Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1476/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1476/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex art. 1218 c.c., vertente tra:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
e nato a [...] l'[...], codice fiscale Parte_2
, ciascuno in proprio e in qualità di erede legittimo di C.F._2 [...]
nata IC (CZ) il 22.3.1968 e deceduta l'11.6.2013, entrambi Persona_1
residenti in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Gregorio Barba del Foro di Cosenza e dall'avv. Vincenzo Gatto del Foro di Lamezia Terme, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello, domiciliati per elezione nello studio professionale di quest'ultimo, in
Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 215;
Appellanti
e
1
Alessandro Volta n. 15, codice fiscale , rappresentato e difeso, in CodiceFiscale_3
forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Ferdinando Pietropaolo del Foro di Vibo Valentia, con numero di telefax
096342513 e indirizzo di posta elettronica certificata seguente:
elettivamente domiciliato in Email_1
Catanzaro, alla Via De Gasperi presso lo studio professionale dell'avv. Augusto Servino;
Appellato nonché
in persona del curatore, Controparte_2
avv. con sede in Catanzaro, viale Pio X, n. 111 (codice fiscale e Controparte_3 partita i.v.a. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nazzareno Rubino, in virtù P.IVA_1
di procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via
Giovanni XXIII n. 74, presso lo studio professionale del predetto legale;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per i difensori degli appellanti: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: - dichiarare, per le causali di cui in premessa, il colpevole errore
CP_ diagnostico dell'appellato dott. che ha errato nella diagnosi ed ha omesso gli accertamenti strumentali consequenziali e necessari, e quindi la sua responsabilità per il decesso della sig.ra ; - consequenzialmente, condannare il Persona_1
medesimo e la terza chiamata in causa, appellata in solido, Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni subiti dal coniuge e dal figlio della sig.ra Persona_1
, come di seguito specificati: iure hereditatis: - i danni patrimoniali subiti dalla
[...]
loro congiunta per il mancato guadagno non percepito per la prevedibile durata della sua vita ed in rapporto a quanto avrebbe destinato a se stessa, sulla scorta del reddito maturato negli anni pregressi alla sua morte, nella misura che verrà ritenuta di giustizia
e di equità; - i danni non patrimoniali subiti dalla de cuius per le lesioni subite e per la perdita della vita (danno biologico, danno tanatologico o catastrofale, danno da perdita
2 della vita o in altri termini denominato), nella misura che verrà ritenuta di giustizia ed equità. iure proprio: - i danni patrimoniali subiti avuto riguardo al contributo economico che la de cuius avrebbe apportato al nucleo familiare per la prevedibile durata della sua vita;
- i danni non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale, danno morale o in altro modo definito) dipendenti dalla prematura morte della loro congiunta nella misura che verrà ritenuta di giustizia ed equità; subordinatamente, nella denegata e non creduta ipotesi si pervenisse a giudicare
l'omissione diagnostica e la mancata indicazione degli accertamenti clinici consequenziali necessari, come condizione per il mancato rallentamento della progressione della malattia con il conseguente accorciamento della possibile durata della sua vita, gli appellati vanno condannati a risarcire al coniuge ed al figlio i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla de cuius per l'anticipazione della sua morte.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.”;
per il procuratore dell'appellato “l'on.le Corte d'Appello di Catanzaro, CP_1
disattese e respinte le contrarie domande, istanze, deduzioni, eccezioni e difese, previa dichiarazione della nullità o quantomeno della inutilizzabilità della ctu medico legale acquisita nel corso del presente grado del giudizio e previa revoca dell'ordinanza ammissiva della ctu medesima, voglia dichiarare inammissibile e rigettare l'appello proposto da e con atto notificato in data 10.9.2021 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro 10.2.2021 n. 121, questa integralmente confermando e condannando gli appellanti alla rivalsa delle spese e competenze del grado di giudizio. In subordine, previa dichiarazione della nullità della ctu medico legale acquisita agli atti di causa nel giudizio di primo grado per la perpetrata violazione da parte del ctu dr. delle preclusioni derivate dalle decadenze Per_2
istruttorie in cui era incorsa la parte istante mediante l'acquisizione degli esami radiografici oggetto di giudizio fino a quel momento inesistenti nel fascicolo processuale, voglia dichiarare inammissibile e rigettare le domande tutte avanzate dagli appellanti perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con la loro condanna alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio. Nel caso poi che venga disposta una nuova consulenza medico legale d'ufficio, il deducente chiede che la stessa venga affidata a un Collegio di medici che comprenda uno specialista del suo stesso ramo professionale. Sul piano istruttorio l'appellato reitera le sue istanze istruttorie già
3 formulate nel giudizio di primo grado e non decise ovvero ivi rigettate e quindi: 1) chiede che venga ordinato agli appellanti la produzione in giudizio: a) di copia della documentazione sanitaria relativa alle refertazioni e alle prescrizioni mediche relative alla patologia da cui era affetta la sua dante causa proveniente dal Centro Tumori presso il quale la stessa è stata in cura fin da epoca immediatamente successiva all'intervento chirurgico cui è stata sottoposta in data 7.6.2006 e per tutto l'arco di tempo in cui ricadono i referti del deducente che sono oggetto di giudizio;
b) di copia della cartella clinica ovvero e comunque della documentazione sanitaria relativa al ricovero ovvero al day hospital della dr.ssa presso il Reparto di Persona_1
Pneumologia del Policlinico Universitario di Germaneto nel corso dell'anno 2008 ovvero in quello successivo;
chiede che analogo ordine venga emesso ex art. 210 cpc: c) nei confronti del con riferimento agli esami tutti Controparte_5
cui la dr.ssa è stata sottoposta presso la Unità operativa e Direzione Persona_1
Universitaria di Radiologia del Policlinico medesimo nel periodo compreso tra il
18.3.2011 e il 21.8.2012, unitamente alle richieste degli esami suddetti provenienti dai sanitari del Reparto di ricovero della paziente comprendenti la motivazione delle richieste medesime e quindi la diagnosi con riferimento alla quale la stessa è stata in quell'epoca ricoverata;
deferisce ancora al legale rappresentante pro tempore della interrogatorio formale sulla seguente circostanza: “se sia vero che Controparte_2
gli esami diagnostici eseguiti dal dr. sulla dr.ssa in data CP_1 Persona_1
2.2.2007, 13.9.2007, 28.9.2007, 6.2.2008 e 1.10.2008 sono tutti registrati nell'archivio
Pacs della;
chiede in alternativa ovvero in subordine che venga Controparte_2
emesso nei confronti della chiamata in causa ordine di esibizione, ex Controparte_2
art. 210 c.p.c., delle sole registrazioni – da intendersi quali annotazioni agli atti di quella società - che degli esami diagnostici eseguiti dal deducente sulla dr.ssa Per_1
ancora esistono presso l'archivio Pacs di quella struttura ospedaliera. Con ogni salvezza difensiva”;
per il difensore della Curatela della liquidazione giudiziale di Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare tutte le domande formulate nei confronti della liquidazione giudiziale dai ricorrenti poiché inammissibili, Controparte_2 improcedibili e, comunque, infondate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
4 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 27.11.2015, , in proprio e in qualità Parte_1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Parte_2
(classe 2003), ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il dott. CP_1
specialista radiologo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, iure
[...]
proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, causati dal convenuto, rispettivamente, agli attori ed alla congiunta, (deceduta Persona_1
l'11.6.2013), moglie di e madre di , in conseguenza di Parte_1 Parte_2
errori ed omissioni compiuti in occasione di alcuni esami strumentali, ai quali la Per_1
si era sottoposta nel corso degli anni 2007 e 2008.
