ovvero prima di notificare l'accertamento IMU 2020, vertendosi in atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni da individuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
In considerazione del thema decidendum, nonchè dell'andamento dei giudizi, la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, defintivamente pronunciando, così provvede: Accoglie l'appello della società e compenda tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in L'Aquila l'11.12.2025. Il Presidente - Relatore. Avv. Enrico Di Marcotullio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO AR US, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silvi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Silvi Comune 64028 Silvi TE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 904/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la contribuente società Ricorrente_1 SRL impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, Sezione II^,che respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa del Comune liquidate in Euro 1.388,00.
Il gravame è incentrato nell'eccepire in particolare: Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 T.U. della
Giustizia Tributaria (già art. 24 D.Lgs. 546 del 1992)
Evidenzia la Società che in sentenza, i primi Giudici in ordine alle eccezioni preliminari (di violazione, ex art. 7, co.1, Statuto del Contribuente, del divieto di integrazione dei motivi dell'atto impugnato e di violazione dell'art.
6-bis, Statuto del Contribuente, sotto il duplice profilo della mancata attivazione in via preventiva del contraddittorio obbligatorio, da cui non era esente l'atto di accertamento impugnato, e della inammissibile estensione in sede giudiziale delle motivazioni dell'atto impositivo addotte, per la prima volta, solo in quella sede, con conseguente inesorabile nullità dell'atto impugnato) formulate dalla Ricorrente_1 con le note integrative ex art. 32 c.p.t. siano, innanzitutto, inammissibili sotto il profilo procedurale, dal momento che tali doglianze avrebbero dovuto esser formulate con i motivi aggiunti di cui all'art. 70 T.U. della Giustizia Tributaria (già art. 24 D.Lgs. 546/1992) ed, in ogni caso, infondate, costituendo le argomentazioni svolte dal Comune in sede di costituzione in giudizio, delle semplici integrazioni delle motivazioni addotte nell'atto impugnato, come tali strettamente collegate al thema decidendum. L'assunto, tuttavia è erroneo.
Osserva l'appellante che i motivi aggiunti di cui all'art. 70 cit. (in vigore dal 29/11/2024, con effetto dall'1/1/2026), che riprende la formulazione dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992, sono ammissibili solo a fronte della produzione di nuovi documenti non conosciuti ad opera delle altre parti (o per ordine del Giudice), quando ciò renda necessario integrare i motivi originari del ricorso.
Nel caso di specie, il Comune di Silvi non ha prodotto ulteriori documenti sconosciuti al ricorrente, bensì ha esteso in sede giudiziale, in maniera che si ritiene ancora assolutamente inammissibile, i motivi originari dell'atto impugnato, facendo valere non più il semplice omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2020, come indicato nell'avviso di accertamento, ove viene applicata anche la sanzione di €. 7.014,00 ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97 (pari al 30% dell'imposta per parziale/omesso/tardivo versamento), bensì la asserita decadenza dal beneficio dell'esenzione disposta dalla specifica normativa emergenziale da Covid-19, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione IMU al 30/6/2021.
Un motivo, pertanto, del tutto nuovo e diverso da quello indicato nell'atto impugnato che, a differenza da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non costituisce una semplice integrazione difensiva.
Nei fatti, a fronte della pretesa del Comune di Silvi di vedersi corrisposta l'IMU per l'annualità 2020, con l'indicazione nell'avviso di accertamento degli immobili per i quali era stato omesso il pagamento e vi era, pertanto, la pretesa tributaria, il contribuente è stato effettivamente messo in grado di difendersi facendo valere, come era suo onere, l'esistenza della già citata esenzione, quantomeno per la parte più rilevante della pretesa, peraltro non contestata dal Comune, se non per uno solo degli immobili, quello di Cat. A/2.
Tuttavia, il contribuente ha appreso solo in sede di giudizio (a seguito delle controdeduzioni depositate dall'Ente) che il motivo della pretesa non era costituito dalla semplice omissione del pagamento dell'imposta, bensì dalla circostanza che il Comune aveva ritenuto la intervenuta decadenza dal beneficio dell'esenzione a causa della mancata presentazione, entro il termine di legge, della dichiarazione IMU, in ciò evidentemente declarando tale decadenza solo in quella sede, senza che mai tale decisione fosse stata prima notificata, o altrimenti portata a conoscenza, al contribuente.
