Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 10247/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 10247/2023 tra
p. IV , in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1 elettIVmente domiciliata in Catania, viale Libertà n. 221, presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi (c.f. ), che la rappresenta e difende. C.F._1
Attrice contro c.f. e p. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto (c.f.
), Marco Pesenti (c.f. ), Christian Romeo (c.f. C.F._2 C.F._3
), Luciana Cipolla (c.f. ), Flora Lettenmayer (c.f. C.F._4 C.F._5
) e Simona Daminelli (c.f. ) del Foro di Milano, i quali C.F._6 C.F._7 eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Enza Furnari in Catania, via Vecchia Ognina n. 80.
Convenuta
Oggi 10 marzo 2025 innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per la Ditta individuale l'avv. FRANCESCO GERVASI Parte_1
Per l'avv. GIULIANA MARIA MARCANTONIO in sost. Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti, aderendo all'eccepita incompetenza territoriale, precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e relative statuizioni sulle spese.
.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7
p. IV , in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1 elettIVmente domiciliata in Catania, viale Libertà n. 221, presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi (c.f. ), che la rappresenta e difende. C.F._1
Attrice contro c.f. e p. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto (c.f.
), Marco Pesenti (c.f. ), Christian Romeo (c.f. C.F._2 C.F._3
), Luciana Cipolla (c.f. ), Flora Lettenmayer (c.f. C.F._4 C.F._5
) e Simona Daminelli (c.f. ) del Foro di Milano, i quali C.F._6 C.F._7 eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Enza Furnari in Catania, via Vecchia Ognina n. 80. Convenuta DECISA ALL'UDIENZA DEL 10.3.2025. AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE
CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 21.9.2023, la , in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, chiamava in causa formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“PIACCIA ALL' ILL. MO TRIBUNALE DI CATANIA disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: I. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narratIV, la nullità, illegittimità, invalidità ed inefficacia della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto corrente indicato in epigrafe, sia perché applicata in mancanza di una valida ed efficace convenzione scritta, sia per violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 9-02-2000; II. ritenere e dichiarare la illegittimità, invalidità ed inefficacia della commissione di massimo scoperto, della commissione istruttoria veloce e del corrispettivo sull'accordato perché applicate in mancanza di valida ed efficace convenzione scritta in ordine ai criteri, alla base di calcolo ed alla metodologia di calcolo;
ritenere e dichiarare non dovute le spese applicate in mancanza di espressa pattuizione scritta;
III. ritenere e dichiarare la nullità dei
c.d. giorni banca e della valuta per mancanza di valida convenzione scritta e per gli altri motivi di cui in narratIV e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e, quelle passive, nella data di effettuazione dell'operazione; IV. accertare la mancanza di un valido ed efficace contratto di apertura del conto corrente n° 300190787 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio, come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente in esame applicando il tasso legale di interesse o quello sostitutivo ex art. 117 TUB, sia creditore che debitore, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, senza commissioni , senza spese e con valuta data operazione nonché imputando le rimesse prima al capitale e poi degli interessi;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui la banca convenuta dovesse produrre, in corso di causa, eventuali contratti, di cui parte attrice si ribadisce non ha memoria, rideterminare il saldo applicando i tassi convenzionali senza tenere conto di eventuali variazioni unilaterali peggiorative per il cliente, di cui non risulta una preventIV comunicazione scritta, ed escludendo comunque commissioni e spese non espressamente pattuite;
V. All'esito del predetto ricalcolo, accertare, ritenere e dichiarare che il saldo legittimo del c/c 300190787, alla data pagina 2 di 7 del 02-08-2018, è pari ad euro 21.768,37 a credito del correntista, nonché condannare la banca convenuta al pagamento in favore di euro 21.768,37 o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa;
VI. Condannare , in CP_1 persona del legale rappresentante p. t., al pagamento delle spese processuali, ex DM 55/2014, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto avvocato Francesco Gervasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”. Esponeva di aver intrattenuto con un conto corrente codificato con il n° Controparte_1
300190787, chiuso definitIVmente in data 2.8.2018 con un saldo apparente pari a zero, ma che, dall'analisi sul c/c eseguita dal perito dott. , era emerso in realtà un saldo a Persona_1 credito del correntista pari ad € 21.768,37, pertanto, chiedeva la ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla CP_3
Precisava che non avesse mai consegnato alla ditta correntista alcuna Controparte_1 documentazione contrattuale attinente al rapporto con la stessa intercorso, nemmeno dopo la formale richiesta di consegna, ex art. 119 TUB, effettuata tramite raccomandata a/r e consegnata il 25.10.2018
(in atti), e che, pertanto, dovesse presumersi l'inesistenza di convenzioni scritte.
