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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 3636/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3636/2024, avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Orlando, procuratore domiciliatario;
-ricorrente- CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gessica Giurgola, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 18.06.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il 28.05.1992 Parte_1 Controparte_1 in Carmiano, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Carmiano il 28.05.1992, è intervenuta separazione personale alle condizioni indicate nella sentenza del Tribunale civile di Lecce del 1057/2020, depositata in data 22.04.2020. Dal giorno della separazione è trascorso più di un anno durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 18.06.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle seguenti condizioni: 1) assegnazione della casa coniugale in favore di 2) onere Parte_2
a carico del padre di provvedere a versare, direttamente in favore del figlio , € 500,00 quale Per_1 contributo di mantenimento entro il giorno cinque del mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT); 3) ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio al 50% tra i genitori, Per_1 come individuate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Il ricorrente specificava di voler concordare la predetta condizioni in quanto il figlio era in Per_1 procinto di trasferirsi fuori sede per concludere il ciclo universitario. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne ma non autonomo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Carmiano il 7.10.1964, e nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in Controparte_1 parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmiano. Lecce, 12.09.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3636/2024, avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Orlando, procuratore domiciliatario;
-ricorrente- CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gessica Giurgola, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 18.06.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il 28.05.1992 Parte_1 Controparte_1 in Carmiano, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Carmiano il 28.05.1992, è intervenuta separazione personale alle condizioni indicate nella sentenza del Tribunale civile di Lecce del 1057/2020, depositata in data 22.04.2020. Dal giorno della separazione è trascorso più di un anno durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 18.06.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle seguenti condizioni: 1) assegnazione della casa coniugale in favore di 2) onere Parte_2
a carico del padre di provvedere a versare, direttamente in favore del figlio , € 500,00 quale Per_1 contributo di mantenimento entro il giorno cinque del mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT); 3) ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio al 50% tra i genitori, Per_1 come individuate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Il ricorrente specificava di voler concordare la predetta condizioni in quanto il figlio era in Per_1 procinto di trasferirsi fuori sede per concludere il ciclo universitario. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne ma non autonomo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Carmiano il 7.10.1964, e nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in Controparte_1 parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmiano. Lecce, 12.09.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE