TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 5083 dell'anno 2016 vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Scarambone, n. 56, presso lo studio dell'avv. Nicola Gregorio Elia, come da procura in atti;
– ATTORE –
E
- (C.F. ), in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via F. Lubello n.2, presso lo studio legale dell'avv. Pierpaolo Patti, come da procura in atti;
- (P.I.: ), in persona del procuratore speciale avv. Pt_2 P.IVA_2 [...]
con sede legale in Roma alla via Monzambano n.10 ed elettivamente Parte_3 domiciliato in Lecce al viale Ugo Foscolo n. 39 presso lo studio legale dell'avv.
Vincenzo Brudaglio, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– CONVENUTI –
- contumace;
Controparte_2
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
All'udienza del 15.4.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, premesso in particolare:
- che, a seguito del sinistro stradale occorso in data 8.5.2014 alle ore 20:30 circa sulla strada vicinale in agro del Comune di (strada a doppio senso di CP_1
circolazione, senza segnali che vietassero il suo utilizzo) riportava gravi lesioni personali consistite nella frattura dell'epifisi distale radio destro e nella frattura del capitello radiale sinistro (come da referto sanitario del P.S. dell'Ospedale
"Vito Fazzi" di Lecce) con sottoposizione in data 15.05.2014 ad intervento chirurgico di "Osteosintesi con placca e viti al polso destro" e con applicazione di gomitiera a sinistra per 15 giorni, oltre ai danni materiali al proprio scooter
Suzuki Burgman, tg. AK82010 dallo stesso condotto;
- che il sinistro si verificava a causa dell'urto del motociclo contro alcuni cordoli in cemento posizionati di traverso sulla carreggiata, la cui presenza non era visibile per scarsa illuminazione pubblica e non era indicata da apposita segnaletica stradale;
- che, a seguito di successivi controlli sanitari, veniva altresì diagnosticata una
“frattura composta all'ascellare media di 4° e 5° costa destra" e "l'alterazione di segnale come da lesione del corpo-corno posteriore del menisco mediale.
Ispessito terzo medio del legamento collaterale mediale. Falda fluida nei recessi femoro-rotulei";
- che, a seguito di consulenza medico-legale eseguita nel mese di settembre 2015, veniva stimato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a 60 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni, con quantificazione nella misura del 16-18% del danno biologico permanente subito, oltre al danno alla capacità lavorativa specifica di uguale misura;
chiedeva previo accertamento della responsabilità giuridica del Controparte_3
e\o della società per il sinistro stradale oggetto di giudizio, di
[...] Parte_2
condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento del danno con pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 135.330,96 ovvero della somma ritenuta di giustizia anche in base a ctu medico-legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, con vittoria delle spese di lite da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio con apposita memoria il eccependo in Controparte_1
via preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo l'arteria stradale sulla quale si verificava il sinistro di proprietà dell' che stava eseguendo sulla stessa Parte_2
anche dei lavori di rifacimento tramite altra impresa appaltatrice;
chiedeva nel merito il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata e in via subordinata di riconoscere il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio la società che, previa autorizzazione alla Pt_2
chiamata in causa della società appaltatrice eccepiva il proprio difetto di Parte_4
legittimazione passiva e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto ovvero, in via subordinata, di riconoscere la responsabilità del sinistro in capo al e/o della società appaltatrice Controparte_1
chiamata in causa, con conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento del danno in favore dell'attore ovvero con accertamento del proprio diritto a rivalersi nei loro confronti per quanto eventualmente pagato in esecuzione delle sentenza definitoria del presente giudizio.
Dichiarata la contumacia della società terza chiamata ed istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, con prove per interpello e testimoniali e con una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 15.4.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
In via preliminare devono essere respinte le eccezioni sollevate da entrambe le convenute di difetto di legittimazione passiva;
tale presupposto processuale deve essere infatti delibato sulla base di quanto esposto negli atti introduttivi del giudizio, incidendo sulla potenziale ed astratta riferibilità della domanda giudiziale proposta in giudizio, quanto a petitum e causa petendi, alla posizione sostanziale dei convenuti e dovendo invece riguardare il merito del giudizio la verifica in concreto di tale riferibilità.