Ciò, evidentemente, costituisce una palese violazione del principio motivazionale dell'atto impositivo rispetto al dettato di cui all'art. 7, Statuto dei diritti del contribuente, dal momento che la Ricorrente_1 non è stata messa in grado, sin dall'inizio, di percepire l'iter logico-giuridico posto a fondamento dell'atto impositivo, che in questo modo a finito anche per non assolvere più quella necessaria funzione di provocatio ad opponendum, che delimita l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa.
Sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza è gravemente erronea, perché non ha considerato l'inesistenza dei presupposti processuali che regolano la produzione di motivi aggiunti ed ha finito per dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, piuttosto che verificarne la effettiva fondatezza.
Ciò, anche sotto l'ulteriore aspetto della violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, dal momento che l'Ente, ove avesse effettivamente e sin dall'inizio palesato il reale motivo dell'azione di accertamento, cioè la sua decisione di considerare decaduta l'esenzione a causa della asserita necessaria presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, avrebbe dovuto, obbligatoriamente, attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente. Omissione, questa, che si appalesa gravissima.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 d.l. n. 34/2020, 78 d.l. n. 104/2020, 9-ter d.l. n. 137/2020 e 1, comma 599, l. n. 178/2020 in relazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 769, della L. 160 del 2019.
Nel merito, la sentenza impugnata, muovendo dal presupposto secondo cui esisterebbe un principio generale dell'ordinamento ex art. 53 Cost., per il quale “ogni manifestazione di capacità contributiva, come la proprietà
e/o il possesso di immobili, costituisce presupposto per l'imposizione tributaria, rispetto alla quale l'esenzione costituisce caso eccezionale e non estendibile in via ermeneutica (contrastando altresì con i principi di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost.)”, ha affermato che “tutte le esenzioni devono essere fatte constare all'ente impositore, il quale non è a conoscenza del diritto del contribuente a tale esenzione e in assenza procede alla tassazione secondo i principi generali” e che, pertanto, il ricorso doveva essere rigettato non avendo la ricorrente “adempiuto agli obblighi dichiarativi richiesti dalla legge per poter fruire delle esenzioni di cui si tratta”. Ciò, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del
2019, “secondo cui la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da
Covid-19”, e di quanto recentemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine” (Cass. Civ., sez. V, 9.9.2024 n. 24200).
L'assunto è erroneo sotto vari profili.
Sul punto, per sgombrare immediatamente il campo da qualsivoglia equivoco, non è certamente di soccorso la citata sentenza della Suprema Corte, la quale si riferisce alla diversa ipotesi, contemplata in tema di IMU, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per gli immobili di proprietà di enti di culto o religiosi utilizzati senza finalità commerciali, per il cui riconoscimento è necessario assolvere l'obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale.
Né, parimenti, lo sono le altre citate dalla resistente e pure richiamate dalla decisione impugnata, nella parte motivazionale in cui si ritiene, sulla scorta di quelle, l'esistenza di un principio generale secondo cui tutte le esenzioni devono essere fatte constatare all'ente
Un'ultima annotazione merita la questione relativa all'esenzione dell'imposta dell'IMU per l'immobile di Cat.
A/2. Effettivamente, la normativa emergenziale non prevedeva l'esenzione per questa categoria di immobili.
Tuttavia, a fronte di una pretesa complessiva, così come desumibile dall'avviso impugnato, di euro 23.380,00,
l'imposta dovuta per questo immobile ammonta ad appena euro 733,45. Conclude l'appellante società chiedendo, in via principale, in riforma della sentenza n. n. 6/2025 resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Teramo, Sez. n. 2, depositata in data 7/1/2025, (R.G.R.
n.205/2024) accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni ed intimazione ad adempiere del Comune di Silvi n. 31 del 18/12/2023 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020, notificato a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data
15/2/2024;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. n. 6/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Teramo, Sez. n. 2, depositata in data 7/1/2025, (R.G.R. n.205/2024), accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare, nella parte che ha ad oggetto gli immobili di Cat. D/2, per una imposta pretesa di euro 22.646,55, l'avviso di accertamento d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni ed intimazione ad adempiere del Comune di Silvi n. 31 del 18/12/2023 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020, notificato a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data 15/2/2024. Con vittoria delle spese di lite per entrambe i gradi di giudizio.
