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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Ispica in C.so Duca Degli Abruzzi n. 67, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Avveduto del Foro di Siracusa che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Ispica in C.so Duca Degli Abruzzi n. 67, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Annalise Fazzina del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 16.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Ispica il 20.04.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2007, numero 1, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 92/2024 del giorno
06.08.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
16.04.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza veniva sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 92/2024 del 06.08.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti concordano la corresponsione Una Tantum dell'assegno divorzile, conseguentemente il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , che accetta a titolo di Parte_1 Parte_2
liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro
17.000,00 (euro diciassettemila/00) da versarsi con le seguenti modalità: € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) entro gg 5 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
€ 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) entro gg. 120 dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, i suddetti pagamenti avverranno mediante accredito in c/c [...] Banca Intesa S.
Paolo o altro conto corrente che verrà comunicato dalla IG.ra al IG. . Parte_2 Pt_1
Le parti riconoscono che la corresponsione Una Tantum dell'assegno divorzile che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. 2. L'insorgere di eventuali ripensamenti prima e/o durante la celebrazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e/o nelle note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, farà venire meno gli accordi e le pattuizioni di cui sopra.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. che le superiori condizioni sono legittime e in particolare ritenuto l'accordo intercorso tra gli ex coniugi, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, ritenuta l'equità dello stesso, apparendo congruo alla luce delle dichiarate rispettive condizioni economiche (avendo la Parte_3
dichiarato di svolgere attività lavorativa presso la Mozart servizi con contratto di 18 ore settimanali), può provvedersi nel senso richiesto dalle parti risultando ricorrenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 8, L. div. che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ispica il
20.04.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2007, numero 1, parte II, Serie A;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Ispica in C.so Duca Degli Abruzzi n. 67, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Avveduto del Foro di Siracusa che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Ispica in C.so Duca Degli Abruzzi n. 67, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Annalise Fazzina del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 16.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Ispica il 20.04.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2007, numero 1, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 92/2024 del giorno
06.08.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
16.04.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza veniva sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 92/2024 del 06.08.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti concordano la corresponsione Una Tantum dell'assegno divorzile, conseguentemente il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , che accetta a titolo di Parte_1 Parte_2
liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro
17.000,00 (euro diciassettemila/00) da versarsi con le seguenti modalità: € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) entro gg 5 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
€ 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) entro gg. 120 dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, i suddetti pagamenti avverranno mediante accredito in c/c [...] Banca Intesa S.
Paolo o altro conto corrente che verrà comunicato dalla IG.ra al IG. . Parte_2 Pt_1
Le parti riconoscono che la corresponsione Una Tantum dell'assegno divorzile che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. 2. L'insorgere di eventuali ripensamenti prima e/o durante la celebrazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e/o nelle note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, farà venire meno gli accordi e le pattuizioni di cui sopra.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. che le superiori condizioni sono legittime e in particolare ritenuto l'accordo intercorso tra gli ex coniugi, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, ritenuta l'equità dello stesso, apparendo congruo alla luce delle dichiarate rispettive condizioni economiche (avendo la Parte_3
dichiarato di svolgere attività lavorativa presso la Mozart servizi con contratto di 18 ore settimanali), può provvedersi nel senso richiesto dalle parti risultando ricorrenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 8, L. div. che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ispica il
20.04.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2007, numero 1, parte II, Serie A;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti