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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11593/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11593/2020 R.G. promossa da:
, c.f. e p.i. , avente sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Acireale Via Torquato Tasso n. 4/a, in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Acireale corso Umberto 67 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Giovanni Battiato che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla notifica telematica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore Opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania Via G. CP_3
Vagliasindi n. 53, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via E. Pantano n. 70 P.IVA_2 nello studio dell'avv.to Simone Serpotta che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta Opposta
------------
Conclusioni
pagina 1 di 11 All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------------
Svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 2560/2020 RG, reso in data 2 luglio 2020, il Tribunale di
Catania ha condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma di €. 456.240,23, oltre interessi e spese, sì CP_3
come pretesi, a titolo di corrispettivo per i dati consumi di acqua irrigua rimasti impagati, in forza delle fatture n. 618/B del 17 novembre 2014, n.142/B del 25 febbraio 2015, n.1156/B del
5 novembre 2015, n. 1004/B del 10 novembre 2016, n. 664/B del 15 ottobre 2019, n. 421/B del 28 maggio 2020.
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2020 Controparte_1
ha proposto formale opposizione.
[...]
Denunziava, quanto allo svolgimento del contratto: che il rapporto risaliva alla convenzione del 19 aprile 2013 in virtù della quale si CP_3 era obbligata, oltre che alla manutenzione dell'impianto, alla fornitura di acqua irrigua mediante emungimento dal “pozzo ex AISA” e al rilancio nella propria rete idrica, ed essa esponente si sarebbe dovuta occupare di veicolare l'acqua ai singoli utenti;
che, a garanzia dei pagamenti, era stato corrisposto l'importo di €. 50.000,00 a titolo di cauzione;
che, a ridosso della stagione irrigua del 2015, aveva improvvisamente sospeso CP_3
la somministrazione di acqua al contempo dichiarando, con la lettera del 20 aprile 2015, la risoluzione del contratto, sì costringendo essa cooperativa ad inoltrare ricorso cautelare al
Tribunale di Catania che, in accoglimento dell'istanza, aveva ordinato l'immediato ripristino della fornitura con il provvedimento inaudita altera parte dell'8 maggio 2015, di poi confermato con la successiva ordinanza;
che, a seguito di ciò, in data 22 marzo 2016 era stato sottoscritto accordo transattivo e novativo, ivi pattuendosi, oltre che il nuovo contenuto economico dei servizi, la durata di anni pagina 2 di 11 sette del rapporto con decorrenza 1 maggio 2016, la distinzione della fornitura in due distinti periodi temporali (stagione irrigua estiva, 1° maggio/31 ottobre - stagione irrigua invernale, 1° novembre/30 aprile), il diritto di di sospendere la fornitura in caso di CP_3 inadempimento di importo superiore alla somma di € 20.000,00; che, nella vicinanza della stagione irrigua estiva 1 maggio – 31 ottobre 2019, CP_3 aveva dapprima manifestato grave inadeguatezza tecnica nella distribuzione dell'acqua e di poi sospeso nuovamente in piena stagione estiva la fornitura;
che, nello specifico, aveva mancato di riparare i guasti nella rete idrica, sì da CP_3
costringere essa esponente ad adoperarsi per gli interventi più urgenti;
che l'ente somministrante aveva mancato pure di attivare la fornitura per la stagione invernale, sì come decorrente dall'1 novembre 2019; che, a tal punto, nell'immediatezza della stagione estiva 2020, aveva instato il Tribunale di Catania con un nuovo ricorso cautelare, in esito al quale, l'adito Giudice, con il decreto inaudita altera parte del 25 maggio 2020, aveva ordinato, una volta di più, “l'immediato ripristino della fornitura irrigua e l'immediata esecuzione degli interventi di manutenzione della condotta di distribuzione, il tutto eventualmente anche a cura di personale della ricorrente”; che il relativo procedimento iscritto al n. 4698/2020 RG era ancora in corso;
che aveva mancato di dare esecuzione al detto provvedimento, costringendo i CP_3
consorziati a procurarsi altrove la necessaria fornitura di acqua.
Contestava, in punto di fatto, la mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio dei consumi imputati nelle date azionate fatture.
Deduceva di essere creditrice, oltre che di quanto sostenuto per il servizio di manutenzione e di distribuzione dell'acqua irrigua sospeso da , delle seguenti CP_3
ulteriori somme:
• € 46.000/00 oltre interessi, corrisposti, a deconto del maggior importo di €.
138.000,00, in adempimento dell'obbligazione assunta in forza della convenzione rimasta inadempiuta da nelle stagioni irrigue estive 2019 e 2020 e nella CP_3
stagione irrigua invernale del 2020;
• €. 50.000,00, pagati a titolo di deposito cauzionale;
• € 3.886,66 oltre interessi, per avere mancato di erogare, a causa di un CP_3
guasto nella cabina elettrica di proprietà, alla fine della stagione irrigua estiva pagina 3 di 11 2018, a circa metà degli utenti della l'ultima fornitura del mese di CP_1
ottobre;
• € 18.655,92, quanto alla stagione irrigua 2020, a titolo di danno per il mancato incasso dei dovuti corrispettivi dagli utenti, in favore dei quali essa cooperativa non aveva potuto soddisfare le richieste di acqua irrigua per fatto e colpa di;
CP_3
• €. 8.203,68, quanto alla stagione irrigua estiva 2020, a titolo di risarcimento del danno, pari alla differenza tra l'utile che essa cooperativa avrebbe conseguito con la regolare fornitura agli utenti ed il minor guadagno conseguito;
• €. 866,16, quanto alla stagione irrigua invernale 2020, a titolo di risarcimento del danno per il mancato incasso dei dovuti corrispettivi dagli utenti, cui essa cooperativa non aveva potuto soddisfare le richieste di acqua irrigua per fatto e colpa di . CP_3
Tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, dichiararsi l'insussistenza dell'azionata pretesa creditoria, condannarsi al pagamento degli CP_3 importi pretesi a titolo restitutorio e risarcitorio. Chiedeva, in subordine, detrarsi dall'importo comunque preteso da quanto vantato in via riconvenzionale. CP_3
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita , la quale ha chiesto il CP_3 rigetto dell'interposta opposizione, all'uopo osservando che, ben diversamente da quanto dedotto, era stata a mancare di Controparte_1
adempiere alle obbligazioni assunte con la convenzione del 22 marzo 2016, se pur essa società fornitrice aveva concesso, con la scrittura privata del 7 maggio 2019, una tempistica più favorevole nel pagamento della morosità maturata.