Con controdeduzioni il Comune di Silvi osserva in particolare:
SULLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Preliminarmente è doveroso ricordare che con il decreto Mef del 24 aprile 2024 sono stati individuati gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge 212/2000. Il nuovo articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente, al comma 1, come introdotto dal Dlgs 219/2023, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da contraddittorio informato ed effettivo.
La stessa disposizione, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni da individuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nell'ambito di queste eccezioni, con il predetto D.M. il Mef ha finalmente fornito un elenco di avvisi, recuperi e accertamenti sottratti all'obbligo di contraddittorio preventivo tra cui gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni.
Gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, chiarisce il Ministero, sono quelli relativi a violazioni emerse esclusivamente dall'incrocio di informazioni presenti nelle banche dati dell'amministrazione.
Per quanto riguarda gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati vengono intesi quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. Parimenti si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comportamento omissivo è pertanto scaturito l'accertamento oggetto di contenzioso che, come peraltro confermato nella nota di approfondimento IFEL del 03/05/2024, non rientra tra gli atti per i quali l'ente deve instaurare con il contribuente il contraddittorio preventivo.
Alla luce di tutte le considerazioni testè esposte, è fuor di dubbio che il Comune di Silvi NON era obbligato ad instaurare con la contribuente società il contraddittorio preventivo in esame prima di emettere l'atto impositivo, ovvero prima di notificare l'accertamento IMU 2020.
SULL'INTRODUZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
Controparte, anche in questa sede, eccepisce l'introduzione di “motivi aggiunti” giacchè il Comune di Silvi in 1° ha esposto, tra le ragioni di emissione dell'accertamento IMU per cui è causa, la mancata presentazione della dichiarazione IMU. Sul punto l'Ente rimanda a quanto confermato dalla Corte di Giustizia di 1°, ovvero che le "difese comunali" (o difese dell'amministrazione resistente) sono le memorie difensive che l'Ente presenta per contrastare il ricorso, ma non costituiscono "motivi aggiunti" (strumento per ampliare le ragioni del ricorso) quando la parte resistente presenta elementi a difesa del proprio atto impugnato, anziché introdurre censure o domande nuove non legate al petitum originario.
In pratica, le difese comunali servono a rispondere al ricorso, mentre i motivi aggiunti sono un modo per integrare la domanda iniziale del ricorrente. A ragione di ciò, si ricorda che l'IMU è un'imposta in autoliquidazione, per cui è onere del contribuente medesimo provvedere, autonomamente o per il tramite di professionisti quali commercialisti o CAF, a calcolare e versare all'Ente l'imposta dovuta in relazione al perdurare del periodo di possesso/titolarità dell'immobile. Parimenti il contribuente è tenuto a comunicare al Comune gli immobili posseduti e le eventuali condizioni di riduzione/esenzione tramite la c.d. “Dichiarazione
IMU” ogni qualvolta ci siano delle variazioni che riguardino la base imponibile.
SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 177 DEL DECRETO RILANCIO E DELL'ART.78
DEL D.L. 104/2020 CONVERTITO IN L. 126/2020
Al riguardo l'appellato Comune ricorda che, per l'anno d'imposta 2020, il legislatore, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, ha emanato numerosi provvedimenti agevolativi (esenzioni) introdotti in favore del settore turistico e dello spettacolo dall'articolo 177 del Dl 34/2020 e dall'articolo 78 del Dl 104/2020 e delle attività rientranti in determinati codici AT (articolo 9 e 9-bis del Dl 137/2020) stabilendo che i contribuenti che beneficiavano delle predette agevolazioni erano obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU.
