CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5044 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte 1 LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO P.IVA 1 che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E C.F. 1 ), domiciliata in Via Consolare Latina 3 CP 1
lo studio dell'Avv. DATTI EMILIANO LL, 00034 presso che la rappresenta e difende;
C.F. 2 '
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3133/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 25.02.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso depositato in data 27.03.2020 la Sig.ra CP 1 ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 150/11, avverso l'ingiunzione di pagamento, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma del 5.09.17, notificata il 21.02.2020 ai sensi dell'Art 140 c.p.c, e perfezionatasi in data
27.02.2020, con racc.ta n. 66843719959-7, recante sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.823,00, per la violazione dell'art 7 commi 6 e 7 della Legge 515/93, per non avere depositato la dichiarazione di cui alla richiamata normativa, quale candidato alle
Elezioni Comunali di LL che si sono svolte in data 31 Maggio 2015. A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'intimazione, per la mancata applicazione dell'Art. 15 co. 8 della L.515/93 sostenendo di non aver mai ricevuto alcun avviso afferente la diffida ad adempiere con termine di 15 giorni, atto prodromico che di fatto non ha mai ricevuto e di cui disconosceva l'avvenuta notificazione».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta e condannato l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ritenendo assorbente il vizio derivante dalla nullità della notificazione dell'atto di diffida, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Notificazione
a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) in assenza dei presupposti normativi richiesti. In particolare, il tribunale ha rilevato che la notificazione è stata effettuata presupponendo erroneamente l'irreperibilità del destinatario, nonostante la residenza risultasse documentata nel certificato anagrafico prodotto in giudizio. Il tribunale ha richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n.
14618/2009; Cass. n. 8638/2017) ha chiarito che la notificazione ex art. 143 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di irreperibilità oggettiva, accertata mediante indagini diligenti e documentate nella relata, e che l'omessa specificazione delle ricerche svolte e la mancata verifica dell'effettiva irreperibilità del destinatario comportano la nullità della notificazione;
Il giudice ha escluso la possibilità di sanatoria della notificazione nulla per raggiungimento dello scopo, trattandosi di rimedio residuale non applicabile in presenza di violazioni della disciplina della notifica degli atti, approntata a tutela del diritto di difesa del destinatario;
Il giudice ha rilevato che poiché la notificazione della diffida costituisce presupposto necessario per la legittima irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 515/1993, la sua nullità comporta la nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- In ragione del carattere assorbente dell'eccezione accolta, il giudice ha ritenuto superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.
Ha proposto appello il COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI ROMA al quale resiste CP 1
All'udienza del giorno 06/11/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Con l'unico motivo di gravame, il Collegio di Garanzia elettorale presso la Corte
d'Appello di Roma deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., nonché l'erronea valutazione delle risultanze documentali, censurando la declaratoria di nullità della notificazione della diffida ex art. 15, comma 8, L. n. 515/1993. L'appellante contesta la ricostruzione operata dal giudice affermando che l'Ufficiale Giudiziario ha correttamente fatto ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c., avendo esperito reiterati tentativi di notifica presso l'indirizzo anagrafico della destinataria, sito in LL, via
G. Leopardi n. 30, e richiesto più volte certificazioni al Comune, dalle quali risultava la persistente residenza formale della medesima. In entrambe le relazioni di notifica, Cont l'Ufficiale avrebbe dato atto che la sig.ra risultava "essersi trasferita da circa un anno", circostanza che impediva la notifica dell'atto. Alla luce di tali circostanze,
l'Ufficiale Giudiziario avrebbe proceduto alla notificazione dell'atto di diffida secondo le forme previste dall'art. 143 c.p.c., depositando il plico presso la CP_2 Comunale e perfezionando la notifica nei termini di legge.
