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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 1719/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE DE MARIA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE BONAVITA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025; il P.M. in sede, con atto del 13/03/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024, esponeva che: 1) in data 29/04/1994 Parte_1
contraeva matrimonio con effetti civili con e dalla loro unione nascevano, Controparte_1
1 in data 19/11/1997, le figlie e 2) in data 13/01/2022, il Tribunale di Benevento, Per_1 Per_2 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 2841/2021 omologava la separazione dei coniugi alle condizioni raggiunte congiuntamente, come riportate nel verbale d'udienza del 21/12/2021 (cioè:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di stabilire il proprio domicilio dove meglio credono;
- il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie maggiorenni ma ora non economicamente autonome l'importo complessivo di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2022; è a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura rispettivamente del 70% il padre e 30% la madre alle spese straordinarie di natura scolastica per le figlie mentre le altre spese straordinarie che saranno necessarie, previamente concordate e debitamente documentate come da protocollo sottoscritto con il COA da questo tribunale, saranno ripartite al 50% tra i due genitori;
- la casa coniugale sita in Paduli alla Via Benevento 34 resta assegnata al sig. ; da tale abitazione la Parte_1 sig.ra si è già allontanata;
- il sig. corrisponderà a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento della moglie l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2022; fin quando la finanziaria che provvede a riscuotere le rate dell'importo di € 207,00 mensili per l'acquisto dell'autovettura in uso alla sig.ra ed anche alla stessa intestata , continuerà a CP_1 prelevare tale importo dal conto del sig. , il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_1
solo la differenza, quando la finanziaria accetterà di trattenere tale importo CP_1 direttamente dal conto della il corrisponderà integralmente la somma CP_1 Parte_1
dovuta a titolo di mantenimento;
- le parti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente proposte l'uno nei confronti dell'altro; - le parti concordano nell'incassare n. 7 buoni fruttiferi cointestati e di dividere al 50% l'importo incassato;
- la somma residua netta sul libretto postale cointestato ai coniugi verrà divisa al 50% ed il libretto estinto”); 3) in seguito alla separazione, la coppia non si riconciliava;
4) la figlia è attualmente economicamente autosufficiente Per_1 svolgendo attività lavorativa, con contratto di collaborazione, presso l'Università Federico II di
Napoli; 5) continua a svolgere la propria professione lavorativa alle dipendenze della Regione
Campania mentre non risulta provato, allo stato, che la sig.ra non possa provvedere CP_1
al proprio sostentamento o che, comunque, non possa trovare occupazione confacente con le proprie capacità ed esperienze lavorative.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1
alle condizioni meglio indicate in atti.
2 In data 25/10/2024, si costituiva la resistente, la quale deduceva l'insussistenza dei presupposti della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge avanzata da controparte, in virtù di tutte le ragioni allegate nella memoria di costituzione depositata.
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
2) Parte_1
rigettarsi la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata da controparte;
3) in via riconvenzionale, dichiarare il suo peggioramento reddituale e, conseguentemente, concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
All'udienza del 16/01/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano rinvio ad altra data d'udienza in ragione delle trattative pendenti di bonario componimento della lite.
Successivamente, all'udienza del 27/02/2025 (svoltati in modalità cartolare a seguito dell'accoglimento della relativa richiesta congiunta), le parti si riportavano all'accordo sottoscritto in data 10/02/2024 (e depositato in giudizio il 14/02/2025) e chiedevano che la causa venisse riservata in decisione, al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/04/1994 alle condizioni che di seguito si riportano:
“
1. assegnare la casa coniugale sita in Paduli (BN) alla Via Benevento n. 34, così come già precedentemente previsto negli accordi di separazione e stante anche la natura personale del bene immobile indicato, al sig. ; Parte_1
2. stabilire, a carico del sig. , l'assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 dell'importo di € 325,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
3. nulla sarà dovuto alle figlie, e sia come mantenimento sia come spese Per_1 Per_2
straordinarie avendo le stesse raggiunto la propria indipendenza economica ed ultimato il proprio percorso scolastico;
4. con il presente accordo la sig.ra a fronte dell'assegno divorzile riconosciutole CP_1 dal sig. , rinuncia a qualsivoglia pregressa pretesa economia e non, nei confronti del Parte_1 sig. , avente titolo nell'accordo di separazione consensuale di cui alla premessa e nel Parte_1
relativo provvedimento di omologa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: mantenimento figlie, moglie, spese straordinarie, spese scolastiche, ecc.)”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione, raccogliendo le conclusioni del P.M..
