Art. 4.
Per la corresponsione degli assegni spettanti ai mutilati ed invalidi civili ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi.
Per la corresponsione degli assegni spettanti ai mutilati ed invalidi civili ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi.