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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.IVA. ele.tte domiciliata in Somma Vesuviana Parte_1 P.IVA_1
(Napoli), alla Via San Giovanni de Matha n. 25 presso lo studio dell'avv. Arturo Rianna il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(P.IVA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Agostino Parisi CP_1 P.IVA_2
(C.F. e Domenico Pace (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso il loro studio in Tito Scalo (PZ), alla Via E. De Nicola n. 40 in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto;
in via riconvenzionale condannarsi l'opposta al pagamento delle somme indicate, con vittoria di spese. Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.9.22 conveniva in giudizio Parte_1
Controparte_1
L'opponente, premesso che:
con d.i. n. 5065/22 emesso in data 7.7.22 il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di euro 55.675 a titolo di corrispettivo per la fornitura di componenti meccaniche;
deduceva che:
le forniture in questione sono state oggetto degli ordini nn. 39 del 24.03.2020, e 94 del
21.07.2020 come indicato nelle fatture poste a corredo della istanza monitoria;
tali ordini riportano le condizioni generali di fornitura le quali, tra l'altro, prevedono:
…nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di tre giorni lavorativi ad eseguire le sostituzioni e/o riparazioni relative alla
“Non conformità” segnalate da […] ha il Parte_1 Parte_1
diritto di eseguire in via automatica – senza necessità di ulteriori formalità – in proprio o a mezzo di terzi, le corrispondenti operazioni di sostituzione e/o riparazione, addebitando tutti i costi sostenuti allo stesso Fornitore… Le date di consegna indicate nell'Ordine sono da considerarsi termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., ed il mancato rispetto di una o più di esse, conferisce ad il diritto di risolvere Parte_1
l'Ordine, atteso che una esecuzione tardiva dello stesso può risultare inutile o pregiudizievole … (art. 4);
… alla parte di fornitura consegnata in ritardo rispetto alle date di consegna indicate in
Ordine, sarà applicata una penale pari a 0,5% del relativo prezzo, per ogni giorno lavorativo, sino al valore massimo del 20% del corrispettivo spettante al Fornitore in base all'Ordine … (art. 11); potrà risolvere l'Ordine anche al verificarsi delle seguenti condizioni Parte_1
addebitandone le conseguenze al Fornitore: a) accumulo di un complessivo ritardo nelle consegne cui possa essere applicata in base all'Ordine una penale corrispondente al 10% del valore dell'Ordine stesso… (art. 21);
in data 06.07.2021 con missiva formale, evidenziando che con Parte_1
Ordine n. 39 del 24.03.2020 era stata assegnata la commessa, tra l'altro, dell'articolo
J50255112, cioè di un cd. supporto molla centrale sosp. primaria con consegna da effettuare essenzialmente in data 05.06.2020, e con Ordine n.94 del 21.07.2020 era stata assegnata la commessa dell'articolo AA04ZDE, cioè di una cd. flangia motore con consegna da effettuare essenzialmente in data 01.10.2020, e che di tali articoli non vi era stata ancora la consegna per cause imputabili esclusivamente alla diffidava CP_1
formalmente questa ad adempiere alla prestazione di fornitura ad CP_2
notificava, quindi, l'addebito della somma di €.15.937,38 a titolo di penale;
l'opponente, ha ricevuto allo stato un primo addebito, a titolo di penale per il ritardo nella consegna, dal cliente finale pari ad €. 4.095,03; Pt_2
nell'Ordine n.39 del 24.03.2020, veniva commissionata la consegna, tra l'altro, dell'art.