A fondamento delle domande, ha ripercorso la vicenda da cui traeva Parte_1
origine la controversia, affermando che: a) il 2.2.2007, la - che il 7.6.2006 era Per_1 stata sottoposta ad intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore mammario presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano - aveva eseguito un primo esame radiografico del torace presso il poliambulatorio “Gamma” di Catanzaro che era stato oggetto di referto da parte del dott. il quale non aveva riscontrato immagini CP_1 riferibili a processi patologici in atto;
b) il persistere e l'aggravarsi della sintomatologia che aveva determinato la ad eseguire tale primo esame, l'aveva indotta, il Per_1
13.9.2007, ad eseguire un nuovo esame rx del torace presso la struttura sanitaria
“Sant'Anna Hospital” di Catanzaro che era stato refertato, anche questa volta dal dott.
il quale aveva riscontrato una “Chiazza opaca ovalare con diametro CP_1
massimo di 2 cm circa a contorni non ben definiti, tra terzo superiore e terzo medio del campo polmonare destro, in piani medi”; c) l'esame suddetto era stato seguito da una tomografia computerizzata (TC) del torace, eseguita sempre dal dott. il 18.9.2007 CP_1 presso il presidio sanitario “Sant'Anna Hospital”, rilevando: “a destra, nel territorio del segmento posteriore del lobo superiore, evidente aria di addensamento presumibilmente sclerotico di 3.5 x 2.5 cm, finemente spiculati, connessa da grossolana stria "opaca" alla pleura sottocostale, ed addossata alla pleura interlobare che appare stirata anteriormente. Nel contesto di tale area, apprezzabili due bronchi sub segmentari che appaiono stirati, ravvicinati ed ectasici”; d) un ulteriore esame rx del torace era stato
5 eseguito dal convenuto il 6.2.2008, con esito sostanzialmente invariato rispetto al precedente esame del 13.9.2007; e) ulteriore esame TC del torace era stato eseguito dal dott. il 1°.10.2008 e, in quell'occasione, sebbene il radiologo avesse rilevato CP_1
“un'evidente aria di consolidazione parenchimale con alone perilesionale a “vetro smerigliato", avente estensione in lunghezza di 5.5 cm circa, D.T. di 4.5 cm, D.S. di 4 cm circa con disomogeneo incremento densitometrico dopo mezzo di contrasto” nel territorio del segmento dorsale del lobo superiore del polmone dx, aveva sospettato una inverosmile aspergillosi angioinvasiva. Inoltre, aveva rilevato la presenza di "opacità nodulare" a contorni non ben definiti, del diametro di 1 cm circa omolateralmente nel territorio del segmento apicale dello stesso lobo e linfonodo con morfologia conservata e dimensioni aumentate in sede paratracheale inferiore di dx; f) il 20.10.2008, a distanza di soli venti giorni dall'ultimo esame eseguito dal dott. la si era recata a CP_1 Per_1
Milano presso la fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor”, dove era stata ricoverata, in pari data, con la diagnosi di accettazione: “Neoplasia polmonare destra associata a linfonopatia mediastinica in pregresso carcinoma intraduttale della mammella di destra” e, quindi, esperiti accertamenti sanitari, era stata dimessa il
31.10.2008 con la diagnosi: “Adenocarcinoma polmonare di destra con metastasi linfonodali mediastiniche, metastasi epatica, e metastasi ossea”; g) il 12.2.2009, la era stata ricoverata presso l' dell' Per_1 Controparte_6 [...]
ove era stata sottoposta a intervento chirurgico consistente in Controparte_7
“lobectomia superiore destra”, con diagnosi di “neoplasia primitiva del polmone con i caratteri istologici del microcitoma combinato con adenocarcinoma”.
Premesso questo, il ha sostenuto che: I) il dott. a seguito dell'esame del Pt_1 CP_1
2.2.2007, non aveva espresso il sospetto diagnostico di una patologia neoplastica in atto a carico del polmone, sebbene le immagini esaminate lo suggerissero e, successivamente, aveva errato nella valutazione delle immagini, senza mai indicare i necessari accertamenti clinici consequenziali, cosicché la aveva subito una progressione Per_1
della patologia oncologica che, affrontata con notevole ritardo, ne aveva determinato il decesso in data 11.6.2013, dopo due ulteriori ricoveri presso la fondazione per la ricerca e cura dei tumori di Catanzaro;
II) la quale dirigente Persona_3 Per_1 medico, specialista in medicina interna ed esercente l'attività libero professionale, percepiva emolumenti variabili da 40.000,00 a 50.00,00 euro all'anno, con cui contribuiva ai bisogni della famiglia;
III) gli errori e le omissioni, sia di natura
6 diagnostica che nelle indicazioni dei necessari approfondimenti, del dott. CP_1 imputabili allo stesso per imperizia e negligenza (già all'esame del 18.9.2007 la presentava, all'esito della tac, una lesione singola di circa 3,5 cm di diametro, Per_1 tale da escludere il basso il rischio di malignità; la presenza di “spicule” avrebbe dovuto orientare verso la malignità della lesione;
il fatto che la fosse stata operata per Per_1
tumore della mammella oltre un anno prima la rendeva una paziente ad alto rischio neoplastico) avevano: a) ritardato la diagnosi corretta ed annullato qualsiasi chances di sopravvivenza della paziente, riducendo notevolmente le probabilità di prognosi favorevole, b) determinato un grave pregiudizio alla qualità della vita ed alle scelte della paziente;
c) determinato l'evento infausto che, comunque, in caso di corretta condotta professionale del medico, si sarebbe verificato in epoca certamente successiva;
IV) le sofferenze patite dalla erano state immense, anche perché, in quanto medico, Per_1 aveva compreso che il ritardo diagnostico l'aveva privata di una notevole probabilità di guarigione;
eguali sofferenza avevano patito il marito e il figlio.
Ha concluso, quindi, chiedendo di dichiarare il colpevole errore del convenuto per avere errato nella diagnosi ed omesso gli accertamenti strumentali e, quindi, la sua responsabilità per il decesso di e, pertanto, di condannarlo al Persona_1
risarcimento di tutti i danni subiti dal coniuge e dal figlio della così specificati: Per_1
a) iure hereditatis: i danni patrimoniali subiti dalla loro congiunta per il mancato guadagno per la prevedibile durata della sua vita ed in rapporto a quanto avrebbe destinato a sé stessa, sulla scorta del reddito maturato negli anni pregressi alla sua morte;
i danni non patrimoniali subiti dalla de cuius per le lesioni subite e per la perdita della vita (danno biologico, danno tanatologico o catastrofale, danno da perdita della vita); b) iure proprio: i danni patrimoniali subiti, avuto riguardo al contributo economico che la de cuius avrebbe apportato al nucleo familiare per la prevedibile durata della sua vita;
i danni non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale, danno morale o in altro modo definito) dipendenti dalla prematura morte della loro congiunta;
subordinatamente
- in caso di valutazione della omissione diagnostica e della mancata indicazione degli accertamenti clinici consequenziali necessari come mera condizione per il mancato rallentamento della progressione della malattia e conseguente accorciamento della possibile durata della sua vita - i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla de cuius per l'anticipazione della sua morte.
7 Si è costituito in giudizio il dott. mediante il deposito in cancelleria, il CP_1
22.2.2016, di comparsa di costituzione e risposta, con cui ha, innanzi tutto, rilevato che la sua attività professionale era stata resa all'interno di una struttura sanitaria, nella quale operava in regime di convenzione, cosicché sussisteva, ove ne fossero stati riconosciuti i presupposti, un'obbligazione risarcitoria solidale della casa di cura , a CP_2
cui, pertanto, era necessario estendere il contraddittorio.