Secondo l'appellante, tale modalità notificatoria risulta conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c., non solo l'ignoranza circa il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma anche l'impossibilità di superare tale ignoranza mediante le indagini esigibili secondo l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe adempiuto a tale onere, effettuando verifiche presso gli uffici anagrafici e tentativi di notifica presso l'ultima residenza nota, senza ottenere informazioni utili a individuare un diverso recapito. Pertanto, l'appellante ritiene che la notificazione sia stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza di una irreperibilità non temporanea della destinataria, e che la sentenza impugnata abbia erroneamente qualificato la fattispecie come riconducibile all'art. 140 c.p.c., il quale presuppone la conoscenza del luogo di residenza e l'impossibilità materiale di consegna dell'atto. Ne consegue, secondo l'appellante, la piena validità della notificazione della diffida e, per l'effetto, la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, che avrebbe dovuto essere confermata dal giudice di primo grado.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Osserva la Corte quanto segue.
Secondo la stessa scansione temporale illustrata dall'appellante l'ufficiale giudiziario aveva eseguito:
Cont
... un primo tentativo di notifica alla sig.ra n data 08/03/2016 in Colleferro 66
alla via G. Leopardi n. 30, ove "non poteva notificare in quanto la medesima risulta essersi trasferita da circa un anno".
Pertanto, richiedeva certificato di residenza al Comune di LL, che attestava
Cont che alla data del 11/05/2016 la ra residente in [...].
Successivamente, l'Ufficiale Giudiziario effettuava un nuovo tentativo di notifica in data 07/06/2016 alla via G. Leopardi, n. 30, ove nuovamente non poteva notificare "in quanto la medesima risulta essersi trasferita da circa un anno".
Allora, veniva effettuata una nuova richiesta al Comune di LL, il quale in Cont data 24/01/2017 certificava che la ra residente in [...].
Quindi, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario depositava copia dell'atto presso la Casa Comunale di LL in data 21/02/2017 e la notifica si perfezionava, pertanto, nel ventesimo giorno successivo al compimento delle citate formalità."
L'appellante non prende posizione sulla motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto insufficienti le ricerche del destinatario, per come esse erano state descritte nella relata.
In effetti deve riconoscersi che l'Ufficiale Giudiziario si sia limitato a richiedere ripetitivamente la certificazione anagrafica della residenza del destinatario, con la medesima risposta contrastante con l'iniziale annotazione dello stesso Pt 2 econdo cui la destinataria si sarebbe trasferita altrove.
Val la pena di ricordare che l'ufficiale giudiziario deve dare espresso conto nella relata dell'attività di ricerca e indagine svolta e che la fede privilegiata riguarda le attestazioni sugli elementi positivi dell'attività compiuta (cioè le azioni effettivamente svolte, come l'interpello dei vicini) (Cass. 12526/2014); non sono assistite da fede pubblica le attestazioni negative, come la generica indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" o l'ignoranza della nuova residenza. Tali diciture astratte o generiche sono inidonee se non specificano le concrete attività a tal fine compiute.
La mancanza di indicazione delle ricerche effettuate nella relata, sebbene non sia causa di nullità prevista tassativamente dall'Art. 160 c.p.c., può comunque una comportare la nullità della notificazione se non è accertato che le ricerche siano state effettivamente svolte con certezza (Cass. n. 9862 del 2023).
L'appellante non ha allegato ricerche diverse dalla mera, ridondante, richiesta della certificazione anagrafica della residenza.
Ed è quindi insuperata l'argomentazione del tribunale secondo la quale "Affinché possa procedersi alla notificazione con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c. è necessario non solo che sia sconosciuto l'indirizzo del destinatario, ma che tale
"condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza" (Cass.
2504/2002; 1092/1998).".
Del resto LL non è di estensione tale da impedire ragionevoli accertamenti circa la presenza sul territorio comunale della destinataria, anche a fronte dell'allegazione dell'appellata circa lo svolgimento di avviata attività commerciale di pasticceria nel centro cittadino.