J50255100, cioè di cd. supporti, per un costo di €.3.158,00 i quali, a seguito dei rigorosi controlli interni effettuati dalla società opponente, sono risultati non conformi con diritto, altresì, alla corresponsione della somma di €. 505,00 sostenuta per la gestione della non conformità, espressamente prevista dall'art.4 delle Condizioni Generali di Fornitura;
a seguito dell'inadempimento della sia in ordine alla mancata consegna della CP_1
merce nel termine essenziale sia in ordine alla prefata non conformità, ne è conseguito un ulteriore macroscopico ritardo della società opponente nell'espletamento delle suddette commesse, ritardo che ha comportato da parte di e AL RE s.p.a., Pt_2
l'applicazione di penali;
la società opponente ha diritto a vedersi risarcito il maggior danno subito, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di quantificato in €. CP_1 23.695,38, quali penali applicate, non conformità e pagamento indebito, nonché delle penali da e AL RE s.p.a., ed €. 30.000,00, a titolo di danno di immagine;
Pt_2
chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto;
in via riconvenzionale condannarsi l'opposta al pagamento delle somme indicate, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposto e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
non ha mai sottoscritto le condizioni generali di contratto;
i ritardi nella lavorazione sono stati determinati esclusivamente dalle richieste effettuate dalla committente di controlli “a tampone”, successive ed ulteriori rispetto a quanto prospettato in fase di ordine;
con il citato ordine di servizio n. 39 del 24 marzo 2020 venivano ordinati numero 600 supporti - art. n. J50255112;
di tali supporti 535 venivano consegnati nel mese di luglio 2020;
a seguito di tale fornitura non seguiva mai alcuna contestazione in merito a ritardi nella consegna;
i citati 535 supporti venivano fatturati con documento contabile n. 297/2020 regolarmente pagato alla società opposta, senza sollevare alcuna riserva in merito;
i rimanenti n. 65 supporti venivano consegnati nel mese di agosto 2021 ed anche in tal caso l' non sollevava contestazioni in ordine a presunti ritardi nella consegna;
Pt_1
per tali ultimi supporti la società emetteva la fattura n. 325/2021 mai pagata dalla CP_1
AL Trasporti s.r.l. e, per tale ragione, azionata con ricorso monitorio;
per quanto concerne invece l'ordine di servizio n. 94 del 21 luglio 2020, relativo alle “flange motore”, alcun termine essenziale di consegna era stato pattuito;
con mail del 10 giugno 2021, infatti, la riscontrava alla richiesta di conoscere i CP_1
tempi di consegna facendo notare che sulle tempistiche avrebbe inciso la certificazione dei tamponi “che non era prevista”.
la , in persona del suo esponente con mail del 9 luglio 2021 chiedeva Pt_1 Persona_1
allora la disponibilità del materiale per la fine di agosto 2021;
alcun danno da ritardo può, quindi essere richiesto;
l'opponente asserisce che con l'ordine n. 39 del 24 marzo 2020 veniva commissionata la consegna dell'articolo n. J50255100 “supporti molla centrale sospensione primaria” per un costo di € 3.158,00;
questi ultimi, a dire della controparte, dopo rigorosi controlli interni, sarebbero risultati non conformi;
la fattura n. 297/2020 riferita proprio ai predetti supporti, veniva regolarmente pagata in data 23 marzo 2021, senza sollevare alcuna riserva;
l'opponente, pertanto, è decaduta dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 cc;
alcuna prova, poi, vi è di tali vizi;
in ogni caso non è stata chiesta la risoluzione del contratto per cui non è possibile richiedere la restituzione del prezzo pagato;
alcuna prova vi è del danno all'immagine;
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 9.12.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opponente ha proposto distinte contestazioni in ordine ai due Ordini di Acquisto (ODA) cui è riferita la richiesta di pagamento, richiedendo l'applicazione della penale contrattuale e la restituzione delle somme versate.
Ha poi richiesto il risarcimento del danno ulteriore e quello del danno all'immagine.
Conviene, pertanto, esaminare separatamente tali aspetti.
Vanno premesse alcune considerazioni pregiudiziali.
Il contratto in questione va qualificato come appalto e non mera compravendita trattandosi di manufatti da realizzare su progetto del committente, commessa rispetto alla quale risultano anche disposte delle varianti in corso d'opera.
Tale contratto è stato stipulato mediante l'invio all'appaltatore di due distinti ODA che fanno riferimento alle relative offerte del fornitore, contengono un esplicito riferimento alle condizioni generali di contratto, riportate anche nell'ordine, e sono sottoscritti dal committente ma non dal fornitore.
Il fornitore ha pacificamente dato inizio alla produzione e, pertanto, ha accettato la proposta contrattuale per fatti concludenti.
Tale accettazione include anche le condizioni generali di contratto in quanto, non trattandosi di contratto che richieda la forma solenne, anche l'accettazione delle medesime può aversi per fatti concludenti.
Tanto anche per quanto riguarda la clausola penale invocata che non può essere ritenuta vessatoria: il contratto in questione, in sostanza, è un subappalto e la previsione una penale per il ritardo costituisce pratica comune in questo genere di rapporti dovendo il subappaltante garantirsi per la responsabilità in cui potrebbe incorrere nei confronti del committente.
Altrettanto a dirsi per l'essenzialità del termine: trattandosi di subappalto, è implicito che il termine di consegna debba ritenersi essenziale dovendo il committente rispettare, a sua volta, i propri termini di consegna. Altre questioni risultano irrilevanti una volta inquadrata la fattispecie in questi termini.
Veniamo al merito.