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 21/12/2021) di comparizione dei coniugi
3 innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 13/01/2022, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , Parte_1 C.F._1 Controparte_1
c.f. (atto n. 18, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1994);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Paduli (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 1719/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE DE MARIA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE BONAVITA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025; il P.M. in sede, con atto del 13/03/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024, esponeva che: 1) in data 29/04/1994 Parte_1
contraeva matrimonio con effetti civili con e dalla loro unione nascevano, Controparte_1
1 in data 19/11/1997, le figlie e 2) in data 13/01/2022, il Tribunale di Benevento, Per_1 Per_2 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 2841/2021 omologava la separazione dei coniugi alle condizioni raggiunte congiuntamente, come riportate nel verbale d'udienza del 21/12/2021 (cioè:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di stabilire il proprio domicilio dove meglio credono;
- il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie maggiorenni ma ora non economicamente autonome l'importo complessivo di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2022; è a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura rispettivamente del 70% il padre e 30% la madre alle spese straordinarie di natura scolastica per le figlie mentre le altre spese straordinarie che saranno necessarie, previamente concordate e debitamente documentate come da protocollo sottoscritto con il COA da questo tribunale, saranno ripartite al 50% tra i due genitori;
- la casa coniugale sita in Paduli alla Via Benevento 34 resta assegnata al sig. ; da tale abitazione la Parte_1 sig.ra si è già allontanata;
- il sig. corrisponderà a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento della moglie l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2022; fin quando la finanziaria che provvede a riscuotere le rate dell'importo di € 207,00 mensili per l'acquisto dell'autovettura in uso alla sig.ra ed anche alla stessa intestata , continuerà a CP_1 prelevare tale importo dal conto del sig. , il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_1
solo la differenza, quando la finanziaria accetterà di trattenere tale importo CP_1 direttamente dal conto della il corrisponderà integralmente la somma CP_1 Parte_1
dovuta a titolo di mantenimento;
- le parti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente proposte l'uno nei confronti dell'altro; - le parti concordano nell'incassare n. 7 buoni fruttiferi cointestati e di dividere al 50% l'importo incassato;
- la somma residua netta sul libretto postale cointestato ai coniugi verrà divisa al 50% ed il libretto estinto”); 3) in seguito alla separazione, la coppia non si riconciliava;
4) la figlia è attualmente economicamente autosufficiente Per_1 svolgendo attività lavorativa, con contratto di collaborazione, presso l'Università Federico II di
Napoli; 5) continua a svolgere la propria professione lavorativa alle dipendenze della Regione
Campania mentre non risulta provato, allo stato, che la sig.ra non possa provvedere CP_1
al proprio sostentamento o che, comunque, non possa trovare occupazione confacente con le proprie capacità ed esperienze lavorative.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1
alle condizioni meglio indicate in atti.
2 In data 25/10/2024, si costituiva la resistente, la quale deduceva l'insussistenza dei presupposti della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge avanzata da controparte, in virtù di tutte le ragioni allegate nella memoria di costituzione depositata.
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
2) Parte_1
rigettarsi la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata da controparte;
3) in via riconvenzionale, dichiarare il suo peggioramento reddituale e, conseguentemente, concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
All'udienza del 16/01/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano rinvio ad altra data d'udienza in ragione delle trattative pendenti di bonario componimento della lite.
Successivamente, all'udienza del 27/02/2025 (svoltati in modalità cartolare a seguito dell'accoglimento della relativa richiesta congiunta), le parti si riportavano all'accordo sottoscritto in data 10/02/2024 (e depositato in giudizio il 14/02/2025) e chiedevano che la causa venisse riservata in decisione, al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/04/1994 alle condizioni che di seguito si riportano:
“
1. assegnare la casa coniugale sita in Paduli (BN) alla Via Benevento n. 34, così come già precedentemente previsto negli accordi di separazione e stante anche la natura personale del bene immobile indicato, al sig. ; Parte_1
2. stabilire, a carico del sig. , l'assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 dell'importo di € 325,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
3. nulla sarà dovuto alle figlie, e sia come mantenimento sia come spese Per_1 Per_2
straordinarie avendo le stesse raggiunto la propria indipendenza economica ed ultimato il proprio percorso scolastico;
4. con il presente accordo la sig.ra a fronte dell'assegno divorzile riconosciutole CP_1 dal sig. , rinuncia a qualsivoglia pregressa pretesa economia e non, nei confronti del Parte_1 sig. , avente titolo nell'accordo di separazione consensuale di cui alla premessa e nel Parte_1
relativo provvedimento di omologa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: mantenimento figlie, moglie, spese straordinarie, spese scolastiche, ecc.)”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione, raccogliendo le conclusioni del P.M..
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 21/12/2021) di comparizione dei coniugi
3 innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 13/01/2022, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , Parte_1 C.F._1 Controparte_1
c.f. (atto n. 18, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1994);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Paduli (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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