Nel caso di specie sussiste la legittimazione processuale passiva sia del CP_1
che della società , avendo l'attore articolato la propria domanda
[...] Pt_2
chiedendo il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale verificatosi su una strada vicinale ricadente nel territorio comunale di , sulla quale erano CP_1
in corso dei lavori di rifacimento stradale per conto della società . Pt_2
Quanto al merito la domanda attorea non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Alla luce del complessivo materiale probatorio costituito dalla complessiva documentazione versata in atti dalle parti processuali e degli esiti delle prove per interpello e testimoniali assunte in sede istruttoria, il Giudicante non può che escludere la sussistenza di profili di responsabilità colposa in capo alle convenute ed alla società terza chiamata in causa in ordine al sinistro stradale oggetto di giudizio, a seguito del quale l'attore riportava danni personali e materiali oggetto di domanda risarcitoria. In base all'esame della documentazione fotografica versata in atti, dei rilievi svolti nell'immediatezza dei fatti da operanti del locale Nucleo Radiomobile dell'Arma dei
Carabinieri e in base alle testimonianze rese in giudizio dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, la responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa non può che essere imputata al conducente del motociclo che percorrendo in orario serale, a velocità non prudenziale la predetta arteria stradale, non si avvedeva della presenza di cordoli in cemento di separazione di detta arteria con un'area di pertinenza di un esercizio commerciale posta al lato di detta arteria.
Pregnante rilevanza probatoria assumono in merito il rapporto dei CC redatto subito dopo il verificarsi del sinistro e le testimonianze assunte dall'Appuntato Scelto dei CC
e dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di . Persona_1 CP_1
In base al rapporto la strada interessata dal sinistro si presentava senza anomalie e dotata di illuminazione pubblica sufficiente;
la cui presenza veniva confermata dall'operante dei CC anche in sede testimoniale affermando che “la zona dei cordoli era illuminata”.
Anche a voler prescindere dalla presenza o meno della segnaletica verticale attestante il senso contrario di marcia, trattandosi di circostanza rispetto alla quale sussistono fonti di prova contrastanti, l'attore, alla guida in orario serale di un motociclo su un tratto di strada vicinale, doveva conformare la propria condotta di guida, soprattutto in prossimità di uno svincolo, ai canoni di massima prudenza, sia riducendo la velocità di guida sia prestando la massima attenzione alle condizioni della strada.
Obbligo di prudenza che l'attore non osservava tenuto conto che non riusciva ad evitare l'impatto, in quanto accortosi all'ultimo momento dei cordoli di cemento che obbligavano a procedere a sinistra nel senso di marcia;
cordoli che erano però certamente visibili procedendo ad una velocità di guida prudenziale, anche grazie all'illuminazione pubblica presente sul luogo.
In questo senso specifica rilevanza assumono le stesse dichiarazioni rese dall'attore nel corso della prova per interpello, avendo affermato che “ho visto i cordoli solo quando
l'impatto stava per avvenire e quindi all'ultimo istante”; affermazione che si spiega soltanto per una disattenzione di guida ovvero - in ogni caso - per una velocità non adeguata alle condizioni della strada, considerate anche le tracce di frenata lasciate dal motociclo sull'asfalto come rilevate nel rapporto dei CC versato in atti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., stante le difficoltà di accertamento della dinamica del sinistro e considerata la posizione sostanziale delle parti coinvolte nel presente giudizio.
Le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto in via provvisoria, devono essere poste in via definitiva a carico dell'attore, avendone dato causa con l'iniziativa giudiziaria intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da d iscritta a R.G. n. 5083/2016, così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone in via definitiva le spese della ctu a carico dell'attore.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 16.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE