Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 14361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14361/2022 R.G. promossa da: nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Claudio Gurrieri, presso il cui studio sito in Catania, Via Padova n. 69 elegge domicilio;
Opponente
contro
:
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria,
( ), già , in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°; CodiceFiscale_2
opposta
nonché
contro
:
P. IVA con sede a Roma (RM), Via Andrea Controparte_4 P.IVA_3 Vesalio n. 6, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Strata (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito a Roma (RM), Via C.F._3
Luigi Settembrini n. 13;
terzo intervenuto
pagina 1 di 5
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 14.10.2024 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4092/2022, emesso in data 21/09/2022 dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 9952/2022 R.G., con il quale veniva ingiunto, in favore della
[...] il pagamento della somma complessiva di €13.062,52; gli interessi come Controparte_1 determinati in domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.: ciò in virtù del credito scaturente dal contratto di finanziamento, stipulato, in data 18.10.2013, da e la COMPASS s.p.a., il cui credito è stato ceduto alla Parte_1 [...]
Controparte_1
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la somma Parte_1 ingiunta nel quantum, rilevando che fossero stati pattuiti interessi usurari, con conseguente nullità della relativa pattuizione;
chiedeva di dichiarare che il terzo,
[...]
(già ), chiamato Controparte_5 Controparte_6 in causa previa autorizzazione giudiziale, fosse tenuto a manlevare l'opponente da ogni pretesa della condannandolo a rifondergli quanto dovuto all'opposta, in virtù della Controparte_1 operatività della polizza assicurativa che lo stesso avrebbe stipulato contestualmente al finanziamento a copertura del rischio collegato alla perdita del posto di lavoro.
Si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta contestava l'operatività della polizza, in quanto eccezione ad essa non opponibile in qualità di cessionaria del credito;
evidenziava che l'attivazione della polizza assicurativa avrebbe necessitato di una formale denuncia del sinistro da parte dell'assicurato che avrebbe dovuto informare la società assicuratrice mediante la compilazione di un apposito modulo da inviare alla compagnia assicurativa.
Autorizzata con ordinanza del 24.03.2023 la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, avendo il credito ingiunto fonte in un contratto rispetto al quale la
[...] non ha prestato la garanzia richiamata dalla controparte, nonché la Controparte_4 prescrizione del diritto vantato dall'opponente; nel merito, l'inoperatività della convenzione assicurativa, essendone espressamente esclusi “i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari”, nonché il contenimento dell'avversa pretesa entro i limiti stabiliti dalla convenzione assicurativa tra le parti, pari ad Euro 3.630,00.
Concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta.
pagina 2 di 5 Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di discussione del 14.10.24 per p.c.
Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento del 18.10.2013, stipulato tra l'opponente e la COMPASS s.p.a., il cui credito è stato ceduto alla Controparte_1
Nonostante sia stata sollevata solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte opponente, va rigettata l'eccezione relativa al difetto di titolarità della posizione soggettiva attiva della cessionaria la quale ha dimostrato l'inclusione del credito ingiunto Controparte_1 Parte nell'ambito della cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 da parte della Compass s.p.a, cessione avvenuta in data 10.4.2015: difatti, nell'ambito dell'elenco ALLEGATO A1_A dei crediti vantati dalla Compass s.p.a. ricompresi nella cessione de quo (allegato nominativamente richiamato nell'atto di cessione prodotto in atti), risulta quello nei confronti dell'opponente e identificato dal n.
13000591 (doc. 4 produzione documentale opposta):
Ciò posto, l'opponente ha contestato genericamente l'importo ingiunto, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”.
La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”.
Va altresì detto che la “non contestazione” cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n.
pagina 3 di 5 10031/2004).
Ciò posto, parte opponente si è limitata a formulare la doglianza di usurarietà senza alcuna specificazione di dettaglio della censura: segue che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non può essere accolta in quanto di carattere esplorativo. La c.t.u., in via generale, mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Ciò posto, l'eccezione preliminare sul difetto di legittimazione passiva della terza interveniente va riqualificata come relativa alla carenza di titolarità, dal lato passivo, del rapporto.
Come univocamente sostenuto nella giurisprudenza a partire da Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951, la legittimazione ad agire o a resistere attiene al diritto all'azione, spettante a chiunque faccia valere o resista in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire). La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi di eccezione in senso lato. Altra cosa è la titolarità, dal lato attivo o passivo, della posizione soggettiva vantata in giudizio. Tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
In tal caso, incombe su colui che intende fare valere tale elemento costitutivo l'onere della relativa prova ai sensi dell'articolo 2697 c.c., fermo restando il comportamento processuale della controparte qualora quest'ultima riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Ben potrà accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere o resistere in un processo.
Nel caso di specie, il credito ingiunto rinviene la propria fonte nel contratto di finanziamento stipulato da Compass s.p.a. con l'odierno opponente e identificato dal n. 13000591 (doc.3 opposizione a d.i.). Ad esso risulta collegata, quale servizio aggiuntivo, una polizza assicurativa identificata dal numero UB06/3207. Tuttavia, la ha documentalmente provato che Controparte_4 essa si è obbligata a tenere indenne l'opponente in esecuzione della polizza assicurativa n. CL/12/800 – CL11/807 (cfr. doc. 2 produzione documentale del terzo intervenuto), collegata ad un rapporto obbligatorio (contratto di finanziamento n. 5991278 - cfr. doc. 3) intercorrente tra e la Parte_1
diverso da quello oggetto del d.i opposto. Parte_3
La documentazione relativa alla denuncia del sinistro del 2.4.2014 e della comunicazione del licenziamento 7.3.2014 si riferiscono al predetto rapporto obbligatorio.
Della polizza identificata dal numero UB06/3207, parte opponente non ha fornito la prova che la controparte fosse titolare del relativo obbligo indennitario, non avendo prodotto in giudizio le condizioni generali della stessa ovvero le quietanze di pagamento relative ai singoli premi in favore della terza interveniente.
Le ulteriori eccezioni sollevate dalla terza interveniente restano assorbite.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nei pagina 4 di 5 confronti sia della opposta sia della terza intervenuta e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 14361/2022, così decide:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
Euro 2.500,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se
[...] dovute per legge.
- Condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_4
Euro 2.500,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e
[...]
CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5