Articolo 10 della Legge 19 luglio 1959, n. 537
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 agosto 1959
Art. 10.
Il Ministro del tesoro, la proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 269, 271 e 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60, della somma di complessive lire 29.120.000.000 autorizzata con l'articolo 3, ottavo comma, della presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959
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