Contestava altresì l'inadempimento della società cooperativa per avere consentito l'utilizzazione dell'acqua irrigua per usi personali e/o industriali.
Nelle more del giudizio l'adito Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento cautelare al n. 4698/2020 RG.
Con l'ordinanza del 3 dicembre 2021 confermava di poi il decreto inaudita altera parte del
25 maggio 2020 e disponeva CTU al duplice fine di ricostruire le posizioni debito/credito delle pagina 4 di 11 parti e accertare lo stato dell'impianto di distribuzione e della conduttura idrica e dar conto delle opere necessarie al ripristino.
In esito all'udienza del 17 ottobre 2022 era ordinata la sospensione delle operazioni di
CTU tecnica ed al contempo disposta la prosecuzione di quelle di natura contabile.
Con il successivo provvedimento del 24 novembre 2023 revocava, in adesione della specifica richiesta di parte opponente, sì come articolata in seno al processo verbale del 15 novembre 2023, l'incarico peritale di natura tecnica.
La causa, all'udienza del 13 gennaio 2025, è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione
La fornitura
La ricostruzione della posizione contabile di Controparte_1 postula l'esame dell'accordo transattivo-novativo del 22 marzo 2016, sì come
[...]
integrato dalla scrittura privata del 7 maggio 2019.
Esso ha innanzitutto regolato i rapporti di dare/avere quanto alle pregresse forniture degli anni 2013, 2014, 2015, pur esse oggetto di contestazione.
In parte qua, il relativo corrispettivo venne convenuto in euro 138.000,00, di cui euro
18.000,00 da pagarsi nel 2016 e la restante parte in sei rate annuali da euro 20.000,00 cadauna: in effetti, in coerenza con quanto contenuto al punto 1.2 del contratto, la regolarizzazione venne avviata dal 2017 in ragione di rate da euro 23.000,00 (€ 23 X 6 anni =
138), da pagarsi in ragione di due ogni anno. Il contratto prevedeva, al riguardo, la facoltà di di sospendere la fornitura per il caso in cui il debito della cooperativa avesse CP_3
superato la soglia di euro 20.000,00.
Quanto al periodo a venire, ebbe ad obbligarsi a fornire la data quantità di CP_3
acqua irrigua a fronte di un corrispettivo inversamente proporzionale (all'aumentare
Co dell'erogazione diminuisce il corrispettivo a , ad assicurare gli obblighi manutentivi della rete idrica finalizzati ad evitare dispersioni e malfunzionamenti, a non contrattualizzare utenti ricompresi nel comprensorio “ex AISA” durante la vigenza dell'accordo.
pagina 5 di 11 E successo poi che, in accoglimento di quanto richiesto dalla cooperativa, con la nota del
2 maggio 2017 ha rimodulato taluni punti dell'accordo, con particolare riferimento CP_3 alla tariffa rapportata ai MC consumati, di fatto ridotta ad € 0,50 per consumi della fascia sino a 400.000 MC.
Con il successivo accordo integrativo del 07.05.2019, infine, le parti convennero un nuovo piano di rientro del residuo debito transatto, prefigurando cinque rate da 15 mila euro e una da 17 mila euro e una nuova scadenza contrattuale al 30.04.2025 e rideterminando il prezzo dello scaglione 400.000 / 500.000 MC in € 0,50 per la stagione 2019.
Ciò posto in punto di fatto, la CTU tecnico contabile attesta, alla data del 7 maggio 2020, rectius alla data in cui ebbe ad intimare la diffida ad adempiere ai sensi e per gli CP_3 effetti di cui all'art. 1454 cc pena la risoluzione del contratto, che Controparte_1
aveva mancato di corrispondere, quanto all'obbligazione pregressa,
[...] originariamente stimata in €. 138.000,00, la somma di euro 19.466,67 (CTU, pag. 40).
Per contro, tenuto conto della fornitura successiva al 2015, con la CTU resa a chiarimento, ha stimato (CTU, pag. 41) il debito dell'odierna opponente, alla data di emissione del DI opposto, in complessivi euro 250.523,77, di cui euro 158.523,77 per forniture post
2015 (€. 152.340,26, stimato nella relazione principale, + €. 6.183,51, sì come aggiunto in forza della fattura n.
614/b del 7 luglio 2016) ed euro 92.000,00 per residuo pregresso (€. 138.000,00 - €. 46.000,00, in effetti corrisposte).
Ad esso importo non è dato di aggiungere la somma di €. 75.982,50: si tratta, nello specifico, del residuo importo di €. 84.566,57, che pretende di avere in forza della CP_3 fattura 1004/B al netto della somma di €. 8.584,07 comunque corrisposta da
[...]
