Ordinanza cautelare 8 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01917/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01934/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2024, proposto dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
contro
ES GO, non costituita in giudizio;
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 46 del 07.10.2024, rilasciata ai sensi dell’art. 11 comma 5 d.p.r. 31/2017, dal Comune di Castellabate, sull’istanza n. prot. 25414 del 30.11.2023 presentata dalla sign.ra GO ES per le opere di “Ampliamento terrazzo ai sensi dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017, lettera B.3”, trasmessa alla Soprintendenza dal Responsabile del procedimento comunale con p.e.c. del 07/10/24 e acquisita al protocollo generale con N. 23877-A in data 08/10/24;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. FF OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25 novembre 2025 e depositato il 27 novembre 2025, l'Amministrazione statale ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Amministrazione comunale ha accolto l'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ex d.P.R. n. 31 del 2017, presentata dalla controinteressata ai fini della realizzazione dell'ampliamento di un terrazzo.
L'Amministrazione comunale ha infatti trasmesso alla competente Soprintendenza unicamente:
- la comunicazione di avvio del procedimento destinata alla controinteressata;
- la relazione del responsabile del procedimento, recante la motivata proposta di provvedimento favorevole;
- l'integrazione alla SCIA già presentata dalla controinteressata, comprendente l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relazione paesaggistica con i fotoinserimenti.
2. L'Amministrazione statale, evidenziando la carenza della ulteriore documentazione relativa all'intervento (relazione tecnica descrittiva dell'intervento, titolo di proprietà, elaborati grafici relativi all’attuale stato dei luoghi, elaborati grafici relativi allo stato di progetto), deduce che, contrariamente a quanto rilevato dall'Amministrazione comunale nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, tale carenza documentale non consente di ritenere acquisito, per silentium , ai sensi dell'art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, il parere favorevole della Soprintedenza, con conseguente violazione degli artt. 17 bis della legge n. 241 del 1990 nonché dell'art. 11 , comma 5, del d.P.R. n. 31 del 2017, disposizioni che richiedono la trasmissione di tutta la necessaria documentazione istruttoria.
3. Si è costituita l'Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Non si è costituita la controinteressata, seppur regolarmente intimata.
5. Con ordinanza cautelare n. 8 del 2025 di questo Tribunale è stata respinta la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris .
6. All'udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre premettere che l’intervento oggetto dell’istanza afferisce a opere modeste per entità e impatto paesaggistico, relative all’ampliamento di un piccolo balcone già esistente nella proprietà della controinteressata.
Ricevuta l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, la competente Soprintendenza ha lasciato decorrere il termine di venti giorni, previsto dall’art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31 del 2017, senza provvedere né a chiedere ulteriori documenti né a comunicare motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, intervenendo poi nel procedimento con una richiesta di autotutela e di trasmissione della ulteriore documentazione dopo novantasei giorni, ben oltre il termine previsto dalla citata disposizione e da essa espressamente definito come “tassativo”.
Non può pertanto non dirsi formato il silenzio assenso, ex artt. 17 bis della legge n. 241 del 1990 e 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017, in quanto l’incompletezza della documentazione trasmessa non impedisce, in mancanza di ulteriori atti istruttori, la formazione del silenzio assenso (secondo l’orientamento già espresso da TAR Campania – Salerno, Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 147).
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, occorre considerare che, stando alle concordi deduzioni delle parti, la relazione paesaggistica semplificata (prodotta dalla controinteressata e trasmessa alla Soprintendenza) reca anche documentazione fotografica dell'attuale stato dei luoghi nonché fotoinserimenti; tra gli atti trasmessi non sono presenti unicamente gli elaborati grafici ovvero le planimetrie, le piante, le sezioni, i prospetti dello stato attuale e dello stato futuro dei luoghi.
Quindi, anche alla luce della modestissima portata dell’intervento, consistente nell’esiguo ampliamento di un terrazzo di altrettanto esigua estensione, la documentazione presentata dalla controinteressata e trasmessa dall'Amministrazione comunale alla Soprintendenza ben consentiva sia la contestualizzazione dell’area sia la chiara percezione dell’intervento nella sua portata e nel suo impatto paesaggistico, disponendo quindi l’Amministrazione di elementi adeguati e sufficienti a consentire la valutazione dell’istanza e l’espressione di un circostanziato parere.
Pertanto, anche a voler prescindere dalla completezza documentale, è la completezza informativa ovvero la disponibilità di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’impatto paesaggistico delle opere prospettate a costituire l’utile premessa per la formazione del silenzio assenso, a seguito del decorso del termine previsto dall’art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31 del 2017 in mancanza di ulteriori atti istruttori.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE ZZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FF OS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF OS | RE ZZ |
IL SEGRETARIO