Ha premesso, poi, che: a) la era stata sottoposta a intervento chirurgico in data Per_1
7.6.2006 per l'asportazione di un tumore mammario destro e le indagini strumentali alle quali si era sottoposta erano state determinate dalla necessità di accertare l'evoluzione della patologia pregressa;
b) peraltro, la donna era seguita presso un centro di cura dei tumori, a cui certamente erano stati sottoposti tutti gli esami diagnostici eseguiti dal convenuto;
c) la era un medico (cardiologo), così come il marito (oculista); d) la Per_1 diagnosi finale che aveva determinato l'esito fatale era stata quella di "neoplasia primitiva del polmone con i caratteri istologici del microcitoma combinato con adenocarcinoma”.
Quindi, ha sostenuto che nessuna responsabilità gli era addebitabile, in quanto: I) il rischio di una seconda neoplasia era basso;
II) il referto del 18.9.2007 era corretto, così come quello del 1°.10.2008; III) peraltro, l'esame TC aveva una bassa specificità nella individuazione dei noduli maligni e, del resto, l'indicazione di accertamenti ulteriori
(quali la PET o un'agobiopsia) spettava al medico specialista che aveva in cura la paziente e non al radiologo che non poteva che limitarsi a formulare delle ipotesi diagnostiche;
IV) nemmeno gli oncologi che avevano avuto in cura la dott.ssa Per_1
avevano ipotizzato che gli elementi desumibili dagli esami eseguiti fosse riconducibile ad una seconda neoplasia.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, in ipotesi di accertamento di una qualsivoglia forma di sua responsabilità, che venisse dichiarata la responsabilità solidale di chiamata in causa. Controparte_2
A seguito di autorizzazione del giudice, il ha chiamato in giudizio, con atto di CP_1
citazione notificato il 22.5.2016, la società la quale si è costituita in Controparte_2
giudizio, mediante comparsa di costituzione risposta, con cui ha eccepito: a)
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda avanzata dal dott. nei suoi CP_1
confronti, non avendo il convenuto titolo per esercitare l'azione di regresso;
b) la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto, nell'eseguire le prestazioni, il dott. CP_1
8 aveva utilizzato le apparecchiature diagnostiche della struttura sanitaria, senza esserne autorizzato;
c) la sussistenza di una ipotesi di c.d. solidarietà imperfetta o “ad interesse unisoggettivo”, per effetto della quale, nel rapporto interno, l'obbligazione solidale gravava soltanto su uno dei coobbligati.
Peraltro, ha contestato, quanto al merito, la domanda degli attori, affermando che la morte della non era da ricollegarsi alla tardiva diagnosi imputabile al dott. Per_1 CP_1
bensì alla patologia di cui aveva sofferto. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda avanzata dal nei suoi confronti;
in subordine, che venisse dichiarato il suo difetto di CP_1
legittimazione passiva e, in ulteriore subordine e nel merito, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del dott. nella causazione del danno, con CP_1
condanna dello stesso alla corresponsione di tutte le somme di cui fosse risultata soccombente.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e presentate dalle parti le memorie contenenti le richieste istruttorie, il Tribunale, con ordinanza del 20.7.2017, depositata in cancelleria il 21.7.2017, rilevata la necessità di comprovare il rapporto di spedalità tra la e la struttura sanitaria, contestato da quest'ultima, ha ordinato, ai Per_1 sensi dell'art. art. 210 c.p.c., a l'esibizione delle registrazioni degli Controparte_2
esami diagnostici effettuati dalla presso la predetta struttura sanitaria nel periodo Per_1
tra il 2007 e 2008; nonché ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se il dott. a seguito degli esami radiologici eseguiti, avesse agito correttamente, al fine CP_1
della esatta diagnosi della patologia di cui era affetta la e, ove fossero stati Per_1
ravvisati profili di imperizia o negligenza, di accertare se un'adeguata diagnosi ed una conseguente ed appropriata tempestiva terapia avrebbero potuto evitare, con probabilità superiore al 50%, il suo decesso.
All'esito della successiva udienza del 19.12.2017, a seguito di richiesta del difensore del il giudice ha autorizzato il suddetto convenuto ad acquisire presso il CP_1 [...]
(di “Germaneto”), la documentazione sanitaria concernente la Controparte_5
e relativa al periodo compreso tra il 18.3.2011 ed il 21.8.2012. Per_1
All'udienza del 19.1.2018 il Tribunale ha revocato entrambi gli ordini di esibizione della documentazione medica, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 94 disp. di att.
c.p.c., ed ha conferito incarico peritale al dott. chiedendo al consulente, Per_4
anche, di verificare se ulteriori accertamenti diagnostici disposti dallo specialista avrebbero potuto garantire maggiori chances di sopravvivenza.
9 Con ordinanza del 16.2.2018, il Tribunale ha rigettato l'istanza del difensore del di CP_1 revoca dell'ordinanza del 19.1.2018.
E' stata, quindi, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, nel corso della quale il perito d'ufficio ha esaminato le immagini radiografiche degli esami radiologici cui si era sottoposta la nel 2007 e nel 2008 che gli erano state consegnate dall'attore, Per_1 cosicché la difesa del dott. ha eccepito la nullità della consulenza d'ufficio, in CP_1
quanto fondata su documentazione non acquisita ritualmente.
Quindi, il Tribunale con ordinanza del 12.11.2019, ha rigettato l'istanza dell'attore di procedere ad una integrazione della consulenza sulla base dell'esame dei soli referti degli esami radiologici eseguiti (e non anche delle registrazioni) ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.10.2020, tenutasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 121/2021 del 22.1.2021, pubblicata il 10.2.2021, il Tribunale di
Catanzaro ha così deciso: a) ha rigettato la domanda dell'attore; b) ha compensato per intero tra le parti le spese legali;
c) ha posto a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
In sintesi, il Tribunale - dopo avere richiamato il contenuto dei referti redatti dal dott. all'esito degli esami radiologici a cui si era sottoposta CP_1 Persona_1
rispettivamente, nelle seguenti date: 2.2.2007 (esame radiografico presso il poliambulatorio “Gamma” di Catanzaro); 13.9.2007 (esame radiografico presso il centro di Catanzaro); 18.9.2007 (esame TC del torace presso il Controparte_4 CP_4
di Catanzaro); 6.2.2008 (esame TC del torace presso il di
[...] Controparte_4
Catanzaro”); 1°.10.2008 (esame TC del torace presso il poliambulatorio “Gamma” di
Catanzaro) - ha rilevato, applicando il principio della c.d. ragione più liquida, che: I)
l'attore aveva omesso la produzione delle immagini iconografiche, delle quali i referti costituivano valutazione, come era suo specifico onere, limitandosi a produrre i referti
10 suddetti e la documentazione medica relativa ai ricoveri della presso l'I.E.O. di Per_1
Milano, presso la fondazione “Centro S. Raffaele del Monte Tabor” e presso l'
[...]
di II) la mancata produzione delle immagini CP_6 CP_6 CP_7
radiografiche (c.d. documentazione iconografica) attestante lo stato clinico della Per_1
rendeva impossibile accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e la condotta del medico radiologo convenuto;
III) a tale mancanza non avrebbe potuto supplire la consulenza tecnica d'ufficio né il perito nominato dal giudice avrebbe potuto acquisire la documentazione direttamente dalla parte;
IV) mancando la prova del nesso causale, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al medico convenuto né alla struttura sanitaria chiamata in causa;
V) la peculiarità del caso in esame, i fatti così come accaduti e l'età della al momento del decesso giustificavano la compensazione Per_1
integrale delle spese di giudizio tra le parti.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
10.9.2021, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro
e (nel frattempo, divenuto maggiorenne), chiedendone Parte_1 Parte_2
l'integrale riforma.
