Art. 10.
Il Ministro del tesoro, la proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 269, 271 e 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60, della somma di complessive lire 29.120.000.000 autorizzata con l'articolo 3, ottavo comma, della presente legge.
Il Ministro del tesoro, la proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 269, 271 e 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60, della somma di complessive lire 29.120.000.000 autorizzata con l'articolo 3, ottavo comma, della presente legge.