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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Valentina Andrizzi Presidente relatore
- dott.ssa Sarah Previti Giudice
- dott.ssa Olga Quartuccio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 09.05.2025, avente a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Parte_1
Monasterace (RC) in via Nazionale 81, presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio
Murdolo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato a Monasterace (RC), via Nazionale, presso lo studio legale dell'Avv.
LF AR, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 13 Avv. nella qualità di curatore speciale delle minori , CP_2 Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...], che si CP_3
costituisce anche quale procuratore nell'interesse delle minori, con domicilio in
Siderno (RC), al corso Garibaldi 259.
INTERVENTORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.03.2024, premettendo di Parte_1
aver intrattenuto, fin dall'anno 2016, un rapporto di convivenza more uxorio con
, dal quale sono nate le figlie , nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
15.02.2016, e nata a [...] il [...], ha adito il Tribunale per CP_3
ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori. La ricorrente ha spiegato, inoltre, che il sig. a causa di comportamenti CP_1
violenti, ha ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Pertanto, la ricorrente ha chiesto: “confermare i provvedimenti disposti in data
22.02.2024 dal Tribunale di Locri-Sezione Penale-Ufficio GIP-GUP, nell'ambito del procedimento penale n. 224/2024 RGNR mod. 21, a carico di il quale: ha CP_1
l'obbligo di mantenere una distanza di cinquecento metri dalla persona offesa e dai prossimi congiunti;
ha l'obbligo di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e con i prossimi congiunti di lei, ad eccezione delle comunicazioni urgenti e necessarie all'affidamento e alla gestione dei figli. In assenza di situazioni di urgenza, il dovrà CP_1
provvedere alla gestione e agli incontri con le figlie attraverso l'intermediazione dei suoi prossimi congiunti, in particolare della madre e della sorella , Parte_2 Parte_3
che cureranno in via esclusiva le comunicazioni con la persona offesa ( ); in via Parte_1
principale, per le ragioni in premessa esposte, disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla signora;
- disporre incontri protetti in spazio neutro tra il padre e le bambine, Parte_1
con delega ai servizi sociali di competenza;
- disporre, qualora il comportamento del signor dovesse migliorare, la visita delle bambine al padre sempre alla presenza della signora CP_1
e della sorella nell'abitazione della nonna a Stilo (RC), a Parte_2 Parte_3
Pag. 2 di 13 domeniche alterne, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle piccole;
- porre a carico di il pagamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle bambine oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha confermato di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con la ricorrente dal quale sono nate le due figlie;
ha confermato di aver ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si oppone alla richiesta di affidamento esclusivo delle minori in capo alla sola madre e chiede di poter continuare ad esercitare la sua responsabilità genitoriale;
non si oppone al supporto dei Servizi
Sociali per le finalità ritenute di giustizia e chiede comunque di poter continuare ad esercitare il diritto di visita delle bambine con le modalità sperimentate fino ad oggi, ossia con il supporto della madre e della sorella che si recheranno di volta in volta a Monasterace, presso l'abitazione della sig.ra , per prelevare le bambine al fine di evitare che il Sig. si avvicini alla Pt_1 CP_1
predetta; quanto all'assegno di mantenimento, il Sig. hiede che esso sia determinati CP_1
nei limiti del giusto;
chiede l'affidamento condiviso delle due figlie minori con la possibilità di esercitare il diritto di visita, in casa della madre a Stilo, così come ha fatto dopo l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna;
si rimette invece alla A.G. quanto alla determinazione del calendario delle visite ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Infine, si chiede che l'A.G. adita valuti l'opportunità di disporre gli accertamenti necessari per la valutazione della capacità genitoriale di entrambi i genitori e per le determinazioni in ordine al diritto di visita delle bambine da parte del padre. A tal fine, si chiede che la A.G. estenda tale accertamento anche alla famiglia del Sig. (madre e CP_1
sorella) per verificare la possibilità che gli incontri tra il padre e le bambine possano continuare con le modalità sperimentate dopo la notifica del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra ”. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del
20.05.2024, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
“dispone il co-affidamento delle minori e alla madre e al SST, con collocazione Per_1 CP_3
abitativa presso la madre;
dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti, di concerto
e con il supporto dell'Asl territorialmente competente, diano seguito al mandato di cui alla parte motiva, depositando dettagliata relazione entro il termine del 31.10.2024; Dispone che CP_1
Pag. 3 di 13 versi mensilmente a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00)
- euro 200,00 per ciascuna figlia a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate;
rilevato, altresì, che le parti non hanno avanzato richieste di prova;
rinvia per valutare gli esiti dell'attività dei Servizi sociali all'udienza del 04.11.2024”.
Con comparsa di costituzione del 17.10.2024 si è costituita l'avv. CP_2
nella qualità di curatore speciale delle minori e , la Persona_1 CP_3
quale ha chiesto di “confermare il provvedimento n. cron. 2842/2024 del 20/05/2024; disporre l'acquisizione nel presente giudizio degli atti relativi ad eventuali nuove denunce e conseguenti procedimenti penali a carico del signor;
disporre un rinvio Controparte_1
della causa al fine di verificare l'andamento del percorso di sostegno e di sviluppo delle competenze genitoriali di entrambi i genitori e del programma di sostegno psicologico nei confronti delle minori e e, in esito a dette verifiche, le conseguenti Per_2 CP_3
pronunce che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportune”.
La causa, quindi, è stata istruita attraverso l'attività demandata ai Servizi Sociali e tramite l'acquisizione documentale degli atti del procedimento esperito innanzi al
Tribunale per i Minorenni antecedentemente alla pronuncia di incompetenza e trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., nonché tramite l'acquisizione degli atti del procedimento penale ritenuti ostensibili;
all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusive, ed è stata rimessa in decisione al Collegio con provvedimento del 20.10.2025.
§ 2. Sulla responsabilità genitoriale.
§ 2.1 Va premesso che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale
Pag. 4 di 13 principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs. 154/2013), “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
Ed ancora va considerato che ai fini dell'adozione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale l'art. 330 c.c. individua due presupposti: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta. Sul punto, in ordine alla ratio che ispira la disciplina in materia, va qui precisato che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno una funzione sanzionatoria, bensì preventiva, mirando non tanto a punire i genitori per gli inadempimenti ai loro doveri nei confronti del figlio, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, quanto piuttosto ad evitare per il futuro che ulteriori inadempimenti si ripercuotano negativamente sul minore;
l'adozione dei provvedimenti in questione, quindi, presuppone un concreto pregiudizio attuale per il minore, da scongiurare con una limitazione della responsabilità genitoriale. Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalla
Pag. 5 di 13 Corte di legittimità, per cui «Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art.
333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno» (Cass. Sez. 1,
11.10.2021, n. 27553).
§ 2.1 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che siano stati acquisiti al giudizio elementi giustificativi di una pronuncia di sospensione dalla responsabilità genitoriale nei confronti di . In particolare, già nel giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale per i Minorenni, è stato evidenziato che “la situazione decisamente critica in cui versano le sorelle nota a questo Tribunale dall'anno 2019 quando, a seguito CP_1
delle reiterate condotte maltrattanti assunte da ai danni di Controparte_1
anche alla presenza delle figlie, era stata disposta, in via d'urgenza, la Parte_1
sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale con conseguente co-affido delle minori alla madre e all'USS e divieto del primo di avere contatti con la prole (v. decreto del 19 dicembre
2021), sebbene poi con successivo decreto del 15 dicembre 2020 fosse stato previsto solo il monitoraggio della situazione delle minori, preso atto della volontà della di ricomporre Pt_1
il nucleo familiare e del i rivedere criticamente il suo atteggiamento e tenuto conto CP_1
della constatata assenza di “profili problematici ai danni delle minori”, con conseguente archiviazione del procedimento;
nonostante il trascorrere degli anni, il insiste CP_1
nell'assumere condotte violente, sia fisicamente che verbalmente, ai danni della ormai ex- compagna, incurante della presenza delle figlie che continuano ad assistere alle aggressioni poste in essere dal padre ( v. le denunce presentate dalla , e che la gravità delle condotte è Pt_1
tale da avere determinato, ancor una volta, il GIP del tribunale di Locri ad applicargli, con decreto del 22 febbraio 2024, le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla Pt_1
monitorato da braccialetto elettronico e del divieto di dimora nel comune di Monasterace;” (cfr. decreto del 4 aprile 2024).
Nel prosieguo del giudizio non sono emersi mutamenti in melius della situazione pregiudizievole, ma al contrario le criticità riscontrate hanno trovato conferma nella certificazione medica rilasciata dalla neuropsichiatra infantile, dott.ssa Per_3
, in servizio presso l'ASL di Locri. In particolare, nella certificazione del
[...]
09.08.2024, per la minore , viene riportato “Rispetto alle proprie emozioni Persona_1
Pag. 6 di 13 di quando il papà viveva con loro ricorda la paura, il proprio pianto e quello della sorellina e la vicinanza “consolatrice” della mamma. “Ora sto meglio” dice”, mentre per la minore
, viene riportato che la stessa ha riferito: “papà è bravo, è bello … solo alla CP_3
mamma gli diceva che la sparava e anche l'ha presa per il collo, quando eravamo dalla nonna
… e io avevo paura anche se la pistola era finta... non so… che lui ce l'aveva in macchina. Sto meglio solo con la mamma, perché quando c'era papà mi venivano le lacrime agli occhi perché avevo paura.” Con la precisazione che durante l'osservazione la minore ha disegnato due volte la mamma, rifiutando di disegnare il papà. Tali risultanze, lette unitamente alle relazioni dei Servizi Sociali - in cui viene rappresentato che “Negli ultimi incontri svolti in spazio neutro tra le bambine e il padre, sono emerse alcune dinamiche contraddittorie, in particolare da parte di Durante le videochiamate con il padre, la minore manifesta Per_1
entusiasmo e afferma il desiderio di incontrarlo quanto prima;
tuttavia, successivamente, una volta conclusa la chiamata e nel confronto con le professioniste, la stessa ritratta quanto detto, sostenendo di averlo affermato unicamente per timore di una possibile reazione del padre” (cfr. relazione del 2.09.2025 depositata il 03.09.2025) -, dimostrano l'esistenza di un rapporto tra le minori e il padre altamente disfunzionale, che si traduce in un concreto e non solo eventuale (già sufficiente a fondare la sospensione della responsabilità genitoriale) nocumento alle minori.