Con un primo motivo, gli appellati hanno lamentato, in sintesi, l'errata valutazione da parte del giudice in ordine alla insussistenza del nesso di causalità tra la condotta del medico radiologo, censurabile per imperizia e negligenza, e l'evento dannoso subito dalla loro congiunta (ossia la morte o, quantomeno, la perdita di chances di sopravvivenza), rilevando che, al contrario, tale nesso di causalità risultava comprovato dai referti medici e dalla documentazione sanitaria e prodotta, da cui emergeva l'omessa diagnosi da parte del della neoplasia polmonare che aveva colpito la CP_1 Per_1
Con un secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale, nella parte in cui, in violazione dell'art. 115 c.p.c., da un lato, non era stato applicato il principio di non contestazione e, in particolare, era stata trascurata la circostanza che il non aveva contestato la mancata indicazione da parte sua di ulteriori accertamenti, CP_1
dopo la tac del 18.9.2007, necessari per pervenire ad una diagnosi certa, in ordine alla patologia della loro congiunta;
dall'altro, non si era tenuto conto dell'ammissione del convenuto, circa il fatto che i margini irregolari spiculati, con distorsione dei vasi
11 adiacenti, rilevati nella refertazione della tac del 18.9.2007, dovevano considerarsi indici di sospetto tumore maligno.
Con il terzo motivo di impugnazione, e si sono Parte_1 Parte_2
lamentati, innanzitutto, della revoca, avvenuta con ordinanza del 19.1.2018, dell'ordine che il giudice aveva emesso, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti di Controparte_8
di depositare le registrazioni degli esami diagnostici eseguiti dalla nel
[...] Per_1
2007 e nel 2008, rilevando che tale documentazione era necessaria per valutare l'eccezione sostanziale formulata dal dott. in ordine alla imputabilità dell'errore CP_1
diagnostico ad inidoneità o insufficienza dell'impiantistica della struttura sanitaria nella quale erano state rese le prestazioni radiologiche, cosicché il giudice, dovendo valutare tale difesa, non avrebbe potuto revocare l'ordine di esibizione suddetto, in relazione al quale, peraltro, gli appellanti avevano un interesse di rilievo giuridico, stante la possibilità di una pronuncia a loro favorevole, in conseguenza della estensione della domanda nei confronti della struttura sanitaria, terza chiamata in giudizio.
Sotto altro profilo, hanno lamentato l'ingiustificato rigetto dell'istanza volta ad una integrazione o al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il quarto motivo di appello, e hanno censurato la Parte_1 Parte_2
pronuncia di compensazione delle spese di lite, rilevando che l''ingiusto rigetto della loro domanda aveva condizionato tale pronuncia. Hanno concluso come sopra trascritto.
Si è costituito nel giudizio di appello, con apposita comparsa, contestando il CP_1
fondamento dell'impugnazione.
In sintesi, l'appellato, richiamate le difese del giudizio di primo grado, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, nella parte in cui era stato escluso il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso lamentato, rilevando che: a) non era in discussione la rispondenza dei referti redatti dal medico appellato all'esito degli esami di cui si tratta;
b) quale medico radiologo, non emetteva diagnosi, ma refertava gli esami radiografici svolti;
c) spettava, pertanto, agli oncologi che, evidentemente, seguivano la dott.ssa formulare le diagnosi del caso;
d) sicuramente, la era seguita da Per_1 Per_1
specialisti oncologi e vi era motivo di ritenere che, prima di ottobre del 2008, fosse stata sottoposta ad altri ricoveri;
e) il aveva svolto i suoi compiti correttamente e, del CP_1
resto, l'insorgenza di un carcinoma polmonare era un fatto del tutto inaspettato, essendo più probabile una patologia polmonare secondaria a seguito della radioterapia praticata
12 in occasione delle precedenti cure;
f) anche l'esame PET oppure l'agobiopsia dovevano essere indicate dallo specialista e non al radiologo.
Peraltro, ha lamentato la revoca delle ordinanze, con cui il Tribunale aveva disposto l'esibizione sia della documentazione relativa alla registrazione degli esami eseguiti dalla presso sia della documentazione medica concernente i Per_1 Controparte_8
trattamenti sanitari della stessa presso altre strutture sanitarie, volta a dimostrare, rispettivamente, il contratto della con e la circostanza che Per_1 Controparte_8
la donna era seguita da strutture sanitarie specializzate nella cura dei tumori, cosicché non poteva imputarsi al l'omissione della diagnosi in ordine alla neoplasia CP_1
polmonare.
Ha contestato il fondamento delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, con particolare riferimento alla richiesta di ordine di esibizione della documentazione iconografica degli esami eseguiti dalla nel 2007 e nel 2008, trattandosi di nuovo Per_1
mezzo di prova, come tale, inammissibile. Ha concluso come soprascritto.
Si è costituita nel giudizio di appello, anche, tramite apposita Controparte_8
comparsa, con cui ha sostenuto, sostanzialmente, l'infondatezza dell'impugnazione ed ha ribadito le difese del giudizio di primo grado, affermando, quindi, la sua estraneità alla controversia.
Con ordinanza del 3.3.2022, la Corte di appello, esaminate le istanze istruttorie delle parti, ha rigettato la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte appellante, in quanto ritenuta irrilevante ai fini della decisione. Ha ritenuto fossero superflui, anche, i mezzi di prova sollecitati dell'appellato.
Al contrario, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, rinnovare l'accertamento peritale svolto nel giudizio di primo grado, al fine di verificare, sulla base della sola documentazione ritualmente prodotta in giudizio e, quindi, con esclusione delle immagini relative agli esami radiologici e alle tac eseguite nel 2007 nel 2008, se, a seguito degli esami del 13 e del 18 settembre 2007 sulla persona di vi fossero Persona_1
o meno le indicazioni per un approfondimento diagnostico e, in caso positivo, se l'esecuzione di ulteriori esami avrebbe ha avuto conseguenze sul decorso della malattia sotto il profilo della possibilità di guarigione ovvero di quello del tempo di sopravvivenza o della qualità della vita della paziente.
Dopo una serie di aggiornamenti, resi necessari dalla mancata accettazione dell'incarico da parte dei periti, di volta in volta, nominati dalla Corte di appello, l'incarico peritale è
13 stato affidato alla dott.ssa (medicolegale) ed al dott. Persona_5 Persona_6
(oncologo) ed è stato concluso con il deposito della relazione peritale, contenente le repliche alle osservazioni delle parti alla relazione preliminare.
La difesa di a più riprese, ha contestato la validità della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nel giudizio di appello, chiedendone il rinnovo, poiché inficiata dalla circostanza che i due periti avevano visionato le immagini degli esami radiologici non acquisite agli atti regolarmente.
Con ordinanza del 29.4.2024, la Corte, preso atto che, come rilevato e documentato dal procuratore di nei confronti della suddetta società era stata disposta Controparte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Quindi, riassunta la causa, si è costituita in giudizio la Curatela della liquidazione giudiziale di eccependo l'inammissibilità o l'improcedibilità di ogni Controparte_2 domanda nei suoi confronti e, quanto al merito, l'infondatezza dell'impugnazione. Ha concluso come riportato in epigrafe.
Riservata insieme all'esame del merito quello della istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, formulata dalla difesa del la Corte, all'udienza del 9.10.2024, CP_1
svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese delle parti appellate, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto l'esame: a) della eccezione, sollevata dalla Curatela della liquidazione giudiziale di di inammissibilità o improcedibilità Controparte_2
delle domande proposte nei suoi confronti;
b) delle istanze istruttorie degli appellanti
(terzo motivo di appello) e del non accolte dalla Corte di Appello e reiterate all'atto CP_1
di precisare le conclusioni, nonché della eccezione, sollevata dalla difesa del suddetto appellato, di nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di appello;
c) delle questioni di stretto merito, alle quali è connessa quella di determinazione e
14 qualificazione giuridica delle domande di cui all'atto citazione introduttivo del giudizio di primo grado (primo e secondo motivo di appello); nonché d) la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo (quarto motivo di appello) e di secondo grado.