L'appello è pertanto respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore di CP 1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 06/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5044 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte 1 LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO P.IVA 1 che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E C.F. 1 ), domiciliata in Via Consolare Latina 3 CP 1
lo studio dell'Avv. DATTI EMILIANO LL, 00034 presso che la rappresenta e difende;
C.F. 2 '
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3133/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 25.02.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso depositato in data 27.03.2020 la Sig.ra CP 1 ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 150/11, avverso l'ingiunzione di pagamento, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma del 5.09.17, notificata il 21.02.2020 ai sensi dell'Art 140 c.p.c, e perfezionatasi in data
27.02.2020, con racc.ta n. 66843719959-7, recante sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.823,00, per la violazione dell'art 7 commi 6 e 7 della Legge 515/93, per non avere depositato la dichiarazione di cui alla richiamata normativa, quale candidato alle
Elezioni Comunali di LL che si sono svolte in data 31 Maggio 2015. A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'intimazione, per la mancata applicazione dell'Art. 15 co. 8 della L.515/93 sostenendo di non aver mai ricevuto alcun avviso afferente la diffida ad adempiere con termine di 15 giorni, atto prodromico che di fatto non ha mai ricevuto e di cui disconosceva l'avvenuta notificazione».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta e condannato l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ritenendo assorbente il vizio derivante dalla nullità della notificazione dell'atto di diffida, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Notificazione
a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) in assenza dei presupposti normativi richiesti. In particolare, il tribunale ha rilevato che la notificazione è stata effettuata presupponendo erroneamente l'irreperibilità del destinatario, nonostante la residenza risultasse documentata nel certificato anagrafico prodotto in giudizio. Il tribunale ha richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n.
14618/2009; Cass. n. 8638/2017) ha chiarito che la notificazione ex art. 143 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di irreperibilità oggettiva, accertata mediante indagini diligenti e documentate nella relata, e che l'omessa specificazione delle ricerche svolte e la mancata verifica dell'effettiva irreperibilità del destinatario comportano la nullità della notificazione;
Il giudice ha escluso la possibilità di sanatoria della notificazione nulla per raggiungimento dello scopo, trattandosi di rimedio residuale non applicabile in presenza di violazioni della disciplina della notifica degli atti, approntata a tutela del diritto di difesa del destinatario;
Il giudice ha rilevato che poiché la notificazione della diffida costituisce presupposto necessario per la legittima irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 515/1993, la sua nullità comporta la nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- In ragione del carattere assorbente dell'eccezione accolta, il giudice ha ritenuto superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.
Ha proposto appello il COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI ROMA al quale resiste CP 1
All'udienza del giorno 06/11/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Con l'unico motivo di gravame, il Collegio di Garanzia elettorale presso la Corte
d'Appello di Roma deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., nonché l'erronea valutazione delle risultanze documentali, censurando la declaratoria di nullità della notificazione della diffida ex art. 15, comma 8, L. n. 515/1993. L'appellante contesta la ricostruzione operata dal giudice affermando che l'Ufficiale Giudiziario ha correttamente fatto ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c., avendo esperito reiterati tentativi di notifica presso l'indirizzo anagrafico della destinataria, sito in LL, via
G. Leopardi n. 30, e richiesto più volte certificazioni al Comune, dalle quali risultava la persistente residenza formale della medesima. In entrambe le relazioni di notifica, Cont l'Ufficiale avrebbe dato atto che la sig.ra risultava "essersi trasferita da circa un anno", circostanza che impediva la notifica dell'atto. Alla luce di tali circostanze,
l'Ufficiale Giudiziario avrebbe proceduto alla notificazione dell'atto di diffida secondo le forme previste dall'art. 143 c.p.c., depositando il plico presso la CP_2 Comunale e perfezionando la notifica nei termini di legge.