D'altronde, deve essere evidenziato che nel corso del giudizio Controparte_1
non ha mostrato particolare impegno a superare le criticità riscontrate,
[...]
sottoponendosi alla valutazione delle competenze genitoriali e al successivo percorso di sostegno o sviluppo delle competenze stesse, giacché non costituiscono impedimento insormontabile l'aggravamento della misura cautelare restrittiva e il successivo trasferimento, a seguito della variazione della misura cautelare, in
AS (TO) con obbligo di dimora;
ben avrebbe potuto il resistente concordare con i servizi incaricati una modalità di esplicazione degli interventi diversa da quella impostata in origine.
In aggiunta, va osservato che nel corso del giudizio sono state registrate plurime violazioni da parte di delle misure cautelari adottate;
tali Controparte_1
condotte sono sintomo di una scarsa capacità del resistente di attenersi alle impartizioni dell'Autorità giudiziaria e, valutate unitamente all'indifferenza del
Pag. 7 di 13 resistente agli inviti a seguire i percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali, tenuto conto anche del precedente procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni, che ha avuto esito negativo in termini di recupero della capacità genitoriale, inducono il Tribunale a formulare una prognosi negativa in ordine al superamento nel breve termine delle criticità riscontrate nella figura paterna e, dunque, in ordine all'esclusione del nocumento attuale per le minori.
In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di dover confermare la sospensione della responsabilità genitoriale sulle minori Per_1
e del padre, .
[...] CP_3 Controparte_1
§ 2.2 Per quanto riguarda la figura materna, va evidenziato che sono state registrate delle criticità anche relativamente a quest'ultima, atteso che nell'ambito della valutazione delle competenze genitoriali della signora è emerso che “Dalla Pt_1
valutazione psicodiagnostica sulla signora effettuata emerge un assetto improntato su Pt_1
un'analisi e un fronteggiamento apparentemente superficiale delle situazioni, in particolare in riferimento al legame padre-bambine e alle conseguenze rispetto alla rottura tra loro, affiancata da un compiacimento inerente la distanza tra gli stessi. Trattasi di persona che pare improntare la relazione su un piano di strumentale interesse, che esternalizza situazioni potenzialmente fonti di partecipazione per l'altro, ma che al contempo non manifesta né verbalmente né esprime su un piano maggiormente inconscio, segnali di malessere e/o di tensione o non equilibrio su un piano emotivo. La signora, pur rappresentando di investire positivamente il tempo con le proprie bambine, mostra potenziale difficoltà rispetto ad una adeguata sincronizzazione emotiva dei bisogni espressi e tacitamente manifesti della prole, così lasciando potenzialmente ampi spazi di smarrimento data la mancata risposta in termini di sintonia e contenimento. Rilevabile una modalità passiva di ricezione di situazioni critiche con tendenza alla delega esterna per la risoluzione di problemi. I bisogni sembrano essere gestiti più in relazione alle proprie personali esigenze che a quelle legate alla fase evolutiva delle figlie. Rilevabile acritiche modalità di giudizio, caratterizzate da un prevalente stile attribuzionale esterno. Richiamando quanto sopra descritto nel dettaglio, appare importante ricondursi al concetto generale di capacità genitoriale con il quale si intende l'insieme di comportamenti, atteggiamenti e risorse personali di un genitore che lo rendono capace di stabilire una relazione caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno, aspetti fondamentali per lo sviluppo psicofisico della prole. In tal senso, la signora pur dichiarandosi affettivamente legata alle figlie, attenta alla loro crescita, Pt_1
Pag. 8 di 13 appare in atto carente nelle aree della protezione, del calore, dell'empatia, indicatori questi di pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico di un minore. Proprio di un dovere genitoriale è adattarsi e plasmarsi sulle esigenze del minore e non viceversa il minore adattarsi alle esigenze dell'adulto, ciò al fine di consentire un sano sviluppo privo di solitarie e inascoltate grida alla ricerca di comprensione, contenimento, sicurezza e prevedibilità. È fondamentale accogliere e accettare punti di vista differenti dai propri tenendo anche conto della fase evolutiva in cui si trova un minore, quindi, adottare capacità di riflessione sulle condizioni emotive che quest'ultima potrebbe vivere. Competenze che per quanto concerne la signora paiono Pt_1
risentire di aspetti di criticità alla luce delle osservazioni espresse nei passaggi precedenti” (cfr. relazione Prot. N. 238 del 15.05.2024 a firma della dott.ssa psicologa e Persona_4
dell'Assistente Sociale dott.ssa ). Persona_5
Tuttavia, la ricorrente ha mostrato impegno e collaborazione durante il percorso di supporto alla genitorialità, partecipando con disponibilità agli incontri e mostrandosi aperta ad accogliere le riflessioni emerse durante gli stessi (cfr. relazione del 02.09.2025 dei Servizi Sociali). Il Tribunale, pertanto, ritiene di dover confermare l'affidamento delle minori alla madre, seppur disponendo il co-affidamento ai Servizi
Sociali territorialmente competenti per la dovuta attività di vigilanza, assistenza e sostegno, costituendo in ogni caso l'unica figura genitoriale in grado di garantire alle minori il necessario accudimento.