2. L'improcedibilità delle domande proposte nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Come accennato, la Curatela della liquidazione giudiziale di nel Controparte_2 costituirsi in giudizio, dopo la declaratoria di interruzione del processo per l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società, ha eccepito l'inammissibilità
o l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti.
L'eccezione è fondata, dovendosi ritenere tali domande - proposte sia dagli appellanti (in termini di estensione alla società della domanda di risarcimento del danno proposta originariamente nei confronti di a seguito della chiamata in causa da parte di CP_1 quest'ultimo) sia dal ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (in termini di accertamento, in caso CP_1 di ritenuta responsabilità, del vincolo della solidarietà tra l'appellato e CP_2
- improcedibili, a seguito della apertura della liquidazione giudiziale.
[...]
E' principio consolidato in giurisprudenza, infatti, quello secondo cui l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento (ora liquidazione giudiziale) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 della legge fallimentare (ora
151, comma 2°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento (ora liquidazione giudiziale) sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens”. La relativa questione, segnatamente, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° comma, c.p.c., può essere sollevata o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass., sez. I, n. 11021/2023; sez. III n. 24156/2018; sez.
6-I, n. 5255/2017; sez. I n.
21565/2008).
Né, nella fattispecie in esame, è invocabile il diverso principio, secondo cui il creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se
15 emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore), deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2°, n. 3, della legge fallimentare (ora art. 204, comma 2°. lett. c) del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass, sez. III, n.
17154/2024; n. 4768/2019).
In effetti, nel caso in esame, manca il presupposto della domanda di ammissione al passivo cn riserva, ossia una sentenza di condanna o, comunque, di accertamento del credito (il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda degli attori, odierni appellanti).
3. Le istanze istruttorie degli appellanti e del L'eccezione di nullità della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di appello
Con ordinanza del 3.3.2022, come già esposto, la Corte di Appello ha rigettato le istanze istruttorie degli appellanti e del che, tuttavia, sono state riproposte all'atto di CP_1
precisare le conclusioni.
L'ordinanza di rigetto, da intendersi richiamata, deve essere ribadita, salve le precisazioni seguenti.
La prova testimoniale richiesta dagli appellanti, volta a comprovare che il dott. CP_1
all'esito della tac effettuata il 18.9.2007, ebbe a rassicurare la circa il fatto che Per_1
emergeva soltanto una fibrosi secondaria riconducibile alla radioterapia effettuata in passato, è superflua, poiché, come si avrà modo di precisare in seguito, dall'esame del referto risultano, comunque, comprovati sia l'errore diagnostico del radiologo che l'assenza di doverose indicazioni circa opportuni approfondimenti strumentali ad una corretta diagnosi.
È inammissibile, inoltre, l'istanza degli appellanti, volta ad ordinare alla struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle immagini radiografiche degli esami refertati dal dott. trattandosi di nuovo mezzo di prova, ai sensi dell'art. 345 CP_1
c.p.c., essendo stato richiesto, per la prima volta, nel giudizio di appello.
Né gli appellanti possono far valere la circostanza che, da un lato, l'istanza era stata tempestivamente formulata dallo stesso odierno appellato nel corso del giudizio di primo grado e, dall'altro, di avere un interesse giuridico all'acquisizione della suddetta documentazione, conseguente alla estensione della loro domanda di risarcimento del
16 danno nei confronti della struttura sanitaria, a seguito della sua chiamata in giudizio da parte del (cfr. il terzo motivo di appello), ostandovi due concomitanti ragioni. CP_1
In primo luogo, contrariamente al convincimento degli appellanti, nessuna istanza di esibizione delle immagini radiografiche degli esami eseguiti dal dott. è stata CP_1
presentata dalla difesa di quest'ultimo nel corso del giudizio di primo grado, laddove, invece, è stata chiesta l'esibizione di altra documentazione, ossia di quella concernente la prenotazione e la registrazione degli esami suddetti nell'ambito delle attività amministrative di al fine dichiarato di replicare alla eccezione della Controparte_2
suddetta società di estraneità alla lite, per essere il rapporto tra il e la di CP_1 Per_1
carattere personale ed amichevole, tale da non coinvolgere, giuridicamente, la suddetta casa di cura, rimasta ignara dello svolgimento degli esami di cui si tratta (cfr., rispettivamente, le difesa di e del nel giudizio di primo grado). Controparte_2 CP_1
In secondo luogo, deve evidenziarsi che, avendo il chiamato in causa CP_1 CP_2
non già perché ritenuta esclusiva responsabile del danno lamentato dagli attori, ma,
[...]
in ipotesi di condanna, obbligata in solido con il convenuto principale, non vi sono i presupposti, sulla base dei principi giurisprudenziali, per ritenere l'automatica estensione della domanda principale degli attori nei confronti della struttura sanitaria, cosicché viene meno l'argomento volto giustificare il loro interesse all'accoglimento di un'istanza istruttoria formulata dal solo convenuto principale.
Con riguardo, poi, alla istanza di esibizione formulata dalla difesa di e volta CP_1
all'acquisizione di documentazione sanitaria concernente le cure oncologiche prestate alla nel periodo in cui sono stati eseguiti gli esami radiologici di cui si tratta, deve Per_1
ribadirsi l'irrilevanza, ai fini della decisione, di tale documentazione, posto che la sua acquisizione è finalizzata a dimostrare che la aveva mostrato gli esiti degli Per_1
accertamenti radiologici agli specialisti oncologi che la seguivano, circostanza che, peraltro, di per sé, non escluderebbe il concorso del dott. nella produzione dei danni CP_1
lamentati e, quindi, la sua responsabilità solidale per gli stessi, senza, peraltro, che tale responsabilità solidale possa avere alcun rilievo ai fini di un'eventuale azione di regresso del non avendo partecipato al presente giudizio i soggetti astrattamente CP_1
corresponsabili, in solido, con lui.
Non sono fondate, infine, né l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di appello né la richiesta di rinnovo dell'accertamento peritale, formulate, a più riprese, dalla difesa di CP_1
17 Quanto al primo aspetto, non è motivo di nullità la circostanza che i consulenti d'ufficio abbiano, erroneamente, esaminato, anche, la descrizione delle immagini radiografiche da parte del radiologo consultato dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, così, di fatto, da eludere, evidentemente in buona fede, il divieto espresso dalla Corte di utilizzare tali immagini, poiché non prodotte ritualmente in giudizio (ma consegnate informalmente dall'attore al perito nominato dal Tribunale).
In effetti, i consulenti d'ufficio, prendendo atto e condividendo i rilievi della difesa del alla relazione preliminare dal loro redatta, hanno corretto e precisato il loro giudizio CP_1
nella relazione finale, evidenziando che, comunque, le conclusioni a cui erano giunti dovevano essere confermate, giacché desumibili dallo stesso contenuto dei referti e, segnatamente, da quelli del 13 e del 18 settembre 2007.
In definitiva, la circostanza in esame, salva la valutazione di merito delle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (su cui v. infra), non comporta nullità dell'accertamento peritale, avendo avuto modo i periti di riesaminare il caso alla luce della sola documentazione acquisita ritualmente in giudizio.