Il Ministero, infatti, ha precisato che, in base all'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi erano obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU, allorquando si verificavano delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui conseguiva un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Inoltre, lo stesso comma rimanda il compito di stabilire i casi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo al decreto ministeriale previsto dallo stesso comma 769. Il D.M. 29/07/2022 ha quindi specificato la sussistenza dell'obbligo dichiarativo entro il 30/06/2021, come previsto dal comma 679 sopra citato, quando il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
In questa fattispecie rientra, per l'appunto, l'ipotesi in cui l'immobile abbia acquistato o perduto nel corso dell'esercizio il diritto all'esenzioneù dall'IMU, nonche' avesse usufruito per il predetto anno delle agevolazioni
Covid-19.
Conclude il Comune di Silvi chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, considerata la natura della questione, esaminati gli atti di causa, valutata la normativa da applicare, ritiene di accogliere l'appello della società e compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Collegio in ordine al primo motivo di appello osserva che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto impositivo, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre, nel ricorso introduttivo di primo grado, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità così come dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, i quali, però, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” cfr.Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5082.
Nel caso di specie, il Comune di Silvi non ha prodotto ulteriori documenti sconosciuti al ricorrente, bensì ha esteso in sede giudiziale, in maniera che si ritiene ancora assolutamente inammissibile, i motivi originari dell'atto impugnato, facendo valere non più il semplice omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2020, come indicato nell'avviso di accertamento, ove viene applicata anche la sanzione di €. 7.014,00 ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97 (pari al 30% dell'imposta per parziale/omesso/tardivo versamento), bensì la asserita decadenza dal beneficio dell'esenzione disposta dalla specifica normativa emergenziale da Covid-19, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione IMU al 30/6/2021.Il contribuente ha appreso solo in sede di giudizio (a seguito delle controdeduzioni depositate dall'Ente) che il motivo della pretesa non era costituito dalla semplice omissione del pagamento dell'imposta, bensì dalla circostanza che il Comune aveva ritenuto la intervenuta decadenza dal beneficio dell'esenzione a causa della mancata presentazione, entro il termine di legge, della dichiarazione IMU, in ciò evidentemente declarando tale decadenza solo in quella sede, senza che mai tale decisione fosse stata prima notificata, o altrimenti portata a conoscenza, alla contribuente. Con palese violazione del principio motivazionale dell'atto impositivo rispetto al dettato di cui all'art. 7, Statuto dei diritti del contribuente.
Cosa altro avrebbe potuto quindi fare il contribuente, se non eccepire tali violazioni nell'unica sede possibile e concessagli dalle memorie ex art. 32 c.p.t.
Con riferimento alla eccepita Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 d.l. n. 34/2020, 78 d.l. n. 104/2020,
9-ter d.l. n. 137/2020 e 1, comma 599, l. n. 178/2020 in relazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 769, della L. 160 del 2019, la Corte osserva che in tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio
2000 n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali dall'art. 13, comma 2, lett. b), del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, non rilevando che la dichiarazione del contribuente per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il DM 30 ottobre 2012).
Peraltro,il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo
COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta. Sentenza del 24/04/2025, n. 1/256 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
Vi è di più, laddove la Suprema Corte sentenza n. 26921 del 7 ottobre 2025, ha modificato il proprio orientamento in tema di obbligo dichiarativo ICI/IMU nei casi di trasformazione del terreno da agricolo a edificabile. Infatti, l'obbligo dichiarativo relativo alla variazione degli elementi rilevanti ai fini dell'imposizione – previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 504/1992 (ICI) e, per l'IMU, dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l.
201/2011, nonché dall'art. 1, comma 769, della l. 160/2019 – non sussiste quando la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile mediante lo strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore».
Quanto invece all'obbligatorietà del preventivo contraddittorio la corte osserva che è fuor di dubbio che il
Comune di Silvi non era obbligato ad instaurare con la contribuente società il contraddittorio preventivo in esame prima di emettere l'atto impositivo, ovvero prima di notificare l'accertamento IMU 2020, vertendosi in atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni da individuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
In considerazione del thema decidendum, nonchè dell'andamento dei giudizi, la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, defintivamente pronunciando, così provvede: Accoglie l'appello della società e compenda tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in L'Aquila l'11.12.2025. Il Presidente - Relatore. Avv. Enrico Di Marcotullio.