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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 435\2023 RG, vertente
TRA
con sede in Milano, quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 CP_1
liquidazione nei confronti della , elettivamente domiciliata in Roma, alla
[...] Parte_2
via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Alessia Melchiorri, che la rappresenta e difende giusta procura generale per Notaio del 04/03/2019 (rep.n. 534, racc.n. 391), Persona_1
rilasciata da nella qualità di procuratore speciale della Controparte_2
; Parte_1
1 APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in presso la sede legale, alla via Pt_2
Nizza n. 146, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar Persona_2
dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Franco Marruso, con il quale elettivamente domicilia presso l'UOC Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , in Parte_2
via Nizza n. 146 in;
Pt_2
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATO-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3472\2022 dell'1\10\2022, pubblicata in data
12\10\2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 6\03\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3713\2010 (reso in data 23\4\2010 e notificato in data 13\5\2010) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla quale Controparte_1
cessionaria della ingiungeva all' Controparte_5 Controparte_6
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la
[...] CP_7
2 somma di € 138.528,42, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, per le prestazioni sanitarie di diagnostica relative alla mensilità di luglio 2008, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in CP_7
data 22\06\2010, eccependo: l'infondatezza della pretesa creditoria per non aver applicato la sconto del 20% previsto dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296\06, pari ad € 3.232,83;
l'inammissibilità della richiesta degli interessi convenzionali previsti dall'atto transattivo sottoscritto dall' e la società opposta in data 4\3\2008. Quindi, l' chiedeva la CP_7 CP_7
revoca del monitorio opposto ovvero, in subordine, la condanna per la minor somma di €
135.295,59, con esclusione degli interessi convenzionali e spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Controparte_4
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine breve di costituzione di 5 giorni dalla notifica dell'atto di opposizione previsto dall'art. 645, II comma, cpc;
la debenza degli interessi previsti dall'atto transattivo del 4\3\2008, sia perché la transazione regolava anche i futuri rapporti di debito/credito tra le parti, sia perché la questione era coperta dal giudicato, essendo già stati emessi altri decreti ingiuntivi, non opposti,
in proprio favore nell'ambito del medesimo rapporto giuridico con i quali l' veniva CP_7
condannata al pagamento anche degli interessi convenzionali e di quelli moratori ex D.lgs. n.
231/2002; l'inapplicabilità dello sconto e la carenza di prova in ordine alle modalità e ai criteri di determinazione del suo importo.
Veniva, quindi, disposta una CTU al fine di determinare la somma da detrarre all'importo ingiunto nel caso di ritenuta applicabilità dello sconto previsto dalla L. 296/2006 e al fine di individuare, sul credito così determinato, la somma dovuta a titolo di interessi secondo i criteri fissati dall'atto transattivo del 4\3\2008 (cfr. ordinanza del 5\10\2012 e relazione del dr.
[...]
, depositata in data 8\11\2013). Persona_3
3 Di poi, la causa, riservata una prima volta all'udienza del 15\2\2017, era rimesse sul ruolo a causa dello smarrimento dei fascicoli di parte (cfr. ordinanza del 15\6\2017).
Dopo una seconda assegnazione a sentenza (cfr. verbale di udienza del 22\11\2017), la causa era rimessa nuovamente rimessa sul ruolo per far interloquire le parti in merito alla mancanza agli atti del contratto concluso tra l' e la “ relativo alle prestazioni CP_7 Controparte_5
da erogare nell'anno 2008 (cfr. ordinanza dell'11\6\2018).
Successivamente, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 5\4\2019
interveniva in giudizio ex art. 111 cpc la per il tramite della sua Parte_1
rappresentante , esponendo che in data 5\12\2008 la Controparte_2
le aveva ceduto il credito di cui al decreto ingiuntivo Controparte_4
oggetto di causa, mediante operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11\12\2018, chiedendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 6\11\2019 la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza, per poi essere rimessa sul ruolo al fine di segnalare alle parti che la fattura posta a base del monitorio opposto non risultava tra quelle indicate nella scrittura privata di cessione del credito tra la
[...]
e la (cfr. ordinanza del 28\5\2020). CP_5 Controparte_4
Dopo ulteriori rinvii, anche a causa dell'emergenza COVID, la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 3472\2022
emessa in data 1\10\2022 e pubblicata in data 12\10\2022, mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno così provvedeva: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il
decreto ingiuntivo n. 3713/2010, emesso dal Tribunale di Salerno in data 23/04/10 e rigetta la
domanda di pagamento del credito;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
c)
spese di C.T.U. a carico dell'Asl opponente per la quota della metà, e per la restante quota
della metà a carico della “ ” e della “ in Controparte_4 Parte_1
solido tra loro>.
