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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico Dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1251/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni patrimoniali, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, Parte_1
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dell'avv.
Alessandro Pietrini presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Stefano Cansacchi, 11.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, in virtù Controparte_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giorgio Carnevali presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al viale Bruno Buozzi n.
19
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il affinché, accertata l'esclusiva Controparte_1
responsabilità del nella causazione del sinistro, venisse condannato al CP_1
risarcimento del danno nella misura di euro 13.588,00 ovvero nella somma maggiore ritenuta giustizia oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine deduceva che il giorno 17.03.2019 alle ore 20.50 Parte_2
alla guida del veicolo LT AD tg. FN 847 AT di proprietà della
Società RCI BANQUE SA concesso in leasing finanziario, mentre percorreva via Aufente con direzione Via Genio Civile, nel comune di , in CP_1
prossimità di via Astura, finiva con lo pneumatico anteriore sinistro in un tombino fognario privo di copertura e non segnalato e che a seguito della foratura il veicolo sbandava, terminando la corsa in una scolina dell'acqua posta a lato della strada. In conseguenza di tanto derivavano danni materiali alla vettura tg. FN 847 AT. CP_2
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della società attrice. Nel merito deduceva la carenza di prova del nesso di causalità e la dinamica del sinistro.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice sollevata da parte convenuta.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “legittimato a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo;
con la conseguenza per cui,
- 2 - nell'ambito del giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati da un veicolo in un sinistro stradale, risulta legittimato anche l'utilizzatore dello stesso in forza di un contratto di leasing.” (Tribunale Brescia, Sezione 1 civile
Sentenza 13 aprile 2019, n. 1099).
Nel merito la domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale,
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308;
- 3 - Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
In caso di danno alle cose o alla persona causate da una cattiva manutenzione o gestione del manto stradale, è destinato a trovare automatica applicazione l'art. 2051 c.c. che, configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva (rectius: a colpa presunta), configura un regime certamente più favorevole alla parte danneggiata.
Dall'esame delle risultanze istruttorie è confermato la responsabilità del convenuto . Controparte_1
Il teste escusso , della cui attendibilità non sussistono Testimone_1
ragioni per dubitare, atteso che ha reso dichiarazioni precise e dettagliate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, ha riferito che nelle condizioni di tempo e luogo indicati nell'atto di citazione, nel percorrere la strada oggetto di sinistro, a causa della presenza di un tombino non segnalato e non visibile, la vettura forava la ruota anteriore sinistra determinando - la perdita di pressone del pneumatico - lo sbandamento del veicolo nell'opposto senso di marcia il quale finiva la corsa all'interno di una scolina.
Il teste, sul punto riferiva: “Ero trasportata a bordo del veicolo in oggetto ero accanto al lato guida ed il figlio di mio marito era passeggero sul sedile posteriore. Io ricordo che mentre camminavamo ho sentito un boato, mio marito ha perso il controllo della vettura, ha cercato di tenere il volante, ma
- 4 - l'auto è sbandata verso sinistra e abbiamo arrestato la corsa in una cunetta.
La strada è a doppio senso. Siamo finiti nella cunetta della corsia opposta.
Abbiamo visto il tombino credo che fosse a cavallo tra le due corsie (…) era un tombino quadrato di circa 50 cm per lato, senza il coperchio sopra (…) abbiamo chiamato i carabinieri (…) io quando sono scesa ho dato un'occhiata ma la macchina era al buio ed infilata in una cunetta e non si vedeva granchè.
Dopo l'ho vista e ho visto che era ammaccata sia davanti che di lato e si sono rotti pure gli ammortizzatori. (…) Posso dire che il tombino è sempre stato lì e
l'ho sempre visto con la sua copertura”. In ordine alla visibilità del tombino precisava “non ci sono proprio i lampioni. Era tutto buio anche perché mi sembra di ricordare che in quel tratto non vi siano case con illuminazione private”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni del teste , Testimone_2 il quale, escusso all'udienza del 22.09.2022 riferiva: “Io stavo dietro loro con la macchina stavamo andando a casa di mio genero. … ho visto mio genero sbandare. ….ho visto la macchina di mio genero finire nel fosso alla sua sinistra. La strada è a doppio senso. Il tombino era quasi al centro della carreggiata tra le due corsie. (…) Ho visto il tombino era quadrato di circa
40/45 cm per lato ed era privo della copertura. Non so dire quanto fosse profondo. Non ho visto la copertura del tombino nei paraggi. (…) Non c'era alcuna tipo di segnalazione (…) il veicolo ha sbandato finendo nella cunetta opposta”. In ordine alla visibilità confermava che “la strada non ha proprio illuminazione pubblica. Non c'è nemmeno illuminazione proveniente da case prove. La strada è completamente buia”.
In particolare, pur se dal tenore delle dichiarazioni assunte dai testi si ricava che la correlazione eziologica del sinistro con la presenza del dissesto riferito sia stata sostenuta sulla scorta di un ragionamento deduttivo operato ex post, nella specie tale inferenza logica è stata giustificata, nel racconto, da particolari obiettivi idonei a conferirle piena affidabilità, quali la localizzazione precisa del tombino e della mancanza di segnalazione o pericolo in quel punto.
- 5 - Depongono altresì in tal senso gli accertamenti della Legione dei carabinieri Lazio - Reparto Territoriale di i quali, chiamati CP_1 nell'imminenza del fatto, redigevano il modulo per la rilevazione dell'incidente stradale (cfr. all. 4), rilevando, in riferimento alla localizzazione dell'incidente:
“Segnaletica”: assente;
“visibilità”: insufficiente;
“illuminazione”: ore notturne con illuminazione pubblica inesistente”.
Davano altresì atto che al loro arrivo il tombino era privo di coperchio.
Il convenuto, quale proprietario/custode della strada in oggetto, non ha, invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del “caso fortuito”.
Alla parte attrice non è rimproverabile alcun comportamento colposo suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, atteso che l'anomalia che ha originato il sinistro non era segnalata né visibile.
Né è risultato provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo perché non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione.
Va affermata pertanto la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 cc.
In merito alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal veicolo,
l'attore ha prodotto avviso di fattura per il complessivo importo 13.588,00 (IVA inclusa), documento dotato, a differenza del preventivo di spesa, di un'autonoma efficacia probatoria, potendo rappresentare per il giudicante, un criterio non semplicemente orientativo nella liquidazione del relativo quantum risarcitorio.
Nella specie esso reca voci analitiche di danno corrispondenti a quelle risultanti dal verbale (ruota anteriore, ruota posteriore lato destro, cerchi, danni meccanici) nonché dalla documentazione fotografica in atti.
Tenuto conto, allora, dei prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio, dei costi medi della manodopera nel settore nonchè del preesistente valore commerciale del veicolo sinistrato, si reputa equo quantificare i danni
- 6 - subiti nella misura di euro 13.000,00 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi da lucro cessante, calcolati in applicazione dei principi affermati da
Cass. Civ. Sezioni Unite del 17 dicembre 1995 n. 1712.
È, infatti, consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione. (Cass.
2228/2012).
Quanto poi al riconoscimento dell'IVA, sulla spettanza di tale voce, la giurisprudenza di legittimità è pacifica: “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche
l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta”. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta, circostanza che non risulta nel caso di specie. (Cass. civ., ordinanza n. 21739/2019, Corte di
Cassazione, sezione III, sentenza n. 14535 del 10 giugno 2013).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore della società CP_1 [...]
della somma di euro 13.000,00 per i danni patrimoniali. Parte_1
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso
- 7 - tra 5.2021,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Alessandro Pietrini dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del Controparte_1
sinistro, e per l'effetto condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore della società della somma di Pt_1 Parte_1
euro 13.000,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore, che liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Pietrini dichiarato antistatario.
Così deciso in Latina il 11.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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