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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10144/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], assistito dall'avv. LIVIA SARDA Parte_1
ATTORE
e nata a [...] in data [...], assistita dagli avv. Controparte_1
DANIELA MARCUCCI e FRANCESCO PICCIONE
CONVENUTA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 20/9/2024).
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza dell'8/1/2025 nel corso della quale hanno chiesto al Tribunale, a modifica della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1398/2021 del 24/05/2021,
pagina 1 di 3 “di porre a carico di l'onere di corrispondere entro il giorno 5 del mese all'ex Parte_1 coniuge l'importo di euro 1500,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, a far data dal mese di febbraio 2025, con spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso depositato in data 11/09/2024 ha chiesto, a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1398/2021 del 24/05/2021, di: in tesi, revocare l'assegno divorzile previsto in favore dell'ex coniuge nella misura di Controparte_1
e. 2.200,00; in via subordinata, ridurre l'assegno divorzile nella misura di e. 500,00 mensili, a partire dal momento della prima mensilità effettivamente percepita a titolo di pensione dall'odierna resistente o quantomeno alla data di deposito del ricorso, con vittoria di spese e onorari;
in data 5/12/2024 si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di: dichiarare l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improponibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.; in subordine, rigettare la domanda attorea ovvero ridurre l'assegno divorzile nella misura di e. 500,00 mensili;
in ulteriore subordine: ridurre l'assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non inferiore ad e. 300,00 mensili;
con vittoria di spese ed onorari;
all'udienza dell'8/01/2025 le parti hanno rinvenuto un accordo, in epigrafe riportato, del quale hanno chiesto il recepimento;
il Giudice delegato ha, quindi, posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza dell'8/1/2025 siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico.
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1398/2021 del 24/05/2021, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza dell'8/1/2025, come in epigrafe indicato e qui da intendersi integralmente trascritto, provvedendo in conformità;
. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 2 di 3 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'
8/1/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente
Silvia Governatori
La Giudice est.
Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10144/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], assistito dall'avv. LIVIA SARDA Parte_1
ATTORE
e nata a [...] in data [...], assistita dagli avv. Controparte_1
DANIELA MARCUCCI e FRANCESCO PICCIONE
CONVENUTA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 20/9/2024).
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza dell'8/1/2025 nel corso della quale hanno chiesto al Tribunale, a modifica della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1398/2021 del 24/05/2021,
pagina 1 di 3 “di porre a carico di l'onere di corrispondere entro il giorno 5 del mese all'ex Parte_1 coniuge l'importo di euro 1500,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, a far data dal mese di febbraio 2025, con spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso depositato in data 11/09/2024 ha chiesto, a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1398/2021 del 24/05/2021, di: in tesi, revocare l'assegno divorzile previsto in favore dell'ex coniuge nella misura di Controparte_1
e. 2.200,00; in via subordinata, ridurre l'assegno divorzile nella misura di e. 500,00 mensili, a partire dal momento della prima mensilità effettivamente percepita a titolo di pensione dall'odierna resistente o quantomeno alla data di deposito del ricorso, con vittoria di spese e onorari;
in data 5/12/2024 si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di: dichiarare l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improponibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.; in subordine, rigettare la domanda attorea ovvero ridurre l'assegno divorzile nella misura di e. 500,00 mensili;
in ulteriore subordine: ridurre l'assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non inferiore ad e. 300,00 mensili;
con vittoria di spese ed onorari;
all'udienza dell'8/01/2025 le parti hanno rinvenuto un accordo, in epigrafe riportato, del quale hanno chiesto il recepimento;
il Giudice delegato ha, quindi, posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza dell'8/1/2025 siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico.
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1398/2021 del 24/05/2021, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza dell'8/1/2025, come in epigrafe indicato e qui da intendersi integralmente trascritto, provvedendo in conformità;
. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 2 di 3 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'
8/1/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente
Silvia Governatori
La Giudice est.
Monica Tarchi
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