4 In particolare, il giudice dell'opposizione considerava non dimostrata la titolarità attiva del diritto di credito in capo alla società intervenuta, non rientrando la fattura n. 24/SE
dell'1\8\2008 azionata in via monitoria tra quelle oggetto di cessione, dapprima, alla
[...]
e, poi, da questa alla la fattura, infatti, non rientrava tra CP_1 Parte_1
quelle indicate nell'elenco A, allegato alla scrittura privata di cessione pro soluto del 4\12\2007
(atto per notaio rep. n. 15747, racc. 3508). Per il primo giudice, infatti, il diverso Per_4
accordo del 18\9\2007 (autenticato per atto notaio , rep. 92200, racc. 34469; prodotto Per_5
tardivamente dalla ) rappresentava solo una specie di accordo-quadro, volto a Pt_1
regolamentare le future operazioni di cessioni di crediti pro soluto, rispetto al quale il successivo accordo del 4\12\2007 ne rappresentava l'esecuzione. Peraltro, a detta del Tribunale
mancava anche una espressa accettazione formale da parte della in Parte_3
relazione alla proposta di cessione proprio del credito in discussione entro i tre giorni di validità
della proposta stessa.
Con l'impugnazione in esame, notificata via PEC in data 12\4\2023, la Parte_1
censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato il difetto di titolarità del diritto di credito,
nonostante si trattasse di eccezione non rilevabile ex ufficio;
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la fattura in esame non fosse oggetto della cessione a benchè da considerarsi inserita nell'accordo di Controparte_1
cessione del 18\9\2007, notificata ed accettata espressamente dall' (cfr. comunicazione CP_7
protocollata il 24\9\2007 e nota n. 1747 del 27\9\2007). Per la società appellante, quindi, l' CP_7
[...
non aveva mai contestato la validità ed efficacia dell'atto traslativo, senza contare che sulla fattura n. 24/SE dell'1\8\2008 ci era espressamente indicato di pagare, con effetto liberatorio,
alla cessionaria del credito. Controparte_1
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
rejectis, in accoglimento del proposto gravame, nel riformare la sentenza n. 3472/2022,
5 accertata e dichiarata la titolarità della , respingere l'opposizione al D.I. Parte_1
n. 3713/2010, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente
Cont gravame, condannando la appellata al pagamento dell'importo di €. 138.528,42 oltre
interessi convenzionali e spese, ovvero in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di
Cont accoglimento dell'opposizione e di revoca del d.i.n. 3713/2010 condannare la al
pagamento di €. 135.295,59 oltre interessi convenzionali e spese di lite>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'appello CP_7
proposto dalla quale interventore adesivo dipendente, nonchè il corretto Parte_1
Cont rilievo ex ufficio del difetto di titolarità. L appellata, poi, affermava l'infondatezza nel merito del gravame, non essendo il credito azionato oggetto della dedotta cessione, il cui accordo, peraltro, risultava depositato oltre i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, n.
2, cpc.
Rimaneva, di contro, contumace la non costituitasi, Controparte_4
anche se regolarmente evocata in giudizio (cfr. appello notificato in data 12\4\2023).
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6\3\2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Ammissibilità dell'appello.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come proposta dall' nella propria comparsa di costituzione in appello. In particolare, la società CP_7
appellata deduceva che l'intervento della doveva essere rubricato quale Parte_1
intervento adesivo dipendente, con la conseguenza che i suoi poteri erano circoscritti all'espletamento di attività accessorie e subordinate rispetto a quelle svolte dalla parte adiuvata
6 ( . Quindi, a detta dell' , l'interventore non poteva Controparte_4 CP_7
proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale, né in via incidentale, salvo i casi di impugnazione limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese.
Orbene, ritiene questa Corte che l'assunto di parte appellata sia fallace proprio nella premessa,
ossia che l'intervento della ebba qualificarsi come adesivo dipendente. Parte_1
E' noto, infatti, che il successore a titolo particolare del diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume la posizione coincidente col suo dante causa a norma dell'art. 111
cpc e non dell'art. 105 cpc, ragion per cui non può essere qualificato come interventore adesivo dipendete (cfr. Cass. n. 18767 del 28\7\2017; Cass., Ordinanza n. 17479 del 19\6\2023).
L'interventore, infatti, è titolare di un autonomo interesse a partecipare al giudizio, in quanto titolare del diritto controverso. Quindi, il dante causa, se non estromesso dal giudizio, come nel caso di specie, è litisconsorte necessario.
Ne consegue, pertanto, che nel caso che qui ci occupa la intervenuta nel Parte_1
giudizio di primo grado quale asserito successore a titolo particolare del diritto di credito in contestazione, era legittimata alla proposizione del presente appello, col quale ha correttamente evocato anche il suo dante causa e litisconsorte necessario, Controparte_8
.
[...]
B.Rilevabilità del difetto di titolarità.
Con il primo motivo di appello la i doleva della rilevata carenza di titolarità Parte_1
del diritto di credito, sollevata ex ufficio dal primo giudice, pur trattandosi, a suo dire, di questione di merito affidata alla disponibilità delle parti.
Il motivo è privo di pregio, atteso che le contestazioni sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, la sua carenza è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa
(cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025).
7 Ne consegue che correttamente il primo giudice ha rilevato d'ufficio il difetto di titolarità del diritto di credito in contestazione in capo all'appellante, come emergente dalla documentazione versata in atti, come meglio si dirà al punto seguente.
C- Cessione e difetto titolarità credito azionato.
Con lo spiegato appello la lamentava che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1
erroneamente ritenuto che la fattura in esame non fosse oggetto della cessione a
[...]
benchè da considerarsi inserita nell'accordo di cessione del 18\9\2007, notificata CP_1
ed accettata espressamente dall' (cfr. comunicazione protocollata il 24\9\2007 e nota CP_7
n. 1747 del 27\9\2007). Per la società appellante, quindi, l' non aveva mai contestato CP_7
la validità ed efficacia dell'atto traslativo, senza contare che sulla fattura n. 24/SE dell'1\8\2008
era espressamente indicato di pagare, con effetto liberatorio, alla Controparte_1
cessionaria del credito.
Orbene, codesta Corte ritiene che tale motivo di appello non colga nel segno e vada respinto,
perché infondato.
Come correttamente motivato dal giudice di prime cure la scrittura privata del 18\9\2007 -
peraltro, depositata in violazione delle preclusioni istruttorie – va qualificata come un accordo-
quadro, come peraltro evincibile dalla stessa sua denominazione, in quanto l' e l'allora CP_7
società dettavano solo il regolamento delle loro future cessioni: si legge Controparte_5
espressamente che “con la presente scrittura privata il cedente proporrà al cessionario, alle
condizioni e termini stabiliti nel separato accordo, la cessione pro soluto di crediti di impresa
che sorgeranno a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata in forza di
Con contratti di fornitura stipulati dal cedente con l' di con sede in Nocera Inferiore. Parte_4
A fronte della corretta esecuzione delle prestazioni di diagnostica radiologica e di terapia
fisica, il cedente vanterà crediti per un importo presunto pari ad € 125.000,00 mensili oltre
IVA di legge ed € 1.500.000,00 annui”. Nel medesimo accordo veniva stabilito, poi, che le future cessioni sarebbero state pro soluto; che le cessioni avrebbero avuto efficacia fra le parti
8 dalla data della proposta, ove accettata, ovvero dalla diversa data indicata nella proposta stessa e accettata dalla cessionaria, alla stregua delle modalità convenute nel separato accordo (art. 9).
Infatti, proprio in esecuzione di tale accordo-quadro, come detto, veniva stipulata la cessione del 4\12\2007 (cfr. atto del notar rep. n.15747, racc. n. 3508), avente ad oggetto la Per_4
cessione “pro soluto al cessionario dei crediti di impresa di cui alle fatture allegate al presente
Con atto sub a) e oggetto di puntuale riconoscimento da parte dell' , ossia: fattura 3/r del
15\5\2007 per l'importo di € 116.261,43; n. 04/R del 15\5\2007 per € 89.4000,58; n. 04/F del
18\5\2007 per € 3.015,00; n. 05/R del 19\6\2007 per € 118.510,40; n. 05/F del 5\7\2007 per €
4.422,80; n. 06/R del 5\7\2007 per € 125.287,33; n. 06/F del 5\7\2007 per € 4.208,95; n. 07/F
del 2\8\2007 per € 1.465,85.
