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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2320/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. TIROZZI MATTEO C.F._1
Contro
nato a [...], il [...], CP_1
con l'Avv. CASTELLI CHIARA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta del 05 e 09 settembre davano atto di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione ed affido del figlio
Pagina 1 di 9 minore alle condizioni che di seguito indicate: Persona_1
- affidarsi il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, di talché la sua residenza coinciderà con quella della signora attualmente sita in Parte_1
Verona, Via dei Faggi n. 12. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà gestita separatamente;
- assegnarsi la casa familiare sita in Verona, Via dei Faggi n. 12 alla signora , con tutti gli arredi;
Parte_1
- il signor trasferirà la propria residenza altrove, dove egli CP_1
effettivamente vive;
- il padre terrà con sé il figlio minore un pomeriggio alla Per_1
settimana, il martedì o il mercoledì, da concordarsi entro la settimana precedente, dalle ore 19,00, con pernottamento, sino alla mattina successiva quando egli lo porterà direttamente a scuola, o, compatibilmente con i propri orari lavorativi, al Distretto per la logopedia cui il minore si sottopone due volte la settimana, nonché durante il fine settimana in via alternata, dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 19,00; il
Pagina 2 di 9 tutto, naturalmente, salvo diverse esigenze del minore e dei genitori, che potranno concordare diverse modalità ed orari;
- ciascun genitore potrà tenere con sé, durante le vacanze estive, il figlio per 15 giorni, di cui 7 consecutivi, e 7 anche non consecutivi, in un periodo da concordare entro il 31 maggio precedente;
per una settimana durante le ferie natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, alternando il giorno del Santo Natale e quello di Capodanno, e per tre giorni durante quelle pasquali, con alternanza di anno in anno del giorno della Santa Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, in ogni caso alternando annualmente le principali festività;
- il signor verserà, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, CP_1
a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € Per_1
250,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e avente il seguente codice Iban: Parte_1
[...]; tale importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
extrascolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative, per , Per_1
saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, e da rifondersi, per la quota di spettanza, al genitore che le abbia anticipate per l'intero, a semplice presentazione dei giustificativi di spesa,
Pagina 3 di 9 se preventivamente concordate tra i genitori, eccetto quelle urgenti e indifferibili che saranno sempre da rimborsarsi, come previsto nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona siglato il 13.12.2024, che di seguito si riportano:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_2
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco, ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo,
lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento,
Pagina 4 di 9 costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne,
nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie e simili;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00
da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Pagina 5 di 9 In osservanza al Protocollo citato, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque suddivisa secondo le quote concordate tra genitori.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà,
previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
- l'assegno unico sarà integralmente e direttamente percepito dalla signora e all'uopo, i signori e si impegnano a Parte_1 CP_1 Pt_1
presentare, entro quindici giorni dall'omologa, la relativa domanda di assegnazione diretta alla sola signora presso gli uffici Parte_1
Pagina 6 di 9 competenti;
- il conto corrente attualmente intestato alla signora e Parte_1
relativo alle sole indennità percepite per l'invalidità del minore Per_1
verrà estinto e le somme ivi presenti verranno depositate su un nuovo
[...]