Alla luce delle statuizioni che precedono risulta necessaria l'ulteriore prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, assistenza e sostegno anche psicologico alle minori, da svolgersi di concerto con l' competente, da individuarsi a cura del
Coordinatore dell'Asp di riferimento.
§ 2.3 Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno confermare che gli incontri avvengano tramite video-chiamate fra il padre e le figlie, rimettendo ai SS competenti per territorio il compito di organizzare questo tipo di incontri con le minori in Spazio Neutro e alla presenza di un operatore che monitori la conversazione, intervenga e la interrompa, se è indispensabile per salvaguardare il preminente interesse delle fanciulle, nonché di stabilire tempi e modalità in concreto, segnalando ogni anomalia eventualmente esistente nel rapporto tra il genitore e le
Pag. 9 di 13 figlie minori. Non sono, infatti, emerse circostanze che giustifichino la liberalizzazione degli incontri, né è possibile prevedere incontri in spazio neutro in presenza, attesa l'attualità dell'applicazione della misura cautelare a carico di . Controparte_1
§ 2.4 In ogni caso, va fatta salva la rivalutazione in caso di sopravvenuto accertamento del miglioramento dei rapporti tra le parti, prevedendo che i Servizi sociali incaricati effettuino un adeguato e periodico monitoraggio.
I genitori devono essere invitati a continuare il percorso di sostegno alla genitorialità, per quanto riguarda e a intraprendere un percorso di Parte_1
sviluppo delle capacità genitoriali, per quanto riguarda , ciò Controparte_1
rivelandosi oggettivamente utile al fine di ricostruire un sano rapporto genitore-figlio e nel recupero della bigenitorialità.
Il demandato Servizio Sociale potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie.
È pertanto necessario che il Servizio Sociale territorialmente competente continui a fornire sostegno e monitoraggio al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti i percorsi psicoterapeutici e di ausilio alla genitorialità ritenuti necessari ovvero opportuni e monitorandone lo svolgimento, ciò anche al fine di fornire alle parti qualificati interlocutori per superare possibili divergenze e che accertino periodicamente sia le condizioni delle minori che l'adesione ai percorsi di aiuto suggeriti. I Servizi incaricati sono chiamati anche a segnalare tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per le figlie o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale, al Giudice Tutelare, a cui verranno trasmessi gli atti per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., nonché all'autorità giudiziaria competente
(Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni), per le determinazioni di competenza o, al contrario, la possibilità di modificare il regime degli incontri padre-figlie disposto con il presente provvedimento ovvero per la revoca della sospensione delle competenze genitoriali paterne.
Pag. 10 di 13 Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare gli anzidetti incontri senza l'ausilio degli stessi Servizi Sociali, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il Tribunale ordinario.
§ 3. Sull'obbligo di mantenimento.
Per quanto riguarda, invece, il mantenimento delle figlie, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Pertanto, la madre, convivendo con le bambine, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c..
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento delle figlie, va considerata l'età delle minori e (rispettivamente di nove anni e di sei Per_1 CP_3
anni) e i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione delle stesse, nonché la mancata previsione della permanenza dei minori presso il genitore non convivente.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale congruo fissare in euro 400,00
(quattrocento/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse delle figlie, in ragione di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
Pag. 11 di 13 § 4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, considerata la natura della controversia e la parziale reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ogni
[...]
contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
sulle minori e
[...] Per_1 CP_3
b. dispone il co-affidamento delle minori e alla madre e al SST, Per_1 CP_3
per la dovuta attività di vigilanza, assistenza e sostegno anche psicologico, con collocazione abitativa presso la madre;
c. dispone che versi mensilmente a favore di Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) - euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia - , somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
d. dispone che contribuisca alle spese mediche non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie nella misura del
50 %, purché debitamente documentate;
e. dispone che il diritto di visita padre-figlie venga esercitato tramite video- chiamate, rimettendo ai Servizi Sociali incaricati il compito di organizzare questo tipo di incontri con le minori in Spazio Neutro e alla presenza di un operatore che monitori la conversazione, intervenga e la interrompa, se è indispensabile per salvaguardare il preminente interesse delle fanciulle, nonché di stabilire tempi e modalità in concreto, segnalando ogni anomalia eventualmente esistente nel rapporto tra il genitore e le figlie minori al
Giudice Tutelare designando nel procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.;
Pag. 12 di 13 f. invita entrambe le parti a seguire i percorsi indicati in parte motiva, delegando il Servizio Sociale di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, nonché segnalando tempestivamente al Giudice Tutelare in sede di vigilanza ai sensi dell'art. 337
c.c. e all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni) eventuali comportamenti ostruzionistici o, comunque, qualsivoglia situazione di pregiudizio per le bambine o, al contrario, segnalando alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di revoca o modifica delle condizioni disposte con la presente sentenza presso il Tribunale ordinario;
g. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai
Servizi Sociali incaricati nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
h. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 02.12.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Presidente estensore
dott.ssa Valentina Andrizzi
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Valentina Andrizzi Presidente relatore
- dott.ssa Sarah Previti Giudice
- dott.ssa Olga Quartuccio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 09.05.2025, avente a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Parte_1
Monasterace (RC) in via Nazionale 81, presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio
Murdolo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato a Monasterace (RC), via Nazionale, presso lo studio legale dell'Avv.