Sotto altro profilo, per come si avrà modo di precisare anche in seguito, gli elementi acquisiti - ossia la documentazione prodotta, la circostanza pacifica che i referti del 13 e del 18 settembre 2007 siano stati correttamente redatti quanto alla descrizione dei risultati dell'esame radiologico, nonché l'espletamento di due accertamenti peritali di ufficio, oltre a quelli di parte, sulla questione decisiva dei compiti dello specialista radiologo che, nelle condizioni date, si trovi al refertare gli esami suddetti nei termini di cui ai referti acquisiti agli atti - inducono a ritenere superfluo un ulteriore rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il merito del giudizio di appello e le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito, sollevate con il primo ed il secondo motivo di appello. Tali motivi sono da ritenersi fondati, nei limiti di seguito precisati.
Come accennato, preliminare all'esame delle questioni di stretto merito è, tuttavia, la determinazione e la qualificazione giuridica delle domande proposte dagli odierni appellanti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Nessun dubbio sussiste circa il fatto che e abbiano Parte_1 Parte_2
chiesto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure
18 hereditatis, a titolo, rispettivamente, di responsabilità aquiliana e contrattuale, per avere il contribuito a causare il decesso della loro congiunta, con CP_1 Persona_1
errori od omissioni, a seguito degli esami radiologici eseguiti tra il febbraio del 2007 e l'ottobre del 2008.
La natura di tali lamentati danni è specificata sia nell'atto di citazione che nelle conclusioni.
Più problematica è l'individuazione di ulteriori domande, proposte o, comunque, precisate anche nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, astrattamente riconducibili a: a) perdita di chances di sopravvivenza;
b) grave pregiudizio alla qualità della vita;
c) pregiudizio alle scelte della paziente;
trattandosi di domande di natura ontologicamente diversa rispetto a quella di risarcimento del danno derivante dal prematuro decesso della loro congiunta.
Premesso questo, deve escludersi che siano state formulate, adeguatamente, domande volte al risarcimento del danno derivante dal grave pregiudizio alla qualità della vita della ed alle sue scelte, di cui risulta soltanto un fugace accenno alle pagine 6 e 7 Per_1
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, nei termini seguenti: “La condotta del dottor quantomeno ha determinato un grave pregiudizio sulla qualità della vita e CP_9 sulle scelte della paziente”.
Si tratta, all'evidenza, di allegazioni del tutto generiche, rimaste imprecisate nel corso del giudizio di primo grado ed a seguito della concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., a cui, del resto, non corrisponde alcuna determinazione nelle conclusioni, nelle quali il riferimento ai danni lamentati è correlato, unicamente, al decesso della congiunta degli attori.
Diversamente deve dirsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante da perdita di chances di sopravvivenza, poiché, se è vero che, sul punto, le conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risultano alquanto generiche, il suo contenuto sostanziale non lascia dubbi sul fatto che sia stato allegato, tra gli altri, il danno suddetto, anche in considerazione della circostanza che vi è un esplicito richiamo ad apposita perizia medico legale contenente ulteriori precisazioni di carattere tecnico in ordine alla domanda stessa.
CP_ Si legge, infatti, alle pagine 6 e 7 dell'atto di citazione che “La condotta del dottor ha inesorabilmente compromesso la possibilità di cura della paziente e le chances, definite come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguirne una possibilità
19 di sopravvivenza…. nel caso di specie la perdita di chances non è ipotetica ma concreta ed attuale sulla base dei dati epidemiologici che riguardano le neoplasie del polmone.
Pertanto, se la diagnosi fosse stata tempestiva e corretta la paziente avrebbe avuto concrete chances di conseguire un buon esito o perlomeno una favorevole prognosi come si evince da perizia medico legale redatta dal prof. dott. del 19.6.2014 Persona_7 che si allega in copia (doc. n. 23)… le sofferenze patite dalla de cuius sono state immense considerato che la medesima, anche in quanto medico, ha con estrema consapevolezza realizzato che il ritardo diagnostico l'ha privata di una notevole possibilità di guarigione. Tale possibilità poteva ritenersi concreta nell'ipotesi in cui la neoplasia polmonare fosse stata diagnosticata al primo esame o, allo stesso primo esame, fossero stati suggeriti gli ulteriori, dovuti e necessari approfondimenti diagnostici…”.
Della formulazione di tale domanda, del resto, non pare dubitare nemmeno l'appellato che nei suoi scritti difensivi ne contesta, piuttosto, il fondamento.
Fatta questa premessa sul contenuto delle domande, deve rammentarsi che gli appellanti, in sintesi, con i primi due motivi di impugnazione, censurano la sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra la condotta del medico
(segnatamente, l'omissione della diagnosi di neoplasia o della indicazione di ulteriori accertamenti idonei a confermarne il sospetto) e gli eventi pregiudizievoli lamentati in danno loro e della congiunta, deceduta per l'aggravarsi di tale patologia.
Dalla documentazione acquisita e dalle concordi valutazioni dei consulenti tecnici di ufficio, compreso quello nominato nel giudizio di primo grado, tuttavia, non emergono elementi sufficienti per ritenere che la condotta del dott. quale specialista CP_1
radiologo, possa considerarsi causa o concausa della morte di né Persona_1 dell'anticipazione del decesso, avvenuto nel giugno del 2013, dopo cinque anni e nove mesi circa dalle omissioni addebitabili al radiologo, risalenti al settembre del 2007.
In effetti, posto che al suddetto medico può essere addebitato il fatto di non avere formulato, in occasione degli esami svolti eseguiti nel 2007 e nel 2008, una diagnosi o un sospetto di diagnosi di neoplasia polmonare né di avere indicato alla paziente gli accertamenti necessari per verificare tale sospetto, non può pervenirsi ad un giudizio in termini di “più probabile che non” circa la sussistenza di un nesso causale tra tale omissione e l'evento morte verificatosi, poiché nessun elemento concreto consente di ritenere che, ipotizzata la condotta omessa, la non sarebbe morta in conseguenza Per_1
20 della patologia insorta. Analoga considerazione vale per l'ipotesi di anticipazione del decesso.
Non consentono di formulare un simile giudizio le seguenti circostanze: a) non è possibile escludere uno stadio della malattia già avanzato all'epoca degli esami radiologici del settembre del 2007, allorché vi era il sospetto di una neoplasia in atto di stadio T2a (v. la c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado e quella svolta in appello), dato che tali esami (tanto più i meri referti degli stessi) non consentono di verificare se vi fossero, come possibile, metastasi linfonodali (indicate, convenzionalmente, con la lettera “N”) o a distanza (indicate con la lettera “M”); b) a distanza di tempo relativamente breve, ossia nell'ottobre del 2008, la patologia tumorale si trovava in uno stadio molto avanzato (T2bN2M1c, secondo la concorde classificazione del consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale e quelli nominati dalla Corte di Appello); c) né il consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale né quelli nominati dalla Corte di
Appello hanno espresso tale giudizio sul nesso di causalità, pronunciandosi, piuttosto, in termini di riduzione delle probabilità di sopravvivenza.
Lo stesso consulente tecnico di fiducia degli odierni appellanti si è espresso in termini di pregiudizio alle concrete possibilità di cura della paziente e di perdita di chances di sopravvivenza, non formulando un giudizio chiaro e argomentato di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del medico ed il decesso o l'anticipazione del decesso, ma limitandosi ad affermarlo, senza, tuttavia, indicare gli elementi specifici di tale affermazione né le ragioni del suo convincimento, tradottosi, pertanto, in un mero enunciato (cfr. la relazione allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, indicata come documento n. 23).
Ne consegue che ogni domanda fondata sul nesso di causalità tra la condotta del medico e la morte della o la sua anticipazione difetta di prova e che, pertanto, la Per_1
sentenza del Tribunale deve essere, sul punto, confermata.
A conclusioni diverse si perviene in ordine alla ulteriore domanda di risarcimento del danno, iure hereditatis, connesso alla perdita di chances di sopravvivenza della Per_1
in conseguenza delle omissioni suddette.