. Controparte_1
Il debito è chiaramente contemplato nelle premesse della scrittura privata integrativa del 7 maggio 2019, in seno alle quali le parti si danno reciprocamente atto, per quel che rileva in parte qua, del dato importo, epperò è accompagnato dalla chiara contestazione della debenza da parte della società cooperativa (testualmente: “l'importo di euro 84.566,57 afferente la fattura n. 1004/B per conguaglio secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 del contratto;
la predetta fattura è stata CP_ oggetto di contestazioni dalla società , non accolte dalla , riconoscendo la solla somma Controparte_1
pagina 6 di 11 dovuta per conguaglio di €. 7.803,70 oltre iva”) e non risulta riportato nell'impegno negoziale sopraggiunto nel quale, oltre ad essere rideterminato il prezzo dell'acqua per scaglione, venne convenuto un nuovo piano di rientro del residuo debito, pari ad euro 92.000,00, e una nuova scadenza contrattuale al 30.04.2025, senza fare menzione del di più oggi preteso.
Ebbene, se, per un verso, il richiamo alla contestazione induce a reputare la questione aperta ed irrisolta alla data della redazione dell'accordo, per altro verso, la riconsiderazione dei tempi e la specifica determinazione dell'importo da dilazionare per il pregresso, escludente la differenza, impone di ritenere che abbia sostanzialmente inteso di CP_3
cancellare la data posizione debitoria (chè altrimenti discorrendo, ben avrebbe preteso di ricomprendere il debito nei tempi della dilazione concessa e non già lasciare nell'indeterminato quanto ancora a pretendersi).
I danni
Quanto sopra basta per revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
L'importo di euro 250.523,77, tuttavia, non costituisce la misura del debito da imputare ad
, dovendosi valutare le ricadute della Controparte_1 formulata e fondata domanda restitutoria e risarcitoria spiegata in esito all'atto di opposizione.
Va innanzitutto considerato, in accoglimento del proposto assunto difensivo, che, quale che ne sia stata la ragione (secondo l'assunto della creditrice istante si sarebbe trattato di un abbassamento della falda) non è stata adempiente, quanto alla stagione irrigua 2019, CP_3 all'obbligo assunto al punto 3.3 dell'accordo del 22.03.2016 prevedente una fornitura di 12 litri/secondo con una tolleranza del 20 %.
La circostanza, per vero nemmeno contestata da in seno alla comparsa di CP_3
costituzione e risposta, ben può legittimamente evincersi dalle comunicazioni del 05.07.2019 con le quali, in risposta alle plurime doglianze dei soci utenti della cooperativa, la società fornitrice ebbe a dichiarare di non essere in grado di svolgere il servizio, al contempo autorizzando la cooperativa ad avvalersi di proprio personale per gli interventi richiesti.
In tal senso, d'altra parte, depone quanto è scritto in seno alla comparsa di costituzione e risposta (pag. 12) che testualmente recita: “ si è trovata impossibilitata ad effettuare il CP_3
servizio di distribuzione di acqua per uso irriguo, pertanto, si sono determinati dei ritardi nell'avvio della stagione irrigua 2019. L'impossibilità di fornire gli utenti indicati è addebitabile al peggioramento delle condizioni della rete ed all'eccessiva onerosità economica che
pagina 7 di 11 avrebbe comportato il rifacimento dei tratti di rete ammalorati per il ripristino delle forniture agli utenti indicati, le cui condizioni sono peggiorate notevolmente a seguito del terremoto di fine 2018”.
Dunque, non si sono verificate le condizioni di cui al punto 3.3 (regolare erogazione del servizio) ed ancor di più, , riconoscendo le carenze manutentive, ha violato gli assunti CP_3
obblighi di manutenzione della rete ed ha costretto Controparte_1
ad eseguire in sua vece gli interventi atti ad assicurare in una qualche misura
[...]
l'erogazione dell'acqua irrigua.
Tali ultimi sono dunque costi che vanno rimborsati: essi ammontano ad euro 90.617,48 oltre IVA, sono documentati in seno alla fattura n. 1 del 17 gennaio 2020, non risultano contestati e sono stati ritenuti congrui dal nominato CTU.
ha denunciato, in via Controparte_1 riconvenzionale, pure la violazione dell'art.
3.8 dell'accordo del 22/03/2016, segnatamente la clausola con quale era stato stabilito che: “durante la vigenza del presente contratto, salvo inderogabile motivo, si astiene dall'instaurare rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la CP_3
fornitura di acqua ad uso esclusivamente irriguo, con utenti che sono ricompresi nel comprensorio “ex ASISA”, e ciò al fine di salvaguardare gli interessi economici della società cooperativa”.
La circostanza è riconosciuta da che, in seno alle difese ex art. 186 cpc, CP_3 deduce: “… a causa dell'insostenibilità finanziaria dell'Aisa, per i ritardi da parte della
, nella stagione estiva 2020 decide di contrattualizzare direttamente gli CP_1 CP_3
utenti e contemporaneamente la inizia a contrattualizzare i restanti utenti. Si CP_1
rileva che la fattura n. 421/B del 28.05.2020 di euro 124.141,25 è relativa ai mc realmente acquistati dalla Cooperativa per gli utenti che avevano contrattualizzati”.
La domanda è fondata anche in parte qua non potendosi riconoscere la avvenuta risoluzione di diritto dell'accordo che la difesa di riconduce alla lettera del 7 maggio CP_3
2020, con la quale, denunciando l'inadempimento da parte di Controparte_1 consumo dell'obbligazione di saldare il debito pregresso al 2015 (nel complesso,
[...]