Rilevava che, dalla consulenza tecnica di parte, era emerso che al rapporto di c/c era stata applicata la capitalizzazione su base trimestrale, nonostante l'assenza di convenzione scritta tra le parti, e la cd “commissione di massimo scoperto”, poi denominata commissione istruttoria veloce o corrispettivo sull'accordato, con conseguente aumento del costo complessivo del credito. Infine, lamentava l'addebito delle c.d. “valute fittizie”, effettuato dalla banca convenuta, operazione che aveva illegittimamente aumentato la misura dei saldi negativi. Concludeva, richiedendo in via istruttoria, “disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di: a) Rideterminare il saldo dei conti correnti oggetto di causa applicando il tasso legale o quello sostitutivo ex art. 117 TUB, sia creditore che debitore, senza capitalizzazione alcuna degli interessi, senza commissioni, senza spese e con valuta data operazione;
b) In subordine, rideterminare il saldo applicando il tasso convenzionale senza tenere conto di eventuali variazioni unilaterali peggiorative per il cliente ed escludendo comunque commissioni e spese non espressamente pattuite”. Allegava gli estratti contro relativi al rapporto di conto corrente azionato, nonché il verbale di mediazione datato 6.9.2023, conclusosi negatIVmente per la mancata partecipazione di CP_1
regolarmente invitata.
[...] Si costituIV in giudizio la quale, preliminarmente, eccepIV l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 28 e 29 c.p.c. All'uopo, produceva due atti di rimodulazione e piano di rientro, datati 9.10.2014 e 18.8.2016 (doc. 1 ), sottoscritti dalle parti, con cui esse avevano pattuito una espressa deroga di competenza prevedendo , all'art. 10, che: “Per ogni controversia che potesse sorgere tra l' e la in Pt_2 CP_3 occasione o in dipendenza del contratto di affidamento, il Foro competente in via esclusIV per le azioni promosse dall'Impresa è, oltre a quello ove la ha la sede legale attualmente: Roma, CP_3 anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Palermo, per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Sicilia”. Dal momento che il contratto rimetteva la cognizione di tutte le controversie promosse dall'Impresa alla competenza esclusIV del luogo dove ha sede la che all'epoca si trovava a CP_3
Roma e ora a Milano, non essendo parte attrice soggetto consumatore, e avendo questi approvato specificamente la clausola in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 co.2 c.c., la deroga doveva considerarsi pienamente efficace tra le parti. Di poi, eccepIV la cessazione della materia del contendere e conseguente carenza dell'interesse ad agire per intervenuta transazione tra le parti e rinuncia alle eccezioni giudiziali, dal momento che gli atti di rimodulazione e piano di rientro testé richiamati, avevano previsto, tra l'altro, la rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche giudiziale, relatIV alla tenuta dei rapporti oggetto di causa (cfr. art. 4).
pagina 3 di 7 Rilevava, inoltre, che in mancanza di prova contraria del correntista, tutte le rimesse dovevano intendersi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del 21.9.2013, ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 21.9.2023. Precisava che nessuna efficacia interruttIV andava attribuita alla lettera di richiesta della documentazione prodotta ex adverso (doc. 1), trattandosi di una generica richiesta di consegna documentale prIV di richieste di restituzione. Nel merito, eccepIV il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, ex art 2697 c.c., per non aver questi dato prova di: (i) avvenuto pagamento (a titolo di capitale, interessi, etc.) di tutte le somme di cui chiede la ripetizione, all'uopo producendo la serie completa degli estratti conto analitici;
(ii) mancanza di causa debendi, producendo la documentazione contrattuale (tra cui il contratto di apertura del conto corrente ed eventuali contratti di affidamento) da cui deriverebbe l'illegittimità degli addebiti. Difatti, parte attrice non aveva prodotto contratti e nemmeno gli estratti conto completi, ma soltanto quelli scalari e delle liste movimenti parziarie, documenti inidonei a supportare le pretese e, precisava che le carenze probatorie evidenziate non potessero essere riversate sulla per il sol CP_3 fatto che di aver inoltrato richiesta stragiudiziale di documentazione ex art. 119 TUB.
