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8 maggio 2021
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15 giugno 2021
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1 febbraio 2022
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Art. 4. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorita' amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico ((e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)) , nel rispetto del principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze sancito dall' articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972 ;
c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettivita' e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, cosi' come previsto dall' articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972 ;
e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003 ;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003 ;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.
a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorita' amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico ((e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)) , nel rispetto del principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze sancito dall' articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972 ;
c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettivita' e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, cosi' come previsto dall' articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972 ;
e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003 ;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003 ;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerato che le vulnerabilita' delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e privati possono essere sfruttate al fine di provocare il malfunzionamento o l'interruzione, totali o parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di servizi essenziali per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nonche' di servizi di pubblica …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/05/2025, n. 840Provvedimento: […] 6. – Con decreto dirigenziale del 25.03.2024, la Regione NA, acquisito il verbale di fine istruttoria redatto dal Comune di Pisa il 22.03.2024 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 53/2021 e visto il parere negativo espresso dallo stesso Comune, negava alla fondazione l'iscrizione nella sezione “altri enti del terzo settore” del RUNTS.Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- irricevibilità motivi aggiunti·
- iscrizione RUNTS·
- regolarità formale·
- diniego iscrizione·
- violazione art. 10-bis legge n. 241/1990·
- art. 22 d.lgs. n. 117/2017·
- patrimonio minimo fondazioni·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- controllo di legalità