€. 138.00,00), ebbe a notificare la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc al contempo legittimando la sospensione del servizio.
pagina 8 di 11 Detto che, a tutto voler concedere, alla data del 7 maggio 2020, considerata la rateizzazione, il debito di di consumo (€. 19.466,67, Controparte_1
secondo quanto ricostruito dal CTU in esito alla relazione resa a chiarimento) era comunque inferiore all'importo (€. 20.000,00) che legittimava la sospensione dell'erogazione, il punto è che, in disparte la considerazione che non risulta spiegata nel presente giudizio alcuna domanda di risoluzione, la circostanza dell'inadempimento imputabile, rectius del mancato assolvimento dell'obbligazione di adempiere alla rateizzazione del debito afferente alle forniture degli anni
2013, 2014, 2015, è chiaramente contestata dalla circostanza che mancava già di CP_3 suo ad adempiere all'assunto obbligo di somministrazione di acqua irrigua addirittura avendo riconosciuto di non essere in grado di assicurare la completa efficienza dell'impianto ed invitato la società cooperativa a farsi carico dei necessari lavori di manutenzione: vi era dunque una situazione di inadempimento che le impediva di avvalersi della risoluzione di diritto.
Ai fini della quantificazione del danno, il nominato CTU ha utilizzato criteri e parametri rimasti incontestati, sì da potere convenire, quanto alla misura del mancato guadagno indotto dalla contrattualizzazione diretta, nell'acclarato importo di €. 8.943,51.
Vi è ancora la domanda di condanna al risarcimento dei danni inferti dai mancati ricavi sofferti durante le stagioni irrigue nelle quali è stata sospesa, in violazione dell'accordo del 22 marzo 2016, l'erogazione del servizio.
Essi sono stati determinati dal CTU, quanto alla stagione irrigua invernale 2018, in €.
3.479,17, e, quanto alla stagione irrigua 2019, in €. 20.916,14: si tratta di conclusioni tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate nella relazione, sì da potere essere condivise dal decidente giacchè tengono correttamente conto delle caratteristiche, della consistenza e delle condizioni del bene nonché dei necessari criteri di stima.
Resta in ultimo da considerare l'importo di €. 50.000,00 versato da
[...]
a titolo di deposito cauzionale all'atto della costituzione del Controparte_1
rapporto contrattuale: esso risulta trattenuto da di talchè, nella regolamentazione CP_3
pagina 9 di 11 finale del dedotto rapporto obbligatorio che entrambe le parti danno per cessato, va computato in detrazione del di più ancora dovuto da società odierna opponente.
Non va, per contro, portato a deconto l'importo di €. 46.000,00 che
[...]
ha corrisposto in corrispettivo della fornitura di acqua irrigua Controparte_1 somministrata nel periodo ante 2016: le acclarate inadempienze, foss'anche quelle occorse a ridosso della stagione irrigua del 2015 e denunciate con il primo ricorso cautelare, non possono assolvere, come è di tutta evidenza, la società opponente dall'obbligo di pagare comunque quanto concordato a saldo della fornitura ante 2016 in forza dell'accordo datato
2016, che è rimato vincolante perché giammai risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cc, né per iniziativa dell'odierna opponente, che non ha ritenuto di spiegare nemmeno nel presente giudizio domanda alcuna, consapevole del fatto che la risoluzione rimetterebbe in gioco anche il residuo importo di €. 84.566,57 afferente alla fornitura ante 2016 abdicato da con la scrittura privata del 7 maggio 2019, e neppure per la fallace iniziativa di CP_3
infondatamente ricondotta alla lettera di diffida di cui sopra è cenno. CP_3
La statuizione finale
Detratto dal complessivo debito per fornitura pari ad euro 250.523,77 l'ammontare dei danni riconosciuti, tenuto conto dei bonifici e delle note di credito, il CTU ha stimato (elaborato, pag. 41), quanto all'accordo del 22 marzo 2016, in €. 92.543,70 il debito complessivo a carico di e, di contro, un credito di tale ultima Controparte_1 pari ad €. 543,70.
Dovendosi procedere alla necessaria compensazione, residuano € 92.000,00, dal quale devesi detrarre in ultimo l'importo di €. 50.000,00 corrisposto a titolo di acconto e trattenuto da . CP_3
Restano €. 42.000,00 al cui pagamento, in uno agli interessi al tasso legale dal dì del ricorso monitorio sino al soddisfo, va condannata Controparte_1
[...]
Nessuna statuizione va adottata in ordine alla domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare l'integrità del sistema di distribuzione e di adduzione pagina 10 di 11 dell'acqua irrigua, pur originariamente introdotta nel giudizio cautelare, stante che la rinuncia alle operazioni peritali ne ha comportato la sua abdicazione: consegue da ciò la decadenza dell'ordinanza cautelare ex art. 700 cpc.
Considerato l'esito del giudizio, la misura delle rispettive pretese creditorie e la posizione difensiva complessivamente assunta dalle parti, in contrapposizione l'una , con CP_3
l'originaria pretesa creditoria ingiunta) con l'altra , con Controparte_1
l'assunta insussistenza di qualsivoglia obbligazione), ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11593/2020 RG, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 2560/2020 RG, reso in data 2 luglio 2020 e condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_3 della complessiva somma di €. 42.000,00, con gli interessi al tasso legale dal dì della notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello cautelare.
Pone a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno le spese di CTU.