Rilevava poi, che la perizia di parte attrice fosse prIV di autonomo valore probatorio, trattandosi di un semplice atto difensivo, basata, altresì, sull'analisi di una documentazione frammentaria ed inattendibile.
Sulle censure in punto di commissioni di massimo scoperto, precisava che la c.m.s. fosse stata correttamente pattuita e regolarmente indicata negli estratti conto periodici, sempre regolarmente trasmessi e mai contestati. Quanto all'applicazione della commissione di disponibilità immediata fondi (c.d. D.I.F.) e della Commissione di Istruttoria Veloce, anche questa doveva considerarsi legittima perché regolarmente pattuita tra parte attrice ed come dimostrato dai piani di rimodulazione e rientro prodotti. CP_1 Parte attrice censurava, altresì, l'illegittimità dell'applicazione del sistema di determinazione delle valute, perché a suo dire “l'istituto di credito ha operato l 'addebito delle c.d. “valute fittizie”, per protrarre i giorni solari del credito concesso - favorendo l 'aumento degli interessi debitori a proprio favore - per un periodo temporale in cui il credito non c'è stato”, e tale eccezione doveva considerarsi generica, considerando la mancata impugnazione degli estratti di conto corrente periodicamente trasmessi dalla al cliente, ai sensi dell'art. 1832 c.c. CP_3 Parimenti generica doveva considerarsi l'asserita illegittimità dell'esercizio dello “ius variandi”, in violazione l'art. 118 TUB. Sull'asserita violazione del divieto di anatocismo, precisava che, a decorrere dall'1.7.2000, tutti i rapporti bancari gestiti da fossero stati adeguati alla Delibera CICR del 9.2.2000 Controparte_1
(pubblicazione in G.U. - doc. 2) con conseguente legittimità della capitalizzazione, dal momento che gli interessi creditori e debitori venIVno liquidati con la medesima periodicità, come pattuito con il correntista.
Del tutto tardive andavano poi considerate le contestazioni in merito alle spese, stante la loro corretta pattuizione e la mancata tempestIV contestazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Catania, per essere competente il Tribunale di Milano o il Tribunale di Palermo, per i motivi espressi nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia avversaria ad ogni eccezione giudiziale e quindi la cessata materia del contendere per intervenuta transazione rappresentato da i pian i di rimodulazione e rientro in atti;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le
pagina 4 di 7 rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: - rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. venIV confermata la data di udienza indicata nell'atto di citazione del 12.3.2024, poi rinviata d'ufficio al 18.3.2024.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice contestava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla dal momento che la controversia non aveva per oggetto gli atti di CP_3 rimodulazione e i piani di rientro, sottoscritti in data 9.10.2014 e 18.8.2016, bensì il rapporto di conto corrente n° 300190787.
Per quanto riguarda la dedotta cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia alle eccezioni giudiziali prevista in seno agli atti di rimodulazione del 2014 e del 2016, doveva escludersi sia la natura transattIV che quella novatIV dei predetti atti, non avendo questi previsto alcuna reciproca rinuncia.
La banca convenuta, con memorie ex art. 171 ter c.p.c., puntualizzava che le parti avevano sottoscritto due atti di rimodulazione e piano di rientro (doc. 1), prevedendo delle rinunce reciproche in un'ottica transattIV, a differenza di quanto sostenuto da controparte, difatti, a fronte della concessione da parte della di un graduale piano di rientro dagli affidamenti concessi, il correntista rinunciava CP_3
a far valere le eccezioni o le contestazioni derIVnti dal rapporto di conto corrente (cfr. art.4).
Con ordinanza relatIV alla prima udienza del 18.3.2024, ritenuto di dover esaminare l'eccezione pregiudiziale di competenza territoriale, si rinviava per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del .11.2024, poi rinviata d'ufficio al 17.2.2025 e al 10.3.2025..
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Tanto premesso, di rileva che:
-Va esaminata preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di competenza territoriale.
Principio generale, introdotto dall'art. 6 c.p.c. è quello secondo cui, salvo i casi previsti dalla legge, le parti possono accordarsi per derogare la competenza.
