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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/12/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilevato che i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
Entrambi assistiti dall'avv. Maria Laura Ricci uniti in matrimonio concordatario in data 24/06/1988 a Brindisi (BR), hanno depositato ricorso per la separazione consensuale e divorzio congiunto in data 01/10/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate;
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/06/1988 a Brindisi (BR), optando per il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione è nato a [...], il
10/07/1988, il figlio , economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della Legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, 5° comma c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore Lorena Mussoni Deciso, il 07/12/2024
Il Presidente est.
Lorena Mussoni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilevato che i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
Entrambi assistiti dall'avv. Maria Laura Ricci uniti in matrimonio concordatario in data 24/06/1988 a Brindisi (BR), hanno depositato ricorso per la separazione consensuale e divorzio congiunto in data 01/10/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate;
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/06/1988 a Brindisi (BR), optando per il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione è nato a [...], il
10/07/1988, il figlio , economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della Legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, 5° comma c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore Lorena Mussoni Deciso, il 07/12/2024
Il Presidente est.
Lorena Mussoni