Così deciso in Catania, il 25 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11593/2020 R.G. promossa da:
, c.f. e p.i. , avente sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Acireale Via Torquato Tasso n. 4/a, in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Acireale corso Umberto 67 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Giovanni Battiato che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla notifica telematica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore Opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania Via G. CP_3
Vagliasindi n. 53, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via E. Pantano n. 70 P.IVA_2 nello studio dell'avv.to Simone Serpotta che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta Opposta
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Conclusioni
pagina 1 di 11 All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 2560/2020 RG, reso in data 2 luglio 2020, il Tribunale di
Catania ha condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma di €. 456.240,23, oltre interessi e spese, sì CP_3
come pretesi, a titolo di corrispettivo per i dati consumi di acqua irrigua rimasti impagati, in forza delle fatture n. 618/B del 17 novembre 2014, n.142/B del 25 febbraio 2015, n.1156/B del
5 novembre 2015, n. 1004/B del 10 novembre 2016, n. 664/B del 15 ottobre 2019, n. 421/B del 28 maggio 2020.
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2020 Controparte_1
ha proposto formale opposizione.
[...]
Denunziava, quanto allo svolgimento del contratto: che il rapporto risaliva alla convenzione del 19 aprile 2013 in virtù della quale si CP_3 era obbligata, oltre che alla manutenzione dell'impianto, alla fornitura di acqua irrigua mediante emungimento dal “pozzo ex AISA” e al rilancio nella propria rete idrica, ed essa esponente si sarebbe dovuta occupare di veicolare l'acqua ai singoli utenti;
che, a garanzia dei pagamenti, era stato corrisposto l'importo di €. 50.000,00 a titolo di cauzione;
che, a ridosso della stagione irrigua del 2015, aveva improvvisamente sospeso CP_3
la somministrazione di acqua al contempo dichiarando, con la lettera del 20 aprile 2015, la risoluzione del contratto, sì costringendo essa cooperativa ad inoltrare ricorso cautelare al
Tribunale di Catania che, in accoglimento dell'istanza, aveva ordinato l'immediato ripristino della fornitura con il provvedimento inaudita altera parte dell'8 maggio 2015, di poi confermato con la successiva ordinanza;
che, a seguito di ciò, in data 22 marzo 2016 era stato sottoscritto accordo transattivo e novativo, ivi pattuendosi, oltre che il nuovo contenuto economico dei servizi, la durata di anni pagina 2 di 11 sette del rapporto con decorrenza 1 maggio 2016, la distinzione della fornitura in due distinti periodi temporali (stagione irrigua estiva, 1° maggio/31 ottobre - stagione irrigua invernale, 1° novembre/30 aprile), il diritto di di sospendere la fornitura in caso di CP_3 inadempimento di importo superiore alla somma di € 20.000,00; che, nella vicinanza della stagione irrigua estiva 1 maggio – 31 ottobre 2019, CP_3 aveva dapprima manifestato grave inadeguatezza tecnica nella distribuzione dell'acqua e di poi sospeso nuovamente in piena stagione estiva la fornitura;
che, nello specifico, aveva mancato di riparare i guasti nella rete idrica, sì da CP_3
costringere essa esponente ad adoperarsi per gli interventi più urgenti;
che l'ente somministrante aveva mancato pure di attivare la fornitura per la stagione invernale, sì come decorrente dall'1 novembre 2019; che, a tal punto, nell'immediatezza della stagione estiva 2020, aveva instato il Tribunale di Catania con un nuovo ricorso cautelare, in esito al quale, l'adito Giudice, con il decreto inaudita altera parte del 25 maggio 2020, aveva ordinato, una volta di più, “l'immediato ripristino della fornitura irrigua e l'immediata esecuzione degli interventi di manutenzione della condotta di distribuzione, il tutto eventualmente anche a cura di personale della ricorrente”; che il relativo procedimento iscritto al n. 4698/2020 RG era ancora in corso;
che aveva mancato di dare esecuzione al detto provvedimento, costringendo i CP_3
consorziati a procurarsi altrove la necessaria fornitura di acqua.
Contestava, in punto di fatto, la mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio dei consumi imputati nelle date azionate fatture.
Deduceva di essere creditrice, oltre che di quanto sostenuto per il servizio di manutenzione e di distribuzione dell'acqua irrigua sospeso da , delle seguenti CP_3
ulteriori somme:
• € 46.000/00 oltre interessi, corrisposti, a deconto del maggior importo di €.
138.000,00, in adempimento dell'obbligazione assunta in forza della convenzione rimasta inadempiuta da nelle stagioni irrigue estive 2019 e 2020 e nella CP_3
stagione irrigua invernale del 2020;
• €. 50.000,00, pagati a titolo di deposito cauzionale;
• € 3.886,66 oltre interessi, per avere mancato di erogare, a causa di un CP_3
guasto nella cabina elettrica di proprietà, alla fine della stagione irrigua estiva pagina 3 di 11 2018, a circa metà degli utenti della l'ultima fornitura del mese di CP_1
ottobre;
• € 18.655,92, quanto alla stagione irrigua 2020, a titolo di danno per il mancato incasso dei dovuti corrispettivi dagli utenti, in favore dei quali essa cooperativa non aveva potuto soddisfare le richieste di acqua irrigua per fatto e colpa di;
CP_3
• €. 8.203,68, quanto alla stagione irrigua estiva 2020, a titolo di risarcimento del danno, pari alla differenza tra l'utile che essa cooperativa avrebbe conseguito con la regolare fornitura agli utenti ed il minor guadagno conseguito;
• €. 866,16, quanto alla stagione irrigua invernale 2020, a titolo di risarcimento del danno per il mancato incasso dei dovuti corrispettivi dagli utenti, cui essa cooperativa non aveva potuto soddisfare le richieste di acqua irrigua per fatto e colpa di . CP_3
Tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, dichiararsi l'insussistenza dell'azionata pretesa creditoria, condannarsi al pagamento degli CP_3 importi pretesi a titolo restitutorio e risarcitorio. Chiedeva, in subordine, detrarsi dall'importo comunque preteso da quanto vantato in via riconvenzionale. CP_3
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita , la quale ha chiesto il CP_3 rigetto dell'interposta opposizione, all'uopo osservando che, ben diversamente da quanto dedotto, era stata a mancare di Controparte_1
adempiere alle obbligazioni assunte con la convenzione del 22 marzo 2016, se pur essa società fornitrice aveva concesso, con la scrittura privata del 7 maggio 2019, una tempistica più favorevole nel pagamento della morosità maturata.
Contestava altresì l'inadempimento della società cooperativa per avere consentito l'utilizzazione dell'acqua irrigua per usi personali e/o industriali.
Nelle more del giudizio l'adito Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento cautelare al n. 4698/2020 RG.
Con l'ordinanza del 3 dicembre 2021 confermava di poi il decreto inaudita altera parte del
25 maggio 2020 e disponeva CTU al duplice fine di ricostruire le posizioni debito/credito delle pagina 4 di 11 parti e accertare lo stato dell'impianto di distribuzione e della conduttura idrica e dar conto delle opere necessarie al ripristino.
In esito all'udienza del 17 ottobre 2022 era ordinata la sospensione delle operazioni di
CTU tecnica ed al contempo disposta la prosecuzione di quelle di natura contabile.
Con il successivo provvedimento del 24 novembre 2023 revocava, in adesione della specifica richiesta di parte opponente, sì come articolata in seno al processo verbale del 15 novembre 2023, l'incarico peritale di natura tecnica.
La causa, all'udienza del 13 gennaio 2025, è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
La fornitura
La ricostruzione della posizione contabile di Controparte_1 postula l'esame dell'accordo transattivo-novativo del 22 marzo 2016, sì come
[...]
integrato dalla scrittura privata del 7 maggio 2019.
Esso ha innanzitutto regolato i rapporti di dare/avere quanto alle pregresse forniture degli anni 2013, 2014, 2015, pur esse oggetto di contestazione.
In parte qua, il relativo corrispettivo venne convenuto in euro 138.000,00, di cui euro
18.000,00 da pagarsi nel 2016 e la restante parte in sei rate annuali da euro 20.000,00 cadauna: in effetti, in coerenza con quanto contenuto al punto 1.2 del contratto, la regolarizzazione venne avviata dal 2017 in ragione di rate da euro 23.000,00 (€ 23 X 6 anni =
138), da pagarsi in ragione di due ogni anno. Il contratto prevedeva, al riguardo, la facoltà di di sospendere la fornitura per il caso in cui il debito della cooperativa avesse CP_3
superato la soglia di euro 20.000,00.
Quanto al periodo a venire, ebbe ad obbligarsi a fornire la data quantità di CP_3
acqua irrigua a fronte di un corrispettivo inversamente proporzionale (all'aumentare
Co dell'erogazione diminuisce il corrispettivo a , ad assicurare gli obblighi manutentivi della rete idrica finalizzati ad evitare dispersioni e malfunzionamenti, a non contrattualizzare utenti ricompresi nel comprensorio “ex AISA” durante la vigenza dell'accordo.
pagina 5 di 11 E successo poi che, in accoglimento di quanto richiesto dalla cooperativa, con la nota del
2 maggio 2017 ha rimodulato taluni punti dell'accordo, con particolare riferimento CP_3 alla tariffa rapportata ai MC consumati, di fatto ridotta ad € 0,50 per consumi della fascia sino a 400.000 MC.
Con il successivo accordo integrativo del 07.05.2019, infine, le parti convennero un nuovo piano di rientro del residuo debito transatto, prefigurando cinque rate da 15 mila euro e una da 17 mila euro e una nuova scadenza contrattuale al 30.04.2025 e rideterminando il prezzo dello scaglione 400.000 / 500.000 MC in € 0,50 per la stagione 2019.
Ciò posto in punto di fatto, la CTU tecnico contabile attesta, alla data del 7 maggio 2020, rectius alla data in cui ebbe ad intimare la diffida ad adempiere ai sensi e per gli CP_3 effetti di cui all'art. 1454 cc pena la risoluzione del contratto, che Controparte_1
aveva mancato di corrispondere, quanto all'obbligazione pregressa,
[...] originariamente stimata in €. 138.000,00, la somma di euro 19.466,67 (CTU, pag. 40).
Per contro, tenuto conto della fornitura successiva al 2015, con la CTU resa a chiarimento, ha stimato (CTU, pag. 41) il debito dell'odierna opponente, alla data di emissione del DI opposto, in complessivi euro 250.523,77, di cui euro 158.523,77 per forniture post
2015 (€. 152.340,26, stimato nella relazione principale, + €. 6.183,51, sì come aggiunto in forza della fattura n.
614/b del 7 luglio 2016) ed euro 92.000,00 per residuo pregresso (€. 138.000,00 - €. 46.000,00, in effetti corrisposte).
Ad esso importo non è dato di aggiungere la somma di €. 75.982,50: si tratta, nello specifico, del residuo importo di €. 84.566,57, che pretende di avere in forza della CP_3 fattura 1004/B al netto della somma di €. 8.584,07 comunque corrisposta da
[...]