LF AR, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 13 Avv. nella qualità di curatore speciale delle minori , CP_2 Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...], che si CP_3
costituisce anche quale procuratore nell'interesse delle minori, con domicilio in
Siderno (RC), al corso Garibaldi 259.
INTERVENTORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.03.2024, premettendo di Parte_1
aver intrattenuto, fin dall'anno 2016, un rapporto di convivenza more uxorio con
, dal quale sono nate le figlie , nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
15.02.2016, e nata a [...] il [...], ha adito il Tribunale per CP_3
ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori. La ricorrente ha spiegato, inoltre, che il sig. a causa di comportamenti CP_1
violenti, ha ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Pertanto, la ricorrente ha chiesto: “confermare i provvedimenti disposti in data
22.02.2024 dal Tribunale di Locri-Sezione Penale-Ufficio GIP-GUP, nell'ambito del procedimento penale n. 224/2024 RGNR mod. 21, a carico di il quale: ha CP_1
l'obbligo di mantenere una distanza di cinquecento metri dalla persona offesa e dai prossimi congiunti;
ha l'obbligo di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e con i prossimi congiunti di lei, ad eccezione delle comunicazioni urgenti e necessarie all'affidamento e alla gestione dei figli. In assenza di situazioni di urgenza, il dovrà CP_1
provvedere alla gestione e agli incontri con le figlie attraverso l'intermediazione dei suoi prossimi congiunti, in particolare della madre e della sorella , Parte_2 Parte_3
che cureranno in via esclusiva le comunicazioni con la persona offesa ( ); in via Parte_1
principale, per le ragioni in premessa esposte, disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla signora;
- disporre incontri protetti in spazio neutro tra il padre e le bambine, Parte_1
con delega ai servizi sociali di competenza;
- disporre, qualora il comportamento del signor dovesse migliorare, la visita delle bambine al padre sempre alla presenza della signora CP_1
e della sorella nell'abitazione della nonna a Stilo (RC), a Parte_2 Parte_3
Pag. 2 di 13 domeniche alterne, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle piccole;
- porre a carico di il pagamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle bambine oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha confermato di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con la ricorrente dal quale sono nate le due figlie;
ha confermato di aver ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si oppone alla richiesta di affidamento esclusivo delle minori in capo alla sola madre e chiede di poter continuare ad esercitare la sua responsabilità genitoriale;
non si oppone al supporto dei Servizi
Sociali per le finalità ritenute di giustizia e chiede comunque di poter continuare ad esercitare il diritto di visita delle bambine con le modalità sperimentate fino ad oggi, ossia con il supporto della madre e della sorella che si recheranno di volta in volta a Monasterace, presso l'abitazione della sig.ra , per prelevare le bambine al fine di evitare che il Sig. si avvicini alla Pt_1 CP_1
predetta; quanto all'assegno di mantenimento, il Sig. hiede che esso sia determinati CP_1
nei limiti del giusto;
chiede l'affidamento condiviso delle due figlie minori con la possibilità di esercitare il diritto di visita, in casa della madre a Stilo, così come ha fatto dopo l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna;
si rimette invece alla A.G. quanto alla determinazione del calendario delle visite ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Infine, si chiede che l'A.G. adita valuti l'opportunità di disporre gli accertamenti necessari per la valutazione della capacità genitoriale di entrambi i genitori e per le determinazioni in ordine al diritto di visita delle bambine da parte del padre. A tal fine, si chiede che la A.G. estenda tale accertamento anche alla famiglia del Sig. (madre e CP_1
sorella) per verificare la possibilità che gli incontri tra il padre e le bambine possano continuare con le modalità sperimentate dopo la notifica del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra ”. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del
20.05.2024, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
“dispone il co-affidamento delle minori e alla madre e al SST, con collocazione Per_1 CP_3
abitativa presso la madre;
dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti, di concerto
e con il supporto dell'Asl territorialmente competente, diano seguito al mandato di cui alla parte motiva, depositando dettagliata relazione entro il termine del 31.10.2024; Dispone che CP_1
Pag. 3 di 13 versi mensilmente a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00)
- euro 200,00 per ciascuna figlia a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate;
rilevato, altresì, che le parti non hanno avanzato richieste di prova;
rinvia per valutare gli esiti dell'attività dei Servizi sociali all'udienza del 04.11.2024”.
Con comparsa di costituzione del 17.10.2024 si è costituita l'avv. CP_2
nella qualità di curatore speciale delle minori e , la Persona_1 CP_3
quale ha chiesto di “confermare il provvedimento n. cron. 2842/2024 del 20/05/2024; disporre l'acquisizione nel presente giudizio degli atti relativi ad eventuali nuove denunce e conseguenti procedimenti penali a carico del signor;
disporre un rinvio Controparte_1
della causa al fine di verificare l'andamento del percorso di sostegno e di sviluppo delle competenze genitoriali di entrambi i genitori e del programma di sostegno psicologico nei confronti delle minori e e, in esito a dette verifiche, le conseguenti Per_2 CP_3
pronunce che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportune”.
