Art. 7.
Per gli interventi di cui ai commi successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.
Lo stanziamento di lire 22.000 milioni di cui al primo comma sara' utilizzato per i tipi di intervento previsti dall' articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 .
Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo e sempre in dipendenza dei movimenti sismici ivi indicati, e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, a valere sullo stanziamento complessivo di lire 30.000 milioni di cui al primo comma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.
Per gli interventi di cui ai commi successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.
Lo stanziamento di lire 22.000 milioni di cui al primo comma sara' utilizzato per i tipi di intervento previsti dall' articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 .
Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo e sempre in dipendenza dei movimenti sismici ivi indicati, e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, a valere sullo stanziamento complessivo di lire 30.000 milioni di cui al primo comma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.