. Controparte_1
Il debito è chiaramente contemplato nelle premesse della scrittura privata integrativa del 7 maggio 2019, in seno alle quali le parti si danno reciprocamente atto, per quel che rileva in parte qua, del dato importo, epperò è accompagnato dalla chiara contestazione della debenza da parte della società cooperativa (testualmente: “l'importo di euro 84.566,57 afferente la fattura n. 1004/B per conguaglio secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 del contratto;
la predetta fattura è stata CP_ oggetto di contestazioni dalla società , non accolte dalla , riconoscendo la solla somma Controparte_1
pagina 6 di 11 dovuta per conguaglio di €. 7.803,70 oltre iva”) e non risulta riportato nell'impegno negoziale sopraggiunto nel quale, oltre ad essere rideterminato il prezzo dell'acqua per scaglione, venne convenuto un nuovo piano di rientro del residuo debito, pari ad euro 92.000,00, e una nuova scadenza contrattuale al 30.04.2025, senza fare menzione del di più oggi preteso.
Ebbene, se, per un verso, il richiamo alla contestazione induce a reputare la questione aperta ed irrisolta alla data della redazione dell'accordo, per altro verso, la riconsiderazione dei tempi e la specifica determinazione dell'importo da dilazionare per il pregresso, escludente la differenza, impone di ritenere che abbia sostanzialmente inteso di CP_3
cancellare la data posizione debitoria (chè altrimenti discorrendo, ben avrebbe preteso di ricomprendere il debito nei tempi della dilazione concessa e non già lasciare nell'indeterminato quanto ancora a pretendersi).
I danni
Quanto sopra basta per revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
L'importo di euro 250.523,77, tuttavia, non costituisce la misura del debito da imputare ad
, dovendosi valutare le ricadute della Controparte_1 formulata e fondata domanda restitutoria e risarcitoria spiegata in esito all'atto di opposizione.
Va innanzitutto considerato, in accoglimento del proposto assunto difensivo, che, quale che ne sia stata la ragione (secondo l'assunto della creditrice istante si sarebbe trattato di un abbassamento della falda) non è stata adempiente, quanto alla stagione irrigua 2019, CP_3 all'obbligo assunto al punto 3.3 dell'accordo del 22.03.2016 prevedente una fornitura di 12 litri/secondo con una tolleranza del 20 %.
La circostanza, per vero nemmeno contestata da in seno alla comparsa di CP_3
costituzione e risposta, ben può legittimamente evincersi dalle comunicazioni del 05.07.2019 con le quali, in risposta alle plurime doglianze dei soci utenti della cooperativa, la società fornitrice ebbe a dichiarare di non essere in grado di svolgere il servizio, al contempo autorizzando la cooperativa ad avvalersi di proprio personale per gli interventi richiesti.
In tal senso, d'altra parte, depone quanto è scritto in seno alla comparsa di costituzione e risposta (pag. 12) che testualmente recita: “ si è trovata impossibilitata ad effettuare il CP_3
servizio di distribuzione di acqua per uso irriguo, pertanto, si sono determinati dei ritardi nell'avvio della stagione irrigua 2019. L'impossibilità di fornire gli utenti indicati è addebitabile al peggioramento delle condizioni della rete ed all'eccessiva onerosità economica che
pagina 7 di 11 avrebbe comportato il rifacimento dei tratti di rete ammalorati per il ripristino delle forniture agli utenti indicati, le cui condizioni sono peggiorate notevolmente a seguito del terremoto di fine 2018”.
Dunque, non si sono verificate le condizioni di cui al punto 3.3 (regolare erogazione del servizio) ed ancor di più, , riconoscendo le carenze manutentive, ha violato gli assunti CP_3
obblighi di manutenzione della rete ed ha costretto Controparte_1
ad eseguire in sua vece gli interventi atti ad assicurare in una qualche misura
[...]
l'erogazione dell'acqua irrigua.
Tali ultimi sono dunque costi che vanno rimborsati: essi ammontano ad euro 90.617,48 oltre IVA, sono documentati in seno alla fattura n. 1 del 17 gennaio 2020, non risultano contestati e sono stati ritenuti congrui dal nominato CTU.
ha denunciato, in via Controparte_1 riconvenzionale, pure la violazione dell'art.
3.8 dell'accordo del 22/03/2016, segnatamente la clausola con quale era stato stabilito che: “durante la vigenza del presente contratto, salvo inderogabile motivo, si astiene dall'instaurare rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la CP_3
fornitura di acqua ad uso esclusivamente irriguo, con utenti che sono ricompresi nel comprensorio “ex ASISA”, e ciò al fine di salvaguardare gli interessi economici della società cooperativa”.
La circostanza è riconosciuta da che, in seno alle difese ex art. 186 cpc, CP_3 deduce: “… a causa dell'insostenibilità finanziaria dell'Aisa, per i ritardi da parte della
, nella stagione estiva 2020 decide di contrattualizzare direttamente gli CP_1 CP_3
utenti e contemporaneamente la inizia a contrattualizzare i restanti utenti. Si CP_1
rileva che la fattura n. 421/B del 28.05.2020 di euro 124.141,25 è relativa ai mc realmente acquistati dalla Cooperativa per gli utenti che avevano contrattualizzati”.
La domanda è fondata anche in parte qua non potendosi riconoscere la avvenuta risoluzione di diritto dell'accordo che la difesa di riconduce alla lettera del 7 maggio CP_3
2020, con la quale, denunciando l'inadempimento da parte di Controparte_1 consumo dell'obbligazione di saldare il debito pregresso al 2015 (nel complesso,
[...]