La causa, quindi, è stata istruita attraverso l'attività demandata ai Servizi Sociali e tramite l'acquisizione documentale degli atti del procedimento esperito innanzi al
Tribunale per i Minorenni antecedentemente alla pronuncia di incompetenza e trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., nonché tramite l'acquisizione degli atti del procedimento penale ritenuti ostensibili;
all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusive, ed è stata rimessa in decisione al Collegio con provvedimento del 20.10.2025.
§ 2. Sulla responsabilità genitoriale.
§ 2.1 Va premesso che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale
Pag. 4 di 13 principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs. 154/2013), “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
Ed ancora va considerato che ai fini dell'adozione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale l'art. 330 c.c. individua due presupposti: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta. Sul punto, in ordine alla ratio che ispira la disciplina in materia, va qui precisato che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno una funzione sanzionatoria, bensì preventiva, mirando non tanto a punire i genitori per gli inadempimenti ai loro doveri nei confronti del figlio, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, quanto piuttosto ad evitare per il futuro che ulteriori inadempimenti si ripercuotano negativamente sul minore;
l'adozione dei provvedimenti in questione, quindi, presuppone un concreto pregiudizio attuale per il minore, da scongiurare con una limitazione della responsabilità genitoriale. Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalla
Pag. 5 di 13 Corte di legittimità, per cui «Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art.
333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno» (Cass. Sez. 1,
11.10.2021, n. 27553).
§ 2.1 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che siano stati acquisiti al giudizio elementi giustificativi di una pronuncia di sospensione dalla responsabilità genitoriale nei confronti di . In particolare, già nel giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale per i Minorenni, è stato evidenziato che “la situazione decisamente critica in cui versano le sorelle nota a questo Tribunale dall'anno 2019 quando, a seguito CP_1
delle reiterate condotte maltrattanti assunte da ai danni di Controparte_1
anche alla presenza delle figlie, era stata disposta, in via d'urgenza, la Parte_1
sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale con conseguente co-affido delle minori alla madre e all'USS e divieto del primo di avere contatti con la prole (v. decreto del 19 dicembre
2021), sebbene poi con successivo decreto del 15 dicembre 2020 fosse stato previsto solo il monitoraggio della situazione delle minori, preso atto della volontà della di ricomporre Pt_1
il nucleo familiare e del i rivedere criticamente il suo atteggiamento e tenuto conto CP_1
della constatata assenza di “profili problematici ai danni delle minori”, con conseguente archiviazione del procedimento;
nonostante il trascorrere degli anni, il insiste CP_1
nell'assumere condotte violente, sia fisicamente che verbalmente, ai danni della ormai ex- compagna, incurante della presenza delle figlie che continuano ad assistere alle aggressioni poste in essere dal padre ( v. le denunce presentate dalla , e che la gravità delle condotte è Pt_1
tale da avere determinato, ancor una volta, il GIP del tribunale di Locri ad applicargli, con decreto del 22 febbraio 2024, le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla Pt_1
monitorato da braccialetto elettronico e del divieto di dimora nel comune di Monasterace;” (cfr. decreto del 4 aprile 2024).
Nel prosieguo del giudizio non sono emersi mutamenti in melius della situazione pregiudizievole, ma al contrario le criticità riscontrate hanno trovato conferma nella certificazione medica rilasciata dalla neuropsichiatra infantile, dott.ssa Per_3
, in servizio presso l'ASL di Locri. In particolare, nella certificazione del
[...]
09.08.2024, per la minore , viene riportato “Rispetto alle proprie emozioni Persona_1
Pag. 6 di 13 di quando il papà viveva con loro ricorda la paura, il proprio pianto e quello della sorellina e la vicinanza “consolatrice” della mamma. “Ora sto meglio” dice”, mentre per la minore
, viene riportato che la stessa ha riferito: “papà è bravo, è bello … solo alla CP_3
mamma gli diceva che la sparava e anche l'ha presa per il collo, quando eravamo dalla nonna
… e io avevo paura anche se la pistola era finta... non so… che lui ce l'aveva in macchina. Sto meglio solo con la mamma, perché quando c'era papà mi venivano le lacrime agli occhi perché avevo paura.” Con la precisazione che durante l'osservazione la minore ha disegnato due volte la mamma, rifiutando di disegnare il papà. Tali risultanze, lette unitamente alle relazioni dei Servizi Sociali - in cui viene rappresentato che “Negli ultimi incontri svolti in spazio neutro tra le bambine e il padre, sono emerse alcune dinamiche contraddittorie, in particolare da parte di Durante le videochiamate con il padre, la minore manifesta Per_1
entusiasmo e afferma il desiderio di incontrarlo quanto prima;
tuttavia, successivamente, una volta conclusa la chiamata e nel confronto con le professioniste, la stessa ritratta quanto detto, sostenendo di averlo affermato unicamente per timore di una possibile reazione del padre” (cfr. relazione del 2.09.2025 depositata il 03.09.2025) -, dimostrano l'esistenza di un rapporto tra le minori e il padre altamente disfunzionale, che si traduce in un concreto e non solo eventuale (già sufficiente a fondare la sospensione della responsabilità genitoriale) nocumento alle minori.
