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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°76 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv.to SOGGIA MARIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/07/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare che la patologia professionale da cui era affetto il coniuge Persona_1 avesse natura professionale e abbia avuto come exitus il suo decesso, dichiarare il suo diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti con la decorrenza di legge, oltre interessi, nonché dell'assegno funerario per la morte del congiunto, inutilmente invocati in sede amministrativa.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa. CP_1
Espletata la CTU, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Dal corredo probatorio è emerso che il Sig. per molti anni ha prestato la propria attività Per_1 lavorativa con la mansione di operaio all'interno dello stabilimento siderurgico ed è stato esposto a diverse sostanze cancerogene.
Il CTU ha ritenuto che il de cuius era affetto damielodisplasia trilineare. In data 17.05.2021 decedeva come da scheda ISTAT di morte che segnalava le condizioni morbose che hanno condotto al decesso: “mielodisplasia trilineare. Infezione SARS COV 2. Ictus emorragico. Arresto cardiorespiratorio”. Il CTU ha ritenuto che si possa ritenere nell'esposizione lavorativa una causa efficiente nel determinismo dell'affezione da cui era affetto il Sig. . Considerando la valutazione delle Per_1 comorbidità del de cuius ha ritenuto che la mielidisplasia è da considerarsi concausa determinante ed efficiente il decesso.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO
2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557,
9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Pertanto, dovendosi ritenere accertato che la malattia professionale da cui il de cuius era affetto ha avuto come conseguenza la sua morte, devono ritenersi comprovati i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente, della rendita nei limiti e nella misura specificamente prevista dall'art. 85, comma 1, num. 1), DPR 30.6.1965 n° 1124 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge) con decorrenza dalla data del decesso, nonché dell'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo.
L' deve dunque essere condannato al pagamento di quanto dovuto, dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a pagare, in favore della ricorrente in qualità CP_1 di erede superstite del defunto la rendita di cui all'art. 85 del DPR 1124/65 dal giorno Persona_1 successivo alla data del decesso, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°76 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv.to SOGGIA MARIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/07/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare che la patologia professionale da cui era affetto il coniuge Persona_1 avesse natura professionale e abbia avuto come exitus il suo decesso, dichiarare il suo diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti con la decorrenza di legge, oltre interessi, nonché dell'assegno funerario per la morte del congiunto, inutilmente invocati in sede amministrativa.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa. CP_1
Espletata la CTU, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Dal corredo probatorio è emerso che il Sig. per molti anni ha prestato la propria attività Per_1 lavorativa con la mansione di operaio all'interno dello stabilimento siderurgico ed è stato esposto a diverse sostanze cancerogene.
Il CTU ha ritenuto che il de cuius era affetto damielodisplasia trilineare. In data 17.05.2021 decedeva come da scheda ISTAT di morte che segnalava le condizioni morbose che hanno condotto al decesso: “mielodisplasia trilineare. Infezione SARS COV 2. Ictus emorragico. Arresto cardiorespiratorio”. Il CTU ha ritenuto che si possa ritenere nell'esposizione lavorativa una causa efficiente nel determinismo dell'affezione da cui era affetto il Sig. . Considerando la valutazione delle Per_1 comorbidità del de cuius ha ritenuto che la mielidisplasia è da considerarsi concausa determinante ed efficiente il decesso.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO
2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557,
9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Pertanto, dovendosi ritenere accertato che la malattia professionale da cui il de cuius era affetto ha avuto come conseguenza la sua morte, devono ritenersi comprovati i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente, della rendita nei limiti e nella misura specificamente prevista dall'art. 85, comma 1, num. 1), DPR 30.6.1965 n° 1124 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge) con decorrenza dalla data del decesso, nonché dell'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo.
L' deve dunque essere condannato al pagamento di quanto dovuto, dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a pagare, in favore della ricorrente in qualità CP_1 di erede superstite del defunto la rendita di cui all'art. 85 del DPR 1124/65 dal giorno Persona_1 successivo alla data del decesso, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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