conto corrente cointestato a entrambi i genitori;
all'uopo i signori e CP_1
si impegnano, entro quindici giorni dall'omologa, a recarsi presso Pt_1
la banca Intesa San Paolo, Filiale Madonna di Campagna, Verona, per perfezionare la cointestazione del conto corrente. Le spese della suindicata operazione saranno a esclusivo carico del signor CP_1
- la signora , nel caso la stessa sia priva di lavoro e si trovi in stato Pt_1
di necessità, potrà, previa comunicazione al signor prelevare quanto CP_1
necessario dal c/c cointestato di cui al punto precedente;
- i genitori, in ogni caso, si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o recapito anche telefonico,
anche dei luoghi di villeggiatura, e prestano sin d'ora il consenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
- le parti confermano le conclusioni e dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di accoglimento delle stesse,
rinunciando all'impugnazione;
- spese di lite integralmente compensate
Pagina 7 di 9 Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso per la regolamentazione e l'affido del minore . Per_1
Si costituiva ritualmente il resistente in data 11.07.2025 e nelle more le parti raggiungevano un accordo come in epigrafe specificato.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché
le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 CP_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Pagina 8 di 9 IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. TIROZZI MATTEO C.F._1
Contro
nato a [...], il [...], CP_1
con l'Avv. CASTELLI CHIARA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta del 05 e 09 settembre davano atto di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione ed affido del figlio
Pagina 1 di 9 minore alle condizioni che di seguito indicate: Persona_1
- affidarsi il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, di talché la sua residenza coinciderà con quella della signora attualmente sita in Parte_1
Verona, Via dei Faggi n. 12. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà gestita separatamente;
- assegnarsi la casa familiare sita in Verona, Via dei Faggi n. 12 alla signora , con tutti gli arredi;
Parte_1
- il signor trasferirà la propria residenza altrove, dove egli CP_1
effettivamente vive;
- il padre terrà con sé il figlio minore un pomeriggio alla Per_1
settimana, il martedì o il mercoledì, da concordarsi entro la settimana precedente, dalle ore 19,00, con pernottamento, sino alla mattina successiva quando egli lo porterà direttamente a scuola, o, compatibilmente con i propri orari lavorativi, al Distretto per la logopedia cui il minore si sottopone due volte la settimana, nonché durante il fine settimana in via alternata, dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 19,00; il
Pagina 2 di 9 tutto, naturalmente, salvo diverse esigenze del minore e dei genitori, che potranno concordare diverse modalità ed orari;
- ciascun genitore potrà tenere con sé, durante le vacanze estive, il figlio per 15 giorni, di cui 7 consecutivi, e 7 anche non consecutivi, in un periodo da concordare entro il 31 maggio precedente;
per una settimana durante le ferie natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, alternando il giorno del Santo Natale e quello di Capodanno, e per tre giorni durante quelle pasquali, con alternanza di anno in anno del giorno della Santa Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, in ogni caso alternando annualmente le principali festività;
- il signor verserà, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, CP_1
a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € Per_1
250,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e avente il seguente codice Iban: Parte_1
[...]; tale importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
extrascolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative, per , Per_1
saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, e da rifondersi, per la quota di spettanza, al genitore che le abbia anticipate per l'intero, a semplice presentazione dei giustificativi di spesa,
Pagina 3 di 9 se preventivamente concordate tra i genitori, eccetto quelle urgenti e indifferibili che saranno sempre da rimborsarsi, come previsto nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona siglato il 13.12.2024, che di seguito si riportano:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_2
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco, ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo,
lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento,
Pagina 4 di 9 costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne,
nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie e simili;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00
da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Pagina 5 di 9 In osservanza al Protocollo citato, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque suddivisa secondo le quote concordate tra genitori.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà,
previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
- l'assegno unico sarà integralmente e direttamente percepito dalla signora e all'uopo, i signori e si impegnano a Parte_1 CP_1 Pt_1
presentare, entro quindici giorni dall'omologa, la relativa domanda di assegnazione diretta alla sola signora presso gli uffici Parte_1
Pagina 6 di 9 competenti;
- il conto corrente attualmente intestato alla signora e Parte_1
relativo alle sole indennità percepite per l'invalidità del minore Per_1
verrà estinto e le somme ivi presenti verranno depositate su un nuovo
[...]
conto corrente cointestato a entrambi i genitori;
all'uopo i signori e CP_1
si impegnano, entro quindici giorni dall'omologa, a recarsi presso Pt_1
la banca Intesa San Paolo, Filiale Madonna di Campagna, Verona, per perfezionare la cointestazione del conto corrente. Le spese della suindicata operazione saranno a esclusivo carico del signor CP_1
- la signora , nel caso la stessa sia priva di lavoro e si trovi in stato Pt_1
di necessità, potrà, previa comunicazione al signor prelevare quanto CP_1
necessario dal c/c cointestato di cui al punto precedente;
- i genitori, in ogni caso, si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o recapito anche telefonico,
anche dei luoghi di villeggiatura, e prestano sin d'ora il consenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
- le parti confermano le conclusioni e dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di accoglimento delle stesse,
rinunciando all'impugnazione;
- spese di lite integralmente compensate
Pagina 7 di 9 Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso per la regolamentazione e l'affido del minore . Per_1
Si costituiva ritualmente il resistente in data 11.07.2025 e nelle more le parti raggiungevano un accordo come in epigrafe specificato.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché
le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 CP_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Pagina 8 di 9 IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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