ODA n.39
Con l'ODA n.39 del 24.03.2020 era stata richiesta la fornitura, tra l'altro, di n. 600 esemplari dell'articolo J5025112 (supporto molla centrale sosp. primaria) con consegna da effettuarsi entro il 05.06.2020.
Di questi n. 535 esemplari, per l'importo di € 27.179, risultano consegnati il 29.7.20 come da fattura n. 297/20, prodotta agli atti e non contestata, mentre i restanti n. 65 esemplari, per l'importo di € 2.275, risultano consegnati il 9.8.21 come da fattura n. 325/21, prodotta agli atti e non contestata.
Le giustificazioni proposte dall'opposto in ordine a tale ritardo, ovvero la richiesta di prestazioni ulteriori non originariamente previste, riguardano l'altro ordine e non questo.
La penale, quindi, è dovuta.
Il calcolo della medesima, però, appare errato.
L'art. 11 delle CGC prevede che … alla parte di fornitura consegnata in ritardo rispetto alle date di consegna indicate in Ordine, sarà applicata una penale pari a 0,5% del relativo prezzo, per ogni giorno lavorativo, sino al valore massimo del 20% del corrispettivo spettante al Fornitore in base all'Ordine ….
Orbene in base a tale previsione si ha:
€.27179/0,5*gg.54= 7338, 20% massimo €.5435;
€.2275/0,5*gg.430= 4981, 20% massimo €.455.
La penale massima comminabile, quindi, è di € 5.890 totali.
ODA n. 94 Con l'ODA n.94 del 21.07.2020 era stata richiesta la fornitura di n. 50 esemplari dell'articolo AA04ZDE (flangia motore).
Il committente eccepisce vizi tali da rendere inservibili i manufatti, consegnati e pagati.
Il fornitore eccepisce la decadenza dalla garanzia per i vizi, avendo il committente ricevuto i manufatti senza riserve, e la mancata prova dei vizi suddetti.
Dal primo punto di vista risulta applicabile l'art. 1665 cc secondo cui Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. (comma 1°) e Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica (comma 4°).
Orbene i manufatti risultano accettati con riserva di controllo (cfr. DDT 499/21 recante timbro e sottoscrizione del committente con la dicitura Si accetta con riserva di controllo).
Il committente, pertanto, aveva il diritto di procedere al collaudo dei pezzi ricevuti, collaudo che è stata affidato ad un terzo.
Il rapporto di non conformità dell'11.01.2021, ricevuto dal collaudatore, è stato inoltrato direttamente alla società opposta in data 05.02.2022 e la stessa non ha proposto contestazioni in merito.
Risulta, pertanto, giustificata la rottamazione dei manufatti contestati.
I vizi in questione, quindi, devono ritenersi provati non essendo stati contestati dal fornitore.
Risulta, quindi dovuta la somma corrisposta di € 3.158,00 oltre alla somma di €. 505,00 sostenuta per la gestione della non conformità, come previsto dall'art.4 delle CGC.
Maggior danno.
La committente deduce di aver subito penali, da parte della committente Pt_2
dell'appalto principale, per €. 36.640,49. Orbene tali penali riguardano l'intero rapporto contrattuale, inerente lavorazioni per circa
14 milioni di euro, e sono comminate ad AL RE s.p.a..
Pertanto:
non è possibile stabilire se tali penali siano effettivamente causate dagli inadempimenti imputabili a CP_1
non è possibile stabilire se saranno effettivamente “ribaltate” ad Parte_1
In ogni caso, a detta dell'opponente, l'unica penale sinora effettivamente addebitata è pari ad € 4.095,03 ed essa è coperta dalla penale comminata all'opposta.
Risarcimento del danno ulteriore, infatti, non significa penale + danno ulteriore ma danno ulteriore – penale risolvendosi, altrimenti, il risarcimento in una duplicazione e, quindi, in un lucro.
Danno all'immagine
Alcuna prova concreta del discredito commerciale subito è stata fornita né tale danno può essere provato con una mera prova testimoniale.
Compensazione
Le somme dovute dal fornitore, pari in totale ad € 9.553, possono essere compensate con quanto dovuto a titolo di corrispettivo stante la domanda riconvenzionale, relativa al loro riconoscimento, e l'eccezione di compensazione proposte dall'opponente.
In conclusione il d.i. opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, della residua somma di € 46.122 oltre interessi al tasso ex d.lgs.
231/02 dalla domanda.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione le spese del giudizio possono essere compensate per 1/4 e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n.
5065/22 emesso in data 7.7.22 proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 14.9.22, così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 46.122 oltre interessi al tasso ex d.lgs. 231/02 dalla domanda;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
5.034 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 6.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)