E' evidente, quindi, che da una attenta lettura dell'allegato A la fattura n. 24/SE dell'1\8\2008
non era compresa nella cessione. Ragion per cui la non poteva a sua Controparte_1
volta trasferire la titolarità del credito documentato da detta fattura all'odierna appellante.
Nessun valore probatorio della asserita cessione può trarsi, poi, dalla proposta di cessione del
4\8\2008, avente ad oggetto il credito di € 138.528,42, portato dalla fattura in esame, in quanto non risulta formalmente accettata nei tre giorni successivi dalla secondo Controparte_1
le modalità previste dall'art. 5 dell'accordo-quadro (“le cessioni relative ai crediti avranno
efficacia fra le parti dalla data della proposta redatta in conformità all'allegato 2.1.1. ove
accettata, ovvero dalla diversa data indicata nella proposta stessa e accettata dalla
cessionaria”).
Né tampoco, ritiene codesta Corte che possa evincersi tout court l'inclusione della fattura in oggetto nella cessione dei crediti alla – e, quindi, alla Controparte_1 Parte_1
[...
– dalla semplice annotazione posta dalla stessa società cedente in calce alla fattura stessa di pagare l'importo indicato esclusivamente in favore della quale Controparte_1
cessionaria, in difetto di una effettiva cessione della specifica fattura azionata in monitorio.
9 In assenza di qualsiasi altro documento attestante la dedotta cessione del credito di cui alla fattura n. 24/SE dell'1\8\2008, posta a base del decreto ingiuntivo per cui è causa, deve condividersi la statuizione del primo giudice, che ha rilevato la carenza di titolarità attiva in capo alla Parte_1
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico dell'appellante.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 [...]
, nei confronti dell' , ogni Controparte_4 Controparte_3
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 3472\2022 dell'1\10\2002,
pubblicata in data 12\10\2022 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA la società appellante al pagamento in favore dell' Controparte_3
delle spese di lite del giudizio dell'appello, che liquida in € 8.000,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante
10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 435\2023 RG, vertente
TRA
con sede in Milano, quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 CP_1
liquidazione nei confronti della , elettivamente domiciliata in Roma, alla
[...] Parte_2
via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Alessia Melchiorri, che la rappresenta e difende giusta procura generale per Notaio del 04/03/2019 (rep.n. 534, racc.n. 391), Persona_1
rilasciata da nella qualità di procuratore speciale della Controparte_2
; Parte_1
1 APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in presso la sede legale, alla via Pt_2
Nizza n. 146, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar Persona_2
dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Franco Marruso, con il quale elettivamente domicilia presso l'UOC Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , in Parte_2
via Nizza n. 146 in;
Pt_2
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATO-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3472\2022 dell'1\10\2022, pubblicata in data
12\10\2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 6\03\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3713\2010 (reso in data 23\4\2010 e notificato in data 13\5\2010) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla quale Controparte_1
cessionaria della ingiungeva all' Controparte_5 Controparte_6
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la
[...] CP_7
2 somma di € 138.528,42, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, per le prestazioni sanitarie di diagnostica relative alla mensilità di luglio 2008, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in CP_7
data 22\06\2010, eccependo: l'infondatezza della pretesa creditoria per non aver applicato la sconto del 20% previsto dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296\06, pari ad € 3.232,83;
l'inammissibilità della richiesta degli interessi convenzionali previsti dall'atto transattivo sottoscritto dall' e la società opposta in data 4\3\2008. Quindi, l' chiedeva la CP_7 CP_7
revoca del monitorio opposto ovvero, in subordine, la condanna per la minor somma di €
135.295,59, con esclusione degli interessi convenzionali e spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Controparte_4
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine breve di costituzione di 5 giorni dalla notifica dell'atto di opposizione previsto dall'art. 645, II comma, cpc;
la debenza degli interessi previsti dall'atto transattivo del 4\3\2008, sia perché la transazione regolava anche i futuri rapporti di debito/credito tra le parti, sia perché la questione era coperta dal giudicato, essendo già stati emessi altri decreti ingiuntivi, non opposti,
in proprio favore nell'ambito del medesimo rapporto giuridico con i quali l' veniva CP_7
condannata al pagamento anche degli interessi convenzionali e di quelli moratori ex D.lgs. n.
