Art. 20. Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega. 1. L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 , sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
c) stabilire le modalita' di collaborazione con il Ministero della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega. 1. L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 , sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
c) stabilire le modalita' di collaborazione con il Ministero della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.