D'altronde, deve essere evidenziato che nel corso del giudizio Controparte_1
non ha mostrato particolare impegno a superare le criticità riscontrate,
[...]
sottoponendosi alla valutazione delle competenze genitoriali e al successivo percorso di sostegno o sviluppo delle competenze stesse, giacché non costituiscono impedimento insormontabile l'aggravamento della misura cautelare restrittiva e il successivo trasferimento, a seguito della variazione della misura cautelare, in
AS (TO) con obbligo di dimora;
ben avrebbe potuto il resistente concordare con i servizi incaricati una modalità di esplicazione degli interventi diversa da quella impostata in origine.
In aggiunta, va osservato che nel corso del giudizio sono state registrate plurime violazioni da parte di delle misure cautelari adottate;
tali Controparte_1
condotte sono sintomo di una scarsa capacità del resistente di attenersi alle impartizioni dell'Autorità giudiziaria e, valutate unitamente all'indifferenza del
Pag. 7 di 13 resistente agli inviti a seguire i percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali, tenuto conto anche del precedente procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni, che ha avuto esito negativo in termini di recupero della capacità genitoriale, inducono il Tribunale a formulare una prognosi negativa in ordine al superamento nel breve termine delle criticità riscontrate nella figura paterna e, dunque, in ordine all'esclusione del nocumento attuale per le minori.
In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di dover confermare la sospensione della responsabilità genitoriale sulle minori Per_1
e del padre, .
[...] CP_3 Controparte_1
§ 2.2 Per quanto riguarda la figura materna, va evidenziato che sono state registrate delle criticità anche relativamente a quest'ultima, atteso che nell'ambito della valutazione delle competenze genitoriali della signora è emerso che “Dalla Pt_1
valutazione psicodiagnostica sulla signora effettuata emerge un assetto improntato su Pt_1
un'analisi e un fronteggiamento apparentemente superficiale delle situazioni, in particolare in riferimento al legame padre-bambine e alle conseguenze rispetto alla rottura tra loro, affiancata da un compiacimento inerente la distanza tra gli stessi. Trattasi di persona che pare improntare la relazione su un piano di strumentale interesse, che esternalizza situazioni potenzialmente fonti di partecipazione per l'altro, ma che al contempo non manifesta né verbalmente né esprime su un piano maggiormente inconscio, segnali di malessere e/o di tensione o non equilibrio su un piano emotivo. La signora, pur rappresentando di investire positivamente il tempo con le proprie bambine, mostra potenziale difficoltà rispetto ad una adeguata sincronizzazione emotiva dei bisogni espressi e tacitamente manifesti della prole, così lasciando potenzialmente ampi spazi di smarrimento data la mancata risposta in termini di sintonia e contenimento. Rilevabile una modalità passiva di ricezione di situazioni critiche con tendenza alla delega esterna per la risoluzione di problemi. I bisogni sembrano essere gestiti più in relazione alle proprie personali esigenze che a quelle legate alla fase evolutiva delle figlie. Rilevabile acritiche modalità di giudizio, caratterizzate da un prevalente stile attribuzionale esterno. Richiamando quanto sopra descritto nel dettaglio, appare importante ricondursi al concetto generale di capacità genitoriale con il quale si intende l'insieme di comportamenti, atteggiamenti e risorse personali di un genitore che lo rendono capace di stabilire una relazione caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno, aspetti fondamentali per lo sviluppo psicofisico della prole. In tal senso, la signora pur dichiarandosi affettivamente legata alle figlie, attenta alla loro crescita, Pt_1
Pag. 8 di 13 appare in atto carente nelle aree della protezione, del calore, dell'empatia, indicatori questi di pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico di un minore. Proprio di un dovere genitoriale è adattarsi e plasmarsi sulle esigenze del minore e non viceversa il minore adattarsi alle esigenze dell'adulto, ciò al fine di consentire un sano sviluppo privo di solitarie e inascoltate grida alla ricerca di comprensione, contenimento, sicurezza e prevedibilità. È fondamentale accogliere e accettare punti di vista differenti dai propri tenendo anche conto della fase evolutiva in cui si trova un minore, quindi, adottare capacità di riflessione sulle condizioni emotive che quest'ultima potrebbe vivere. Competenze che per quanto concerne la signora paiono Pt_1
risentire di aspetti di criticità alla luce delle osservazioni espresse nei passaggi precedenti” (cfr. relazione Prot. N. 238 del 15.05.2024 a firma della dott.ssa psicologa e Persona_4
dell'Assistente Sociale dott.ssa ). Persona_5
Tuttavia, la ricorrente ha mostrato impegno e collaborazione durante il percorso di supporto alla genitorialità, partecipando con disponibilità agli incontri e mostrandosi aperta ad accogliere le riflessioni emerse durante gli stessi (cfr. relazione del 02.09.2025 dei Servizi Sociali). Il Tribunale, pertanto, ritiene di dover confermare l'affidamento delle minori alla madre, seppur disponendo il co-affidamento ai Servizi
Sociali territorialmente competenti per la dovuta attività di vigilanza, assistenza e sostegno, costituendo in ogni caso l'unica figura genitoriale in grado di garantire alle minori il necessario accudimento.
Alla luce delle statuizioni che precedono risulta necessaria l'ulteriore prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, assistenza e sostegno anche psicologico alle minori, da svolgersi di concerto con l' competente, da individuarsi a cura del
Coordinatore dell'Asp di riferimento.
§ 2.3 Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno confermare che gli incontri avvengano tramite video-chiamate fra il padre e le figlie, rimettendo ai SS competenti per territorio il compito di organizzare questo tipo di incontri con le minori in Spazio Neutro e alla presenza di un operatore che monitori la conversazione, intervenga e la interrompa, se è indispensabile per salvaguardare il preminente interesse delle fanciulle, nonché di stabilire tempi e modalità in concreto, segnalando ogni anomalia eventualmente esistente nel rapporto tra il genitore e le
Pag. 9 di 13 figlie minori. Non sono, infatti, emerse circostanze che giustifichino la liberalizzazione degli incontri, né è possibile prevedere incontri in spazio neutro in presenza, attesa l'attualità dell'applicazione della misura cautelare a carico di . Controparte_1
§ 2.4 In ogni caso, va fatta salva la rivalutazione in caso di sopravvenuto accertamento del miglioramento dei rapporti tra le parti, prevedendo che i Servizi sociali incaricati effettuino un adeguato e periodico monitoraggio.
I genitori devono essere invitati a continuare il percorso di sostegno alla genitorialità, per quanto riguarda e a intraprendere un percorso di Parte_1
sviluppo delle capacità genitoriali, per quanto riguarda , ciò Controparte_1
rivelandosi oggettivamente utile al fine di ricostruire un sano rapporto genitore-figlio e nel recupero della bigenitorialità.
Il demandato Servizio Sociale potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie.
È pertanto necessario che il Servizio Sociale territorialmente competente continui a fornire sostegno e monitoraggio al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti i percorsi psicoterapeutici e di ausilio alla genitorialità ritenuti necessari ovvero opportuni e monitorandone lo svolgimento, ciò anche al fine di fornire alle parti qualificati interlocutori per superare possibili divergenze e che accertino periodicamente sia le condizioni delle minori che l'adesione ai percorsi di aiuto suggeriti. I Servizi incaricati sono chiamati anche a segnalare tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per le figlie o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale, al Giudice Tutelare, a cui verranno trasmessi gli atti per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., nonché all'autorità giudiziaria competente
(Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni), per le determinazioni di competenza o, al contrario, la possibilità di modificare il regime degli incontri padre-figlie disposto con il presente provvedimento ovvero per la revoca della sospensione delle competenze genitoriali paterne.
Pag. 10 di 13 Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare gli anzidetti incontri senza l'ausilio degli stessi Servizi Sociali, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il Tribunale ordinario.
§ 3. Sull'obbligo di mantenimento.
Per quanto riguarda, invece, il mantenimento delle figlie, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Pertanto, la madre, convivendo con le bambine, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c..
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento delle figlie, va considerata l'età delle minori e (rispettivamente di nove anni e di sei Per_1 CP_3
anni) e i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione delle stesse, nonché la mancata previsione della permanenza dei minori presso il genitore non convivente.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale congruo fissare in euro 400,00
(quattrocento/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse delle figlie, in ragione di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
Pag. 11 di 13 § 4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, considerata la natura della controversia e la parziale reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ogni
[...]
contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
sulle minori e
[...] Per_1 CP_3
b. dispone il co-affidamento delle minori e alla madre e al SST, Per_1 CP_3
per la dovuta attività di vigilanza, assistenza e sostegno anche psicologico, con collocazione abitativa presso la madre;
c. dispone che versi mensilmente a favore di Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) - euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia - , somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
d. dispone che contribuisca alle spese mediche non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie nella misura del
50 %, purché debitamente documentate;
e. dispone che il diritto di visita padre-figlie venga esercitato tramite video- chiamate, rimettendo ai Servizi Sociali incaricati il compito di organizzare questo tipo di incontri con le minori in Spazio Neutro e alla presenza di un operatore che monitori la conversazione, intervenga e la interrompa, se è indispensabile per salvaguardare il preminente interesse delle fanciulle, nonché di stabilire tempi e modalità in concreto, segnalando ogni anomalia eventualmente esistente nel rapporto tra il genitore e le figlie minori al
Giudice Tutelare designando nel procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.;
Pag. 12 di 13 f. invita entrambe le parti a seguire i percorsi indicati in parte motiva, delegando il Servizio Sociale di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, nonché segnalando tempestivamente al Giudice Tutelare in sede di vigilanza ai sensi dell'art. 337
c.c. e all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni) eventuali comportamenti ostruzionistici o, comunque, qualsivoglia situazione di pregiudizio per le bambine o, al contrario, segnalando alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di revoca o modifica delle condizioni disposte con la presente sentenza presso il Tribunale ordinario;
g. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai
Servizi Sociali incaricati nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
h. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 02.12.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Presidente estensore
dott.ssa Valentina Andrizzi
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