231/2002; l'inapplicabilità dello sconto e la carenza di prova in ordine alle modalità e ai criteri di determinazione del suo importo.
Veniva, quindi, disposta una CTU al fine di determinare la somma da detrarre all'importo ingiunto nel caso di ritenuta applicabilità dello sconto previsto dalla L. 296/2006 e al fine di individuare, sul credito così determinato, la somma dovuta a titolo di interessi secondo i criteri fissati dall'atto transattivo del 4\3\2008 (cfr. ordinanza del 5\10\2012 e relazione del dr.
[...]
, depositata in data 8\11\2013). Persona_3
3 Di poi, la causa, riservata una prima volta all'udienza del 15\2\2017, era rimesse sul ruolo a causa dello smarrimento dei fascicoli di parte (cfr. ordinanza del 15\6\2017).
Dopo una seconda assegnazione a sentenza (cfr. verbale di udienza del 22\11\2017), la causa era rimessa nuovamente rimessa sul ruolo per far interloquire le parti in merito alla mancanza agli atti del contratto concluso tra l' e la “ relativo alle prestazioni CP_7 Controparte_5
da erogare nell'anno 2008 (cfr. ordinanza dell'11\6\2018).
Successivamente, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 5\4\2019
interveniva in giudizio ex art. 111 cpc la per il tramite della sua Parte_1
rappresentante , esponendo che in data 5\12\2008 la Controparte_2
le aveva ceduto il credito di cui al decreto ingiuntivo Controparte_4
oggetto di causa, mediante operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11\12\2018, chiedendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 6\11\2019 la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza, per poi essere rimessa sul ruolo al fine di segnalare alle parti che la fattura posta a base del monitorio opposto non risultava tra quelle indicate nella scrittura privata di cessione del credito tra la
[...]
e la (cfr. ordinanza del 28\5\2020). CP_5 Controparte_4
Dopo ulteriori rinvii, anche a causa dell'emergenza COVID, la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 3472\2022
emessa in data 1\10\2022 e pubblicata in data 12\10\2022, mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno così provvedeva: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il
decreto ingiuntivo n. 3713/2010, emesso dal Tribunale di Salerno in data 23/04/10 e rigetta la
domanda di pagamento del credito;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
c)
spese di C.T.U. a carico dell'Asl opponente per la quota della metà, e per la restante quota
della metà a carico della “ ” e della “ in Controparte_4 Parte_1
solido tra loro>.
4 In particolare, il giudice dell'opposizione considerava non dimostrata la titolarità attiva del diritto di credito in capo alla società intervenuta, non rientrando la fattura n. 24/SE
dell'1\8\2008 azionata in via monitoria tra quelle oggetto di cessione, dapprima, alla
[...]
e, poi, da questa alla la fattura, infatti, non rientrava tra CP_1 Parte_1
quelle indicate nell'elenco A, allegato alla scrittura privata di cessione pro soluto del 4\12\2007
(atto per notaio rep. n. 15747, racc. 3508). Per il primo giudice, infatti, il diverso Per_4
accordo del 18\9\2007 (autenticato per atto notaio , rep. 92200, racc. 34469; prodotto Per_5
tardivamente dalla ) rappresentava solo una specie di accordo-quadro, volto a Pt_1
regolamentare le future operazioni di cessioni di crediti pro soluto, rispetto al quale il successivo accordo del 4\12\2007 ne rappresentava l'esecuzione. Peraltro, a detta del Tribunale
mancava anche una espressa accettazione formale da parte della in Parte_3
relazione alla proposta di cessione proprio del credito in discussione entro i tre giorni di validità
della proposta stessa.
Con l'impugnazione in esame, notificata via PEC in data 12\4\2023, la Parte_1
censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato il difetto di titolarità del diritto di credito,
nonostante si trattasse di eccezione non rilevabile ex ufficio;
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la fattura in esame non fosse oggetto della cessione a benchè da considerarsi inserita nell'accordo di Controparte_1
cessione del 18\9\2007, notificata ed accettata espressamente dall' (cfr. comunicazione CP_7
protocollata il 24\9\2007 e nota n. 1747 del 27\9\2007). Per la società appellante, quindi, l' CP_7
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non aveva mai contestato la validità ed efficacia dell'atto traslativo, senza contare che sulla fattura n. 24/SE dell'1\8\2008 ci era espressamente indicato di pagare, con effetto liberatorio,
alla cessionaria del credito. Controparte_1
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
rejectis, in accoglimento del proposto gravame, nel riformare la sentenza n. 3472/2022,
5 accertata e dichiarata la titolarità della , respingere l'opposizione al D.I. Parte_1
n. 3713/2010, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente
Cont gravame, condannando la appellata al pagamento dell'importo di €. 138.528,42 oltre
interessi convenzionali e spese, ovvero in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di
Cont accoglimento dell'opposizione e di revoca del d.i.n. 3713/2010 condannare la al
pagamento di €. 135.295,59 oltre interessi convenzionali e spese di lite>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'appello CP_7
proposto dalla quale interventore adesivo dipendente, nonchè il corretto Parte_1
Cont rilievo ex ufficio del difetto di titolarità. L appellata, poi, affermava l'infondatezza nel merito del gravame, non essendo il credito azionato oggetto della dedotta cessione, il cui accordo, peraltro, risultava depositato oltre i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, n.
2, cpc.
Rimaneva, di contro, contumace la non costituitasi, Controparte_4
anche se regolarmente evocata in giudizio (cfr. appello notificato in data 12\4\2023).
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6\3\2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Ammissibilità dell'appello.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come proposta dall' nella propria comparsa di costituzione in appello. In particolare, la società CP_7
appellata deduceva che l'intervento della doveva essere rubricato quale Parte_1
intervento adesivo dipendente, con la conseguenza che i suoi poteri erano circoscritti all'espletamento di attività accessorie e subordinate rispetto a quelle svolte dalla parte adiuvata
6 ( . Quindi, a detta dell' , l'interventore non poteva Controparte_4 CP_7
proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale, né in via incidentale, salvo i casi di impugnazione limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese.
Orbene, ritiene questa Corte che l'assunto di parte appellata sia fallace proprio nella premessa,
ossia che l'intervento della ebba qualificarsi come adesivo dipendente. Parte_1
E' noto, infatti, che il successore a titolo particolare del diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume la posizione coincidente col suo dante causa a norma dell'art. 111
cpc e non dell'art. 105 cpc, ragion per cui non può essere qualificato come interventore adesivo dipendete (cfr. Cass. n. 18767 del 28\7\2017; Cass., Ordinanza n. 17479 del 19\6\2023).
L'interventore, infatti, è titolare di un autonomo interesse a partecipare al giudizio, in quanto titolare del diritto controverso. Quindi, il dante causa, se non estromesso dal giudizio, come nel caso di specie, è litisconsorte necessario.
Ne consegue, pertanto, che nel caso che qui ci occupa la intervenuta nel Parte_1
giudizio di primo grado quale asserito successore a titolo particolare del diritto di credito in contestazione, era legittimata alla proposizione del presente appello, col quale ha correttamente evocato anche il suo dante causa e litisconsorte necessario, Controparte_8
.
[...]
B.Rilevabilità del difetto di titolarità.
Con il primo motivo di appello la i doleva della rilevata carenza di titolarità Parte_1
del diritto di credito, sollevata ex ufficio dal primo giudice, pur trattandosi, a suo dire, di questione di merito affidata alla disponibilità delle parti.
Il motivo è privo di pregio, atteso che le contestazioni sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, la sua carenza è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa
(cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025).
7 Ne consegue che correttamente il primo giudice ha rilevato d'ufficio il difetto di titolarità del diritto di credito in contestazione in capo all'appellante, come emergente dalla documentazione versata in atti, come meglio si dirà al punto seguente.
C- Cessione e difetto titolarità credito azionato.
Con lo spiegato appello la lamentava che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1
erroneamente ritenuto che la fattura in esame non fosse oggetto della cessione a
[...]
benchè da considerarsi inserita nell'accordo di cessione del 18\9\2007, notificata CP_1
ed accettata espressamente dall' (cfr. comunicazione protocollata il 24\9\2007 e nota CP_7
n. 1747 del 27\9\2007). Per la società appellante, quindi, l' non aveva mai contestato CP_7
la validità ed efficacia dell'atto traslativo, senza contare che sulla fattura n. 24/SE dell'1\8\2008
era espressamente indicato di pagare, con effetto liberatorio, alla Controparte_1
cessionaria del credito.
Orbene, codesta Corte ritiene che tale motivo di appello non colga nel segno e vada respinto,
perché infondato.
Come correttamente motivato dal giudice di prime cure la scrittura privata del 18\9\2007 -
peraltro, depositata in violazione delle preclusioni istruttorie – va qualificata come un accordo-
quadro, come peraltro evincibile dalla stessa sua denominazione, in quanto l' e l'allora CP_7
società dettavano solo il regolamento delle loro future cessioni: si legge Controparte_5
espressamente che “con la presente scrittura privata il cedente proporrà al cessionario, alle
condizioni e termini stabiliti nel separato accordo, la cessione pro soluto di crediti di impresa
che sorgeranno a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata in forza di
Con contratti di fornitura stipulati dal cedente con l' di con sede in Nocera Inferiore. Parte_4
A fronte della corretta esecuzione delle prestazioni di diagnostica radiologica e di terapia
fisica, il cedente vanterà crediti per un importo presunto pari ad € 125.000,00 mensili oltre
IVA di legge ed € 1.500.000,00 annui”. Nel medesimo accordo veniva stabilito, poi, che le future cessioni sarebbero state pro soluto; che le cessioni avrebbero avuto efficacia fra le parti
8 dalla data della proposta, ove accettata, ovvero dalla diversa data indicata nella proposta stessa e accettata dalla cessionaria, alla stregua delle modalità convenute nel separato accordo (art. 9).
Infatti, proprio in esecuzione di tale accordo-quadro, come detto, veniva stipulata la cessione del 4\12\2007 (cfr. atto del notar rep. n.15747, racc. n. 3508), avente ad oggetto la Per_4
cessione “pro soluto al cessionario dei crediti di impresa di cui alle fatture allegate al presente
Con atto sub a) e oggetto di puntuale riconoscimento da parte dell' , ossia: fattura 3/r del
15\5\2007 per l'importo di € 116.261,43; n. 04/R del 15\5\2007 per € 89.4000,58; n. 04/F del
18\5\2007 per € 3.015,00; n. 05/R del 19\6\2007 per € 118.510,40; n. 05/F del 5\7\2007 per €
4.422,80; n. 06/R del 5\7\2007 per € 125.287,33; n. 06/F del 5\7\2007 per € 4.208,95; n. 07/F
del 2\8\2007 per € 1.465,85.
E' evidente, quindi, che da una attenta lettura dell'allegato A la fattura n. 24/SE dell'1\8\2008
non era compresa nella cessione. Ragion per cui la non poteva a sua Controparte_1
volta trasferire la titolarità del credito documentato da detta fattura all'odierna appellante.
Nessun valore probatorio della asserita cessione può trarsi, poi, dalla proposta di cessione del
4\8\2008, avente ad oggetto il credito di € 138.528,42, portato dalla fattura in esame, in quanto non risulta formalmente accettata nei tre giorni successivi dalla secondo Controparte_1
le modalità previste dall'art. 5 dell'accordo-quadro (“le cessioni relative ai crediti avranno
efficacia fra le parti dalla data della proposta redatta in conformità all'allegato 2.1.1. ove
accettata, ovvero dalla diversa data indicata nella proposta stessa e accettata dalla
cessionaria”).
Né tampoco, ritiene codesta Corte che possa evincersi tout court l'inclusione della fattura in oggetto nella cessione dei crediti alla – e, quindi, alla Controparte_1 Parte_1
[...
– dalla semplice annotazione posta dalla stessa società cedente in calce alla fattura stessa di pagare l'importo indicato esclusivamente in favore della quale Controparte_1
cessionaria, in difetto di una effettiva cessione della specifica fattura azionata in monitorio.
9 In assenza di qualsiasi altro documento attestante la dedotta cessione del credito di cui alla fattura n. 24/SE dell'1\8\2008, posta a base del decreto ingiuntivo per cui è causa, deve condividersi la statuizione del primo giudice, che ha rilevato la carenza di titolarità attiva in capo alla Parte_1
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico dell'appellante.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 [...]
, nei confronti dell' , ogni Controparte_4 Controparte_3
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 3472\2022 dell'1\10\2002,
pubblicata in data 12\10\2022 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA la società appellante al pagamento in favore dell' Controparte_3
delle spese di lite del giudizio dell'appello, che liquida in € 8.000,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante
10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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