Deve rammentarsi, in punto di fatto che è pacifico e, del resto, documentato che
[...]
si è sottoposta ai seguenti esami radiologici, eseguiti dal dott. Persona_1 CP_1
a) il 2.2.2007, ad un esame radiografico presso il poliambulatorio “Gamma” di
[...]
Catanzaro, terminato con il seguente referto del “Campi polmonari ben espansi con CP_1
21 trasparenza nella norma. Ombre ilari e cardio-vasale nei limiti. Seni costo-frenici liberi.
Presenti punti metallici contro la regione ascellare di destra”; b) il 13.9.2007, ad un esame radiografico presso il centro di Catanzaro, in cui il dott. Controparte_4 CP_1 ha riscontrato “…chiazza opaca ovalare, con diametro massimo di 2 cm circa a contorni non ben definiti, tra terzo superiore e terzo medio del campo polmonare destro, in piani medi…”; c) in data 18.9.2007, ad un esame TC del torace presso il di Controparte_4
Catanzaro, in cui il dott. ha rilevato “… A destra, nel territorio del segmento CP_1
posteriore del lobo superiore, evidente area di addensamento presumibilmente sclerotico di 3.5 x 2.5 c., estesa in lunghezza di 3 cm circa, con contorni polilobati e margini finemente spiculati, connessa da grossolana stria “opaca” alla pleura sottocostale, ed addossata alla pleura interlobare che appare striata anteriormente. Nel contesto di tale area, apprezzabili due bronchi sub segmentari che appaiono stirati, ravvicinati ed ectasici. Non formazioni anomale nell'ambito del polmone sinistro. Non linfoadenomegalie mediastiniche ed in sede mammaria interna”; d) il 6.2.2008, ad un esame TC del torace presso il di Catanzaro, in cui il dott. ha Controparte_4 CP_1
giudicato il reperto sostanzialmente invariato, “rispetto al precedente esame del
12.9.2007”; e) il 1°.10.2008, ad un esame TC del torace presso il poliambulatorio
“Gamma” di Catanzaro, in relazione al quale il dott. ha refertato quanto segue: “a CP_1
dx, nel territorio del segmento dorsale del lobo superiore, a ridosso del versante esterno della corrispondente diramazione bronchiale, evidente area di consolidazione parenchimale con alone perilesionale a “vetro smerigliato”, avente estensione in lunghezza di 5.5. cm circa, D.T. di 4,5 cm, D.S. di 4 cm circa e limite posteriore netto all'interlobo che, in corrispondenza, appare modicamente stirato anteriormente. Detta area di consolidazione, mostra disomogeneo incremento densitometrico dopo mezzo di contrasto (aspergillosi angioinvasiva?). omolateralmente, nel territorio del segmento apicale dello stesso lobo, riconoscibile “opacità nodulare” a contorni non ben definiti, del diametro di 1 cm circa. Non formazioni anomale nel polmone sin. In sede paratracheale inferiore di dx, evidente linfonodo con morfologia conservata e dimensioni aumentate (diametro maggiore:
1.7 cm), centralmente ipodenso”.
Dalla documentazione prodotta si evince, inoltre che, ricoveratasi il 20.10.2008 presso l'istituto per la cura dei tumori ICRRS “San Raffaele” di Milano con diagnosi di accettazione di “neoplasia polmonare destra associata a linfoadenopatia mediastinica in pregresso carcinoma intraduttale della mammella di destra”, a seguito di appositi
22 accertamenti, è stata dimessa il 31.10.2008 con la seguente diagnosi: “adenocarcinoma polmonare di destra con metastasi linfonodali mediastiniche, metastasi epatica, metastasi ossee”.
Quindi, la si è sottoposta ad una serie di accertamenti, trattamenti sanitari e cure, Per_1
tra cui: a) quattro cicli di chemioterapia nel gennaio del 2009; b) il 12.2.2009 ad intervento chirurgico di “lobectomia superiore destra” presso l'Azienda ospedaliera dell'università di e la diagnosi istopatologica aveva CP_6 CP_7 CP_7
evidenziato la presenza di un carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato del tipo combinato con adenocarcinoma compatibile con la primitività polmonare;
c) tra l'aprile del 2009 e il giugno dello stesso anno a trattamenti di radiochirurgia e radioterapia;
d) nel dicembre del 2011, ad un trattamento radiostereotassico per lesioni ripetitive cerebrali;
e) il 5.4.2012, presso l'istituto “San Raffaele” di Milano a un intervento chirurgico per via endoscopica che produceva la completa ricanalizzazione bronchiale;
f) nel maggio del 2012, ad un nuovo trattamento chemioterapico ed infine il
16 maggio 1013 era stata ricoverata presso la fondazione per la ricerca e la cura dei tumori di Catanzaro, ove era deceduta in data 11 giugno 2013 Persona_3
con diagnosi, tra l'altro, di “tumori maligni del bronco o polmone tumori maligni secondari del fegato specificati come metastatici tumori maligni secondari di encefalo e midollo spinale insufficienza respiratoria acuta e cronica”.
Premesso questo, la Corte condivide il giudizio conforme dei due periti d'ufficio nominati nel giudizio di appello e di quello nominato dal Tribunale circa il fatto che la descrizione delle immagini visionate dal dott. specialista radiologo, operata nei CP_1
referti del 13 e del 18 settembre 2007, contenesse elementi obiettivi che avrebbero dovuto indurre il medico a formulare, nei referti immedesimi, quanto meno, il sospetto di una neoplasia polmonare e, quindi, l'indicazione di un approfondimento diagnostico mediante PET/TC o agobiopsia TC polmonare.
E' condivisibile, inoltre, il giudizio dei suddetti periti, in ordine al fatto che il radiologo, nell'ambito delle sue competenze sia generiche di medico che specialistiche, ha il dovere giuridico, oltre che deontologico, di formulare ipotesi o anche solo sospetti di diagnosi di patologie, laddove, come nel caso in esame, emergano elementi indicativi delle stesse dagli esiti degli accertamenti effettuati, nonché di indicare gli ulteriori accertamenti diagnostici necessari a verificare la diagnosi o il sospetto. Ciò vale, tanto più, nella
23 fattispecie oggetto di causa, in cui la paziente si sottoponeva agli esami, in quanto affetta, in passato, da patologia tumorale.
La giurisprudenza, d'altra parte, ha avuto modo di chiarire che, in tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2°,
c.c. e, perciò, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti cc.dd. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami (cfr.
Cass., sez. III, n. 37728/2022, principio affermato in relazione alla responsabilità di un radiologo per le conseguenze dannose subite da una paziente a causa del ritardo diagnostico di una neoplasia al seno, a fronte di emergenze ecografiche che segnalavano un addensamento ghiandolare, senza svolgere o consigliare ulteriori approfondimenti con esami citologici o radiografici, il medico aveva omesso di riportare la circostanza nel proprio referto, escludendo espressamente la presenza di alterazioni morfo-strutturali degne di nota a carico di entrambe le mammelle).
Né la circostanza che sarebbe stato necessario o, quantomeno, opportuno sottoporre gli esiti degli esami suddetti ad uno specialista oncologo esclude la responsabilità del dott. per le omissioni a lui addebitabili. CP_1
Tali omissioni, accertate sulla base dei referti del settembre del 2007 e non anche di quello del febbraio dello stesso anno, da cui non emerge alcun elemento sintomatico di una patologia in atto, hanno comportato un ritardo nell'inizio delle terapie oncologiche tra il settembre del 2007 (epoca in cui, anche tramite appositi ulteriori accertamenti ed approfondimenti diagnostici, sarebbe stato possibile riscontrare la patologia in questione che si trovava, sulla base degli elementi obiettivi rilevati nella c.t.u. di appello, allo stadio
T2a) e l'ottobre del 2008, allorché, all'esito dell'ulteriore accertamento radiologico eseguito dal dott. la si è recata, autonomamente, presso un istituto CP_1 Per_1
oncologico specializzato che, eseguiti ulteriori accertamenti, ha diagnosticato la neoplasia polmonare, quando, peraltro, la stessa era classificabile come corrispondente allo stadio T2 N2 M1c (stadio IV).
Tale ritardo diagnostico e di inizio delle cure oncologiche ha comportato una riduzione delle chances di sopravvivenza della nell'orizzonte di 5 anni, stimata dai Per_1
24 consulenti tecnici d'ufficio nominati nel giudizio di appello, richiamate le linee guida
AIOM, nella misura del 35-40%.
Il dato, tuttavia, proprio perché ancorato all'orizzonte temporale dei cinque anni, non può essere preso in considerazione, per la considerazione che la è sopravvissuta oltre Per_1
i suddetti cinque anni, calcolati dalla condotta del (del settembre del 2007), essendo CP_1
deceduta nel giugno del 2013 (dopo 5 anni e 9 mesi circa), sicché le chances di sopravvivenza in questo specifico periodo temporale si sono concretizzate e, quindi, non vi è stato un danno derivante dalla loro perdita.
Tuttavia, è ragionevole ritenere, proprio in virtù della parziale efficacia delle cure praticate, che, se la paziente le avesse iniziate a tempo debito (nel settembre del 2007, anziché nell'ottobre del 2008), avrebbe conservato, anche dopo i cinque anni, delle chances di sopravvivenza che, tenuto conto dei dati statistici generali riportati dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado sulle probabilità di sopravvivenza per le patologie tumorali dello stesso tipo (circa il 29,3% per le persone di età compresa tra i 15 ed i 44 anni, secondo le linee guida AIOM), possono calcolarsi, nell'orizzonte dei successivi cinque anni, in assenza di elementi obiettivi alternativi per una valutazione più precisa, nella suddetta media del 29,3%.
Di tale perdita di chances il tuttavia, deve rispondere nei limiti del 70% del danno CP_1
causato alla poiché deve ritenersi il concorso di colpa di quest'ultima nella Per_1
misura del 30%, dato che, anche in considerazione della sua qualifica professionale di medico (specializzato in cardiologia e medicina interna) e, comunque, in ragione della sua pregressa patologia tumorale, avrebbe dovuto, pur prescindendo dalla doverosa indicazione del radiologo, sottoporre gli esiti degli esami del settembre 2007 ad uno specialista oncologo che, a sua volta, avrebbe dovuto, anche tramite un consulto con il radiologo, approfondire la correttezza della diagnosi e, comunque, completarla.
Premesso questo, si tratta, a questo punto, di quantificare il danno subito dalla Per_1
di cui gli odierni appellanti reclamano il risarcimento iure hereditatis, sulla base del criterio equitativo ancorato ai dati obiettivi della entità della percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta e del relativo orizzonte temporale (5 anni), in ordine al quale è possibile ritenere la perdita delle chances di sopravvivenza.
A tal fine, appare corretto procedere nel modo seguente, per come ha ritenuto, in una recente decisione, dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. III, n. 2861/2025; in particolare, il paragrafo 9.1.): a) in primo luogo, occorre procedere alla determinazione
25 dell'entità del danno, sulla base delle tabelle milanesi, rapportato ad una ipotetica invalidità del 100% della al momento dell'illecito (euro 1.163.824); b) la somma Per_1
ricavata deve essere, poi, divisa per il numero di anni che, sulla base delle aspettative di vita di carattere generale, una donna dell'età della (nata il [...]) aveva al Per_1
momento dell'illecito (nel 2007, l'aspettativa di vita delle donne italiane era in media di anni 84; cosicché avendo la nel settembre del 2007 l'età di 39 anni, aveva Per_1
un'aspettativa ipotetica di vita di ulteriori 45 anni); c) ricavato tale dato, pari ad euro
25.862,75, deve essere moltiplicato per il numero di anni di vita “sperati”, oltre i primi cinque concretamente vissuti, che, nel caso in questione, è pari a ulteriori quattro anni e tre mesi (dai cinque anni della ordinaria prospettiva di sopravvivenza, secondo la media statistica, deve essere sottratto il tempo in cui, essendo rimasta in vita la le Per_1
chances di sopravvivenza non sono andate perdute: ossia 9 mesi, dall'ottobre del 2012 al giugno del 2013, pari a ¾ di anno), non potendosi, del resto, desumere sulla base di elementi oggettivi e date le circostanze un concreto ulteriore orizzonte di vita sperata;
d)
a detto importo, pari ad euro 109.916,68, deve applicarsi un'aliquota pari alle chances perdute (29,3%), cosicché il danno ammonta nel suo complesso ad euro 32.205,58.
Tale somma, decurtata del 30% a titolo di concorso di colpa della è pari a euro Per_1
22.543,91, calcolata l'attualità.
Non possono riconoscersi sulla somma stessa gli interessi compensativi, non avendo gli attori, odierni appellanti, provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbero disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, n. 6351/2025).
5. Le spese di giudizio
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, quanto ai rapporti processuali tra gli appellanti e - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, CP_1 segnatamente, dell'accertamento della responsabilità del per la perdita di chances di CP_1
sopravvivenza causata alla e, peraltro, del concorso di colpa di quest'ultima Per_1 nella produzione dell'evento - devono essere compensate per il 30%, mentre per il restante 70% seguono la soccombenza del suddetto appellato.
26 Esse vengono liquidate, nell'intero, come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro
5.200,01 e euro 26.000,00).
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, devono essere liquidate in complessivi euro 5.077,00 (euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisoria), oltre euro 563,08 per spese vive documentate.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 5.809,00 (euro
1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 804,00 ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel giudizio di primo grado e di quella svolta nel giudizio di appello devono porsi a carico del in ragione della CP_1
soccombenza.
Quanto ai rapporti processuali concernenti la Controparte_2
l'improcedibilità della domanda a seguito della apertura della liquidazione
[...]
giudiziale durante il giudizio di secondo grado giustifica la conferma della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, mentre la soccombenza sulla questione della improcedibilità tanto degli appellanti che del (che hanno CP_1 proposto domande di merito nei confronti della Curatela e malgrado l'eccezione di improcedibilità sollevata) comporta la condanna in solido di entrambi al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti della , liquidate, peraltro, nei minimi CP_2
della tariffa forense (euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.), tenuto conto della natura processuale della decisione e della concreta attività difensiva svolta.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
27 Tribunale di Catanzaro n. 121/2021 del 22.1.2021, pubblicata il 10.2.2021, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna al risarcimento nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...]
, quali eredi di quantificato in complessivi euro Pt_2 Persona_1
22.543,91, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- quanto ai rapporti processuali tra e , da un lato, e Parte_1 Parte_2
dall'altro, compensa per il 30% tra le parti le spese processuali del giudizio CP_1
di primo grado e del presente giudizio di appello e condanna il al rimborso del CP_1
residuo 70% nei confronti di e , liquidandole Parte_1 Parte_2 nell'intero, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 5.077,00 per onorari ed euro 563,08 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e, quanto al giudizio di appello, in euro 5.809,00 per onorari ed euro 804,00 per spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
- condanna e e in solido, al rimborso Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese del giudizio di appello nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale di liquidate in euro 2.906,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_2
forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
- conferma la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in relazione ai rapporti processuali concernenti Controparte_2
Pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nel giudizio di primo grado ed in quello di appello, definitivamente, a carico di CP_1
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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