€. 138.00,00), ebbe a notificare la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc al contempo legittimando la sospensione del servizio.
pagina 8 di 11 Detto che, a tutto voler concedere, alla data del 7 maggio 2020, considerata la rateizzazione, il debito di di consumo (€. 19.466,67, Controparte_1
secondo quanto ricostruito dal CTU in esito alla relazione resa a chiarimento) era comunque inferiore all'importo (€. 20.000,00) che legittimava la sospensione dell'erogazione, il punto è che, in disparte la considerazione che non risulta spiegata nel presente giudizio alcuna domanda di risoluzione, la circostanza dell'inadempimento imputabile, rectius del mancato assolvimento dell'obbligazione di adempiere alla rateizzazione del debito afferente alle forniture degli anni
2013, 2014, 2015, è chiaramente contestata dalla circostanza che mancava già di CP_3 suo ad adempiere all'assunto obbligo di somministrazione di acqua irrigua addirittura avendo riconosciuto di non essere in grado di assicurare la completa efficienza dell'impianto ed invitato la società cooperativa a farsi carico dei necessari lavori di manutenzione: vi era dunque una situazione di inadempimento che le impediva di avvalersi della risoluzione di diritto.
Ai fini della quantificazione del danno, il nominato CTU ha utilizzato criteri e parametri rimasti incontestati, sì da potere convenire, quanto alla misura del mancato guadagno indotto dalla contrattualizzazione diretta, nell'acclarato importo di €. 8.943,51.
Vi è ancora la domanda di condanna al risarcimento dei danni inferti dai mancati ricavi sofferti durante le stagioni irrigue nelle quali è stata sospesa, in violazione dell'accordo del 22 marzo 2016, l'erogazione del servizio.
Essi sono stati determinati dal CTU, quanto alla stagione irrigua invernale 2018, in €.
3.479,17, e, quanto alla stagione irrigua 2019, in €. 20.916,14: si tratta di conclusioni tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate nella relazione, sì da potere essere condivise dal decidente giacchè tengono correttamente conto delle caratteristiche, della consistenza e delle condizioni del bene nonché dei necessari criteri di stima.
Resta in ultimo da considerare l'importo di €. 50.000,00 versato da
[...]
a titolo di deposito cauzionale all'atto della costituzione del Controparte_1
rapporto contrattuale: esso risulta trattenuto da di talchè, nella regolamentazione CP_3
pagina 9 di 11 finale del dedotto rapporto obbligatorio che entrambe le parti danno per cessato, va computato in detrazione del di più ancora dovuto da società odierna opponente.
Non va, per contro, portato a deconto l'importo di €. 46.000,00 che
[...]
ha corrisposto in corrispettivo della fornitura di acqua irrigua Controparte_1 somministrata nel periodo ante 2016: le acclarate inadempienze, foss'anche quelle occorse a ridosso della stagione irrigua del 2015 e denunciate con il primo ricorso cautelare, non possono assolvere, come è di tutta evidenza, la società opponente dall'obbligo di pagare comunque quanto concordato a saldo della fornitura ante 2016 in forza dell'accordo datato
2016, che è rimato vincolante perché giammai risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cc, né per iniziativa dell'odierna opponente, che non ha ritenuto di spiegare nemmeno nel presente giudizio domanda alcuna, consapevole del fatto che la risoluzione rimetterebbe in gioco anche il residuo importo di €. 84.566,57 afferente alla fornitura ante 2016 abdicato da con la scrittura privata del 7 maggio 2019, e neppure per la fallace iniziativa di CP_3
infondatamente ricondotta alla lettera di diffida di cui sopra è cenno. CP_3
La statuizione finale
Detratto dal complessivo debito per fornitura pari ad euro 250.523,77 l'ammontare dei danni riconosciuti, tenuto conto dei bonifici e delle note di credito, il CTU ha stimato (elaborato, pag. 41), quanto all'accordo del 22 marzo 2016, in €. 92.543,70 il debito complessivo a carico di e, di contro, un credito di tale ultima Controparte_1 pari ad €. 543,70.
Dovendosi procedere alla necessaria compensazione, residuano € 92.000,00, dal quale devesi detrarre in ultimo l'importo di €. 50.000,00 corrisposto a titolo di acconto e trattenuto da . CP_3
Restano €. 42.000,00 al cui pagamento, in uno agli interessi al tasso legale dal dì del ricorso monitorio sino al soddisfo, va condannata Controparte_1
[...]
Nessuna statuizione va adottata in ordine alla domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare l'integrità del sistema di distribuzione e di adduzione pagina 10 di 11 dell'acqua irrigua, pur originariamente introdotta nel giudizio cautelare, stante che la rinuncia alle operazioni peritali ne ha comportato la sua abdicazione: consegue da ciò la decadenza dell'ordinanza cautelare ex art. 700 cpc.
Considerato l'esito del giudizio, la misura delle rispettive pretese creditorie e la posizione difensiva complessivamente assunta dalle parti, in contrapposizione l'una , con CP_3
l'originaria pretesa creditoria ingiunta) con l'altra , con Controparte_1
l'assunta insussistenza di qualsivoglia obbligazione), ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11593/2020 RG, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 2560/2020 RG, reso in data 2 luglio 2020 e condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_3 della complessiva somma di €. 42.000,00, con gli interessi al tasso legale dal dì della notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello cautelare.
Pone a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno le spese di CTU.
Così deciso in Catania, il 25 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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