Trattandosi di controversia tra imprese, la competenza territoriale è derogabile, ovvero le parti possono, mediante accordo espresso in forma scritta scegliere un foro diverso da quello stabilito dalla legge, se risulta una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, ai sensi dell'art. 29 co 2 c.p.c. Nell'affermare tale principio, la Corte di legittimità ha sottolineato come non possa essere ravvisato alcun abuso processuale nella scelta di un contraente di avvalersi di un determinato foro anziché di un altro, ove tale facoltà sia stata espressamente concordata ed accettata dalla controparte, tenuto conto dell'ampiezza della discrezionalità riconosciuta alle prerogative dell'autonomia prIVta in materia di deroga della competenza territoriale, ove siano state osservate le specifiche disposizioni di legge in tema di contenuto e di forma (Cass. n. 22313/2021).
È chiarito, in particolare, che la sola individuazione, nell'ambito di una clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale, di una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti, non vale, di per sé, a rappresentare un vulnus al principio costituzionale di precostituzione del giudice, attesa la perdurante coerenza, di tale previsione convenzionale, ai principi del sistema che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale (sia pure entro i limiti di forma e di sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29 c.p.c.), un ampio margine di discrezionalità, liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti (Cass.
n. 22313/2021).
pagina 5 di 7 Inoltre, nei rapporti di conto corrente, la designazione convenzionale di un foro non può trarsi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass. Civ., Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21362). Nel caso di specie, la banca convenuta ha invocato a sostegno dell'eccezione di incompetenza, i due atti di rimodulazione e piani di rientro, sottoscritti dalla società attrice in data 9.10.2014 e
18.8.2016, nei quali, rispettIVmente all'art. 4 e all'art. 10 viene stabilito che:
Posto che tale clausola è stata approvata specificamente, mediante doppia sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 co.2 c.c. essa deve considerarsi pienamente efficace tra le parti. Va anche detto che tale deroga non può essereesclusIV di una parte, ma per non in contrasto con le finalità e la ratio degli artt. 28 e 29 c.p.c. deve operare per entrambe le parti e deve individuare con certezza il foro pattizio (cfr. sentenza n 169 del 2021 del Tribunale di Pistoia). Nel caso di specie, a fronte della possibilità per la di agire nei confronti dell' a sua CP_3 Pt_2 scelta, oltre che presso il foro dove la ha la propria sede legale “attualmente”, anche in uno CP_3 qualunque dei Fori indicati nel citato articolo, l' può allo stesso modo scegliere il foro della Pt_2 sede legale attuale della oltre che, nel caso di controversie relative a rapporti intrattenuti presso CP_3 filiali ubicate in Sicilia, il Foro di Palermo. Si rileva che, nel caso in cui la clausola si fosse limitata a stabilire la competenza del foro dove la ha la propria sede legale “attualmente” (Roma al momento della sottoscrizione del piano di CP_3 rientro, Milano al momento in cui è stato iniziato il presente giudizio), tale clausola sarebbe “nulla per indeterminatezza dell'oggetto o comunque inidonea a costituire valido accordo di deroga alla competenza per violazione dell'art. 29 c.p.c.” (cfr. sentenza n 169 del 2021 del Tribunale di Pistoia), stante la possibile variazione della sede nel corso del tempo, e dunque l'indeterminatezza e la variabilità ancorata esclusIVmente alla scelta di una delle parti.
Da momento che è stata prevista anche la possibilità di scegliere un foro determinato da criteri geografici, per la Sicilia, Palermo, tale accordo appare legittimo. Va puntualizzato che, seppur l'accordo contenuto nei piani di rientro non costituisca novazione del contratto di c/c originario (stipulato in data 21.5.2010 e non prodotto da nessuna delle parti), per espressa previsione contrattuale (art.7 del piano di rimodulazione e rientro del 18.8.2016), le parti riconoscono l'efficacia di ogni altro patto previsto nel contratto originale, purché “non modificato o incompatibile con le disposizioni del presente accordo”, con conseguente prevalenza della clausola relatIV al foro competente contenuta in esso, rispetto ad una eventuale diversa previsione precedente.
pagina 6 di 7 Ciò posto, la società attrice ha errato nel proporre il giudizio davanti al Tribunale di Catania.
Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del giudice del Tribunale di Catania, in favore del
Tribunale di Palermo.
Infine, si rileva che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitIVmente pronunciando, così provvede
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania;
2. Compensa le spese tra le parti del giudizio;
3. Assegna alle parti termine di gg 60 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 10.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
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