Secondo l'appellante, tale modalità notificatoria risulta conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c., non solo l'ignoranza circa il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma anche l'impossibilità di superare tale ignoranza mediante le indagini esigibili secondo l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe adempiuto a tale onere, effettuando verifiche presso gli uffici anagrafici e tentativi di notifica presso l'ultima residenza nota, senza ottenere informazioni utili a individuare un diverso recapito. Pertanto, l'appellante ritiene che la notificazione sia stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza di una irreperibilità non temporanea della destinataria, e che la sentenza impugnata abbia erroneamente qualificato la fattispecie come riconducibile all'art. 140 c.p.c., il quale presuppone la conoscenza del luogo di residenza e l'impossibilità materiale di consegna dell'atto. Ne consegue, secondo l'appellante, la piena validità della notificazione della diffida e, per l'effetto, la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, che avrebbe dovuto essere confermata dal giudice di primo grado.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Osserva la Corte quanto segue.
Secondo la stessa scansione temporale illustrata dall'appellante l'ufficiale giudiziario aveva eseguito:
Cont
... un primo tentativo di notifica alla sig.ra n data 08/03/2016 in Colleferro 66
alla via G. Leopardi n. 30, ove "non poteva notificare in quanto la medesima risulta essersi trasferita da circa un anno".
Pertanto, richiedeva certificato di residenza al Comune di LL, che attestava
Cont che alla data del 11/05/2016 la ra residente in [...].
Successivamente, l'Ufficiale Giudiziario effettuava un nuovo tentativo di notifica in data 07/06/2016 alla via G. Leopardi, n. 30, ove nuovamente non poteva notificare "in quanto la medesima risulta essersi trasferita da circa un anno".
Allora, veniva effettuata una nuova richiesta al Comune di LL, il quale in Cont data 24/01/2017 certificava che la ra residente in [...].
Quindi, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario depositava copia dell'atto presso la Casa Comunale di LL in data 21/02/2017 e la notifica si perfezionava, pertanto, nel ventesimo giorno successivo al compimento delle citate formalità."
L'appellante non prende posizione sulla motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto insufficienti le ricerche del destinatario, per come esse erano state descritte nella relata.
In effetti deve riconoscersi che l'Ufficiale Giudiziario si sia limitato a richiedere ripetitivamente la certificazione anagrafica della residenza del destinatario, con la medesima risposta contrastante con l'iniziale annotazione dello stesso Pt 2 econdo cui la destinataria si sarebbe trasferita altrove.
Val la pena di ricordare che l'ufficiale giudiziario deve dare espresso conto nella relata dell'attività di ricerca e indagine svolta e che la fede privilegiata riguarda le attestazioni sugli elementi positivi dell'attività compiuta (cioè le azioni effettivamente svolte, come l'interpello dei vicini) (Cass. 12526/2014); non sono assistite da fede pubblica le attestazioni negative, come la generica indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" o l'ignoranza della nuova residenza. Tali diciture astratte o generiche sono inidonee se non specificano le concrete attività a tal fine compiute.
La mancanza di indicazione delle ricerche effettuate nella relata, sebbene non sia causa di nullità prevista tassativamente dall'Art. 160 c.p.c., può comunque una comportare la nullità della notificazione se non è accertato che le ricerche siano state effettivamente svolte con certezza (Cass. n. 9862 del 2023).
L'appellante non ha allegato ricerche diverse dalla mera, ridondante, richiesta della certificazione anagrafica della residenza.
Ed è quindi insuperata l'argomentazione del tribunale secondo la quale "Affinché possa procedersi alla notificazione con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c. è necessario non solo che sia sconosciuto l'indirizzo del destinatario, ma che tale
"condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza" (Cass.
2504/2002; 1092/1998).".
Del resto LL non è di estensione tale da impedire ragionevoli accertamenti circa la presenza sul territorio comunale della destinataria, anche a fronte dell'allegazione dell'appellata circa lo svolgimento di avviata attività commerciale di pasticceria nel centro cittadino.
L'appello è pertanto respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore di CP 1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 06/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino